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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Grisanti (giudice supplente) |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.188 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 20 marzo 2008 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'132.57 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda poi ridotta a fr. 11'896.82 in sede di conclusioni, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 28 ottobre 2009;
appellante l'attore che con atto di appello 23 novembre 2009 chiede in via principale il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuova decisione e in via subordinata la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 11'896.82, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 12 gennaio 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è amministratore unico di __________ (doc. A) e risiede da oltre 15 anni presso la residenza Villa __________ a L__________. L'immobile è di proprietà di AO 1 e dispone di un'autorimessa sotterranea riservata agli inquilini e agli ospiti, al cui ingresso è posta una barra orizzontale che indica l'altezza massima per l'accesso ai veicoli (doc. H). Il 29 novembre 2006 __________ ha concluso un contratto di leasing con __________ __________ avente per oggetto il finanziamento di un'automobile Mercedes Benz G 400 CDI (doc. B). Il giorno dopo, nel rincasare alla guida di detta vettura, AP 1 è entrato nell'autorimessa di Villa __________ e dopo avere percorso alcuni metri è andato a urtare contro una putrella che sporgeva dal soffitto a un'altezza inferiore a quella del veicolo, a sua volta alto 193-195 cm, che in questo modo ha riportato un danno alla carrozzeria del tetto (doc. H, I e doc. 2). Da notare che fino a quel momento la barra all'ingresso dell'autorimessa indicava un'altezza massima di 2 m (doc. H). Dopo l'incidente, il segnale è stato modificato e indica ora un'altezza massima di 1.95 m.
B. Con la petizione in rassegna, AP 1, cui __________ ha ceduto le sue pretese (doc. A), ha invocato una responsabilità di AO 1 quale proprietaria dell'opera in questione, ritenuta difettosa, e ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 12'132.57 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2006 a titolo di risarcimento danni, di cui fr. 2'145.- per il noleggio di un'auto sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione della Mercedes Benz G 400 CDI (doc. J), fr. 7'462.20 per la perdita derivata dalla necessità di vendere detto veicolo che, a dispetto delle errate indicazioni fornite dalla convenuta, non avrebbe più potuto essere posteggiato indenne nel garage e (insieme alle gomme invernali appositamente acquistate) non sarebbe più stato utilizzabile per l'attore (doc. B, D, E, K e O) e fr. 2'525.37 per le spese di patrocinio preprocessuale (doc. M). I costi di riparazione della vettura oggetto del leasing sono per contro stati assunti dalla __________ Assicurazioni nella sua qualità di assicuratore casco totale (doc. B e doc. 3). Con la petizione l'attore ha inoltre domandato il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano (doc. N).
Alla petizione si è opposta la convenuta, la quale, oltre a eccepire la carenza di legittimazione attiva e la prescrizione delle pretese, ha segnatamente contestato la difettosità dell'opera e il nesso di causalità con le posizioni del danno invocato, ritenuto comunque non comprovato e semmai esclusivamente imputabile all’imperizia dell'attore. In replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Con le conclusioni l'attore ha ridotto la propria domanda a fr. 11'896.82.
C. Con la sentenza qui impugnata, pur riconoscendo che l'errata indicazione di altezza massima apposta all'entrata dell'autorimessa ha indotto l'accesso anche con veicoli che, per le loro dimensioni, non avrebbero potuto transitare ovunque senza problemi, il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice ha infatti accertato che la putrella all'origine del sinistro fuoriusciva in un angolo a sinistra del soffitto e che il veicolo ha colliso con detta sporgenza perché transitava sulla parte sinistra della carreggiata. Orbene, sempre secondo il Pretore, anche se tale circostanza non costituiva un’imprudenza, l'attore non avrebbe allegato che qualora avesse scelto una traiettoria più a destra rispetto a quella percorsa il giorno del sinistro, altre sporgenze avrebbero ridotto l'altezza. Addirittura, la possibilità di aggiramento dell'ostacolo sarebbe risultata dalle fotografie acquisite durante il sopralluogo del 12 marzo 2009. In tali circostanze il Pretore ha escluso la necessità di vendita del veicolo a causa della sporgenza. Per il resto non ha ritenuto sufficiente la sola fattura emessa da __________ all'indirizzo della__________ Assicurazioni (assicuratore RC dello stabile di Villa __________) per suffragare i costi di noleggio di una vettura sostitutiva (doc. J). E in assenza di una pretesa risarcibile ha ugualmente respinto la richiesta di rifusione delle spese legali preprocessuali.
D. Con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede, in via principale, di annullare il querelato giudizio e di ritornare l'incarto al Pretore per complemento istruttorio; in via subordinata domanda la riforma del giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 11'896.82 oltre interessi. In sintesi l'appellante rimprovera al primo giudice un accertamento arbitrario dei fatti per non avere ritenuto che il garage era pieno di corpi sporgenti lungo tutto il soffitto che ne riducevano l'altezza a circa 1.95 m. In questo modo, osserva, una vettura che raggiungeva tale altezza e che per di più era anche soggetta alle normali oscillazioni non avrebbe potuto accedervi senza danno. Donde la necessità di vendere il veicolo. Per l'appellante, inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe potuto semplicemente dichiarare non provata la pretesa relativa ai costi di noleggio della vettura sostitutiva – a suo parere sufficientemente suffragata dalla documentazione in atti - dopo avergli negato la possibilità di esperire una perizia. Chiede pertanto che il Pretore disponga una simile perizia qualora la causa gli fosse rinviata per nuova decisione.
Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei considerandi.
e
considerato
in diritto:
1. L'appello in esame pone preliminarmente un problema di ricevibilità poiché l'attore sembra ugualmente invocare - seppur solo marginalmente - una responsabilità contrattuale della convenuta nella sua qualità di locatrice dell'immobile e della relativa autorimessa. Per giurisprudenza invalsa, non sarebbe però possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di locazione, come sarebbe quella relativa al risarcimento del danno per violazione del contratto di locazione, se la stessa non è stata in precedenza portata avanti all'autorità di conciliazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 404 con rif. a DTF 118 II 307; II CCA 3 agosto 2006 inc. n. 10.2001.8 pubb. in NRCP 2006 pag. 341, 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.94). Né muterebbe di per sé granché a tale considerazione il fatto che l'attore abbia impostato la lite contro il locatore anche (o, come in concreto, essenzialmente) sulle norme dell'atto illecito, essendo anche in tal caso ravvisabile l'esistenza di una "contestazione riguardante contratti di locazione di locali di abitazione e commerciali" ai sensi della massima giurisprudenziale citata in precedenza (II CCA 3 agosto 2006 inc. n. 10.2001.8, 12 gennaio 1995 inc. n. 166/94, 20 gennaio 1995 inc. n. 213/94, 27 giugno 1995 inc. n. 10.95.16; Lachat e altri, Das Mietrecht für die Praxis, 8a ed. 2009, pag. 77 segg.; Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 7 nel mezzo ad art. 274a CO, pag. 1120.) Del resto, lamentando tra le altre cose l'inutilizzabilità del veicolo preso in leasing – e la conseguente perdita derivante dalla sua successiva vendita –, l'attore fa (indirettamente) leva sulla situazione contrattuale esistente, e più precisamente sul fatto che non gli si poteva ragionevolmente imporre di detenere un veicolo che non gli garantisse l'accesso al posteggio locato senza rischio di danneggiarlo. Sia come sia, pur volendo trattare la causa in esame esclusivamente sotto l'aspetto della responsabilità extracontrattuale dell'art. 58 cpv. 1 CO (come peraltro fatto dall'attore in sede di petizione e di replica), l'appello non troverebbe comunque accoglimento siccome infondato.
2. Giusta l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Il carattere difettoso di un'opera può anche derivare da un'istruzione fuorviante o poco chiara che induce un utente a un utilizzo difforme dallo scopo per il quale la stessa è stata concepita (Brehm, Berner Kommentar, n. 66 ad art. 58 CO). Pacifica è nel caso di specie la qualifica quale opera dell'autorimessa in esame. Altrettanto chiaro – come pertinentemente rilevato dal primo giudice - è che con l'apposizione della barra d'entrata indicante un'altezza massima consentita di 2 m la convenuta ha indotto ogni potenziale utente dell'autorimessa a credere che all'interno di questa area il transito con un veicolo di altezza inferiore fosse ovunque possibile senza difficoltà di sorta. Il che però non è stato. Controverse rimangono le conseguenze di questa carente indicazione, eccezion fatta per le spese di riparazione del veicolo, assunte dall'assicuratore casco, che non sono oggetto della petizione dell’attore.
2.1 L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78 consid. 3b con rinvii). Spettava quindi all'attore provare il danno e la responsabilità della convenuta in relazione al medesimo.
2.2 Ora, per potere esigere il risarcimento per la perdita derivata dalla necessità di vendere il veicolo (oltre che per l'inutilizzabilità delle gomme invernali appositamente acquistate), l'attore avrebbe innanzitutto dovuto dimostrare la necessità di una simile operazione. Sennonché, egli né ha allegato – come già rilevato dal primo giudice - né tantomeno è stato in grado di provare che eccezion fatta per la sporgenza all'origine del sinistro – peraltro risistemata, a tappe, già subito dopo tale data (v. petizione, pag. 3 e 5, come pure la documentazione fotografica di cui ai doc. H, doc. 2 e al verbale di sopralluogo del 12 marzo 2009) e agevolmente aggirabile poiché situata in un angolo a sinistra del soffitto – ve ne fossero delle altre che impedivano o limitavano oltremodo il transito con il veicolo preso in leasing. In assenza di rilevamenti più precisi, i pochi e non proprio concludenti elementi probatori agli atti non permettono di suffragare la tesi attorea. Il fatto, allegato per la prima volta in sede di appello, secondo cui anche a ridosso della sporgenza che ha causato l'incidente – e nel frattempo risistemata con uno scalino che diminuisce l'altezza del soffitto a 1.95-1.96 m (v. verbale di sopralluogo del 12 marzo 2009 e la relativa documentazione fotografica) – ve ne sarebbe un'altra che percorre praticamente tutta la lunghezza e la larghezza del soffitto e che sarebbe più bassa della prima poiché il suo profilo risulta riconoscibile nonostante la fotografia sia stata presa dal basso, oltre a non essere comprovato, costituisce un inammissible novum e non può essere ritenuto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Similmente, l'appellante non può giustificare l'alienazione del veicolo con il fatto che l'altezza massima indicata all'ingresso dell'autorimessa corrisponderebbe a quella della Mercedes Benz G 400 CDI e osterebbe pertanto al passaggio indenne di una vettura di tali dimensioni. A prescindere dall'applicabilità – contestata - delle norme relative alla segnaletica stradale agli spiazzi riservati – come in concreto – all'uso privato, l'argomentazione ricorsuale non considera che l'art. 21 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), semmai invocabile, si limita a stabilire che il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera il limite indicato. Ciò che però non si avverava manifestamente nel caso di specie né del resto l'appellante lo pretende. Ma vi è di più.
2.3 E' pacifico che nonostante la consegna del veicolo a __________ questo è rimasto di proprietà della parte che ha concesso il finanziamento, così come è del resto usuale e tipico per i contratti leasing (II CCA 17 maggio 2005 inc. n. 12.2004.46, 22 settembre 1997 inc. n. 12.1997.174). Ora, in virtù di questo fatto, la richiesta di risarcimento per la perdita subita con l'acquisto e la successiva vendita del veicolo preso in leasing fa sorgere qualche dubbio, oltre che per l'insufficiente sostanziazione della pretesa, anche in ordine alla realizzazione stessa del danno.
Il danno viene infatti definito come riduzione involontaria del proprio patrimonio che può esprimersi in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi o in un mancato guadagno. Il danno corrisponde alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e lo stato che il patrimonio avrebbe avuto se non fosse intervenuto l'evento dannoso. La responsabilità per il danno può essere però riconosciuta unicamente se il comportamento del danneggiante si trova in un rapporto di causalità adeguata con l'evento dannoso (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 9a ed., Zurigo 2008, n. 2624 ss.; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 3a ed. Berna 2003, n. 14.03 segg. e 19.01 segg.). In ogni caso, al danneggiato incombe l'onere di limitare il più possibile il danno ("Schadensminderungspflicht"); se questi non fa fronte a tale onere, la posta di danno maggiorata non potrà essergli risarcita (Gauch/Schluep/Schmid/ Rey, op. cit., n. 2916; Schwenzer, op. cit., n. 16.14; DTF 117 II 158 e 117 II 547).
Nel caso di specie, dal momento che le condizioni generali di leasing (non versate agli atti) stabilivano le modalità – non meglio precisate - di calcolo della rata in caso di scioglimento anticipato (doc. B), nulla imponeva a __________ di acquistare da __________ la proprietà del veicolo (doc. O). Quanto poi all'asserzione che una disdetta prematura del contratto di leasing senza acquisto della vettura avrebbe causato perdite ben superiori, peraltro non quantificate, la circostanza non è stata minimamente comprovata. Anche per questa ragione, dunque, la richiesta di risarcimento per detta posizione di danno non proteva giustamente trovare accoglimento.
2.4 Riguardo alla pretesa di fr. 2'145.- per il nolo di un veicolo sostitutivo, non vi è prova alcuna né del fatto che l'attore avrebbe effettivamente noleggiato una vettura Fiat Panda, né tantomeno della circostanza che tale operazione gli sarebbe costata fr. 55.- al giorno (per il tempo necessario alla riparazione, indicato in 39 giorni), come invece egli pretende. La fattura di cui al doc. J è una mera dichiarazione (contestata) di __________ (all'indirizzo della __________ Assicurazioni) e in quanto tale non è atta a suffragare la richiesta (sui limiti temporali di un fermo tecnico riconosciuti dalla prassi in materia cfr. ad ogni modo II CCA 10 novembre 1997 inc. n. 12.97.196). Né l'appellante, nel chiedere il rinvio della causa per allestimento di una perizia giudiziaria, può dolersi del fatto che il primo giudice gli avrebbe negato la possibilità di esperire una simile perizia su tale aspetto. Una perizia non era e non è necessaria; bastava che egli documentasse in altro modo – segnatamente con l'esibizione di una fattura dell'anonimo noleggiatore - l'asserita spesa. Quanto a un risarcimento a titolo di „abstrakte Nutzungsentschädigung“, la richiesta non può ugualmente trovare accoglimento in quanto la privazione della utilizzabilità del veicolo non costituisce nel diritto svizzero un danno risarcibile ai sensi della „Differenztheorie“ (Brehm, op. cit., n. 83 ad art. 41 CO; Roberto, Schadensrecht, pag. 208 seg.; cfr. pure, per analogia, sentenza del Tribunale federale 4C.345/2003 del 1° gennaio 2005 consid. 5.3).
2.5 Stante quanto precede, vista l'assenza di pretese giudizialmente risarcibili, anche quella per il patrocinio preprocessuale andava giustamente respinta (sentenza del Tribunale federale 4C.11/2003 del 19 maggio 2003, in: Pra 2004 n. 26 pag. 126 consid. 5.2).
3. Ne discende la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 23 novembre 2009 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 450.-
sono poste a carico dell'appellante che verserà alla convenuta fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).