Incarto n.
12.2009.217

Lugano

7 gennaio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.1161 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 17 agosto 2009 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva dell’ufficio di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa;

 

nell’ambito della quale il Pretore, con ordinanza 16 settembre 2009, ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, vale a dire convocare un’assemblea generale per designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione a RC oppure per produrre una dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’art. 727a cpv. 2 CO, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, e poi con sentenza 26 novembre 2009, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

 

appellante la convenuta con atto di appello 4 dicembre 2009, con cui chiede la riforma dell’impugnato giudizio nel senso di respingere l’istanza;

 

mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                         che con istanza 17 agosto 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che nei confronti della società, priva dal 22 maggio 2009 dell’ufficio di revisione a seguito della cancellazione della D. L. S. Consult SA (cfr. doc. A) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

 

                                         che, dopo aver citato le parti all’udienza di discussione del 16 settembre 2009 a cui è comparsa la convenuta, il Pretore, con ordinanza in calce al verbale, ha assegnato alla convenuta giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di 30 giorni per munirsi di un organo di revisione e per darne comunicazione alla Pretura, precisando che in caso di inosservanza di quanto precedeva si sarebbe proceduto allo scioglimento della società;

 

                                         che con ordinanza del successivo 29 settembre 2009 il Pretore ha prorogato al 30 ottobre 2009 il termine assegnato alla convenuta per comprovare di aver ristabilito la situazione legale e l’avvenuta iscrizione delle modifiche a registro di commercio;

 

                                         che il termine del 30 ottobre 2009 essendo infruttuosamente scaduto, il Pretore, con sentenza 26 novembre 2009, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

 

                                         che con l’appello 4 dicembre 2009 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, adducendo in sostanza di essersi attivata “per fare quello che era nelle sue disponibilità in modo di cercare di sanare la sua situazione”;

 

                                         che l’appello non è stato intimato all’istante;

 

 

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                         che in questa sede la convenuta non spiega per quale motivo le ragioni di fatto e di diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili - sarebbero errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del giudice di prime cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione imposte, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);

 

                                         che l’unico argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di modifica del giudizio di prime cure, ovvero il fatto di essersi attivata “per fare quello che era nelle sue disponibilità in modo di cercare di sanare la sua situazione”, non giustifica in alcun modo l’accoglimento del gravame, tanto più che per ammissione dell’appellante la nomina del nuovo ufficio di revisione è avvenuta solo “alla fine del mese di novembre”, vale a dire dopo l’emanazione della sentenza impugnata;

 

                                         che in seconda istanza non è permessa né la produzione di nuovi documenti né l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), per cui la nomina del nuovo organo di revisione, quand’anche fosse avvenuta prima dell’emanazione della sentenza, non avrebbe potuto essere considerata;

 

                                         che l’appellante medesima ammette di non aver potuto ripristinare la situazione legale nel termine del 30 ottobre 2009 impartito dal Pretore;

 

                                         che l’amministratore unico della convenuta ha invero inviato alla Pretura un fax datato 30 ottobre 2009 con il quale chiedeva di “risanare il problema nominando l’organo di revisione mancante”, pervenuto tuttavia solo il 2 novembre 2009 alle 15.34;

 

                                         che in simili circostanze il Pretore ben poteva dichiarare lo scioglimento della convenuta;

 

                                         che l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

 

                                         che il valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

 

 

Per i quali motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   L’appello 4 dicembre 2009 di AP 1 SA è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

                                                                               

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 - Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano

 - Ufficio federale del registro di commercio, Berna

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).