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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.44 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 3 marzo 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con la
quale l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo
di fr. 40'911,60 oltre interessi, nonché l’iscrizione
in via definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani di pari importo;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e
la cancellazione dell’ipoteca legale annotata in via
provvisoria chiedendo, in via riconvenzionale, la
condanna dell'attore al pagamento di fr. 50'250.-, somma successivamente
ridotta in sede conclusionale a fr. 40'025.-, oltre interessi;
domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 19 novembre 2009, con cui ha integralmente accolto la petizione e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto con atto di appello 9 dicembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, di ordinare la cancellazione dell’ipoteca legale degli artigiani iscritta (recte: annotata) in via provvisoria e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
osservazioni 18 gennaio 2010 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A.
Nel corso dell'anno 2007 AO 1, titolare di
una ditta individuale di arredamento di interni, ha eseguito lavori da parchettista
su immobili di proprietà di AP 1 situati a __________. In relazione a queste
opere ha quindi emesso fatture per totali fr. 70'911,60 (doc. D, I, L e M), rimaste
impagate nella misura di fr. 40'911,60 (ricapitolazione doc. N) a seguito di
pretesi importanti difetti nell'esecuzione. Le parti non sono riuscite a
risolvere consensualmente la vertenza. Di qui la presente causa.
B. Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 40'911,60 oltre interessi, somma corrispondente al saldo delle
fatture relative alle opere eseguite, tenuto conto degli acconti ricevuti,
nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani, già annotata
in via provvisoria sul fondo part. __________ RFD di __________, per il medesimo
importo.
Riepilogate le circostanze relative all'opera prestata e ai rapporti
contrattuali sorti tra le parti, con riferimento alle contestazioni sorte
l'attore ha negato la sussistenza di gravi difetti, alcune imperfezioni
presenti potendo essere da lui sistemate se solo gliene fosse stata data la
possibilità. Come previsto dalla Norma SIA 118, la cui applicazione è stata espressamente
pattuita nei contratti in questione, l'attore sottolinea come il committente
abbia unicamente un diritto alla riparazione dei difetti e non possa far valere
pretese di riduzione della mercede per difetti, calcolata su un preteso minor
valore dell'opera e sui costi di riparazione da parte di un altro artigiano. In
caso di applicazione del regime legale in materia di contratti di appalto (art.
363 segg. CO) la notifica dei difetti sarebbe peraltro intempestiva e quindi
ogni pretesa inammissibile.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo di respingere
integralmente la domanda e di ordinare al competente Ufficio la cancellazione dell'annotazione
di ipoteca legale provvisoria a carico del fondo in oggetto.
Invocato il disposto dell'art. 8 CC, il convenuto contesta a priori ogni
affermazione della parte attrice, opponendosi alla pretesa. Egli ritiene
inoltre che, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, in particolare dal
referto peritale a futura memoria, la difettosità dell'opera sia evidente e imputabile
alle manchevolezze dell'artigiano. Le normative legali invocate dall'attore in
merito alla notifica dei difetti e alla Norma SIA 118 non possono liberare
l'artigiano dai doveri e dalle responsabilità che gli incombono.
In via riconvenzionale il committente ha poi chiesto la condanna della
controparte al pagamento di complessivi fr. 50'250.- oltre interessi a vario
titolo (rimborso delle spese legali e per la perizia a futura memoria, del
costo di riparazione dell'opera, indennizzo per il minor valore della stessa e
per i disagi causati dal ritardo).
Nei successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle precedenti
allegazioni, contestando quelle della rispettiva controparte. Con la risposta
riconvenzionale è stata inoltre contestata ogni pretesa del committente.
D. Esperita l'istruttoria, comprendente anche l'allestimento di una
perizia giudiziaria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data 2,
rispettivamente 9 novembre 2009, con le quali hanno ribadito le richieste
espresse nei precedenti allegati, con riduzione a fr. 40'025.-, oltre interessi,
della pretesa formulata con l'azione riconvenzionale.
E.
Con sentenza 19 novembre 2009 il Pretore ha
accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare all'attore fr. 40'901,60
più interessi al 5% dal 23 novembre 2007, facendo ordine all'Ufficiale dei
registri di Locarno di iscrivere in maniera definitiva sul fondo part. __________
RFD di __________ l’ipoteca legale di pari importo. Ha per contro respinto
l'azione riconvenzionale.
Per entrambe le domande la tassa di giustizia e le spese sono state poste a
carico del convenuto, condannato alla rifusione di ripetibili alla controparte.
Preliminarmente il giudice di prime cure ha rilevato come la stipulazione di un
contratto di appalto e l'applicazione della Norma SIA 118 sono ammessi da
entrambe le parti.
In merito all'ammontare della mercede pretesa dall'attore, il giudice di prime
cure ha fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, dalle quali ha
dedotto che le opere fatturate sono state realizzate e che la somma fatturata è
addirittura inferiore alla mercede definita sulla base di valori di mercato.
Ricordata la portata del principio attitatorio e della massima dispositiva
previsti dal diritto procedurale cantonale, con particolare riferimento
all'obbligo delle parti di addurre i fatti sui quali fondano le loro pretese e
di dare tempestivamente riscontro a quelli addotti dalla controparte
contestandoli, il Pretore ha ravvisato una contestazione tardiva del convenuto
in merito a due aspetti contestati. Il primo riguarda l'incasso degli acconti a
saldo delle fatture emesse per gli interventi eseguiti su uno dei due fondi in
oggetto, così da lasciare scoperte solamente le fatture concernenti l'altro
fondo, ovvero quello poi gravato dall'annotazione provvisoria di un'ipoteca
legale. La relativa pretesa residua dell'attore è stata ritenuta dimostrata e
corretta, nonché oggetto di valida interpellazione anticipata da cui deriva
l'obbligo del debitore di corrispondere interessi di mora del 5%.
La seconda censura ritenuta dal Pretore tardiva e irrispettosa del diritto al
contraddittorio è quella relativa all'annotazione dell'ipoteca legale nel
rispetto del termine di tre mesi dalla fine dei lavori ai sensi dell'art. 839
cpv. 2 CC, la tesi del convenuto risultando contraddetta dalle emergenze
istruttorie.
Nel merito della pretesa avanzata in via riconvenzionale, il Pretore ha
dapprima ritenuto che la notifica dei difetti da parte del committente era
avvenuta in modo tempestivo, essendo ampiamente rispettato il termine di due
anni previsto dall'art. 172 della Norma SIA 118. Il giudice di prime cure ha
però ritenuto che l'invocata esistenza, al momento della consegna dell'opera,
di difetti imputabili all'attore è circostanza che non merita accertamento, il
convenuto avendo disatteso gli obblighi che gli incombevano in virtù dell'art.
169 cpv. 1 della Norma SIA 118. Questa disposizione impone infatti al
committente di dare la possibilità all'appaltatore di eliminare i difetti prima
di optare per un altro diritto di garanzia. Nelle circostanze concrete il
giudice non ha ravvisato elementi tali da giustificare un'eccezione, quali un
rifiuto dell'appaltatore o una sua incapacità di procedere alla riparazione del
difetto. Aver deciso di affidare la riparazione ad una ditta terza ha
comportato una violazione di tale disposizione, con l’obbligo per il
committente di assumersi i costi e i rischi. La pretesa principale è pertanto
stata accolta e quella riconvenzionale respinta, con accollo di spese e ripetibili
al convenuto.
F.
Con appello 9 dicembre 2009 il convenuto
postula che il giudizio di prima istanza venga riformato, nel senso di
respingere la petizione, di ordinare la cancellazione dell’ipoteca
legale degli artigiani iscritta (recte: annotata) in via provvisoria e
infine di accogliere la domanda riconvenzionale,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
In termini generali l'appellante ribadisce che "la
pretesa fatta valere da controparte non risulta per nulla comprovata così come
impone la dottrina e la prassi" (appello pag. 2 n. 2). Nessun
bollettino sarebbe stato allestito e il perito giudiziale non avrebbe quindi
potuto "sindacare in merito al costo e al valore di lavori di cui non
risulta prova alcuna" (ibidem), non potendosi colmare la lacuna
probatoria con una stima peritale. Lo stesso perito avrebbe confermato tali
limiti, formulando esplicite riserve.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le pretese attoree sarebbero
state contestate già con il primo allegato di causa e quindi le allegazioni del
convenuto non sarebbero affatto tardive. A torto il primo giudice avrebbe
inoltre tratto conclusioni in merito al pagamento di acconti a fronte di
assenza di contestazioni dell'attore.
L'appellante rimprovera altresì al giudice di prime cure di non aver
riconosciuto e sanzionato la tardività della domanda di annotazione
dell'ipoteca legale, il termine di tre mesi dalla fine dei lavori non essendo
stato ossequiato, come emergerebbe dalle deposizioni di numerosi testi.
L'azione riconvenzionale merita inoltre accoglimento poiché dagli atti di causa
emergerebbe chiaramente l'esistenza di grossolani difetti dell'opera,
regolarmente notificati e tali da escludere che il committente possa ancora
voler collaborare con lo stesso artigiano per porvi rimedio, una riparazione
integrale essendo peraltro esclusa. I danni subiti dall'appellante sono
dimostrati e vanno pertanto riconosciuti.
Delle osservazioni 18 gennaio 2010, con le quali l’attore
propone la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
considerando
in diritto:
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata
e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque
disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv.
1 CPC).
2. A
questo stadio della lite è ormai pacifico che tra le
parti sia venuto in essere un contratto di appalto retto, specialmente in punto
alla responsabilità per difetti, dalle Norme SIA 118. In base a questo regolamento, per quanto qui interessa, l’imprenditore è di principio
responsabile dell’esecuzione senza difetti dell’opera (art. 165 cpv. 1),
ritenuto che per difetto - come stabilito dall’art. 368 CO, al quale la
normativa SIA rinvia (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2648 segg.) -
s’intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente. Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia per i difetti
dura due anni, decorrenti dal giorno del collaudo dell’opera (art. 172),
ritenuto che durante il periodo di garanzia, il committente - in deroga alle
disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO) - ha il diritto di far valere in ogni
momento il diritto derivante dall’accertamento dei difetti (art. 173 cpv. 1). L’imprenditore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal
committente durante il periodo di garanzia (art. 174 cpv. 1) e, in caso di
contestazione, spetta all’imprenditore provare che il difetto segnalato non
costituisce una difformità del contratto (art. 174 cpv. 3; II CCA 10 settembre
2002 inc. n. 12.2001.192, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Rep. 1997 p. 198
consid. 3.4; BR 1993 n. 215, p. 103; Gauch, op. cit., n. 2696; Gauch, Kommentar
zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 8 ad art. 174) e ciò in deroga ai principi
generali per i quali compete al committente provare l’esistenza di un difetto
(Gauch, op. cit., n. 1507 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., n.
4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I, n. 74 all’art. 368). Per ogni difetto tempestivamente segnalato e riscontrato, il
committente può far valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del
danno da parte dell’imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se
entro tale termine costui non elimina i difetti, il committente ha il diritto
di esigere le migliorie dell’opera, una riduzione del prezzo corrispondente al
minor valore dell’opera oppure, a determinate condizioni, di recedere dal
contratto (art. 169 cpv. 1).
3. Nel
caso in questione, l'appellante censura anzitutto il giudizio pretorile
ribadendo che "la pretesa fatta valere da controparte non risulta per
nulla comprovata così come impone la dottrina e la prassi" (appello pag. 2
n. 2). Tale affermazione, del tutto generica, non è supportata da un'analisi
critica delle tesi espresse dal primo giudice. L'appellante si limita a
rilevare che nessun bollettino di lavoro sarebbe stato allestito, dando per
implicita, senza spiegarne i motivi, la rilevanza di una simile circostanza. In
termini altrettanto imprecisi, egli pretende sussistere una lacuna probatoria
in merito al costo e al valore dei lavori, la cui entità neppure sarebbe
provata, e pretende che una stima da parte del perito non sia atta a colmarla.
A prescindere dalle considerazioni sulla valenza probatoria della perizia (cfr.
considerando successivo), su questo punto l'appello è senz'altro irricevibile
per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
4.1 Il
Pretore ha formulato il giudizio in merito all'ammontare della mercede dovuta
all'attore facendo proprie le risultanze della perizia giudiziaria, ritenuta
quale elemento sufficiente per considerare provata l'esecuzione dei lavori
fatturati e per determinarne l'entità e il valore, sulla base di prezzi di
mercato.
L'appellante censura questa conclusione sottolineando i limiti della perizia,
che lo stesso perito avrebbe riconosciuto formulando esplicite riserve al
riguardo. Seppur con una formulazione succinta e poco esplicita, l'appellante
sembra pertanto voler rimproverare al primo giudice uno scorretto apprezzamento
delle prove e di non aver riconosciuto la rilevanza dell'onere probatorio
incombente all'attore, facendo acriticamente proprie le conclusioni di una
perizia giudiziaria che non può essere considerata concludente.
4.2. L’art.
253 CPC-TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e
che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto
previsto dall’art. 90 CPC-TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice
deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli
argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non
è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto
sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6
ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni
del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella
sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde
non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo
concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione
dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o
considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze
o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte
in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità
della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica
soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di
scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti
della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art.
253).
4.3. In
questa sede, come detto, l'appellante pretende che la perizia giudiziaria non
avrebbe fornito al giudice gli elementi di giudizio necessari poiché, il perito
stesso avrebbe esposto "numerose riserve in merito all'effettivo lavoro
effettuato e quindi non ne da la minima conferma" (appello pag. 3). La
censura è inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC-TI). Infatti, l'appellante si limita a riproporre una sua interpretazione delle
risposte del perito, senza indicare in modo puntuale quali sarebbero le
conclusioni errate del giudice di prime cure e in che modo gli elementi
invocati avrebbero potuto determinare un giudizio diverso.
Fosse anche ammissibile, la censura andrebbe comunque respinta nel merito. Si
tratta infatti di obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del referto
peritale. La perizia giudiziaria aveva anche lo scopo di accertare la
correttezza della quantificazione delle pretese dell'attore per le prestazioni svolte
sulla base di precisi accordi, ovvero delle conferme d'ordine (doc. E, F e G)
che il perito ha esaminato confrontandone il contenuto con quello delle fatture
contestate (cfr. risposta al quesito n. 3). A fronte di chiare risposte del
perito ai quesiti formulati dall'attore e dal convenuto (con le domande e le
controdomande peritali), con le conclusioni e le censure d'appello l'appellante
non ha opposto altro che sue soggettive obiezioni, contrapponendo sostanzialmente
la propria opinione a quella del perito o cercando di dare a quest'ultima un
significato diverso da quello attribuitole dal Pretore. Gli argomenti sollevati
dall'appellante non dimostrano l’inconcludenza di determinate affermazioni del
perito giudiziario o la loro contraddittorietà con determinati elementi di
fatto emersi. A torto l'appellante pretende quindi di poter dedurre
l'inconcludenza della perizia da alcune considerazioni espresse dal perito, a
cui cerca a torto di dare una valenza di riserva esplicita e generale. Oltre a
trattarsi di considerazioni su aspetti puntuali, queste sono da intendere quale
puntualizzazione e contestualizzazione del lavoro svolto dal perito, in
condizioni che non hanno comunque impedito di dare precise risposte ai quesiti postigli.
Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver
aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito.
4.4. Che le risultanze della perizia giudiziaria non siano atte a soddisfare le esigenze poste dall'art. 8 CC in merito all'onere della prova incombente all'attore, è rimasta una tesi d'appello appena accennata, immotivata e pertanto a sua volta inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
5.1 L'appellante,
in modo tanto perentorio quanto succinto, obietta l'assunto pretorile secondo
il quale le pretese attoree sarebbero state contestate solo con le conclusioni
di causa e quindi tardivamente.
Oltre ad essere dubbia la sua ammissibilità per carente motivazione, la tesi
non merita comunque accoglimento. Infatti, come accennato sopra, il Pretore ha
ravvisato una contestazione tardiva del convenuto solo in merito a due precisi aspetti,
ovvero la questione degli acconti a saldo di alcune delle varie fatture emesse e
il rispetto dei termini per l'annotazione in via provvisoria dell'ipoteca
legale sul fondo del convenuto.
Entrambe le conclusioni meritano conferma.
5.2 In
merito alle conseguenze del versamento di acconti per complessivi fr. 30'000.-
la decisione pretorile non presta fianco a critiche. La contestazione del
convenuto in merito al saldo totale di alcune fatture tramite acconti e allo
scoperto limitato alle fatture rimanenti è stata effettivamente tardiva, poiché
proposta solo con le conclusioni. Comunque incomprensibile e quindi irricevibile
è la censura d'appello sulla questione degli acconti, limitandosi l'appellante
ad accennare ad una pretesa mancata contestazione dell'attore (pag. 4 n. 2 in fine), senza indicare in che modo tale circostanza sarebbe atta a sovvertire le conclusioni
pretorili.
5.3 Merita
conferma anche la conclusione pretorile sulla tardività della contestazione,
effettivamente espressa per la prima volta con le conclusioni e quindi in
dispregio del diritto al contraddittorio, con la quale il convenuto ha preteso
che l'annotazione in via provvisoria dell'ipoteca legale sarebbe avvenuta dopo
la decorrenza del termine perentorio di tre mesi.
La censura di appello sarebbe comunque da respingere poiché non si confronta
con la tesi del Pretore, in particolare con il significato da questi attribuito
allo scritto 24 settembre 2007 (doc. DD) con il quale il legale del committente
ha sollecitato la conclusione dei lavori. L'appellante si limita a riproporre
inalterate la conclusioni presentate in prima sede e a esporre sue deduzioni
sulla base di elementi emersi dall'istruttoria, in particolare
dell'interpretazione, tutt'altro che univoca, delle dichiarazioni dei testi.
6. Già
si è detto (considerando n. 2) in merito all'applicabilità della Norma SIA 118,
rimasta incontestata.
L'appellante ritiene che l'esistenza di difetti sia dimostrata e che da tale
difettosità dell'opera, appurata dalle perizie, debba esserne dedotta
l'incapacità dell'appaltante a procedere alla riparazione. Non sarebbe quindi
rimasta alcuna alternativa all'intervento riparatore di un'altra ditta poiché
"non si può pretendere che un committente abbia ancora voglia di
collaborare con un artigiano il cui lavoro è stato definito da ben due esperti
oramai non più riparabile al 100% in quanto un minor valore sarà sempre
presente" (appello, pag. 6 n. 4). La tesi non merita conferma.
Il Pretore ha infatti ritenuto che il committente ha violato il disposto
dell'art. 169 cpv. 1 della Norma SIA per non aver preteso dall'attore una
riparazione dei difetti imputatigli. Il giudice non ha infatti riconosciuto
l'esistenza di motivi che potrebbero indurre a dubitare che questi fosse in
grado di eseguirli, così come commissionati ad una ditta terza. L'appellante
neppure contesta tali circostanze, che anzi conferma, e si limita ad invocare
una tesi che vorrebbe riconoscere al committente un diritto a determinarsi
sulla base di sue soggettive considerazioni, ovvero la volontà o meno di
continuare a collaborare con l'appaltatore. La censura è ancora una volta
infondata.
7. In
definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall'appellante,
per cui l'appello, infondato, deve essere respinto e la sentenza di prime cure
confermata.
Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 80'936,60 (fr.
40'911,60 + 40'025.-), seguono l'integrale soccombenza dell'appellante (art.
148 CPC-TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 9 dicembre 2009 di AP 1
è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'100.-
b) spese fr. 100.-
totale fr.
2'200.-
da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di
rifondere all'attore fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).