Incarto n.
12.2009.22

Lugano

24 agosto 2009/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.1620 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 15 dicembre 2008 da

 

 

 CO 1 ,

 CO 2  e

 CO 3 

tutti rappr. dall'  RA 2

 

 

contro

 

 

  IS 1  e

  ,

entrambi rappr. dall'  RA 1

 

 

 

 

e ora sull'istanza di ricusa 8 gennaio 2009 dell'IS 1 nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, avv. Francesco Trezzini,

 

lette le osservazioni alla domanda di ricusa del Pretore ricusato e degli istanti;

 

esaminati gli atti e i documenti dell'incarto,

 

 

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

 

 

                                   1.   Il 15 dicembre 2008 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, un’istanza intesa ad ottenere la consegna da parte dell’avv. IS 1 e dell’avv. __________ di "copia dell’atto di cessione __________ e IS 1 a __________ del 29 dicembre 1994, resoconto degli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa ereditaria promossa contro il __________, resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su __________, appartenenti a __________ conformemente ai bilanci della stessa fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state trattenute e quindi (asseritamene) cedute alla fondazione di famiglia dei precettati". Il 17 dicembre 2008 il Pretore ha citato le parti a comparire lunedì 9 febbraio 2009 per procedere alla discussione.

                                     

                                   2.   L’8 gennaio 2009 il convenuto IS 1 ha presentato una domanda di ricusa nei confronti del Pretore, avv. Francesco Trezzini. Con scritto 15 gennaio 2009 l’istante ha "completato" la propria richiesta producendo un ulteriore documento e segnalando tutta una serie di "rettifiche di svista" del proprio memoriale. Con osservazioni 16 gennaio 2009 gli istanti hanno invece contestato l’esistenza dei motivi di ricusa invocati. Il 20 gennaio 2009 il Pretore ha dichiarato di non riconoscere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti, precisando che i motivi addotti dal ricusante sono inveritieri. Con ordinanza 3 marzo 2009 la presidente di questa Camera ha ammesso quale replica le lettere 21 e 22 gennaio 2009 del ricusante e ha invece respinto la domanda di congiunzione 28 febbraio 2009 con l’istanza di ricusa 27 febbraio 2009, da trattarsi dalla Camera competente per materia. Essa ha anche respinto la domanda di acquisizione agli atti della lettera 28 febbraio 2009 e degli allegati ivi menzionati, trasmettendoli alla Camera competente per la trattazione dell’istanza di ricusa 27 febbraio 2009. Con duplica sia il Pretore sia gli istanti hanno ribadito di non ravvisare gli estremi per una ricusa. Con ordinanza 6 marzo 2009 la presidente di questa Camera ha respinto una domanda del ricusante di "riconsiderare" l’ordinanza 3 marzo 2009, in via subordinata di restituzione in intero del termine per la produzione del citato plico di documenti e per il richiamo degli incarti OA.2000.100 e OA.2009.250. All’udienza di discussione 6 maggio 2009, che è valsa anche come dibattimento finale, il ricusante ha confermato la propria domanda di ricusa e gli istanti hanno ribadito di non ravvisarne gli estremi.

 

                                   3.   Secondo lart. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi (nel senso dellart. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcune delle parti (lett. a), rispettivamente in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). In concreto linteressato non allude a ipotetiche cause di esclusione. Egli invoca, invero, unicamente lart. "27, a, lit. b" CPC. Da tale rinvio, seppur formulato impropriamente, sembra che il ricusante abbia invocato la lett. a (grave inimicizia) sia la lett. b (gravi ragioni) del disposto testé menzionato. Se non che, non consta sussistere grave inimicizia tra il Pretore e listante. Questi chiede in effetti la ricusa per "prevenzione" o, almeno, per "impressione di prevenzione" nei suoi confronti. Quale prevenzione è qualificata dallo stesso ricusante (pag. 2 punto 4) anche lasserita affermazione del Pretore, a suo dire riportategli dall’RA 2, secondo la quale il giudice avrebbe sollecitato linoltro della procedura "per sua volontà di andare a fondo in questione contro i __________, che non godrebbe in questa sede dalcuna stima" (pag. 1; cfr. anche pag. 2 in alto). Unico motivo che il ricusante ha menzionato come eventualmente comprovante inimicizia sarebbe quello dellasserita assenza di saluto del Pretore allinizio e alla fine delle udienze (pag. 9 in fondo). Se non che, lo stesso ricusante ammette di poter soprassedere a tale circostanza, posto che il giudice non denoti altrimenti parzialità.

 

                                   4.   Ciò premesso, listanza deve reputarsi ancorata allart. 27 lett. b CPC, come quella inoltrata il 25 gennaio 2008 dal medesimo ricusante nei confronti dello stesso Pretore e sulla quale questa Camera ha statuito il 14 luglio 2008 (inc. 12.2008.33). Le argomentazioni ivi riportate sono note al ricusante, motivo per cui non soccorre ripetere in che consistano le "gravi ragioni" cui si riferisce la norma, già illustrate nella sentenza 14 luglio 2008 (consid. 2). Giovi rilevare che nella sentenza appena citata questa Camera aveva già valutato l’operato del Pretore fino al momento della domanda di ricusa, giungendo alla conclusione che sebbene fosse possibile per il ricusante essere soggettivamente convinto della parzialità del magistrato, in concreto tale sua personale convinzione non trovava riscontro in sufficienti elementi oggettivi che denotassero violazioni gravi dei doveri del magistrato e non consentiva pertanto di ricusare il Pretore. Per quanto attiene alla condotta processuale del magistrato fino al 25 gennaio 2008 (data di inoltro della precedente istanza di ricusa) la sentenza di questa Camera ha quindi acquisito forza di giudicato e non può essere ridiscussa. La Camera aveva allora statuito sulla domanda di ricusa presentata in una procedura creditoria vertente tra una terza persona e il ricusante, che aveva motivato la propria domanda con una serie di eventi occorsi nella complessa vertenza che lo vede opposto alle controparti in questa procedura, in particolare il comportamento dell’avv. RA 2 nel corso della riunione a __________, di cui si parlerà in seguito. Nelle circostanze descritte la questione è unicamente di sapere se comportamenti successivi del magistrato inducano a mettere in dubbio l’equanimità del giudice, tale da connotare gli estremi di una ricusa.

 

                                   5.   Nella domanda in esame il ricusante rievoca fatti e doglianze già vagliate con la sentenza 14 luglio 2008, come se la stessa non esistesse e questa Camera potesse riesaminare ex novo l’operato del Pretore. Come testé spiegato (sopra, consid. 4), tale modo di procedere non può essere condiviso. Ne deriva che le argomentazioni esposte nella domanda di ricusa 8 gennaio 2009 non possono più essere esaminate in questa sede. È opportuno nondimeno riprendere quanto esposto nella citata sentenza 14 luglio 2008, ignota alle controparti del ricusante, che vi erano estranee benché ripetutamente citate nella domanda di ricusa allora presentata.

 

                                5.1   A pag. 1, 2 in alto, 5 in alto e in mezzo, vedi punto 5.1, 6 in basso, 7 in mezzo e in basso, 8 e 10 in alto (cfr. anche conclusioni scritte, pag. 1, punto 9, 10, 11 e 12) il ricusante ha ribadito l’episodio secondo il quale l’RA 2 gli avrebbe comunicato un’asserita disistima del Pretore. Tale aspetto è già stato trattato al consid. 10 della sentenza 14 luglio 2008. Anche qualora si volesse vagliare i documenti cui il ricusante rinvia nella propria istanza, irricevibili poiché già esistenti al momento della precedente domanda di ricusa e che egli non dimostra, ma nemmeno sostiene, di non aver potuto produrre senza sua colpa, l’esito non sarebbe differente per i motivi che seguono. Per gli stessi motivi non può nemmeno essere condiviso il ragionamento del ricusante secondo il quale egli avrebbe in questa sede "ulteriormente precisato" le asserite dichiarazioni dell’RA 2 "con tanto di prove a caldo" in ragione della causa in "diretta relazione" con le stesse (replica, pag. 1). Nella lettera 4 luglio 2007 __________ (doc. 10C e 10D, il primo afferma, al riguardo: "trotz unseres Bemühens um ein konstruktives Gesprächthema ist es uns nicht gelungen zu einer sinnvollen Erörterung der mannigfachen zur Regulierung anstehenden Honorarfragen zu gelange. Im Wesentlichen wurde dies durch den Auftritt von RA 2 verhindert, der nicht nur inhaltliche massive Vorwürfe gegen die Leistungen Ihrer Kanzlei erhob, sondern auch versuchte, aus der für seine Mandantschaft aus prozessualen Überlegungen günstig eingeschätzten Situation im Schiedsverfahren in Lugano Vorteile zu gewinnen. Ganz abgesehen davon, dass die Einwendungen von RA 2 in einem Ton vorgetragen wurden, der dem Gesprächsklima wenig förderlich war. In diesem Sinn musste die Besprechung ergebnislos abgebrochen werden". Non vi è quindi alcun accenno a presunte esternazioni del Pretore avv. __________. Nella missiva 8 gennaio 2009 (doc. 10G e 10H) l’__________ ha dichiarato: "Anfügend möchte ich noch, dass nach der Darstellung von RA 2 dieser anschneidend mit einem Richter im Tessin die Honorarfrage besprochen habe und selbiger ihm aufgefordert hätte, klagsweise gegen Sie bzw. Ihre Kanzlei vorzugehen. Auch soll sich der Richter, so wiederum die Darstellung von RA 2, in abschätzender Weise über Sie und Ihre Familie geäussert haben". Tuttavia, tale dichiarazione è priva di influenza ai fini del giudizio già per il motivo che si fonda su presunte dichiarazioni dell’RA 2 che non dimostrano ancora che quest’ultimo abbia avuto un colloquio con il Pretore oggetto della domanda di ricusazione e che questi abbia esternato opinioni negative nei confronti dell’IS 1. Per tacere del fatto che l’__________ ha ammesso che "ein Teil der Äusserungen von RA 2 erfolgte in Italienisch, weshalb ich sie nicht bzw. nur bruchstückhaft verstand. Sie [IS 1] und RA 1 haben mir zum Teil während der Sitzung und im Anschluss daran den Inhalt jener Äusserungen auf Deutsch übersetzt und mir mitgeteilt, dass Sie sich dadurch in hohem Masse als persönlich angegriffen erachten, was für mich durchwegs nachvollziehbar war". In altre parole, costui non comprende, o comprende assai poco la lingua italiana, sicché la sua affermazione non prova che abbia compreso le dichiarazioni dell’RA 2 nel senso da egli riportato. È certo invece, per quanto traspare dall’istanza di ricusa del 2008 e da quella qui in esame, che i rapporti personali tra i rispettivi avvocati delle parti sono contrassegnati da un clima conflittuale molto marcato, manifestatosi anche in occasione dell’udienza tenutasi il 6 maggio 2009 davanti alla Presidente della Camera. A tali difficili e a tratti accesi rapporti tra i legali è tuttavia del tutto estraneo il Pretore. Tale conclusione si impone a un osservatore oggettivo e spassionato, ciò che non è il caso del ricusante e della sua legale. 

 

                                5.2   A pag. 3 in fondo e 4 primo, terzo, quarto, quinto e sesto paragrafo il ricusante biasima il Pretore per aver convocato le parti a un’udienza segnalando che in tale occasione sarebbe stata discussa anche la tempestività dell’istanza, per aver poi respinto la stessa in quanto tardiva e per aver, in tal modo, respinto la successiva istanza di restituzione in intero con una motivazione atta a screditare la patrocinatrice. Tale argomento è già stato esaminato al consid. 6 della sentenza 14 luglio 2008. Egli soggiunge che una sentenza deve ritenersi nota ai legali solo con la pubblicazione ufficiale. A parte il fatto che già si è detto nella sentenza testé menzionata che la novità giurisprudenziale era un’evoluzione di quella già pubblicata in DTF 127 III 570 e che entro tali limiti, quindi, poteva senz’altro già essere nota alla patrocinatrice, va ribadito che qualora costei non fosse stata d’accordo con la decisione pretorile, avrebbe, semmai, dovuto avvalersi dei rimedi di diritto messi a disposizione dall’ordinamento giuridico. Inoltre, la sentenza DTF 134 III 534 (vedi anche rinvio a SJZ 1005 (2009) n. 1: doc. 5B) menzionata dal ricusante tratta della responsabilità del mandatario nei confronti del proprio mandante, spiegando che è la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale che determina, in linea di principio, il momento a partire dal quale un avvocato dovrebbe conoscere una nuova giurisprudenza. Ciò non impedisce al giudice di applicare la novità giurisprudenziale a lui già nota prima di tale pubblicazione.

 

                                5.3   A pag. 4 secondo paragrafo il ricusante invoca un episodio in occasione del quale il Pretore avrebbe ostentato aria assente e annoiata, leggendo una rivista ogni qualvolta l’RA 1 prendeva la parola. Tale argomento è già stato discusso al consid. 6.4 della sentenza 14 luglio 2008.

 

                                         A pag. 5 primo paragrafo e ultimo, pag. 6 primo e secondo paragrafo e pag. 7 (cfr. anche conclusioni scritte, pag. 1, punto 7) il ricusante rinvia all’asserito comportamento del Pretore a seguito di una sua richiesta di rinvio di un’udienza. Su tale censura questa Camera si è già chinata al consid. 7 della sentenza 14 luglio 2008.

 

                                         A pag. 5 primo paragrafo e pag. 6 terzo paragrafo segg. il ricusante (cfr. anche conclusioni scritte, pag. 1, punto 8), sempre nello stesso caso invocato sopra, si lamenta di come si sia svolta l’udienza. Anche tale aspetto è stato vagliato nella sentenza testé menzionata, consid. 8.

 

                                         A pag. 6 penultimo paragrafo e 7 terzo paragrafo il ricusante ribadisce l’inadeguatezza, a suo dire, della procedura sommaria adottata nel caso di cui sopra. Anche al riguardo la Camera ha già espresso il proprio giudizio (consid. 8.2 sentenza 14 luglio 2008; conclusioni scritte, pag. 1, punto 7).

 

                                         A pag. 5 in alto e 7 terzo paragrafo egli sostiene che nel caso citato la parzialità del Pretore sia dimostrata anche dall’esito del giudizio di seconda istanza, adita con appello, che riformò il dispositivo sugli oneri processuali a suo carico. Anche tale aspetto è già stato vagliato (sentenza 14 luglio 2008, consid. 9).

 

                                         A pag. 10 in mezzo il ricusante afferma che "è quindi inevitabile che il qui istante (congiuntamente alla scrivente legale) abbia perso (oggettivamente) ogni (soggettiva) fiducia nel distacco, nell’equidistanza e nell’imparzialità del magistrato". Già si è detto nella sentenza 14 luglio 2008 (consid. 2) che le impressioni soggettive non sono sufficienti per ottenere una ricusa.

 

                                5.4   A pag. 2 della propria istanza il ricusante rinvia a delle controversie con i propri inquilini signori __________. Tali fatti risalgono, come da lui indicato, al 1993 (cfr. rinvia ai doc. 2A, 2B e 2C). Non vi è motivo di chinarsi sugli stessi perché riguardano un periodo precedente al momento in cui questa Camera ha statuito sulla prima domanda di ricusazione. Qualora il ricusante avesse intravisto in essi elementi suffraganti la sua domanda, avrebbe invero dovuto già sottoporli a questa Camera nella procedura di cui allinc. 12.2008.33. Egli vi ha invece espressamente rinunciato (consid. 4), per poi riproporli in questa sede senza nemmeno invocare di essere venuto a conoscenza di nuovi elementi a lui, senza colpa, precedentemente non noti. Comunque sia, gli stessi sono talmente remoti nel tempo da non poter giustificare una tale ricusa. Lo stesso dicasi del rinvio del ricusante a vicende inerenti la nota successione __________ (pag. 2 in basso seg.) e risalenti al 1995 (e non come indicato dal ricusante al 2005: pag. 2 in fondo; cfr. doc. 4A) e al 1997 (cfr. doc. 4B).

 

                                5.5   Il ricusante sostiene che la sua tesi sia "rafforzata dalla stessa controparte che ha dato luogo alla procedura in cui la presente viene inoltrata". Al riguardo, egli sostiene che tale procedura dimostra che l’RA 2 era stato incoraggiato dal magistrato a intentare la causa e che presunte bugie di controparte sarebbero la "miglior prova" che essa "poco si preoccupa del serio e buon fondamento della domanda, certa che essa troverà ugualmente grazia". Al riguardo, egli rinvia a tutta una serie di documenti che dimostrerebbero tali "bugie" di controparte (pag. 6 in fondo e 9). Tale ultima censura non può tuttavia essere condivisa poiché presunte "bugie" di controparte non dimostrano che il Pretore l’abbia consigliata proceduralmente esternando una presunta ostilità nei confronti dell’IS 1. Quanto alla circostanza che l’RA 2 abbia intentato, quale patrocinatore di CO 1, CO 2 e CO 3, il procedimento di cui all’inc. DI.2008.1620, ciò non dimostra minimamente che tale procedere sia stato consigliato dal magistrato per giunta facendo intendere una propria avversione nei confronti del ricusante.

 

                                5.6   Con replica 21 gennaio 2009 il ricusante critica l’affermazione del Pretore, che nelle proprie osservazioni alla domanda di ricusa ha chiesto a questa Camera una decisione celere in ragione del fatto che egli, data la natura urgente del procedimento, ha fissato un’udienza per il 9 febbraio 2009. Il ricusante reputa che tale richiesta sia "più propria a un patrocinatore di parte che a un magistrato", cui è senz’altro noto il carico lavorativo di questa Camera. Non si intravede, tuttavia, un motivo giustificante la ricusa del magistrato nella circostanza che egli solleciti una decisione sull’incidente procedurale per proseguire nella causa di cui all’inc. DI.2008.1620, intentata peraltro dagli istanti CO 1, CO 2 e CO 3 con la procedura speciale di cui all’art. 497 CPC chiedendo l’emanazione di un decreto esecutivo. Il Pretore si è limitato a sollecitare l’evasione di una procedura urgente, intesa all’esecuzione di una sentenza della Seconda Camera civile sulla quale si è anche espresso il Tribunale federale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in casi del genere il magistrato potrebbe eccezionalmente anche continuare a occuparsi della procedura (sentenza inedita del Tribunale federale del 13 luglio 2001 1P.396/2001, consid. 1a). La solerzia del magistrato non è quindi fuori luogo.  

 

                                5.7   All’udienza di discussione 6 maggio 2009 il ricusante ha precisato che la ricusa è giustificata, in aggiunta a quanto già esposto nell’istanza 8 gennaio 2009, perché il magistrato strumentalizzerebbe la procedura nel senso che avvantaggerebbe la controparte. In particolare, egli rinvia alla "causa vertente su istanza di __________", ove il Pretore avrebbe usato le proprie conoscenze di procedura in modo unidirezionale a suo danno (verbale, pag. 1 in fondo e 2 in alto). Se non che, il ricusante ammette che tale aspetto non giustifica di per sé la ricusa (verbale, pag. 2 secondo paragrafo). Non vi è quindi motivo di esaminare tale questione. Egli sostiene altresì che la parzialità del magistrato si manifesterebbe "in tutte le mansioni e le competenze cui il magistrato è preposto" (verbale, loc. cit.). Tale censura è tuttavia del tutto generica e non permette a questa Camera di vagliarla. Al riguardo, il ricusante ha affermato che la prevenzione del Pretore sarebbe emersa anche dalla circostanza di aver "deciso pur sapendo di essere oggetto di istanza di ricusa, il lunedì alle ore 17.00, quando non si poteva più ripristinare l'udienza di rigetto a suo tempo prevista alla sezione 5 il martedì successivo e che era stata annullata" (verbale, pag. 2, terzo paragrafo). In altre parole, il magistrato avrebbe respinto da sé l'istanza di ricusa nei propri confronti e revocato con effetto immediato il blocco disposto dal medesimo con decreto supercautelare 26 febbraio 2009 (conclusioni scritte, punto 11; doc. 14Abis). Se non che, eventuali errori compiuti dal magistrato vanno censurati con i mezzi di impugnazione offerti dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 14 consid. 5b con rinvio). Solo errori particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono invece suffragare una domanda di ricusazione (DTF 115 Ia 400 consid. 3b; II CCA, sentenza inc. 12.1998.84 del 24 agosto 1998; Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berna 2001, pag. 105). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. Non è quindi necessario esaminare se la situazione fosse analoga a quella decisa dal Tribunale federale il 16 gennaio 2003 nella causa 1P.9/2003 (domande di ricusazione abusive). Il ricusante biasima anche l'operato del Pretore in merito all'"istanza supercautelare CO 2" (conclusioni scritte, punto 11). Al riguardo si rinvia a quanto testé illustrato, ovvero che il ricusante avrebbe dovuto avvalersi, semmai, dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico. Per concludere, nelle proprie conclusioni scritte il ricusante menziona tutta una serie di circostanze (pag. 1, punto da 1-6) che nulla hanno a che vedere, tuttavia, con l'operato del Pretore, ma che riguardano la lunga e complessa vicenda nella quale il ricusante cerca di incassare i propri onorari dalle controparti, ivi compresa la già menzionata riunione a __________ davanti al tribunale arbitrale.

 

                                   6.   In definitiva, nel caso concreto non si ravvisano gravi motivi che mettano in dubbio l'imparzialità del Pretore. La domanda di ricusa del Pretore di Lugano, sezione 1, deve dunque essere dichiarata inammissibile per quanto concerne i fatti esposti nell’istanza 8 gennaio 2009, già giudicati il 14 luglio 2008 (sentenza 12.2008.33), e respinta nella misura in cui concerne i fatti relativi alle successive procedure tra il ricusante e le controparti, rispettivamente la loro Fondazione di famiglia a __________. Gli oneri processuali vanno quindi addebitati al ricusante (art. 148 cpv.1 CPC), il quale verserà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è commisurata, oltre che al valore della causa sottostante alla domanda di ricusa, all’impegno richiesto alla Camera per l’evasione della procedura, caratterizzata da numerose istanze procedurali e copiosa corrispondenza. L’indennità per ripetibili, alla stessa stregua, è commisurata all’impegno richiesto al legale della controparte per l’esame delle istanze, della corrispondenza e per la partecipazione all’udienza del 6 maggio 2009.  

                                   7.   Nella fattispecie trattasi di una decisione concernente una domanda di ricusazione, sicché giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile indipendentemente dal carattere finale della decisione. Per quanto invece concerne il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 pcv. 1 lett. b LTF), esso è determinato in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all’autorità competente nel merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. anche Donzallaz, La partie générale de la LTF spécialement dans l'optique du practicien, in: CFPG 40, pag. 70). CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto nella procedura DI.2008.1620 l'emanazione del decreto esecutivo relativo al dispositivo della sentenza del Tribunale federale 9 giugno 2008 di cui all'inc. 4A_20/2008, che ha parzialmente confermato la sentenza di questa Camera 30 novembre 2007 (inc. 12.2006.202). In tale giudizio la Camera aveva stabilito che il valore litigioso era ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che le pretese per onorari formulate dai precettati nella sede arbitrale, che i precettanti ritenevano infondate, ammontavano a fr. 1'713'083.60 (cfr. II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40). Non vi è quindi motivo di scostarsi in questa sede da tale considerazione.

 

 

Per i quali motivi,

 

vista sulle spese la tariffa giudiziaria e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decreta:                   1.   Nella misura in cui è ricevibile l'istanza di ricusazione è respinta.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   950.-

                                         b) spese                         fr.     50.-

                                                                                fr. 1'000.-

 

                                         sono posti a carico del ricusante, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 3'000.- per ripetibili.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).