Incarto n.
12.2009.231

Lugano

18 gennaio 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.8 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 gennaio 2003 da

 

 

AO 1

rappr. da RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

AP 2

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna di PI 1 e PI 2 in solido e in subordine di AP 1 al pagamento di fr. 22'353.60 oltre interessi (richiesta subordinata poi abbandonata in replica) nonché l’iscrizione in via definitiva, per tale importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ RFD di __________, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 22'000.- oltre interessi ed accessori, domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 13 novembre 2009, ha parzialmente accolto, condannando PI 1 e PI 2 in solido al pagamento di fr. 22’000.- oltre interessi e ordinando, per tale importo, l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;

 

appellante AP 1 con atto di appello 15 dicembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attrice e i convenuti PI 1 e PI 2 non hanno presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto 3 settembre 2001 (doc. A inc. n. OA.2003.203 rich.) AP 1 ha affidato al costruttore F__________ SA ed al progettista PI 1, al quale è in seguito subentrato anche PI 2, la realizzazione delle opere di impresa generale per la costruzione di un edificio artigianale al mappale n. __________ RFD di __________, di sua proprietà (cfr. doc. A).

                                         Il 13 febbraio 2002 (doc. B) PI 1 e PI 2 hanno a loro volta subappaltato le opere da sanitario e riscaldamento, per fr. 65'000.-, alla ditta AO 1, che il 4 ottobre 2002 (doc. L) ha poi emesso la sua liquidazione finale di fr. 62'690.-, a fronte della quale ha percepito acconti solo per fr. 40'336.40 (doc. D, F e H), con un saldo così di fr. 22'353.60.

 

 

                                   2.   Con petizione 20 gennaio 2003, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha chiesto la condanna di PI 1 e PI 2 in solido e in subordine di AP 1 al pagamento di fr. 22'353.60 oltre interessi (richiesta subordinata poi abbandonata con la replica 12 gennaio 2004) nonché l’iscrizione in via definitiva, per tale importo, di un’ipoteca legale sulla particella oggetto degli interventi, di proprietà di quest’ultimo. In sede conclusionale la pretesa attorea è stata ridotta a fr. 22’000.- oltre interessi ed accessori.

                                        

                                        

                                   3.   Il Pretore, con la sentenza 13 novembre 2009 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando PI 1 e PI 2 in solido, tenuti altresì ad assumersi gli oneri processuali e le ripetibili (dispositivo n. 1.3),  al pagamento di fr. 22'000.- oltre interessi (dispositivo n. 1.1) e ordinando, limitatamente a tale somma, l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (dispositivo n. 1.2). Il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha ritenuto che PI 1 e PI 2 non avevano provato di aver notificato tempestivamente i difetti all’attrice, sicché ogni loro contropretesa a quel proposito era perenta. A ben vedere, neppure nelle conclusioni essi avevano evidenziato i difetti, essendosi limitati sulla base della perizia giudiziaria ad elencare i lavori previsti ed eseguiti solo parzialmente: sennonché, in considerazione del fatto che già nella liquidazione finale, non contestata, l’attrice aveva indicato una riduzione di fr. 5'000.- per non aver eseguito le serpentine (costo stimato dal perito giudiziario in fr. 6'623.85) e una maggiorazione di fr. 2'500.- per le migliorie eseguite (valutate dal perito in fr. 5'500.-), il costo per i lavori eseguiti andava confermato come da liquidazione finale. Quanto ad AP 1, egli aveva sì affermato di aver tempestivamente notificato a PI 1 e PI 2 i difetti, con riferimento alle lettere 9 e 15 novembre 2002 (doc. G e H inc. DI.2002.299 rich.), sennonché nella risposta di causa aveva fatto riferimento ai difetti accertati dal perito, per i quali non aveva dimostrato una tempestiva notifica né nei confronti di PI 1 e PI 2, né nei confronti dell’attrice.

 

 

                                   4.   Con appello 15 dicembre 2009 AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di mantenere l’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale, con però l’assegnazione all’attrice di un termine per promuovere la causa di accertamento del credito. Egli ritiene di aver notificato tempestivamente i difetti a PI 1 e PI 2, contestando per altro che questi ultimi non avessero preteso in causa di averli a loro volta notificati per tempo all’attrice. Osserva poi che l’opera nemmeno era stata conclusa. Evidenzia inoltre che nel caso in cui più operatori erano intervenuti nella costruzione, tutti erano di principio responsabili in solido per i danni subiti dal committente, per cui, non avendo l'attrice dimostrato la propria estraneità e nemmeno le varie perizie avendola dimostrata o avendo potuto ripartire fra i vari artigiani il danno da lui subito (di complessivi fr. 359'850.55), il Pretore non avrebbe potuto né ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale né accogliere la domanda creditoria nei confronti di PI 1 e PI 2. L’iscrizione dell’ipoteca legale presupponeva per altro un importo determinato e non un importo massimo come se si trattasse di una linea di credito.

                                        

 

                                   5.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   6.   L’appello è d’acchito irricevibile nella misura in cui l’appellante ha preteso la riforma del dispositivo pretorile (n. 1.1) sull’azione creditoria promossa contro PI 1 e PI 2. A questo proposito giova ricordare che la decisione del subappaltatore di convenire in giudizio parallelamente il subappaltante - per il pagamento della mercede - e il proprietario del fondo - per l'iscrizione definitiva dell''ipoteca legale - risponde ad esigenze di economia processuale, ma non crea una relazione di interdipendenza tra le due cause né tantomeno un litisconsorzio necessario tra le parti convenute. Si tratta di due procedure diverse, che il subappaltatore / creditore può anche decidere di avviare separatamente (DTF 126 III 467 consid. 3b/bb e dd; TF 21 gennaio 2003 4P.226/2002 consid. 2.2, pubbl. in SJ 2003 I p. 299). Il solo fatto che in concreto il subappaltatore abbia avviato due cause mediante un unico allegato e che il primo giudice le abbia di conseguenza decise nella medesima sentenza - l'azione creditoria al dispositivo n. 1.1 e l'azione per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale al dispositivo n. 1.2 - non legittima così AP 1 a censurare l'accoglimento della creditoria che ha comportato la condanna di PI 1 e PI 2 a versare all’attrice l'importo di fr. 22'000.- oltre interessi. Contro questo giudizio avrebbero semmai potuto e dovuto aggravarsi questi ultimi, ma non lo hanno fatto, con conseguente crescita in giudicato di detta decisione (TF 8 gennaio 2008 4A_271/2007 consid. 2.1.2 pubbl. in RtiD II-2008 17c p. 636; II CCA 25 maggio 2009 inc. n. 12.2008.69).

 

 

                                   7.   L’appello è parimenti irricevibile nella misura in cui l’appellante ha chiesto di riformare il dispositivo pretorile (n. 1.3) in materia di spese e ripetibili. Esso risulta innanzitutto inammissibile, per assenza di un interesse degno di protezione (gravamen, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 307), nella misura in cui riguardava il giudizio sulla tassa di giustizia e sulle spese, che in effetti erano già state integralmente poste a carico di altri, e meglio di PI 1 e PI 2: la sua richiesta di caricarle invece per 1/10 a sé stessa e per 9/10 all’attrice sarebbe per altro contraria ai suoi interessi. Ma esso è anche inammissibile, questa volta per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), nella misura in cui concerneva il giudizio sulle ripetibili, l’appellante non avendo assolutamente spiegato per quale motivo sarebbe errata e con ciò da modificare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309) l’attribuzione di fr. 3'000.- all’attrice da parte di PI 1 e PI 2 decisa dal Pretore, ed invece sarebbe preferibile accogliere la sua richiesta di vedersi attribuire dall’attrice fr. 2'700.- (appello p. 2) o fr. 4'050.- (appello p. 11) a titolo di ripetibili.

 

 

                                   8.   In questa sede l’appellante, censurando in parte l’assunto del Pretore, ha sottolineato che l’opera eseguita dall’attrice era incompleta e che la sua difettosità era stata tempestivamente notificata sia da lui sia da PI 1 e PI 2. Il rilievo è ininfluente. Egli, venendo meno al suo onere di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), non ha in effetti indicato nell’appello quali sarebbero le opere dell’attrice a suo dire non terminate o difettose e soprattutto quale sarebbe il loro valore, sicché, a prescindere dalla bontà o meno della sua argomentazione ricorsuale, non è in ogni caso dato a sapere quale sarebbe l’importo in tal caso da dedurre dal saldo a lei dovuto. Al proposito si ricorda che non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire ad una palese carenza del ricorrente, che, oltretutto rappresentato da un legale, non si è dato la briga di indicare da quali atti istruttori risulterebbero le circostanze di fatto da lui allegate (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 183) o peggio ancora, non allegate. Se ciò non bastasse, si aggiunga che l’istruttoria di causa non ha permesso di accertare che i lavori eseguiti dall’attrice fossero difettosi (cfr. perizia giudiziaria) e che, per quanto riguarda i lavori non terminati da quest’ultima, l’appellante non ha assolutamente censurato in questa sede l’assunto pretorile - che deve con ciò essere considerato assodato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307) - secondo cui quei lavori, parzialmente compensati dalle migliorie eseguite, non potevano comunque comportare una riduzione della somma esposta nella liquidazione finale e con ciò del saldo a lei dovuto.

 

 

                                   9.   L’unico importo menzionato nell’appello, quello di complessivi fr. 359'850.55, costituisce la somma delle opere difettose e delle opere non terminate o parzialmente non terminate da F__________ SA, PI 1 e PI 2 (risultante dalla sentenza pretorile 13 novembre 2009, p. 10-17, nell’inc. n. OA.2003.203 rich.) nell’ambito del contratto di impresa generale concluso con AP 1 (doc. A inc. n. OA.2003.203 rich.) e nulla ha a che fare con il contratto di subappalto (doc. B), qui in esame. L’appellante, riferendosi alla giurisprudenza (DTF 115 II 42 consid. 1b), ritiene nondimeno che quella somma dovrebbe essere imputata all’attrice in solido accanto agli appaltatori generali F__________ SA, PI 1 e PI 2 in quanto l’istruttoria non aveva permesso di stabilire la sua estraneità a quel danno. La censura, sollevata per altro per la prima volta - sulla base di circostanze di fatto nuove - solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI), è ampiamente infondata. La solidarietà tra più debitori nei confronti del committente, cui fa accenno l'appellante, non entra in effetti in considerazione nella fattispecie, la stessa riferendosi solo ai debitori responsabili per il medesimo danno (ad esempio l’artigiano e il direttore dei lavori o l’architetto). Nel caso di specie non si è ovviamente in presenza di un medesimo danno, l’attrice, subappaltatrice parziale, non essendo responsabile del presunto pregiudizio che AP 1 avrebbe subito nell’ambito del contratto di impresa generale, di cui essa nemmeno era parte. Ciò è del resto logico: essendo stata incaricata dell’esecuzione delle sole opere da sanitario e riscaldamento, essa non può essere resa responsabile anche per tutti i difetti e le opere non terminate o parzialmente non terminate esulanti dal suo contratto; non si vede per altro come nell’ambito di un semplice contratto di subappalto con un valore di fr. 65'000.-, una parte possa aver causato opere difettose per fr. 109'800.- e opere non terminate o parzialmente non terminate per fr. 250'050.55. Non è oltretutto vero - tant’è che l’appellante non è stato in grado di indicare alcuna precisa risultanza istruttoria a sostegno della circostanza - che l’istruttoria non avrebbe permesso di accertare l’estraneità dell’attrice da quel danno. Si aggiunga, a scanso di equivoci, che il fatto che l’impresa generale possa risultare eventualmente debitrice nei confronti del committente non esclude affatto l’iscrizione delle ipoteche legali da parte dei subappaltatori.

 

 

                                10.   Con l’ultima censura d’appello l'appellante rimprovera infine al Pretore di aver ordinato l'iscrizione di un'ipoteca massimale, ammissibile solo prima dei lavori, anziché di un'ipoteca in capitale nell'accezione dell'art. 794 cpv. 1 CC (DTF 126 III 467 consid. 4d). La censura è infondata. Ordinando l'iscrizione di un’ipoteca legale “limitatamente alla somma” di fr. 22'000.- oltre interessi, il giudice di prime cure non ha in effetti disposto un'ipoteca massimale, ma per l’appunto un'ipoteca in capitale.

 

 

                                11.   Quanto alla richiesta di mantenere l’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale, con però l’assegnazione alla controparte di un termine per promuovere la causa di accertamento del credito, la stessa, vista la correttezza del giudizio che ordinava l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, è chiaramente infondata. La richiesta è per altro incomprensibile, visto e considerato che il credito è nel frattempo già stato accertato dal Pretore con una decisione che non è stata oggetto di impugnativa in questa sede. La domanda del convenuto sarebbe per altro stata anche irricevibile, sia per il fatto che egli non era legittimato a formularla (la richiesta dovendo semmai emanare dalla controparte), sia in quanto la stessa era stata esposta per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI).

 

 

                                12.   Ne discende la reiezione del gravame, nella limitata misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 22'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI). All’attrice ed ai convenuti PI 1 e PI 2, che non hanno presentato osservazioni, non vanno attribuite ripetibili.

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 15 dicembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.      750.-

                                         b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.      800.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).