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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.484 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 luglio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40'000.– oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2003 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________, domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 30 dicembre 2008, condannando l'attore a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'300.–) e le spese (fr. 350.–), come pure a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 4'800.– a titolo di ripetibili;
appellante l'attore che con atto di appello 22 gennaio 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 4 marzo 2009, postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con sentenza 24 giugno 1998 della Pretura del Distretto di Lugano, il matrimonio contratto tra G__________ – che nel frattempo ha modificato le proprie generalità in AP 1 – e AO 1 è stato sciolto per divorzio. In tale ambito il Segretario Assessore aveva omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie stipulata il 23 aprile 1998, che prevedeva alla clausola n. 10 che, nel caso in cui la moglie avesse venduto l'appartamento coniugale di __________ (abitazione coniugale), che nel frattempo rimaneva occupato da lei e dai figli, ella avrebbe dovuto versare all'ex marito la metà del guadagno netto, per un limite massimo di fr. 25'000.– (doc. B). In data 30 novembre 2001, le parti hanno sottoscritto un accordo in vista della richiesta di affidamento dell'autorità parentale comune, nel quale hanno convenuto, tra l'altro che, fermo restando il diritto della moglie di alienare l'appartamento, al momento della vendita ella avrebbe dovuto versare all'ex marito fr. 40'000.– (doc. C). Con rogito 10 luglio 2003 del notaio __________ G__________, l'abitazione è stata venduta. La clausola n. 2 del rogito autorizzava il notaio a versare parte del prezzo “e meglio fr. 40'000.– (quarantamila) all'ex marito” per quanto “da lei dovuto a quest'ultimo” (doc. 2). La medesima clausola indicava pure che “detto importo come da istruzioni scritte ricevute dal signor E__________ al notaio, verrà versato sul conto … intestato alla F__________, __________, __________”.
2. Con petizione 23 luglio 2007, AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 al versamento di fr. 40'000.– oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2003 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________. Egli ha sostenuto che, nonostante l'avvenuta vendita, l'ex moglie non gli aveva corrisposto alcunché.
Con risposta 30 luglio 2007, AO 1 ha rilevato che l'importo rivendicato dell'attore era già stato integralmente versato, ciò con riferimento a quanto indicato dal rogito di compravendita e al versamento eseguito dal notaio __________ G__________ sul conto bancario intestato all'I__________.
Con replica 13 settembre 2007 l'attore, pur confermando di aver dato indicazioni al notaio di versare l'importo all'I__________, ha mantenuto la sua pretesa. Ha rilevato che il pagamento in oggetto era stato impiegato per saldare la parte di retta scolastica dei figli di pertinenza della convenuta; pertanto l'importo di fr. 40'000.– che la convenuta si era impegnata a corrispondergli in sede di modifica della sentenza di divorzio era, a suo dire, in ogni caso dovuto.
Con duplica 15 ottobre 2007, la convenuta ha confermato le proprie contestazioni, ribadendo che con il pagamento eseguito dal notaio ha estinto il debito scaturito dalla vendita dell'appartamento coniugale di __________
Esperita l'istruttoria, solo AO 1 ha presentato conclusioni scritte, mentre AP 1 ha rinunciato alle stesse. Entrambe le parti hanno comunque confermato le proprie domande.
3. Con sentenza 30 dicembre 2008, il Pretore ha respinto la petizione condannando l'attore a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'300.–) e le spese (fr. 350.–), come pure a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 4'800.– a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha in primo luogo accertato che con la petizione in oggetto l'attore aveva chiesto il pagamento di un credito di fr. 40'000.– invocando l'accordo del 30 novembre 2001, nel quale la convenuta si era impegnata a corrispondere all'ex marito l'importo di fr. 40'000.– al momento della vendita dell'appartamento di A__________ (clausola n. 10 del citato accordo; petizione punti 3, 4 e 5). Secondo il Pretore, tale circostanza era stata confermata in sede di replica, laddove l'attore non aveva contestato l'avvenuto pagamento di fr. 40'000.–, ma aveva sostenuto che tale versamento era avvenuto a saldo del debito della convenuta per la quota di spese scolastiche dei figli a suo carico e che di conseguenza, a mente dell'attore, il debito di fr. 40'000.– derivante dall'accordo del 30 novembre 2001 sussisteva. Dipartendosi dal testo del rogito di compravendita, il primo giudice ha poi accertato che il pagamento eseguito dal notaio G__________ era avvenuto chiaramente ad estinzione dell'impegno della ex moglie di versare i fr. 40'000.– al momento della vendita dell'appartamento. La disposizione del rogito in base alla quale “detto importo, come da istruzioni scritte ricevute dal signor E__________ al notaio, verrà versato sul conto n…. intestato alla F__________, __________”, secondo il Pretore, non ha mutato la natura del pagamento, ma ha fatto semplicemente stato di un ulteriore ordine di disposizione del beneficiario affinchè i soldi di sua spettanza venissero versati nelle mani di un'entità terza, l'I__________. Il primo giudice ha poi aggiunto che tutt'altra questione è quella a sapere se l'attore, disponendo che detto pagamento avvenisse a favore dell'istituto scolastico, sia divenuto creditore di una pretesa nei confronti della ex moglie, avendo egli contribuito alle spese scolastiche dei figli in misura maggiore rispetto a quella convenuta tra gli ex coniugi. Questione che tuttavia, secondo il primo giudice, non necessitava di essere risolta, non essendo quel tipo di pretesa oggetto della presente causa.
4. Con appello 22 gennaio 2009, l'attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con osservazioni 4 marzo 2009, la convenuta postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, pure con protesta di spese e ripetibili.
5. L'appellante sostiene che il Pretore nel verificare se il debito riconducibile alla vendita dell'appartamento sia stato integralmente pagato, avrebbe ritenuto che la debitrice si sarebbe validamente liberata del suo obbligo nei confronti dell'attore sulla sola scorta di quanto risulta dall'atto di compravendita rogato dal notaio G__________. Invero il primo giudice ha anche accertato che è stato l'attore stesso a disporre che detto pagamento avvenisse a favore dell'istituto scolastico. Del resto, il fatto che l'importo di fr. 40'000.– menzionato nel rogito di compravendita sia stato versato all'I__________ su precise indicazioni di AP 1 è stato confermato in modo esplicito dall'attore medesimo (act. III, pag. 2 in basso).
L'appellante sostiene che egli avrebbe proposto “alla ex moglie, attraverso il notaio, di saldare il suo debito nei confronti dell'I__________” in quanto intendeva “favorire l'estinzione di un debito prioritario e urgente della moglie verso la scuola, al fine di permettere ai figli di proseguire la frequentazione dell'I__________” (appello, pag. 7 verso il basso), come pure che l'ex moglie, confermando le istruzioni di pagamento al notaio, avrebbe “susseguentemente e tacitamente accettato” tale proposta (appello, pag. 6 nel mezzo e pag. 7 verso l'alto e verso il basso). Trattasi di argomenti nuovi, sostenuti per la prima volta in sede d'appello e quindi palesemente irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A titolo abbondanziale si rileva che le affermazioni dell'appellante non trovano conferma alcuna negli atti. Anzi, dagli atti emerge semmai che la decisione di far versare l'importo di fr. 40'000.–, proveniente dalla vendita dell'appartamento coniugale, fu presa esclusivamente dall'appellante in quanto intendeva, a suo dire, anticipare il versamento dei “soldi all'I__________ perché le rette andavano pagate” e, sempre a suo dire, la sua “ex moglie non aveva ancora pagato niente a questo titolo” (act. VIII, pag. 3 in basso). Nulla comprova dunque che la convenuta, accettando di versare l'importo in oggetto all'I__________ abbia “inteso estinguere” quello che l'appellante pretende essere il debito della ex moglie “nei confronti di questo terzo creditore” (appello, pag. 6 nel mezzo).
Non può che destare stupore, poi, l'affermazione dell'appellante secondo cui “se inizialmente la convenuta era disposta a soddisfare un non meglio definito debito nei confronti dell'attore, la stessa ha in seguito accettato di estinguere un altro suo debito (di pari importo rispetto al primo): quello esistente nei confronti dell'I__________” (appello, pag. 6 nel mezzo). Già si è detto infatti che nulla comprova la tesi – irrita, in quanto tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – dell'appellante secondo cui la convenuta avrebbe accettato di estinguere con il versamento i pretesi debiti per le rette scolastiche. Dagli atti traspare del resto che il debito che la convenuta ha inteso saldare – dipendente dall'accordo 30 novembre 2001, in relazione alla vendita dell'appartamento nel quale i coniugi avevano abitato – era tutt'altro che indefinito. Prova ne è che con la petizione l'attore aveva chiesto solo ed esclusivamente il versamento dell'importo “di fr. 40'000.–” che “la ex moglie si era impegnata a corrispondere all'atto di compravendita” e che, a suo dire, non aveva ancora ricevuto (act. I, pag. 3 in alto); importo che egli rivendica ancora in questa sede (appello, pag. 8 verso il mezzo). L'autorizzazione data al notaio dalla convenuta – nel contesto del rogito di compravendita dell'appartamento di __________ – di versare all'ex marito l'importo di fr. 40'000.–, non può dunque essere interpretata diversamente se non nella volontà della medesima di onorare l'impegno assunto con la clausola n. 10 dell'accordo 30 novembre 2001. D'altronde, la clausola in questione non fa alcun riferimento ai pretesi debiti della convenuta in relazione alle rette scolastiche, limitandosi a menzionare che il versamento sul conto bancario intestato all'I__________ avveniva in base alle istruzioni scritte che, per altro, l'appellante non contesta di avere dato.
A ragione, dunque, il primo giudice aveva evidenziato che la questione a sapere se e in quale misura l'attore sia divenuto creditore nei confronti della moglie – avendo disposto che l'importo a lui destinato fosse versato all'istituto scolastico e avendo egli, a suo dire, contribuito con ciò alle spese scolastiche dei figli in misura maggiore rispetto alla ex moglie – esorbita dalla presente vertenza. L'azione (creditoria) ora in esame verte infatti senza ombra di dubbio solo sul mancato pagamento dell'importo di fr. 40'000.–, dovuto dalla convenuta in relazione alla vendita dell'appartamento – e che AO 1 ha provato di aver versato – non invece sul diritto dell'attore alla restituzione di quanto da lui pretesamente “anticipato” all'istituto scolastico per conto della moglie.
L'appello – al limite della temerarietà e dell'abuso di diritto – deve dunque essere respinto senza ulteriore disamina.
6. Tasse, spese e ripetibili, calcolate sul valore litigioso di fr. 40'000.– seguono l'integrale soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 22 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 750.-
anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico. AP 1 rifonderà inoltre all'appellata complessivi fr. 2'400.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).