Incarto n.
12.2009.30

Lugano

12 agosto 2010/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.155 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 9 marzo 2006 da

 

 

AP 1

patrocinato dall’ PA 2

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

AO 2

tutti patrocinati dall’ PA 1

 

 

 

 

 

chiedente la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 11'395.-- oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande alle quali questi ultimi si sono opposti e che il Pretore ha respinto con sentenza 15 dicembre 2008;

 

appellante l’attore che con atto di appello 20 gennaio 2009 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre i convenuti con osservazioni 6 marzo 2009 chiedono la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 16 settembre 2003 AO 2 e AO 1 hanno incaricato l’architetto AP 1 di occuparsi della progettazione e della direzione lavori relative al fondo n. __________ RFD di __________. A quell’epoca essi, non ancora proprietari di detta particella, erano in trattativa per l’acquisto della medesima. Le parti al contratto hanno deciso di suddividere l’incarico succitato in cinque fasi, specificando che “il mandato è vincolato alla conferma da parte della committenza di ogni singola tappa” (doc. 1). L’attività risultava dunque così suddivisa: 1. Fase del progetto di massima, 2. Fase del progetto definitivo, 3. Fase di preparazione dell’esecuzione, 4. Fase esecutiva, 5. Fase finale (doc. A). Il 4 novembre 2003 è avvenuto un incontro tra le parti contraenti, durante il quale è stato, tra l’altro, formalizzato l’incarico (doc.1, doc. A). In tale occasione, inoltre, AO 2 e AO 1 hanno sottoscritto tre piani, realizzati nel frattempo dall’architetto, (doc. B, doc. C, doc. D), recanti la scritta “definitivo” accanto alla designazione “progetto di massima”. Il 14 novembre successivo l’architetto AP 1 ha fatto pervenire ad __________ e a AO 2 una richiesta d’acconto per i “lavori eseguiti al 14.11.03, Fase 1”. (doc. 3) La nota è stata onorata. Nel corso del 2004 AO 2 e AO 1 hanno deciso di rinunciare al progetto in quanto le trattative per l’acquisto del terreno non erano andate a buon fine. L’architetto ha fatto pervenire loro una richiesta di onorario a saldo, comprendente prestazioni relative alla fase del progetto definitivo (doc. E). AO 2 e AO 1 si sono rifiutati di pagare quest’ultima richiesta di onorario, sostenendo di non aver mai autorizzato l’architetto a procedere con la fase 2 (doc. 4).

 

                                  B.   Con petizione 9 marzo 2006 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, la condanna di AO 2i e AO 1 al pagamento di fr. 11'395.- oltre interessi, in ragione di un mezzo ciascuno. A fondamento di tale pretesa, l’attore ha posto il contratto 16 settembre 2003 (sottoscritto il 4 novembre successivo, doc. A), nonché la redazione da parte sua del progetto definitivo relativo al mappale __________ RFD di __________ (doc. B, doc. C, doc. D) e della stima dei costi di costruzioni e scadenze (petizione, p. 3, § 2.1). Con risposta 8 giugno 2006 AO 2 e AO 1 hanno chiesto che la petizione venisse integralmente respinta. I convenuti hanno asserito di non aver mai autorizzato l’attore a procedere con la fase del progetto definitivo. I doc. B, C e D, inoltre non sarebbero dei progetti definitivi, ma soltanto dei progetti di massima così come richiesto. A ogni modo, il consenso alla realizzazione della fase 2 non è mai stato prestato, motivo per cui la pretesa dell’attore sarebbe infondata.  Nei successivi allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

 

                                  C.   Statuendo il 15 dicembre 2008, il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto integralmente la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese a carico dell’attore, obbligato inoltre a rifondere a ognuno dei convenuti un’indennità di fr. 1'600.- per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza citata l’attore è insorto con atto di appello 20 gennaio 2009, con il quale chiede, previa assunzione dell’interrogatorio formale rifiutato dal Pretore, la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione. Nelle osservazioni 6 marzo 2009 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello, con conferma della decisione impugnata.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore ha respinto la petizione per il motivo che i progetti di cui ai doc. B, C e D rientravano nella fase 1 ed erano pertanto già stati pagati dai convenuti. Nella fattura 14 novembre 2003 relativa alla fase 1, secondo il primo giudice, l’architetto ha indicato che la stessa si riferisce a tutti i lavori eseguiti entro quel giorno, così che dovevano esservi compresi anche i piani doc. B, C e D, i quali riportavano una data anteriore. Il Pretore ha inoltre rilevato che l’architetto avrebbe comunque dovuto ottenere, per stendere il progetto definitivo, l’autorizzazione dei convenuti di passare alla fase 2, che non è mai stata concessa.

 

                                   2.   L’appellante rimprovera al giudice di prime cure, in primo luogo, di aver accertato i fatti in modo scorretto. In particolare, il Pretore avrebbe erroneamente accertato come i doc. B, C, e D non rappresentassero un progetto definitivo e come nessuna autorizzazione fosse stata ricevuta dall’architetto per la realizzazione della fase 2. A parere dell’attore, invece, i piani prodotti agli atti sarebbero inequivocabilmente un progetto definitivo, così come riportato a chiare lettere sui piani medesimi. Il progetto definitivo, secondo quanto esposto dall’appellante, non sarebbe altro che un progetto di massima approvato in via definitiva dal committente: “ i piani da provvisori diventano definitivi con la loro firma”(appello, pag. 5). Nel caso in questione, dunque, i progetti di massima sarebbero diventati finali con la loro sottoscrizione per approvazione dai convenuti, a valere quale autorizzazione alla fase 2.

 

                                   3.   L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa, mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440).

 

                                   4.   Nella fattispecie è indiscusso che tra le parti è stato concluso il 4 novembre 2003 un contratto d’architetto, che prevedeva un onorario di fr. 75'000.- per la realizzazione di una casa bifamiliare, suddiviso in tre distinte tappe (fasi 1 e 2, fasi 3 e 4 parz., fasi 4 e 5, cfr. doc. 1, doc. A tabella per il calcolo dell’onorario), oltre a un’indennità forfetaria di fr. 2'000.- a corpo per spese di fotocopie, riproduzione piani ecc. Le parti avevano inoltre pattuito che “il mandato è vincolato alla conferma da parte della committenza di ogni singola tappa”. I committenti hanno onorato la fattura dell’architetto __________ del 14 novembre 2003, relativa all’acconto di fr. 6'750.- complessivi per i lavori eseguiti al 14 novembre 2003 della fase 1 (doc. 3). La causa che qui ci occupa riguarda il pagamento della nota d’onorario emessa dall’architetto l’11 novembre 2004 (doc E) per l’importo di fr. 11'935.-, comprensiva della fase 1 (fr. 6'750.-), della fase 2 (fr. 9'375.-), di lavori fuori contratto per collaborazione al frazionamento in fr. 1'820.-, dedotto l’acconto di fr. 6'750.- del 14 novembre 2003. L’attore sostiene di aver avuto l’accordo dei committenti per passare alla fase 2 (progetto definitivo, stima dei costi di costruzione e scadenze) e sostiene di aver portato a termine le prime due fasi.

 

                                   5.   Agli atti figurano tre piani: le piante del piano cantina (doc. B), del piano terreno (doc. C) e del primo piano (doc. D) in scala 1:100, denominati “progetto di massima” e datati 1° novembre 2003, con modifiche manoscritte tra i quali l’apposizione della menzione “DEFINITIVO” e che i committenti hanno sottoscritto il 4 novembre 2003. L’appellante afferma che tali piani costituiscono la fase 2 del progetto e che la firma dei committenti equivale all’autorizzazione a procedere alla fase 2. L’argomentazione non regge. Il progetto di massima approvato in via definitiva dal committente non si trasforma in un progetto definitivo, come afferma l’appellante, per questo solo fatto. Il progetto di massima rappresenta le possibili soluzioni architettoniche in relazione al terreno oggetto dell’incarico e il progetto definitivo è parte dell’istanza volta a ottenere la licenza edilizia e come tale deve rispettare i requisiti posti dalla legge o dai regolamenti edilizi (Trümpy, Architektenvertragstypen, Zürich 1989, pag. 33). Nella fattispecie, il progetto di massima agli atti, ancorché munito della menzione manoscritta “definitivo” non rispetta minimamente i requisiti posti dall’art. 12 del Regolamento di applicazione della legge edilizia e in particolare non comprende le sezioni dell’edificio. Non è pertanto sufficiente per provare che l’architetto ha eseguito i lavori previsti dalla fase 2 oggetto della sua fattura, né tantomeno per provare che i committenti lo hanno autorizzato a procedere in tal senso.

 

                                   6.   L’appellante lamenta una scorretta e arbitraria valutazione delle prove, in particolare per quel che riguarda la testimonianza dell’impresario __________ e dei doc. B, C e D. Egli adduce che da tali risultanze istruttorie si evince chiaramente l’allestimento di piani definitivi. L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalle parti. Il principio del libero convincimento non esime tuttavia il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, art. 90, n. 8). Nella fattispecie spettava all’attore provare l’allestimento di piani definitivi dopo l’autorizzazione dei committenti a passare alla fase 2. Se non che, il fascicolo processuale contiene solo i citati progetti di massima doc. B, C, D. L’attore non era impossibilitato a portare la prova di quanto asserisce in causa, già per il fatto che era l’autore dei piani definitivi asseritamente allestiti e avrebbe dunque potuto produrli in causa senza difficoltà. Non gli giova quindi richiamarsi alla giurisprudenza citata nell’appello (DTF 115 II 440), che riguardava una fattispecie in cui la prova era invece di difficile accesso. Per quanto riguarda il teste S__________, quest’ultimo, titolare di un’impresa edile, aveva dichiarato di aver allestito dei preventivi per le parti “sulla base di progetti definitivi” (verbale di audizione del 4 settembre 2007), di cui non ricordava la scala e che gli sembrava di ricordare fossero i documenti B, C e D, sottopostigli in visione. Egli ha evocato anche un progetto con un dettaglio ingrandito, che non ha trovato nei documenti di causa. Non si vede quindi come tale deposizione possa dimostrare l’esecuzione di piani definitivi ai sensi della fase 2, né, tanto meno, che ciò sia avvenuto dopo l’autorizzazione dei committenti a procedere in tal senso. La valutazione delle prove eseguita dal Pretore regge dunque alla critica.  

 

                                   7.   Infine, l’appellante rimprovera al Pretore di aver accertato la conclusione del contratto di architetto e di avergli tuttavia negato il diritto alla remunerazione delle prestazioni eseguite per l’esecuzione della fase 2. La critica non è fondata. L’attore non ha provato di aver ottenuto l’autorizzazione dei committenti a procedere alla fase 2 e nemmeno ha provato di aver eseguito le prestazioni che tale fase comprendeva. Il contratto era invero stato concluso per le cinque fasi dell’edificazione, ma all’esplicita condizione che i committenti dessero l’autorizzazione di passare alle fasi successive (doc. 1). La prova dell’autorizzazione non è stata portata e a ragione il Pretore ha negato il diritto al pagamento delle prestazioni relative alla fase 2, la cui esecuzione non è del resto nemmeno stata provata.

 

                                   8.   In conclusione del proprio appello, l’attore lamenta “la violazione dell’art. 309 lett. g CPCTI in merito alla mancata assunzione dell’interrogatorio formale dei convenuti necessario in particolare per individuare fino a che punto il consenso delle parti si è vicendevolmente manifestato”. Appare evidente che l’appellante ha inteso, ai sensi dell’art. 309 lett. g CPC, proporre in appello la prova dell’interrogatorio formale rifiutata dal Pretore. Secondo l’art. 322 CPC, in sede d’appello, il giudice può ordinare su istanza di parte l’assunzione delle prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal pretore. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che tale norma deve essere applicata con la massima prudenza in quanto rappresenta un’eccezione del principio generale del divieto dei nova in secondo grado (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 322, n. 2). A ogni modo, anche in appello vale la regola per cui le prove vanno ammesse solo per chiarire fatti incerti o non provati. Nella fattispecie l’interrogatorio formale dei convenuti non appare rilevante ai fini del giudizio. L’interrogatorio formale è un mezzo di prova che ha come scopo principale quello di ottenere che la controparte faccia dichiarazioni contrarie al suo interesse (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 271, n. 1). Nella fattispecie i convenuti si sono già determinati negli allegati di causa e nelle osservazioni all’appello in merito alla mancanza della loro autorizzazione a procedere alla fase 2. Non è quindi ipotizzabile che essi dichiarino il contrario nell’interrogatorio formale. Anche nell’ipotesi in cui tale mezzo di prova possa provare il consenso dei committenti alla fase 2, non servirebbe comunque a provare l’esecuzione dei piani definitivi per i quali l’attore chiede il pagamento. Non vi è quindi motivo per ordinare in sede di appello l’interrogatorio formale dei convenuti.

 

                                   9.   Sulla base delle considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’attore (148 CPC), il quale rifonderà a ognuno dei convenuti fr. 600.- per ripetibili di appello.

 

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’ appello 20 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.-

                                         b) spese                         fr. 100.-

                                                                                fr. 500.-

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

                                        

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di  importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.