Incarto n.
12.2009.37

Lugano

2 marzo 2009/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1352 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente sull'istanza di sfratto 23 ottobre 2008 di

 

 

AO 1 

patrocinata dall'  PA 2 

 

 

contro

 

 

  AP 1 

  AP 2 

 entrambi patrocinati dall'  PA 1 

 

 

 

 

 

volta a ottenere lo sfratto dei convenuti dall'appartamento di 4 locali sito al primo piano dello stabile "__________" sito in Via __________ a C__________, domanda alla quale i convenuti si sono opposti e che il Pretore, statuendo il 27 gennaio 2009, ha accolto;

 

appellanti i convenuti che, con atto d'appello 9 febbraio 2009, chiedono di annullare la sentenza impugnata e di rinviare l'incarto al Pretore per un nuovo giudizio;

 

richiamato il decreto 12 febbraio 2009 con il quale il vicepresidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo all'appello;

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   AP 1 e AP 2 conducono in locazione un appartamento di 4 locali sito al primo piano dello stabile "__________" - con relativo garage -  sito in Via __________ a C__________ sulla scorta di un contratto di locazione stipulato il 19 febbraio 1998.

 

                                         Il 20 aprile 2005 la locatrice e i conduttori hanno sottoscritto un accordo che prevedeva il pagamento dello scoperto di fr. 15'000.- per i canoni di locazione e spese accessorie relativi agli anni 1998-2005 mediante pagamenti mensili di fr. 500.-.

 

                                         Con lettera raccomandata 27 giugno 2008 - inviata separatamente ai coniugi - la locatrice ha assegnato ai conduttori un termine di 30 giorni per versare gli importi ancora scoperti di fr. 13'496.- per canoni di locazione e fr. 8'199.95 per spese accessorie. Constatato il mancato pagamento integrale di quanto richiesto nel termine di cui sopra, essa ha quindi inviato separatamente ai coniugi la disdetta 7 agosto 2008, redatta sul formulario ufficiale, per il 30 settembre 2008. Ne è seguita la procedura avanti l'ufficio di conciliazione in materia di locazione che, citate le parti a dipendenza dell'istanza 8 settembre 2008 con la quale AP 1 ha contestato la disdetta, all'udienza 14 ottobre 2008 ha constatato la mancata conciliazione.

 

 

                                   2.   Con istanza 23 ottobre 2008 la locatrice ha chiesto che fosse fatto ordine ai conduttori di liberare immediatamente l'oggetto locato. All'udienza di discussione i conduttori hanno addotto di aver pagato regolarmente il canone di locazione negli ultimi 5 anni e di aver versato nel corso del 2008 fr. 3'500.- quali acconti spese e arretrati, proponendo pure di pagare un importo mensile di fr. 500.- in aggiunta alla pigione per saldare gli importi scoperti relativi agli anni 1998/2002.

 

                                         Con sentenza 27 gennaio 2009 la Pretore ha accolto l'istanza di sfratto, facendo ordine ai convenuti di riconsegnare i locali entro il 28 febbraio 2009.

 

 

                                   3.   Con appello 9 febbraio 2009AP 1 e AP 2 postulano la riforma della sentenza di primo grado nel senso annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio, adducendo che il primo giudice avrebbe dovuto diffidarli a munirsi di un patrocinatore, non essendo essi manifestamente in grado di tutelarsi in modo adeguato. Indizio evidente in tal senso sarebbe la circostanza che essi hanno omesso di sollevare sia l'eccezione di prescrizione per la parte di credito scaduta da oltre 5 anni, sia la sproporzione tra gli acconti per spese accessorie e il conguaglio, che renderebbe inesigibile quest'ultimo.   

 

                                         L'appello non è stato intimato alla controparte.

 

 

                                   4.   Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio. Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).

                                         La designazione di un patrocinatore d’ufficio (e la diffida che precede tale designazione) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 p. 168 in alto, 1988 p. 375 consid. a). Il solo fatto che una parte sia sprovvista di patrocinatore ancora non significa, quindi, che essa vada diffidata a munirsi di un legale o che il giudice le debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (cfr. la casistica in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 8 e segg. ad art. 39). Una parte può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso (IICCA 13 luglio 2000 inc. n. 12.2000.58 e 70).

 

 

                                   5.   Va qui rilevato che alla procedura speciale in materia di locazione (art. 404 seg. CPC) si applica la massima inquisitoria a carattere sociale, in virtù della quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove e le parti sono tenute a presentare tutti i documenti utili per la valutazione del caso (art. 274d cpv. 3 CO; DTF 125 III 231; Hohl, Procédure civile, tome I, Berna 2001, n. 857-860, pag. 165). La massima inquisitoria non dispensa però le parti dai propri obblighi processuali, segnatamente da quello di presentare tutti gli elementi di prova utili all’apprezzamento della situazione e neppure obbliga il giudice a sostituirsi d’ufficio alla parte che rinuncia ad invocare fatti pertinenti o a chiedere accertamenti, né ad istruire d'ufficio la causa (DTF 107 II 236 consid. 2c; 125 III 231 consid. 4a), ma solo a rendere attente le parti sull'obbligo di collaborare e a invitarle a completare le rispettive allegazioni qualora abbia motivo oggettivo di dubbio al riguardo (DTF 107 II 236 consid. 2c; Hohl, op. cit., n. 858 pag. 165).

 

 

                                   6.   In concreto si rileva che la fattispecie litigiosa era relativamente semplice, trattandosi di disdetta straordinaria per il mancato pagamento di canoni di locazione e spese accessorie. Il debito era stato riconosciuto da AP 2 (doc. D), il quale non ne ha mai contestato l'esistenza neppure in sede di discussione, dove ha dato atto di aver già versato parte degli arretrati (cfr. "memoriale" annesso al verbale, firmato anche da AP 1), proponendo "di pagare un importo di fr. 500.- al mese, in aggiunta alla pigione mensile corrente per un periodo di tre anni a saldo di tutti gli arretrati" (verbale 11 dicembre 2008 pag. 1). Il fatto che la parte convenuta si è dimostrata in fin dei conti coerente, riconoscendo la validità degli impegni a suo tempo liberamente assunti e non si è invece comportata da cialtrone, non sollevando a distanza di anni eccezioni di dubbia consistenza e in contrasto con i principi della correttezza e della buona fede, tentando invece un accordo che le permettesse di continuare con la locazione non è certo motivo per ritenere che non fosse in grado di tutelarsi adeguatamente.

 

 

                                   7.   Va comunque rilevato, per quanto concerne la prescrizione di parte delle pretese, che per l'art. 135 CO la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento di debito da parte del debitore. Con l'accordo di cui al doc. D AP 2 ha riconosciuto un debito di fr. 15'000.- impegnandosi a estinguerlo con pagamenti mensili di fr. 500.-. Tale atto essendo stato sottoscritto il 20 aprile 2005, al momento in cui la locatrice ha inviato la diffida i cinque anni ancora non erano trascorsi. Di transenna si rileva che, in applicazione dell'art. 136 CO, il riconoscimento del debito da parte di AP 2 comporta l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della moglie, debitrice solidale.

 

                                         Altrettanto dicasi per la mancata contestazione in merito all'ammontare delle spese accessorie: dall'esame del doc. C non si può dedurre una manifesta sproporzione tra acconti versati per le spese accessorie e conguagli, ma piuttosto tra acconti dovuti e acconti versati. Inoltre, sempre con l'accordo del 20 aprile 2005 AP 2 le ha riconosciute, impegnandosi a pagarle. Il fatto che all'udienza non siano state sollevate eccezioni in merito non può quindi essere considerato quale indizio di incapacità a difendersi. 

 

 

                                   8.   Per quel che ne è poi dell'argomento, dal quale peraltro gli appellanti non traggono alcuna conclusione, che sarebbero stati privati della possibilità di difendersi convenientemente nell'ambito della contestazione della disdetta per il fatto che il modulo sarebbe stato incompleto, essendo state inviate solo le prime pagine, basterà osservare che dalla fotocopia della disdetta inviata dagli appellanti all'ufficio di conciliazione risulta già ad un esame sommario che lo stesso era composto di almeno due fogli, e neppure esistono contestazioni in proposito avanti l'ufficio di conciliazione malgrado sulla prima pagina del modulo sia chiaramente indicato che lo stesso è composto di 4 pagine.

 

 

                                   9.   Visto quanto precede, non essendo dati i presupposti per applicare l'art. 39 CPC, l'appello, manifestamente infondato può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte. Le spese seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

                                         Nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 10'122.- (canone di locazione fino al 31 marzo 2009, data in cui sarebbe stato possibile dare disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 marzo 2006 4C.418/2005).

 

                                     

 

Per i quali motivi,

vista la LTG,

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 e AP 2 respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

                                        

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 250.-

 

                                         restano a carico degli appellanti.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).