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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.62 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 7 agosto 2002 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 51'821.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 2 dicembre 2008, condannando l'attore a pagare la tassa di giustizia (fr. 2'000.–) e le spese (fr. 14'061.85), come pure a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 7'730.– a titolo di ripetibili;
appellante l'attore che con atto di appello 22 dicembre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 33'934.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001, con il conseguente rigetto per tale importo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 4 febbraio 2008, recte 4 febbraio 2009, postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 – titolare della ditta individuale P__________ di __________ – gestisce a __________ una ditta di viaggi avente segnatamente per scopo il trasporto di persone con torpedoni. Il 16 maggio 2000 AP 1 ha concluso con V__________ (in seguito V__________) un contratto di leasing per un bus a due piani marca V__________, tipo A__________ IX 420 3. Il bus gli è stato fornito da L__________ (act. XI, pag. 3 verso il mezzo), con consegna avvenuta il 18 maggio 2000 in concomitanza con l'inizio del contratto di leasing (doc. A). Tra la fine dell'anno 2000 e l'inizio del 2001, AP 1 ha sollevato diverse lamentele riferite al veicolo in questione. L__________ – come da accordo 16 gennaio 2001 tra AP 1 e V__________ __________ (doc. 4) – ha provveduto a controllare il fondamento tecnico delle doglianze, trasportando tra l'altro il torpedone, per la verifica e la sistemazione delle manchevolezze, presso la ditta costruttice che ha sede in __________ (act. II, pag. 3 verso l'alto). Nel maggio 2001 il contratto di leasing è stato rescisso di comune accordo da AP 1 e V__________ (act. II, pag. 3 verso il mezzo; act. III, pag. 5 nel mezzo). Il veicolo – come convenuto con la proprietaria V__________ – è stato riconsegnato il 2 giugno 2001 presso la sede di C__________ (doc. T). Al momento della riconsegna del veicolo AP 1 e la proprietaria V__________ hanno regolato definitivamente i loro rapporti di dare e avere a dipendenza del leasing; il primo non ha dichiarato di vantare pretese nei confronti della seconda in relazione al leasing (act. XXII, risposte ad 1 e ad 2, in relazione con act. XXI, domande 1 e 2). Dagli atti non risulta che nel seguito AP 1 abbia fatto valere pretese nei confronti di V__________ in relazione al veicolo preso in leasing. Con PE __________ dell'UEF di Locarno AP 1 ha per contro fatto valere una richiesta di pagamento di fr. 60'000.– oltre interessi, nei confronti di L__________, per risarcimento danni, alla quale quest'ultima ha sollevato opposizione.
B. Con petizione 7 agosto 2002, AP 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la condanna di L__________ al pagamento di fr. 51'821.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno limitatamente al predetto importo. AP 1 ha fatto valere che il torpedone presentava difetti, la cui riparazione, rispettivamente la cui determinazione tramite una perizia da lui commissionata, gli hanno impedito di utilizzarlo per un periodo di 32 giorni. Egli ha quindi sostenuto di vantare un credito nei confronti di AO 1 “giustificato sia su base contrattuale (compravendita, mandato ...)” sia “in ogni caso su base extracontrattuale (art. 41 e ss CO e 55 CO)”. Facendo riferimento ai dati da lui inseriti nel formulario denominato “Calcolo dell'indennità Chomage” dell'Associazione dei trasporti stradali (doc. BB), ha chiesto il versamento di fr. 51'821.75 a titolo di mancato guadagno relativo ai 32 giorni in cui il bus sarebbe stato fermo. __________ si è opposta alla pretesa di controparte negando l'esistenza di un rapporto di natura contrattuale con l'attore e l'adempimento dei presupposti della responsabilità per atti illeciti. Nella replica e nella duplica le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, nel cui ambito sono state eseguite anche una perizia tecnica e una perizia contabile, le parti hanno ribadito le loro posizioni, l'attore ipotizzando anche l'esistenza di un contratto innominato, che sarebbe stato violato da parte avversa.
C. Con sentenza 2 dicembre 2008, il Pretore ha respinto integralmente la petizione condannando l'attore a pagare la tassa di giustizia (fr. 2'000.–) e le spese (fr. 14'061.85), come pure a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 7'730.– a titolo di ripetibili. Secondo il primo giudice, l'eventuale esistenza di un legame contrattuale, forse a suo dire ammissibile a motivo della cessione dei diritti di garanzia contenuta nel contratto di leasing (clausola n. 7 delle condizioni generali del contratto di leasing), sarebbe indifferente ai fini del giudizio. Il Pretore ha infatti ritenuto che sia nel caso di responsabilità contrattuale, che nel caso di responsabilità per atti illeciti, incombeva all'attore l'onere di fornire la prova del danno patito di cui pretende il risarcimento. Secondo il primo giudice, l'attore non ha tuttavia provato che a causa del preteso fermo del bus per 32 giorni, nel 2001 ha avuto una perdita di guadagno rispetto agli anni precedenti, ciò con riferimento alla perizia giudiziaria contabile, che ha riscontrato per il 2001 addirittura un aumento dell'utile rispetto agli anni precedenti. Il Pretore ha comunque evidenziato che il perito ha cionondimeno calcolato ipoteticamente in fr. 3'901.– la perdita di guadagno che avrebbe occasionato un fermo tecnico di 32 giorni. Secondo il primo giudice, comunque, anche se si volesse ammettere che questa somma rifletteva la perdita di guadagno subita dall'attore, l'importo non poteva comunque essergli riconosciuto, in quanto l'attore – sia che ci si situi nell'ambito della responsabilità contrattuale che in quella delittuale – non aveva adottato tutte le misure che ragionevolmente si poteva pretendere da lui per evitare o diminuire il danno. Il Pretore ha in particolare ritenuto che, basandosi la domanda di risarcimento sull'impossibilità di utilizzare il torpedone nei momenti in cui è stato riparato e peritato, si poteva pretendere che AP 1, quale misura per evitare o diminuire il danno, provvedesse a noleggiare un torpedone. Secondo il primo giudice, l'attore neppure ha preteso di aver cercato di noleggiare un bus, o per lo meno di averlo tentato ma senza successo. Due testi avrebbero comunque confermato che per il periodo di 19 giorni (dal 15 febbraio al 5 marzo 2001) in cui il torpedone è stato portato in P__________ per delle riparazioni, sarebbe stato lo stesso attore a scegliere il periodo, dopo aver assicurato che non aveva bisogno del bus e che, pertanto, non avrebbe avanzato pretese in considerazione del fermo tecnico. Secondo il Pretore, per gli altri 13 giorni, l'attore non avrebbe poi né preteso né dimostrato di aver cercato un bus sostitutivo senza esito, rispettivamente non avrebbe provato e neppure preteso di aver avuto delle ordinazioni di viaggi che non aveva potuto soddisfare perché non disponeva di un bus. Di conseguenza il primo giudice ha per finire ritenuto che nessun risarcimento per perdita di guadagno poteva essere riconosciuto all'attore, così come non poteva essere ammessa la pretesa per i costi che avrebbe occasionato il noleggio di un torpedone sostitutivo. Quest'ultima pretesa, secondo il Pretore, sarebbe del resto stata avanzata tardivamente per la prima volta con le conclusioni e comunque l'attore non avrebbe noleggiato alcun torpedone sostitutivo e, quindi, non avrebbe avuto alcun danno di cui poter chiedere il risarcimento.
D. Con appello 22 dicembre 2008, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 33'934.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001, con il conseguente rigetto per tale importo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 4 febbraio 2008, recte 4 febbraio 2009, L__________ postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto 1. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (RtiD I-2010, n. 7c pag. 683; RtiD II-2009, n. 7c pag. 632; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell'attore è costituito in gran parte dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 15 ottobre 2008 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
1.1 Esaminando nel dettaglio il gravame si constata in effetti che, dopo il punto 2 da pag. 2 a pag. 3 dell'appello – semplicemente riepilogativo di alcune considerazioni del Pretore – il punto 3 da pag. 3 in basso a pag. 5 in mezzo dell'appello è identico al punto 3 da pag. 7 in alto a pag. 9 verso l'alto delle conclusioni.
Il punto 3 da pag. 5 in mezzo a pag. 6 verso il basso dell'appello è identico al punto 4 da pag. 9 nel mezzo a pag. 11 nel mezzo delle conclusioni.
Il punto 4 a pag. 6 da verso il basso fino in basso dell'appello è identico al punto 1 da pag. 2 verso l'alto a pag. 2 nel mezzo delle conclusioni.
Il punto 6 da pag. 8 nel mezzo a pag. 9 verso il mezzo dell'appello è identico al punto 5 da pag. 12 verso il basso a pag. 13 in alto delle conclusioni.
Il punto 7 a pag. 10 da verso il basso fino in basso dell'appello è identico al punto 4 da pag. 9 verso il basso a pag. 10 in alto delle conclusioni.
Il punto 8 da pag. 11 in alto a pag. 12 in basso dell'appello è identico al punto 1 da pag. 1 in basso a pag. 4 verso il basso delle conclusioni; nella pedissequa operazione di copia e incolla, l'appellante fa perfino riferimento “all'inc. OA.2001.00110 di codesta lodevole Pretura” (cfr. appello, pag. 11 verso il basso), dimenticando di aver adito con l'appello questa Camera, chiamata semmai a rivedere l'operato della Pretura.
1.2 Non resta dunque che esaminare le restanti considerazioni dell'appello, che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni.
1.2.1 L'appellante si aggrava per il fatto che la sentenza impugnata sarebbe “rimasta silente” alla domanda “a sapere chi è stato a cagionare il danno” (appello, pag. 5 nel mezzo) e sul fatto che la notifica dei difetti sarebbe “avvenuta tempestivamente” (appello, pag. 5 in basso). Trattasi di questioni prive di rilievo. La mancata trattazione di queste questioni non inficia la sentenza di prima sede. Del resto l'appellante neppure spiega per quale motivo il primo giudice sarebbe incorso in errore nel non dilungarsi sui suoi argomenti.
1.2.2 AP 1 sostiene di ritenere “del tutto errato e non condivisibile” il “ragionamento del Pretore” là dove avrebbe rilevato l'assenza di danno “dato che il perito giudiziario non solo ha stabilito che il calcolo di cui al doc. BB non può essere riconosciuto, ma addirittura ha riscontrato un aumento dell'utile conseguito nel 2001 rispetto agli anni precedenti”. Secondo il ricorrente, se il bus avesse potuto lavorare anche per i 32 giorni nei quali è rimasto fermo, il suo incasso sarebbe stato senz'altro maggiore (appello, punto 5 pag. 7). L'appellante non spende neppure una parola sul fatto che il primo giudice, rifacendosi agli accertamenti peritali, ha ritenuto che il calcolo del mancato guadagno effettuato dall'attore al doc. BB non può essere riconosciuto. D'altro canto egli non ha in ogni caso provato il preteso mancato guadagno e maggior lavoro nel caso in cui “avesse avuto a disposizione il veicolo in questione anche nei 32 giorni in cui è rimasto fermo”, limitandosi a disquisire teoricamente, con argomenti riferiti all'attività di un architetto – per altro irriti, in quanto sostenuti solo in sede d'appello (art. 321 lett. b CPC) – palesemente privi di rilevo. L'appello su questo punto cade pertanto nel vuoto.
1.2.3 L'appellante si aggrava per il fatto che il Pretore avrebbe, a suo dire senza la minima motivazione, quantificato ipoteticamente la perdita di guadagno in fr. 3'901.–, considerando unicamente il guadagno netto (appello, punto 6 da pag. 7 in basso a pag. 8 nel mezzo). Con la sua argomentazione l'appellante travisa palesemente le considerazioni del primo giudice, fondate sugli accertamenti peritali (perizia della M __________ dell'8 febbraio 2008, risposta al quesito n. 5, pag. 15) per altro menzionati nella sentenza impugnata. Il difetto di motivazione sostenuto dall'appellante si avvera pertanto decisamente infondato, non indicando egli del resto stringenti motivi per i quali il primo giudice dovrebbe scostarsi dall'avviso del perito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 253 CPC). L'appellante si dilunga poi nuovamente in disquisizioni teoriche – che non tengono conto degli accertamenti peritali predetti e neppure si confrontano con essi – con argomenti nuovamente riferiti all'attività di un architetto [per altro irriti, in quanto sostenuti solo in sede d'appello (art. 321 lett. b CPC)] palesemente privi di rilevo. L'appello su questo punto cade nuovamente nel vuoto.
1.2.4 L'appellante contesta poi il fatto che il Pretore non gli abbia riconosciuto alcun danno non avendo egli predisposto le misure che ragionevolmente si poteva pretendere da lui per evitare o diminuire il danno. La circostanza che la convenuta non avrebbe sostenuto detta tesi in sede di scambio degli allegati non è di rilievo. Trattandosi di colpa concomitante, il giudice era certamente abilitato a considerarla, sulla base degli atti, nell'ambito dell'apprezzamento che gli compete. Del resto, l'appellante conferma con il suo dire di non essersi procurato un veicolo di rimpiazzo, anzi, di non aver mosso neppure un dito per cercarlo. Le pretese difficoltà nel noleggiare in Ticino un bus a due piani – sostenute per altro irritualmente solo in sede d'appello – non trovano conferma negli atti. La circostanza, per altro irrita (art. 321 lett. b CPC), non è dunque provata, incombendo all'attore l'onere della prova (art. 8 CC). Il Pretore, essendo la domanda fondata sull'impossibilità di utilizzare il torpedone in oggetto nei momenti in cui è stato riparato e peritato, ha pertanto escluso, a ragione, il riconoscimento di un risarcimento, avendo l'attore omesso qualsiasi misura (ricerca di un bus sostitutivo) per evitare o limitare il danno. Non sbaglia poi l'attore quando afferma che “per fermo tecnico si intende la spesa necessaria onde ottenere un veicolo di rimpiazzo” (appello, pag. 9 verso il basso). Non si vede quale importo gli si possa allora riconoscere se il veicolo di rimpiazzo non l'ha neppure cercato. Le argomentazioni d'appello cadono ancora una volta nel vuoto.
1.2.5 In ragione di quanto esposto sopra – l'assenza di qualsivoglia misura che ragionevolmente si poteva pretendere dall'attore per evitare o diminuire il danno – risulta superfluo soffermarsi sulla questione, esaminata dal primo giudice con riferimento alle deposizioni dell'avv. __________ e di __________ L__________, a sapere se per il periodo (dal 15 febbraio al 5 marzo 2001) in cui il torpedone è stato portato in Portogallo, sia stato l'attore a scegliere quel periodo e se avesse assicurato che in quel frangente non aveva bisogno del torpedone. Inutile risulta dunque soffermersi anche sulla forza probante delle due testimonianze menzionate, che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante non possono certo essere considerate “bastione” della sentenza impugnata. Del resto pure la testimonianza di __________ T__________, menzionata dall'appellante, non appare sufficientemente concreta per quantificare un qualsivolglia danno per l'attore, non indicando neppure per quanto tempo era prevista la pretesa richiesta di messa a disposizione del torpedone per il non meglio precisato viaggio a Ischia. Le argomentazioni d'appello vanno dunque nuovamente respinte.
2. Visto l'esito dell'appello, non si giustifica una diversa ripartizione delle tasse e spese di giustizia rispetto a quella decisa dal Pretore.
2.1 Il primo giudice ha fissato in fr. 7'182.– le ripetibili da versare dall'attore alla convenuta. Secondo il Pretore la causa avrebbe necessitato di un'occupazione maggiore rispetto ad una causa normale, ciò a motivo della necessità imposta dalla parte attrice di esaminare due perizie e i relativi complementi. Detta occupazione giustificherebbe l'applicazione di un onorario aumentato a norma dell'art. 12 lett. a vTOA. L'appellante si aggrava rilevando che non sussistono gli estremi né per applicare il massimo della percentuale consentita dall'art. 9 vTOA, né tantomeno l'aumento previsto dall'art. 12 lett. a vTOA.
2.2 Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra, tra l'altro, le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). La giurisprudenza ha poi già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Secondo il diritto previgente, applicabile alla fattispecie in esame (art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), l'indennità per gli onorari di patrocinio era fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine degli avvocati - che non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App, m. 66 ad art. 150). La - ormai abolita - TOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr. 50'000.- e fr. 200'000.-, un onorario normale variante dal 6 al 10% (art. 9 vTOA) e la possibilità di aumentare eccezionalmente l'onorario normale dal 20 al 40% a norma dell'art. 12 lett. a vTOA. Diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, non vi era motivo per aumentare l'onorario in applicazione dell'articolo vTOA menzionato. La pratica in questione, pur non particolarmente semplice, non ha richiesto studio e conoscenze speciali, trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, corrispondenza, atti e riunioni in lingua che non sia l'italiano, conteggi complicati, atti suppletori di procedura, studio e occupazioni maggiori di quanto prevedibile per una causa normale. Neppure il fatto che siano state allestite due perizie ed i relativi complementi appare sufficiente a giustificare un aumento di fr. 2'000.– rispetto al limite massimo fissato dall'art. 9 vTOA per cause del valore di quella in esame. Tutto ben considerato appare equo fissare le ripetibili di prima sede, dovute dall'attore alla convenuta, in fr. 5'000.–. Su questo punto l'appello merita pertanto accoglimento, con conseguente necessità di riformare il considerando n. 3 della sentenza del Pretore.
3. L'appello deve dunque essere parzialmente accolto, limitatamente ad una riduzione delle ripetibili di prima sede. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede, calcolate su un valore litigioso di fr. 41'664.– (fr. 33'934.– + fr. 7'730.–), seguono l'ampia soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 dicembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 dicembre 2008 della Pretura del Giurisdizione di Locarno-Campagna, è così riformata:
1. invariato
2. invariato
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le spese di fr. 14'061.85 (di cui fr. 13'101.85 per le perizie), già anticipate dalle parti, sono poste interamente a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta la somma di fr. 5'000.– a titolo di ripetibili.
4. invariato
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'050.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1'100.-
da anticiparsi dall'appellante, sono poste a suo carico nella misura di 19/20 e per il resto a carico di LAO 1. L'appellante rifonderà inoltre all'appellata fr. 2'000.– a titolo di parziali ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).