Incarto n.
12.2009.40

Lugano

19 luglio 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.605 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 settembre 2006 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

rappr. dall'  RA 2

 

 

 

 

 

con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'501.55 oltre accessori nonché l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale - già iscritta in via provvisoria a seguito del decreto 19 giugno 2006 - per l'importo di fr. 38'701.55 oltre interessi a carico della particella no __________ di __________, domande avversate integralmente dalla convenuta che postula la cancellazione dell'ipoteca legale;

 

domande che il Pretore ha evaso con sentenza 30 dicembre 2008 accogliendo la petizione limitatamente a fr. 28'038.70 oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia e le spese per 2/7 a carico dell'attrice e per 5/7 a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere agli attori fr. 2'300.– per ripetibili;

 

appellante la convenuta che con atto di appello 9 febbraio 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 8'571.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni 17 marzo 2009 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                    1.   Il 25 febbraio 2005 AP 1, committente, e AO 1, assuntrice, hanno concluso un contratto d'appalto per gli intonaci interni e le opere speciali da gessatore  per una casa in corso di costruzione a __________. La mercede è stata stabilita in un importo complessivo, IVA compresa, di fr. 25'309.68. Il 1° settembre 2005 AO 1 ha poi allestito una ulteriore offerta per opere speciali da gessatore per il locale disponibile al piano cantina per un importo di fr. 6'633.55.

                                         Eseguiti i lavori, AO 1 ha inviato alla committente una fattura di complessivi fr. 57'084.55, comprendente fr. 27'537.73 per intonaci interni e opere speciali da gessatore, fr. 6'108.83 per il lavori nel locale disponibile cantina e fr. 22'163.- per opere a regia, da cui erano da dedurre acconti per fr. 21'140.-.

 

                                         Con istanza 17 marzo 2006 AO 1 ha chiesto l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani per l'importo di fr. 38'701.55 a carico del fondo no __________ RFD di __________ di proprietà della convenuta. La domanda è stata accolta con decreto 20 marzo 2006 emanato inaudita parte, confermato poi con decreto 19 giugno 2006.

 

 

                                   2.   Con petizione 19 dicembre 2006, AO 1ha chiesto la condanna di AP 2al pagamento di fr. 38'701.55 oltre interessi quale mercede per i lavori eseguiti, oltre a fr. 400.- per tassa di giustizia e fr. 2'400.- di ripetibili relativi al procedimento di iscrizione dell'ipoteca legale. L'attrice sostiene di aver eseguito le opere da gessatore previste dal contratto d'appalto del 25 febbraio 2005 e i lavori oggetto della successiva offerta del 1° settembre 2005. Oltre a ciò, essa afferma di aver eseguito, su richiesta della committente e della direzione lavori, opere non previste, procedendo poi al rifacimento di opere già eseguite, lavori questi fatturati a regia e all'origine dell'aumento del costo finale.  

 

                                   3.   Con risposta 17 novembre 2006 AP 1 ha postulato la reiezione della petizione chiedendo la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria sul fondo di sua proprietà. La convenuta contesta l'aumento dei costi, raddoppiati rispetto al preventivo, sostenendo che per i lavori di cui trattasi era stato stabilito un prezzo fisso di fr. 25'309.68. Quali opere  supplementari vi sarebbero stati unicamente lavori di poca entità richiesti dalla committente per la sistemazione del locale seminterrato. Il relativo preventivo non sarebbe comunque mai stato accettato. Contesta poi l'esecuzione a regola d'arte dei lavori essendo in realtà emersi alcuni difetti in diverse parti dell'edificio e rileva che il rifacimento di taluni lavori non può essere messo a suo carico, contestando comunque la pretesa doppia esecuzione.

 

                                         Con replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno confermato le rispettive domande.

 

                                         Con atto 13 novembre 2006 la convenuta ha denunciato la lite all'arch. __________, il quale, intervenuto con il "memoriale" 24 gennaio 2006 ha postulato la reiezione della petizione.

 

 

                                   4.   Con sentenza 30 dicembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 27'218.70 e interessi, oltre a fr. 320.- e 500.- per la procedura di iscrizione dell'ipoteca legale.

 

                                         Il primo giudice, applicando la normativa regolante il contratto d'appalto, ha dapprima accertato che non vi erano contestazioni in merito all'esecuzione dei lavori previsti dal contratto d'appalto stipulato dalle parti il 25 febbraio 2005, per i quali, tenuto conto di sconti e ribassi concordati, ha riconosciuto fr. 24'881.70. Per quanto concerne gli ulteriori lavori, ha poi rilevato che le opere relative al piano cantina erano state eseguite e, non essendo comprese in quelle contrattuali, andavano fatturate a parte. Ha poi considerato che la mercede non era però stata preventivamente pattuita e, di conseguenza, in mancanza di una perizia che ne determinasse il valore, ha riconosciuto un importo di fr. 579.70. In merito alla parte di opera che aveva dovuto essere demolita e rifatta, ha rilevato che questo procedere era stato necessario non per riparare un lavoro difettoso ma per esigenze del committente. Trattandosi di prestazioni supplementari e non di prestazioni in garanzia, di principio esse erano da remunerare. Ha poi evidenziato che la direzione lavori aveva in effetti riconosciuto lavori a regia per complessivi fr. 5'072.-, importo che si riferisce però solo a parte dei lavori supplementari eseguiti, il cui costo era molto maggiore. Ha quindi ritenuto giustificato l'importo di fr. 22.163.-, indicato nella fattura 7 marzo 2006, in considerazione del fatto che l'ammontare non era stato oggetto di contestazione.       

                                         In merito alla richiesta di riduzione della mercede di fr. 1'250.- per difetti dell'opera, il Pretore ha rilevato che il difetto non è stato fatto valere negli allegati preliminari e neppure la convenuta aveva fatto valere la pretesa di eliminazione del difetto stesso, ciò che avrebbe invece dovuto fare in applicazione della norma SIA 118.

                                         Da ultimo, ha ripartito gli oneri della procedura d'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani in proporzione alla soccombenza nella causa di merito.

 

 

                                   5.   Con appello 9 febbraio 2009, AP 1chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 8'571.- oltre accessori, postulando altresì che la convenuta sia tenuta a versarle fr. 320.- per parte delle spese giudiziarie e fr. 500.- per parte di ripetibili relative alla procedura di iscrizione dell'ipoteca legale.

 

                                         Con osservazioni 17 marzo 2009, AO 1postula la reiezione del gravame.

 

Considerato

 

In diritto:

 

                                   6.   Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono - in questa sede - contestazioni in merito alla qualità dell'opera. Non v’è invece convergenza sul quantum della mercede. In questa sede l'appellante contesta unicamente l'importo di fr. 22'163.- riconosciuto dal Pretore per i lavori fatturati a regia, per i quali ammette un importo di fr. 5'072.- corrispondente ai lavori avallati dalla direzione lavori. L'appellante rimprovera al primo giudice di non essersi posto il problema delle circostanze straordinarie che, solo se effettivamente straordinarie e se debitamente preannunciate possono giustificare un aumento del prezzo globale fissato contrattualmente. Il Pretore avrebbe poi riconosciuto a torto l'importo di fr. 22'163.- per lavori straordinari, ritenuto che in assenza di prove in merito alla natura e all'entità dei lavori fatturati la pretesa dell'attrice, alla quale incombeva l'onere probatorio, doveva essere respinta.

                                   7.   Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 6 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). L’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto incombe all’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver, op. cit., 3. ed., no 21 ad art. 373 CO).

 

 

                                8.     Nel caso concreto, la committente ha incaricato l'impresa dell'esecuzione degli intonaci interni e delle opere speciali da gessatore, fissando la mercede "in base al presente contratto e sulla base dei relativi prezzi e quantità indicate nel capitolato 27.07.2004 per l'importo complessivo " di fr. 25'309.68, comprensivo di IVA. Come risulta chiaramente dal contratto sottoscritto dalle parti, non trattasi di mercede globale, bensì di mercede fissata preventivamente solo in via approssimativa, ciò ritenuto che le parti così hanno stabilito, completando la corrispondente parte del punto 2.1 del contratto d'appalto 25 febbraio 2005 (doc. A nell'inc. DI.06.384). Di conseguenza, il richiamo all'art. 372 cpv. 2 CO (recte: art. 273 cpv. 2 CO) da parte della convenuta, che rimprovera al Pretore di non essersi chinato sulla questione dell'esistenza di circostanze straordinarie la cui sussistenza sarebbe presupposta per ammettere un aumento della mercede cade nel vuoto.

 

                                8.1   Si tratta qui di stabilire se il rifacimento dei lavori, o di parte degli stessi, debba essere considerato una prestazione supplementare, nel quale caso può essere messa a carico dell'appellante, oppure se siano da considerare alla stregua di lavori di riparazione di difetti imputabili all'appaltatore, nel qual caso esso ne dovrebbe assumere i costi.

 

                                         Dall'istruttoria è emerso che certuni lavori hanno dovuto essere rifatti, perché l'idraulico aveva a sua volta dovuto rifare parte del proprio lavoro, ciò che aveva comportato lo smontaggio delle pareti in cartongesso già posate e il loro rifacimento una volta terminato il lavoro dell'idraulico (testi S__________ e M__________, verbale 27 novembre 2007, pag. 2, 3). Inoltre sono state eseguite delle modifiche su richiesta dell'architetto, il quale aveva chiesto di allargare l'apertura delle porte. Questa situazione è stata confermata dall'arch. __________ nel proprio memoriale 24 gennaio 2006, dove egli afferma che la DL aveva chiesto all'impresa di correggere alcuni danni causati da terzi, pur contestando l'entità degli interventi fatturati. Così anche il teste O__________ ha riferito di modifiche richieste dall'architetto (teste O__________, verbale 21 gennaio 2008, pag. 2).

 

                                8.2   Mediante l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti - che risulta siano stati eseguiti a regola d'arte, non essendovi indizi contrari - l'appellata aveva correttamente adempiuto il contratto. I successivi lavori di demolizione e di ricostruzione non sono quindi da considerare quali lavori in garanzia, l'opera non essendo difettosa. In realtà questi lavori sono stati eseguiti per permettere a terzi di eseguire correttamente o comunque di completare la loro opera. Trattasi quindi di lavori supplementari che, richiesti dalla committente, rispettivamente dalla DL che la rappresenta, devono essere remunerati, considerato che, come già pertinentemente rilevato dal Pretore, la necessità di rifare i lavori non è imputabile all'appellata, che non può essere chiamata a rispondere per le mancanze di terzi. Certo ci si potrebbe interrogare se in siffatta situazione il prezzo debba essere calcolato sulla base dei prezzi unitari del contratto originario stipulato tra le parti, versione verosimilmente più conveniente, oppure a regia, sistema notoriamente più costoso. La questione non è però stata sollevata dall'appellante, e neppure ha da essere qui esaminata, considerato che, come già pertinentemente rilevato dal Pretore, l'appellante ha contestato solo il principio di dover pagare i lavori eseguiti due volte, ma non ha mai contestato l'ammontare della mercede esposta. Poiché in applicazione dell'art. 170 cpv. 2 CPC i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi, l'attore non aveva ragione di chiedere la perizia per l'accertamento dell'entità della mercede. In siffatta situazione, l'appellante è malvenuta a rimproverare al Pretore di aver ritenuto a torto provata la mercede, avendo essa omesso di formulare una contestazione su tale aspetto.

 

 

                                   9.   L'appellante contesta la sentenza impugnata anche in punto alla domanda di riduzione della mercede per l'esistenza di difetti, domanda che il Pretore ha respinto perché i difetti stessi non erano stati fatti valere negli allegati preliminari e perché l'appellante aveva omesso di chiederne l'eliminazione, ciò che avrebbe invece dovuto fare in applicazione della norma SIA 118.

                                         Su questo punto l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto tardiva la notifica dei difetti, di cui controparte era a conoscenza, tanto che aveva già preso posizione in merito, partecipando altresì alla procedura d'allestimento della prova a futura memoria. Il primo giudice ha però respinto la domanda perché la riduzione della mercede non era stata fatta valere negli allegati scritti e quindi era sfuggita al contraddittorio - circostanza questa che l'appellante neppure contesta - neppure pronunciandosi sulla tempestività della notifica dei difetti. Anche questa doglianza cade quindi nel vuoto.  

 

 

                                10.   Per i motivi che precedono, l'appello è respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

 

 

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

 

 

pronuncia:              1.   L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 è respinto.

                                     

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell'appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr.   700.–

                                         b) spese                                 fr.     50.–

                                         totale                                       fr.   750.–

                                                                                        

                                         sono posti a carico dell'appellante, la quale inoltre rifonderà a AO 1fr. 800.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).