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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6 della legge cantonale sul registro di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 13 febbraio 2009 da
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RI 1
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contro la bolletta di fr. 100.- (n. __________) emessa il 30 gennaio 2009 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento;
mentre l'Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 25 febbraio 2009, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: che il 5 febbraio 2008 RI 1, nella sua qualità di amministratore unico di H__________ __________ SA, ha notificato all’Ufficio del registro di commercio l’iscrizione di __________ quale nuovo ufficio di revisione della società in sostituzione di __________;
che, per le sue incombenze, l'Ufficio del registro di commercio l’8 febbraio 2008 ha emesso nei confronti di H__________ __________ SA una bolletta di fr. 40.- (art. 5 lett. d n. 2 OTRC) e, in mancanza di un riscontro nel termine assegnato, le ha in seguito inflitto, con la seconda diffida, una tassa di fr. 100.- (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC);
che la procedura d'incasso della bolletta di fr. 40.- essendo naufragata a seguito del fallimento della società, decretato il 14 agosto 2008, il 31 ottobre 2008 l’Ufficio del registro di commercio ne ha emessa una seconda, di pari importo, a nome di RI 1, e il 30 gennaio 2009, preso atto come anche in questo caso la stessa non fosse stata pagata nel termine assegnato, gli ha in seguito inflitto, con la seconda diffida, la tassa di fr. 100.- oggetto della bolletta (n. __________), che quest'ultimo il 13 febbraio 2009 ha impugnato, non ritenendosi in sostanza responsabile del mancato pagamento della bolletta di fr. 40.- che egli adduce di aver a suo tempo trasmesso per il relativo pagamento all’UEF di Bellinzona, da lui erroneamente ritenuto competente, senza che gli sia stato in seguito comunicato che lo stesso non era stato eseguito;
che l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 25 febbraio 2009, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, rilevando come la procedura adottata nell’occasione fosse stata corretta;
considerando
in diritto: che, contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio del registro di commercio, il termine per impugnare le sue decisioni non è più di 15, ma di 30 giorni (cfr. art. 165 cpv. 4 ORC e 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio [LCRC]): non risulta tuttavia che il ricorrente abbia subito un pregiudizio da tale circostanza, non potendosi oggettivamente ritenere - stante la semplicità e la limitata portata della contestazione - che ciò possa avergli impedito di approntare migliori argomentazioni;
che in questa sede è a ragione che il ricorrente non contesta di essere tenuto al pagamento dei fr. 40.- relativi alle modifiche a RC della società di cui egli era amministratore unico;
che in effetti il Tribunale federale ha da tempo stabilito - principio poi ripreso nell'art. 21 cpv. 1 OTRC - che chiunque è autorizzato od obbligato a notificare un’iscrizione, presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo ai servigi del registro di commercio risponde personalmente, accanto alla ditta cui l’iscrizione si riferisce, del pagamento delle tasse e delle spese (cfr. DTF 58 I 326 consid. 2 e 5; II CCA 26 giugno 2000 inc. n. 12.2000.15; cfr. pure De Steiger, in: FJS fiche de remplacement N. 45 p. 2): in concreto, l’incombenza della notificazione spettava proprio al ricorrente, amministratore unico della società anonima (art. 17 cpv. 1 lett. c ORC), e del resto è stata da lui adempiuta;
che, ciò posto, è a torto che il ricorrente contesta di dover pagare la tassa di fr. 100.- impostagli dall’Ufficio del registro di commercio, per non aver egli provveduto, dopo due diffide, al pagamento dei fr. 40.- relativi all’iscrizione, che - come detto - erano a suo carico;
che la motivazione da lui addotta a sostegno della sua contestazione, quella di non ritenersi responsabile del mancato pagamento di quell’importo, siccome avrebbe trasmesso la bolletta per il relativo pagamento all’UEF di Bellinzona, da lui erroneamente ritenuto competente, senza che quest’ultimo gli abbia in seguito comunicato che lo stesso non era stato eseguito, non gli giova;
che in effetti, già a fronte dell’intestazione della bolletta e della prima diffida, che lo indicava chiaramente come debitore, egli doveva essere cosciente che la somma in questione era stata posta a suo carico e non a carico della società, che dunque non poteva assolutamente essere chiamata in causa;
che, in ogni caso, prima della scadenza del termine assegnato e di quello impartitogli con la prima diffida, egli, già reso in precedenza attento delle conseguenze del mancato pagamento, avrebbe dovuto interessarsi presso l’UEF e con ciò verificare se lo stesso fosse stato effettuato: nelle particolari circostanze, visto il fallimento della società intervenuto nel frattempo e considerato che la pretesa non costituiva un debito della massa fallimentare, il silenzio dell’UEF non poteva in effetti essere considerato in buona fede quale conferma del fatto che il pagamento sarebbe stato eseguito, oltretutto tempestivamente;
che il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr. 100.-, seguono la soccombenza (art. 14 OTRC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso 13 febbraio 2009 di RI 1 è respinto.
2. Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
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Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).