Incarto n.
12.2009.47

Lugano

27 marzo 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

visto l'appello 16 febbraio 2009 presentato da

 

 

AP 1 

 

 

contro

 

 

la sentenza 20 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa promossa dall'appellante contro

 

 

AO 1 

 

 

 

 

 

richiamata la diffida 20 febbraio 2009 della presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine di 15 giorni, scadente il 23 marzo 2009 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

preso atto che il termine in questione è infruttuosamente trascorso;

 

decreta                    1.   L'appello 16 febbraio 2009 di AP 1  contro la sentenza 20 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio per complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 50.-, spese fr. 50.-) sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-   

-   

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).