Incarto n.
12.2009.48

Lugano

30 maggio 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente,

Fiscalini e Walser

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.723 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 21 novembre 2006 da

 

 

AP 1 

rappr. da  RA 2 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 310'264.95 oltre interessi;

 

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione nella misura in cui eccedeva l’importo di fr. 4'382.65, e che il Pretore con sentenza 27 gennaio 2009 ha accolto per fr. 7'750.55 più interessi;

 

appellante l'attrice con atto di appello 18 febbraio 2009, con cui, previa richiesta di un complemento peritale (parziale), chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 168'937.80 o in subordine per fr. 142'341.87, oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con osservazioni 30 marzo 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Tra il 1990 e il 1998 S__________ AG, su incarico di AO 1, si è occupata, in varie tappe, della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione nell’omonimo albergo a __________: nel 1990 è stato ristrutturato il quarto piano; nel 1993 parte del terzo e del quarto piano (camere singole) nonché parte del settimo piano (camere suites); nel 1995 il primo e il secondo piano; e nel 1998 le rimanenti camere al terzo piano non oggetto dell’intervento di riattazione eseguito nel 1993.

                                         Nel 1999 S__________ AG ha quindi allestito i piani di evacuazione in caso di incendio e la progettazione delle porte tagliafuoco.

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 310'264.95 oltre interessi. Essa, agendo in qualità di cessionaria dei crediti vantati a suo tempo da S__________ AG (doc. C), ha in estrema sintesi preteso il saldo della mercede per l’esecuzione dei lavori effettuati nell’albergo nel 1998 (fr. 4'382.65, doc. M5), l’onorario per la progettazione degli interventi eseguiti tra il 1995 e il 1998 (fr. 297'812.30, doc. L5) e la remunerazione per l’allestimento dei piani di evacuazione in caso di incendio e delle porte tagliafuoco (fr. 8'070.-, doc. N6).

                                        

 

                                   3.   La convenuta si è opposta alla petizione nella misura in cui eccedeva l’importo di fr. 4'382.65, da lei riconosciuto. Essa ha contestato di aver avuto a che fare con la sede centrale di S__________ AG, firmataria della cessione all’attrice, i relativi contratti essendo stati conclusi con la sua succursale. Ha evidenziato che parte delle pretese azionate erano prescritte. Con riferimento alle varie pretese, contestate nel loro ammontare, ha poi rilevato che quella relativa all’onorario per i lavori di progettazione era infondata siccome le parti si erano a suo tempo accordate nel senso che quegli onorari erano già compresi nella mercede per i rispettivi lavori edili, mentre quella relativa all’allestimento dei piani di evacuazione in caso di incendio e dei progetti per le porte tagliafuoco non era dovuta in quanto quelle prestazioni, in parte non utilizzabili, nemmeno erano state da lei ordinate.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 7'750.55 più interessi. Appurata la validità della cessione e respinta l’eccezione di prescrizione, il giudice di prime cure, oltre alla pretesa di fr. 4'382.65 già riconosciuta dalla convenuta, ha parzialmente ammesso, in ragione di fr. 3'367.90, la pretesa avente per oggetto la remunerazione per l’allestimento dei piani di evacuazione in caso di incendio e delle porte tagliafuoco. La pretesa relativa all’onorario per la progettazione degli interventi effettuati nell’albergo tra il 1995 e il 1998 è invece stata respinta, in quanto l’istruttoria, ed in particolare la deposizione del teste M__________ __________, aveva confermato la tesi dalla convenuta, ossia che le parti si erano a suo tempo accordate nel senso che quegli onorari erano già inclusi nel costo delle opere edili.

 

 

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice, previa assunzione di una prova a suo tempo non ammessa dal Pretore e meglio di un complemento peritale (parziale), auspica l’accoglimento anche di parte della pretesa relativa all’onorario per le opere di progettazione: essa ritiene in effetti manifestamente insostenibile l’interpretazione che il giudice di prime cure aveva dato alle risultanze istruttorie ed in particolare alla testimonianza di M__________ __________. Ritenuto che in base alla formula adottata dal perito nel suo referto l’onorario a suo favore doveva ammontare a fr. 161'187.25 (tenendo conto dei costi di tutte le opere, comprese quelle eseguite da terzi) o in subordine a fr. 134'591.32 (tenendo conto dei costi effettivi di costruzione e non contestati), essa chiede in definitiva di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 168'937.80 o in subordine per fr. 142'341.87, più interessi.

 

 

                                   6.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   7.   Nella sentenza impugnata (p. 6) il Pretore, per quanto atteneva al contenuto degli accordi conclusi tra la convenuta e S__________ AG, allora rappresentata dalla sua succursale, ha innanzitutto evidenziato che la convenuta non aveva in nessun modo contestato l’onerosità del lavoro di progettazione svolto da quella società, ma si era limitata a sostenere che in base agli accordi tali spese non sarebbero state fatturate poiché già incluse nelle prestazioni offerte da S__________ AG. Egli ha quindi rilevato che su questo punto l’istruttoria aveva permesso di appurare che le negoziazioni inerenti le opere in discussione (doc. H1-H2, doc. I1-I2) erano state condotte dall’allora direttore con diritto di firma individuale della succursale di S__________ AG M__________ __________. Ha poi aggiunto che, interrogato in proposito, quest’ultimo aveva confermato la tesi di parte convenuta, ossia che relativamente ai contratti da esso conclusi con lei, e segnatamente quelli relativi ai doc. H1-H2 e I1-I2, l’accordo era che non si sarebbe proceduto ad alcuna fatturazione dei costi di progettazione, poiché considerati dovuti al cliente ed inclusi nel costo delle opere edili, ad eccezione delle sole spese vive che sarebbero state remunerate separatamente (verbale 3 settembre 2007 p. 7). Ne ha concluso che ogni ed eventuale pretesa fatta valere in proposito dall’attrice non poteva dunque meritare accoglimento, poiché in contrasto con gli accordi presi.

 

 

                                   8.   Nel gravame l’attrice ritiene manifestamente insostenibile l’interpretazione data dal giudice di prime cure alla testimonianza di M__________ __________, che a suo dire era in contrasto con quanto lo stesso teste aveva dichiarato e con l’evidenza dei documenti agli atti. Essa osserva dapprima che il teste era chiaramente ostile nei suoi confronti e all’inverso molto legato alla convenuta. Rileva poi che il confronto dei documenti agli atti, in particolare dei doc. H1 e H2, rendeva evidente che le opere progettuali non erano state oggetto del contratto poi firmato (doc. H2), tanto più che tale soluzione avrebbe comportato una riduzione del prezzo di delibera, nel frattempo già ridotto del 18%, di un ulteriore 9%. Evidenzia infine come il teste, che si era per altro espresso in modo sfuggente, non avesse osato dire - come invece ritenuto dal Pretore - che vi era stato un accordo fra lui stesso per conto di S__________ AG e la convenuta nel senso che gli onorari di progettazione fossero compresi nella mercede di appalto per i lavori di riattazione, essendosi invece limitato ad affermare di non aver mai fatturato alla convenuta, sin dal lontano 1978, prestazioni inerenti le notifiche in Comune. Sennonché, a suo dire, quelle sue dichiarazioni erano da una parte di carattere generico e dall’altra erano contraddette dalle fatture concernenti i lavori del 1990 (doc. F3) e del 1993 (doc. G2).

 

 

                                   9.   Per poter esaminare la censura d’appello, è preliminarmente necessario riassumere le risultanze istruttorie che il Pretore e l’attrice avevano posto alla base delle loro rispettive tesi.

                                         Innanzitutto si osserva che in occasione dei lavori eseguiti nell’albergo nel 1990, S__________ AG aveva preventivato una posizione “correzione piani, copie, notifiche e domande” di fr. 10'000.- (doc. F1), poi ripresa negli accordi contrattuali firmati dalle parti (doc. F2) e quindi fatturata (doc. F3). Lo stesso era avvenuto in occasione dei lavori eseguiti nel 1993, con una posizione “allestimento disegni, notifiche, domande di approvazione interventi di ristrutturazione” preventivata in fr. 4'000.- (doc. G1), poi riportata nella successiva fattura (doc. G2).

                                         Nei contratti relativi agli interventi eseguiti nel 1995 e 1998 non risulta invece alcuna posizione per lavori di progettazione svolti da S__________ AG (doc. H2 e I2). Una posizione in tal senso, di fr. 150'000.-, era invero stata prevista nell’offerta relativa ai lavori del 1995 (doc. H1), sennonché - come detto - la stessa non è stata inserita nel successivo contratto, che, a fronte di un prezzo preventivato per le sole opere poi appaltate di fr. 1'735'000.- (a cui andava aggiunta la somma per la progettazione), concludeva per un importo di delibera forfetario di fr. 1'420'000.- (doc. H2).

                                         Quanto alla testimonianza di M__________ __________, dalla stessa si evince che egli aveva lavorato per S__________ AG, con diritto di firma individuale per la succursale (cfr. pure doc. E), fino al marzo 1999, quando era stato licenziato, per essere poi assunto dalla ditta __________ (verbale 3 settembre 2007 p. 4). Nella stessa il teste ha rilevato che la convenuta era un cliente da lui portato sia a S__________ AG che alla B__________ __________ ed era tuttora un suo cliente (verbale p. 4). Dopo essersi espresso in merito al contratto di cui doc. H2, da lui sottoscritto per S__________ AG, egli ha aggiunto quanto segue: “Mi vien chiesto se è usuale che i costi di progettazione e meglio i piani che occorre presentare in Comune e che occorrono per poter effettuare gli interventi prospettati non vengano fatturati al cliente. Rispondo, per quanto mi riguarda, che io personalmente nella misura in cui ero io a decidere il contratto con il cliente, ritenevo che fosse una prestazione dovutagli e quindi non la fatturavo. Potevo considerarla preventivamente nel costo globale concordato con il cliente. Fintanto che ho trattato io con il cliente AO 1 non ho mai fatturato prestazioni inerenti le notifiche in Comune oggetto poi degli interventi che sarebbero stati eseguiti e questo sin dall’inizio dei nostri rapporti (1978). È possibile invece che venissero fatturati i costi vivi per l’esecuzione dei progetti e le eventuali tasse richieste dal Comune (tasse di rilascio della licenza ecc.)” (verbale p. 7). Il teste, dopo aver riferito in merito al contratto di cui al doc. I2, ha quindi dichiarato di abitare in uno stabile di proprietà di P__________ __________, membro del consiglio d’amministrazione della convenuta (verbale p. 7). Da segnalare è infine il fatto che l’onorario per le opere di progettazione sia stato sollecitato alla convenuta solo dopo la partenza di M__________ M__________ da S__________ AG (doc. L1, L2, L4 e O2).

 

 

                                10.   Secondo l’art. 90 CPC/TI il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione nella sentenza. La norma, per giurisprudenza invalsa, si concretizza nel senso che al giudice di prime cure nell’ambito della valutazione delle prove è concesso un ampio potere di apprezzamento, che l’istanza d’appello può censurare con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta o iniqua (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 90; II CCA 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 20 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.140, 5 luglio 2010 inc. n. 12.2009.23, 26 ottobre 2010 inc. n. 12.2010.122, 8 novembre 2010 inc. n. 12.2009.123, 24 novembre 2010 inc. n. 12.2009.215).

 

 

                                11.   Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore, fondandosi perlopiù sulla deposizione del teste M__________ __________, ha ritenuto che la cedente S__________ AG e la convenuta si erano accordate nel senso che gli onorari per la progettazione dei lavori eseguiti nel 1995 e 1998 erano già inclusi nel costo delle opere edili, non può assolutamente essere considerato manifestamente ingiusto o iniquo e come tale può pertanto essere confermato.

 

 

                              11.1   L’attrice, pur non dichiarandolo esplicitamente, ritiene in primo luogo che il teste sarebbe inattendibile, essendo chiaramente ostile nei suoi confronti e all’inverso molto legato alla convenuta. La censura d’inattendibilità del teste, da lei mai evocata in precedenza, è innanzitutto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 33 ad art. 321; II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190, 13 novembre 2006 inc. n. 12.2005.185, 18 aprile 2007 inc. n. 12.2006.67, 20 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.57, 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255). Essa è in ogni caso infondata anche nel merito, anche perché le circostanze evocate in questa sede, nella misura in cui sono ricevibili, non permettono di ritenere che il teste possa aver reso deposizioni inveritiere. L’esistenza di una situazione di ostilità del teste nei confronti dell’attrice è invero stata evocata per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), innanzi al Pretore l’attrice essendosi in effetti limitata ad affermare che egli era stato licenziato da S__________ AG per divergenze (conclusioni p. 8); in ogni caso il fatto che quel licenziamento fosse dovuto a divergenze con il detentore di quella società, A__________ __________, non significa ancora che il teste possa ora aver motivo di risentimento o di ostilità nei confronti di S__________ AG e tanto meno nei confronti dell’attrice, per il solo fatto che la stessa era amministrata da quella medesima persona (cfr. doc. B). Quanto alla presunta vicinanza del teste con la convenuta, la stessa non appare particolarmente intensa o stretta, da poter essere ritenuta rilevante nella fattispecie: il fatto che il teste abbia affermato che la convenuta era tuttora una “sua cliente” non è in effetti tale, in assenza di risultanze contrarie negli atti, da mettere in dubbio la sua attendibilità (cfr. per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90); lo stesso discorso vale per il fatto che egli abbia dichiarato di abitare in uno stabile di proprietà di un membro del consiglio d’amministrazione della convenuta (cfr. doc. D), tanto più che non risulta, né è stato preteso, che il teste occupasse l’immobile a condizioni di favore o che fosse a conoscenza del ruolo del suo padrone di casa all’interno della convenuta.

 

 

                              11.2   L’attrice rileva in seguito che il teste, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non aveva dichiarato che S__________ AG e la convenuta si erano a suo tempo accordate nel senso che gli onorari di progettazione fossero compresi nella mercede per i lavori di riattazione, ma si era più che altro espresso in modo generico. La censura è infondata. In questa sede l’attrice stessa, riprendendo per altro quanto il teste aveva dichiarato nella sua deposizione testimoniale, ha in effetti ammesso che costui aveva dichiarato che personalmente, nella misura in cui era egli stesso a decidere il contratto con il cliente, riteneva che le opere di progettazione fossero una prestazione dovuta - e quindi non la fatturava, potendola considerare preventivamente nel costo globale concordato con il cliente (cfr. verbale 3 settembre 2007 p. 7) - e che fintanto che egli aveva trattato con il cliente AO 1 non avrebbe mai fatturato prestazioni inerenti le notifiche in Comune poi oggetto degli interventi che sarebbe stati eseguiti (appello p. 14 seg.). Ora, tali affermazioni, il cui senso non può che essere quello evidenziato dal Pretore, non sono generiche e l’attrice non ha spiegato in questa sede per quali ragioni esse dovrebbero invece esserlo, sicché la censura sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI).

 

 

                              11.3   L’attrice ritiene infine che la deposizione del teste non poteva essere presa in considerazione, essendo stata sconfessata o comunque contraddetta da altri documenti agli atti. Il rilievo è ancora una volta infondato. Il fatto che nei contratti di cui ai doc. H2 e I2 non sia stato espressamente escluso - ma comunque nemmeno espressamente previsto - un onorario per i lavori di progettazione svolti da S__________ AG non contraddice in alcun modo la testimonianza di M__________ __________, e ciò anche se tale soluzione comportava una riduzione del prezzo di delibera, nel frattempo già ridotto del 18%, di un ulteriore 9%. Il fatto che il teste avesse in seguito dichiarato di non aver mai fatturato alla convenuta, sin dal 1978, prestazioni inerenti le notifiche in Comune è invece solo apparentemente contraddetto dal tenore delle fatture di cui ai doc. F3 e G2, che contenevano una posizione “correzione piani, copie, notifiche e domande” rispettivamente una posizione “allestimento disegni, notifiche, domande di approvazione interventi di ristrutturazione”: il teste ha in effetti subito precisato la sua precedente affermazione nel senso che era però possibile “che venissero fatturati i costi vivi per l’esecuzione dei progetti e le eventuali tasse richieste dal Comune (tasse di rilascio della licenza ecc.)” (verbale 3 settembre 2007 p. 7). Un’eventuale contraddizione su questo unico punto, oltretutto marginale, non sarebbe in ogni caso tale da inficiare la validità della sua deposizione.

 

 

                                12.   Dovendosi con ciò confermare l’accertamento del Pretore, secondo cui S__________ AG e la convenuta si erano a suo tempo accordate nel senso che gli onorari di progettazione fossero compresi nella mercede per i lavori di riattazione, l’appello dell’attrice, avente per oggetto quest’unica questione, deve senz’altro essere respinto, con accollo all’attrice degli oneri processuali e delle ripetibili (art. 148 CPC/TI), calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 161'187.25.

 

 

                                13.   Quanto alla domanda di assunzione in questa sede, ai sensi dell’art. 322 lett. b CPC/TI, di una prova non ammessa dal Pretore e meglio di un complemento (parziale) della perizia, la stessa deve pure essere respinta. Innanzitutto tale prova non era e non è utile per il giudizio di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 322), che ha potuto essere reso sulla base di altre considerazioni, senza cioè la necessità di far capo ai (nuovi) accertamenti peritali, concernenti solo la quantificazione della pretesa per gli onorari. La prova in questione non era poi tale da portare nuovi elementi di giudizio, la stessa attrice avendo in effetti ammesso che l’ammontare delle pretese a suo favore poteva già essere calcolato facendo capo alla formula indicata a suo tempo dal perito (appello p. 19), come da lei poi fatto (cfr. appello p. 20 segg.). L’assunzione di quella prova avrebbe in ogni caso dovuto essere rifiutata anche per il fatto che la stessa era stata a suo tempo disattesa dal Pretore pure per motivi processuali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 16 ad art. 322; II CCA 9 novembre 2001 inc. n. 12.2000.216, 13 dicembre 2001 inc. n. 12.2001.4, 3 febbraio 2009 inc. n. 12.2007.198, 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.172), in particolare siccome non erano a suo giudizio date le condizioni formali per la delucidazione o completazione della perizia (cfr. ordinanza 1° ottobre 2008), senza che in questa sede l’attrice abbia spiegato le ragioni per cui quella decisione fosse errata e con ciò da modificare.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 18 febbraio 2009 di AP 1 è respinto.

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   3’500.-

                                         b) spese                                                      fr.      100.-

                                         Totale                                                           fr.   3’600.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4’000.- per ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).