|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Grisanti (giudice supplente) |
|
segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.241 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 20 dicembre 2006 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
chiedente la condanna delle convenute al pagamento in solido di fr. 200'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni;
domanda contestata da AP 1 che, postulando la reiezione della petizione, ha tra le altre cose sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del Pretore di Bellinzona;
domanda sulla quale la convenuta __________, preclusa, non si è per contro pronunciata;
limitata l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale, il primo giudice con decreto 3 febbraio 2009 ha accertato la propria competenza;
appellante AP 1 che con allegato 25 febbraio 2009, in riforma del decreto impugnato, chiede l'accoglimento dell'eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appello cui l'attrice si oppone con osservazioni 27 marzo 2009;
richiamato il decreto 2 marzo 2009 con cui il Pretore ha concesso all'appello l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 96 cpv. 3 CPC;
esaminati gli atti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. Nell'ottobre 2005 AO 1 ha stipulato con la società __________, con sede nei Paesi Bassi, un contratto per la fornitura e il montaggio di una serra per la coltivazione dei pomodori. L'impianto era sostanzialmente costituito dal locale serra e dall'impianto di riscaldamento. Nel contratto era espressamente previsto il montaggio di un bruciatore svizzero della marca O__________ che è poi stato eseguito da un'altra società olandese, __________, verosimilmente subappaltante di __________ BV. Nel prezzo era per contro esclusa la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento, della quale si è occupata __________ AG, poi ripresa da __________. Lamentando un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, all'origine dello sprigionamento di esalazioni nocive che avrebbe causato la moria delle colture e la conseguente perdita di produzione, l'attrice ha convenuto in giudizio __________ e AP 1 per il risarcimento del danno subito.
B. Con risposta del 24 gennaio 2008 AP 1 ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito come pure la prescrizione delle pretese risarcitorie (eccezione, quest'ultima, poi ritirata), opponendosi per il resto nel merito alla petizione. __________ BV non ha risposto alla petizione, facendosi precludere. Il Pretore ha di conseguenza disgiunto la causa nei suoi confronti e l'ha sospesa in attesa di conoscere l'esito della lite nei confronti della convenuta AP 1. Dopo avere limitato l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale (art. 181 CPC) – senza che si fosse resa necessaria una particolare istruttoria -, il primo giudice, con il decreto qui impugnato, l'ha respinta ritenendola infondata. In sostanza, il Pretore ha in primo luogo rilevato la connotazione internazionale della controversia opponente l'attrice alla convenuta olandese e ha ammesso di conseguenza la propria competenza territoriale in virtù dell'art. 5 n. 1 CL, dandosi un'obbligazione litigiosa eseguita nel Distretto di Bellinzona. Egli ha però nel contempo osservato che il carattere internazionale della vertenza tra l'attrice e la convenuta olandese non influiva sulla qualificazione della lite nei confronti di AP 1; la quale lite, data la sede in Svizzera di entrambe le parti, doveva pertanto soggiacere alla LForo. Per il resto, ammettendo l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo fra le convenute e precisando che per l'art. 7 cpv. 1 LForo il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, ha riconosciuto la sua competenza anche nei confronti della convenuta svizzera.
C. Con appello 25 febbraio 2009 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale da lei sollevata. L'appellante rimprovera al giudice di prime cure di essersi in un primo tempo – giustamente - servito delle disposizioni a carattere internazionale per creare un foro a Bellinzona e in seguito - in modo improprio – delle norme di diritto interno per trascinarla presso detto foro. In sostanza osserva che la competenza del Pretore di Bellinzona per la causa promossa nei suoi confronti non risulta né dalla LForo, applicabile unicamente a fattispecie interne, né dalla LDIP, che non prevede una norma di competenza specifica per il litisconsorzio facoltativo, né tantomeno dalla CL, inapplicabile se le due parti interessate hanno il proprio domicilio sul territorio dello stesso Stato contraente. In tali condizioni, per l'appellante mancherebbe una base legale che permetta di derogare al foro generale del luogo di domicilio.
Con osservazioni 27 marzo 2009 l'attrice postula la reiezione del gravame.
e considerato
in diritto:
1. Secondo l'art. 100 cpv. 1 CPC il giudice statuisce sui presupposti e le eccezioni processuali "mediante decreto" (art. 100 cpv. 1 CPC). In realtà egli statuisce con "decreto" qualora accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione, come nel caso di specie (v. Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 378 ad art. 100). Ciò premesso, non occorreva che in concreto la decisione impugnata fosse esplicitamente provvista di effetto sospensivo (art. 100 cpv. 1 con rinvio all'art. 96 cpv. 3 CPC). L'udienza preliminare del 3 febbraio 2009 era infatti stata limitata all'esame dell'eccezione processuale (art 181 cpv. 1 CPC) e in simili casi il processo continua - per legge - sulle eccezioni proposte, "sino a che queste non siano state decise con un giudizio definitivo". Come giustamente rilevato dall'appellante, l'impugnativa contro il decreto in esame beneficiava automaticamente dell'effetto sospensivo (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 363 ad art. 96).
2. Contestata è innanzitutto l'applicabilità alla presente fattispecie della LForo, e più in particolare del suo art. 7 cpv. 1.
2.1 La LForo disciplina la competenza in materia civile, qualora non sussistano collegamenti internazionali (art. 1 cpv. 1). In altri termini, la LForo disciplina unicamente fattispecie interne ed è complementare alla LDIP, la quale, fatti salvi i trattati internazionali, disciplina la competenza dei tribunali svizzeri in ambito internazionale. Il collegamento internazionale di cui all'art. 1 cpv. 1 LForo è definibile analogamente a quanto avviene in relazione all'art. 1 cpv. 1 LDIP per l'“ambito internazionale” (Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz, n. 26 ad art. 1; Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, ni 14 segg. ad art. 1). Anche la LDIP non dice però cosa si debba intendere per “ambito internazionale”. Secondo l'opinione dominante, l'esistenza di una fattispecie internazionale, da esaminare di volta in volta, va ammessa se i singoli aspetti giuridicamente rilevanti del contesto fattuale (ad es. domicilio, nazionalità, luogo di adempimento) presentano chiaramente dei collegamenti con più di un ordinamento nazionale (Müller/Wirth, op.cit., n. 36 ad art. 1; Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, op.cit., n. 15 ad art. 1; Spühler/Tenchio/Infanger, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 6; Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 27 ad art. 1; Vischer/ Huber/ Oser, Internationales Vertragsrecht, 2a ed., Berna 2000, ni 2 segg.).
2.2 Occorre quindi, per prima cosa, esaminare la natura della vertenza che oppone l'attrice all'appellante, distinguendola, ove possibile, dall'altra, chiaramente di carattere internazionale, che oppone l'attrice a __________ BV (cfr. per analogia DTF 134 III 475 consid. 4.1 e 4.2). A tal proposito si ricorda che il giudice può autonomamente scegliere le norme di diritto applicabili alla fattispecie senza essere vincolato dalle motivazioni giuridiche (talvolta erronee) prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 165). Pertanto l'eventuale riconoscimento, da parte dell'attrice, della connotazione internazionale alla fattispecie nel suo complesso non vincola il giudice nella scelta delle norme applicabili.
2.3 Sebbene la circostanza sia stata sin dagli inizi messa in dubbio dall'appellante, che ha contestato l'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'attrice, sottolineando come l'incarico le sarebbe stato commissionato direttamente da __________ (v. risposta, pag. 8), AO 1 ha fatto valere in sede di petizione di avere affidato la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento direttamente all'appellante (v. ad esempio petizione pag. 6). Se, come nel caso di specie, l'esame della competenza del tribunale si sovrappone a quello della fondatezza della domanda, prevale la teoria della doppia rilevanza in forza della quale è sufficiente, per ammettere la competenza di un tribunale, che i fatti allegati con una certa verosimiglianza a sostegno di un'azione costituiscano al tempo stesso la condizione di questa competenza e il fondamento necessario della pretesa sottoposta all'esame giudiziario. L'esame degli argomenti di controparte è per contro rinviato al giudizio sul merito (DTF 134 III 27 consid. 6.2.1; 133 III 295 consid. 6.2; 131 III 153 consid. 5.1; 129 III 80 consid. 2.2; 128 III 50 consid. 2b/bb; 122 III 249 consid. 3b/bb). Ciò premesso, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'attrice e l'appellante, seppur controversa, può ritenersi presunta per l'esame della competenza territoriale del giudice di prime cure e potrà essere oggetto di discussione in occasione dell'esame del merito della causa. Infatti la circostanza è stata allegata con una certa verosimiglianza, non fosse altro perché __________ AG - e, quindi, di riflesso, l'appellante stessa a seguito della fusione delle due società (doc. D) - ha emesso la fattura per la messa in funzione direttamente all'attrice (doc. C).
2.4 Per quanto precede si può dunque ritenere, ai fini dell'esame della competenza, che l'attrice aveva affidato all'appellante l'incarico di mettere in servizio l'impianto di riscaldamento. Non ravvisando in questo rapporto contrattuale alcun elemento di estraneità, le parti avendo la loro sede in Svizzera come del resto svizzero essendo pure il luogo di esecuzione dello stesso (e persino la provenienza del prodotto incriminato [il bruciatore]), la fattispecie deve considerarsi interna. Di conseguenza la LForo è di massima applicabile alla vertenza che oppone l'appellante all'attrice. In assenza di un caso dubbio, non trova applicazione la regola - parzialmente sostenuta in dottrina (così Müller/Wirth, op. cit., n. 37 ad art. 1; contrari invece Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, op. cit., n. 31 ad art. 1) e invocata in appello - che in simile ipotesi tende a privilegiare la tesi dell'internazionalità della fattispecie.
3. Posta l'applicabilità della LForo, va quindi esaminato se ciò valga anche per il suo art. 7 cpv. 1, giusta il quale se l'azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri. L'applicabilità di tale disposto nel caso di specie presuppone in particolare, da un lato, l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo tra le due convenute e, dall'altro, la competenza territoriale del Pretore di Bellinzona per almeno una di loro.
3.1 L'art. 7 LForo disciplina due fattispecie importanti del foro della connessione: il cumulo soggettivo (cpv. 1) e oggettivo (cpv. 2). Gli articoli 6 (domanda riconvenzionale), 8 (azione di chiamata in causa o di garanzia) e 36 (azioni connesse) forniscono ulteriori esempi di tale foro (Messaggio concernente la LForo del 18 novembre 1998, FF 1999 2445 seg.). Il senso e lo scopo dell'art. 7 cpv. 1 LForo è evitare l’emanazione di sentenze contraddittorie e favorire una liquidazione efficace ed economica delle controversie attraverso la creazione di un unico foro per pretese dirette contro più convenuti e trovantesi in un certo rapporto di connessione materiale (DTF 129 III 80 consid. 2.1 e 2.2; Müller/Wirth, op. cit., n. 19 ad art. 7; Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, op. cit., ni 3, 7 e 19 ad art. 7; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 2 ad art. 7).
Per determinare l'intensità della connessione richiesta, va considerato che il concetto stesso di connessione è già definito all'art. 6 LForo per l'istituto dell'azione riconvenzionale, motivo per cui si può rinviare a quanto disciplinato in quel contesto (cfr. Gehri, Übergangsrecht Gerichtsstandsgesetz und einfache passive Streitgenossenschaft bei Gerichtsstandsvereinbarungen: Entscheid der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 24. September 2002 [4C.327/2001] / Urteilsbesprechung, in ZZZ 2004 pag. 129 segg., pag. 136). Ciò significa che una connessione sufficiente è data se le domande si fondano (essenzialmente) sulla stessa causa fattuale o giuridica (per es. la stessa fattispecie, lo stesso contratto [FF 1999 2445; DTF 129 III 230 consid. 3.1 e 3.3; Gehri, op. cit., pag. 136]).
Il Tribunale federale ha inoltre dichiarato di volersi ispirare, per l'interpretazione dell'art. 7 LForo, all'art. 22 cpv. 3 CL come pure alla formulazione prevista dalla revisione dell'art. 6 n. 1 CL. Queste disposizioni precisano le condizioni alle quali più domande introdotte presso differenti tribunali possono dirsi connesse (v. DTF 129 III 80 consid. 2.2). In tale ambito, la connessione è segnatamente ammessa se le azioni risultanti dalla stessa fattispecie si fondano sullo stesso motivo giuridico, riguardano lo stesso oggetto oppure dipendono dalla decisione della medesima questione (Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, Berna 2008, n. 42 segg. ad art. 6 con i riferimenti alla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia delle Comunità europee).
Come già esposto in precedenza (cfr. sopra, consid. 2.3), per statuire sulla questione della competenza sono da ritenere unicamente le allegazioni (verosimili) di parte attrice. Ora, come rettamente illustrato dal primo giudice, quest'ultima adombra, con una certa verosimiglianza, la responsabilità di entrambe le convenute per lo stesso pregiudizio, cagionato dal (preteso) malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento - e più precisamente: dallo sprigionamento di esalazioni nocive (causa fattuale comune) – alla cui realizzazione e messa in esercizio hanno partecipato entrambe, anche se in maniera diversa. In tali circostanze le condizioni per ammettere l'esistenza di una (sufficiente) connessione materiale tra le pretese avanzate nei confronti di __________ BV e AP 1 e, quindi, per riconoscere l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo passivo sono realizzate (cfr. pure Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 3 ad art. 7).
3.2 Per il resto, la competenza territoriale del Pretore di Bellinzona a statuire nei confronti della litisconsorte domiciliata nei Paesi Bassi è pacifica. È infatti incontestato che l'obbligazione dedotta in giudizio è stata eseguita sul territorio coperto dalla sua giurisdizione (art. 5 n. 1 CL; cfr. pure Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1998, Vol. III, N. 4675; Dasser/Oberhammer, op. cit., n. 32 ad art. 5).
4. Resta ora in sostanza da verificare se, come l'ha ritenuto il giudice di prime cure, l'art. 7 cpv. 1 LForo consenta di creare una competenza presso un foro derivato dall'art. 5 n. 1 CL.
4.1 L'appellante si oppone a una simile eventualità. Osserva in primo luogo che così facendo si crea un foro, non prevedibile, che in una fattispecie a carattere prettamente nazionale non si sarebbe mai potuto ottenere. In secondo luogo, oltre a rilevare – a torto, per quanto appena visto (cfr. sopra, consid. 2.4) - l'inapplicabilità stessa della LForo in considerazione del preteso carattere internazionale della fattispecie, si richiama all'opinione dottrinaria di Müller/Wirth (op. cit., ni 45 seg.) per contestare la soluzione adottata dal primo giudice. Infine esclude la possibilità di creare un foro a Bellinzona per la vertenza che la concerne anche sotto il profilo della LDIP, che non prevede una norma di competenza territoriale specifica per il caso del litisconsorzio facoltativo, e della CL, che non sarebbe applicabile in concreto in considerazione della sede svizzera sua e dell'attrice.
4.2 Per rispondere alla prima censura va subito detto che, secondo una corretta interpretazione dell'art. 7 cpv. 1 LForo, non importa da quali disposizioni derivi, per gli altri convenuti, la competenza del giudice adito. Contrariamente a quanto prescritto dall'art. 6 n. 1 CL, questa competenza derivata non deve in particolare coincidere con il foro del domicilio di uno dei convenuti (Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 7; Müller/Wirth, op. cit., n. 24 ad art. 7). Addirittura, l'attrazione esercitata dall'art. 7 LForo interviene anche se la competenza nei confronti di un litisconsorte si fonda su una norma completamente sottratta al campo di applicazione della LForo (Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 7). Similmente si è pronunciato anche il Tribunale federale. In DTF 129 III 80 l'autorità giudiziaria federale ha infatti ammesso la possibilità di convenire tutti i litisconsorti dinanzi al tribunale competente per uno dei convenuti anche quando tale competenza risulta da una convenzione di proroga di foro conclusa con uno solo di loro (DTF 129 III 80 consid. 2.3). Ha ritenuto decisivi ai fini di questa interpretazione, da un lato, il fatto che il testo dell'art. 7 cpv. 1 LForo non prevede eccezioni per simili casi e, dall'altro, la constatazione che questa soluzione corrisponde (meglio) allo scopo della norma (cfr. sopra, consid. 3.1).
4.3 Orbene, le stesse considerazioni inducono ad ammettere la possibilità di creare, sulla base dell'art. 7 cpv. 1 LForo, una competenza presso un foro risultante - per un altro litisconsorte - dall'art. 5 n. 1 CL. Non solo infatti una simile eventualità non è esclusa dall'art. 7 cpv. 1 LForo, ma addirittura essa meglio corrisponde al senso e allo scopo perseguiti dalla norma in esame. Difatti, il rischio che, in caso di giudizi separati, vengano emesse sentenze contraddittorie è evidente. Altrettanto evidente è l'interesse processuale a un'istruzione e a un giudizio simultanei su questioni connesse, e, quindi, in definitiva, a una liquidazione efficace ed economica della vertenza. Questi aspetti prevalgono chiaramente sull'interesse dell'appellante di vedersi convenuta dinanzi al foro del proprio domicilio (cfr. per analogia DTF 129 III 80 consid. 2.3.3). A ciò si aggiunge che, fra breve il nuovo Codice di procedura civile federale, abrogando la LForo, istituirà espressamente al suo art. 31, per le azioni da contratto, la competenza alternativa del giudice del luogo in cui dev'essere eseguita la prestazione caratteristica. Senza dimenticare infine che già allo stato attuale l'art. 36 LForo prevede, per le azioni connesse, la possibilità, per il giudice successivamente adito, di sospendere il procedimento finché il giudice preventivamente adito abbia deciso (cpv. 1) o addirittura di disporre la rimessione della causa al giudice preventivamente adito, se questi vi acconsente (cpv. 2). Per il resto, l'inconveniente di doversi difendere dinanzi a un tribunale ticinese in una lingua procedurale che non è la propria (Kellerhals, Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem Gerichtsstandsgesetz: Schutz des Schwachen vs. Schutz gegen widersprüchliche Entscheide und ineffiziente Streiterledigung, in: Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis, Miscellanea in onore di Hans Peter Walter, pag. 487 segg., pag. 497) sarebbe relativizzato dalla possibilità, evocata dall'appellante medesima, di essere convenuta nei Paesi Bassi presso il foro della litisconsorte olandese sulla base dell'art. 6 n. 1 CL.
4.4 In tali circostanze non convince il richiamo all'opinione dottrinale citata nell'atto di appello e secondo la quale un cumulo soggettivo di azioni fondato sull'art. 7 cpv. 1 LForo non entrerebbe in linea di conto se uno dei convenuti è domiciliato all'estero, in ogni caso in presenza di un litisconsorzio facoltativo (Müller/Wirth, op. cit., n. 45 ad art. 7). Oltre ad apparire comunque immotivata, la citazione è a ben vedere anche incompleta. I citati autori in realtà, dopo avere osservato che la pretesa diretta contro il convenuto domiciliato all'estero è di natura internazionale, e in quanto tale sottratta al campo di applicazione della LForo, precisano che ciononostante l'art. 7 cpv. 1 LForo trova applicazione nei confronti dei litisconsorti domiciliati in Svizzera (“Allerdings greift Art. 7 Abs. 1 GestG für die in der Schweiz wohnhaften Streitgenossen”). Nello stesso senso si esprimono del resto anche Cocchi/Trezzini (op. cit., pag. 70 m. 4 ad art. 17), i quali, con riferimento all'abrogato art. 17 CPC e alla giurisprudenza di questo Tribunale d'appello, osservano che se non è possibile convenire al foro di un domiciliato in Ticino il suo litisconsorte domiciliato all'estero, anche se è sottoposto al foro dell'esecuzione sito in Ticino (art. 113 LDIP) ma in altra giurisdizione territoriale, è invece possibile convenire il domiciliato in Ticino (e quindi di riflesso, a seguito dell'entrata in vigore della LForo, anche il domiciliato in Svizzera, ndr) al foro dell'adempimento valido per l'altra parte domiciliata all'estero.
5. In via abbondanziale si osserva che anche, nella denegata ipotesi, si intendesse considerare di natura internazionale il rapporto che oppone l'appellante all'attrice, la competenza presso il foro bellinzonese si evincerebbe comunque dall'art. 129 LDIP. Per tale norma, che disciplina le azioni derivanti da atti illeciti, sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell'atto o dell'evento e, per le azioni concernenti l'attività di una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione (cpv. 1). Per il resto, il suo cpv. 2 crea (eccezionalmente) in ambito LDIP un foro dei litisconsorti (Schwander, Streitgenossenschaft, interkantonal und international, in Miscellanea in onore di Bernard Dutoit, pag. 257 segg., pag. 268; Kellerhals, op. cit., pag. 501): così, se – come si avvera nel caso di specie - più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese si fondano essenzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridici, tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi giudice competente, il primo giudice adito essendo esclusivamente competente.
Ora, la natura ugualmente (v. DTF 134 III 80 consid. 7.1 e sentenza 4C.477/1993 del 13 giugno 1994 consid. 3, riprodotta parzialmente in SJ 1995 pag. 57) illecita delle azioni in esame, che non è del resto stata ignorata dall'appellante in prima sede (v. ad esempio risposta di causa, pag. 12), risulta dal pregiudizio subito dal raccolto e quindi dal diritto di proprietà dell'attrice (DTF 118 II 176 consid. 4b; cfr. pure 134 III 80 consid. 7.1 e 7.2). Per quanto concerne invece la realizzazione delle ulteriori condizioni (causa fattuale comune, competenza del giudice adito per la litisconsorte olandese, ecc.), è sufficiente il rinvio a quanto esposto in precedenza.
6. La decisione del Pretore che ha ammesso la propria competenza è quindi corretta e l'appello di AP 1 va respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 200'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
1. L'appello 25 febbraio 2009 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1'000.-
da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).