Incarto n.
12.2009.61

Lugano

22 aprile 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Grisanti (giudice supplente)

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.699 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 9 novembre 2007 da

 

 

AO 1

AO 2

 tutti rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

in materia di contratto di mediazione, chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'000.- oltre accessori al 5% dal 28 agosto 2007 a titolo di restituzione di indebito arricchimento;

 

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza del 16 febbraio 2009, ha accolto, riconoscendo agli attori l'importo richiesto oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2007;

 

appellante la convenuta che, con appello 2 marzo 2009, chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, di porre a carico degli attori tutti gli oneri processuali e di riconoscerle l'importo di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili di prima istanza, con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;

 

appello cui gli attori si oppongono con osservazioni 21 aprile 2009, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti di causa;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con contratto di mediazione del 12 novembre 2006 i coniugi AO 2 e AO 1, comproprietari in ragione di metà ciascuno della part. n. __________ RFD di __________ hanno affidato a AP 1 (in seguito: AP 1) l'incarico di vendere la casa in costruzione sul loro fondo. Le parti al contratto hanno previsto un prezzo di riferimento di fr. 730'000.- e, in caso di vendita su segnalazione o intervento di AP 1, una provvigione del 5% su tale prezzo. Il mandato di vendita è stato assegnato in esclusiva e poteva essere disdetto al più presto per la fine del sesto mese intero che seguiva la data dell'ultima firma (12 novembre 2006), con rinnovo tacito di mese in mese in caso di mancata disdetta, che doveva rispettare un termine di preavviso di 30 giorni. Inoltre l'art. 5 del contratto stabiliva che il diritto alla intera provvigione era garantito anche nel caso in cui il trapasso di proprietà fosse avvenuto dopo la revoca o la scadenza del mandato, ma con l'aiuto di interventi intrapresi da AP 1 durante il periodo di validità del mandato nei due anni precedenti. Non intendendo più rinnovare il mandato, con lettera raccomandata del 22 aprile 2007 i coniugi AO 1 hanno disdetto il contratto. Dopo la disdetta, __________, loro persona di riferimento presso l'intermediaria, ha presentato i coniugi V__________, che erano interessati all'acquisto dell'immobile ma a un prezzo inferiore di fr. 15'000.- rispetto a quello di riferimento. I coniugi AO 2 avrebbero accettato di vendere al minor prezzo ma a condizione che anche la provvigione fosse ridotta. G__________, in rappresentanza dei proprietari, e __________ R__________, per l'agenzia immobiliare, avrebbero in seguito raggiunto un accordo per una provvigione di fr. 30'000.-, comprensiva di spese e IVA. Con atto pubblico del 23 luglio 2007 AO 2 e AO 1 hanno venduto ai coniugi V__________ la part. n. __________ RFD di__________ al prezzo di fr. 715'000.-, di cui fr. 40'000.- risultavano già versati nelle mani di AP 1 a titolo di acconto. Richiamandosi al contratto del 12 novembre 2006, l'intermediaria ha fatturato ai venditori una provvigione di fr. 36'500.- più IVA (fr. 2'774.-), per un totale di fr. 39'274.-, che ha dedotto dall'importo che le era stato versato dagli acquirenti.

 

                                     

                                 B.   Con petizione 9 novembre 2007 i coniugi AO 1 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di AP 1 alla restituzione di fr. 10'000.-, pari alla differenza fra la somma anticipata dagli acquirenti (fr. 40'000.-) e la commissione pattuita (fr. 30'000.-). La convenuta si è opposta alla domanda. Esperita l'istruttoria, gli attori hanno confermato le proprie domande di giudizio con un memoriale conclusivo.

 

 

                                  C.   Statuendo il 16 febbraio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare agli attori, in solido, l'importo di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2007. In sostanza, egli ha confermato l'avvenuta conclusione, dopo, la disdetta, di un (nuovo) accordo contrattuale tra G__________, per gli attori, e__________ R__________, per la convenuta, concernente il versamento di una provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.-. Quanto al fatto che __________ R__________ non disponesse di potere di firma in seno alla convenuta, il Pretore ha ritenuto che la fattura 6 giugno 2007 emessa da AP 1 valeva quale esplicito riconoscimento della facoltà del suo collaboratore di riallacciare un nuovo contratto con i clienti e, di conseguenza, di stabilire le condizioni del medesimo. Essendo pertanto venuto in essere un secondo contratto di mediazione prevedente il pagamento a favore di AP 1 di una provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.- per la segnalazione dei coniugi V__________, la convenuta risultava indebitamente arricchita di fr. 10'000.-. 

 

                                     

                                  D.   AP 1 è insorta contro il predetto giudizio pretorile con appello del 2 marzo 2009, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Dopo avere ribadito le proprie perplessità riguardo alla validità formale della disdetta, la convenuta osserva che la vendita del fondo sarebbe comunque ancora riconducibile al contratto del 12 novembre 2006 nella misura in cui la segnalazione degli acquirenti V__________ è intervenuta entro la scadenza dello stesso, ovvero entro il 31 maggio 2007. Per il resto, alla tesi pretorile del perfezionamento di una nuova convenzione oppone che, secondo l'art. 11 del contratto del 12 novembre 2006, la validità di ogni accordo successivo sarebbe stata subordinata al rispetto della forma scritta.

 

                                         Con osservazioni 21 aprile 2009 gli attori postulano la reiezione del gravame e rilevano l'inammissibilità delle motivazioni di appello nella misura in cui eccepiscono per la prima volta la nullità degli accordi intervenuti per non essere stati ratificati per iscritto.

 

e considerato

 

in diritto:

 

 

 

                                   1.   Giusta l'art. 62 cpv. 1 CO, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. In base alle regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), spetta a colui che chiede la restituzione dell'indebito arricchimento dimostrare che il vantaggio ottenuto a suo detrimento è sprovvisto di causa legittima. Dal momento però che l'attore deve fornire la prova di un fatto negativo, le regole della buona fede impongono al convenuto di collaborare alla procedura probatoria, segnatamente offrendo la prova del contrario (DTF 106 II 29 consid. 2; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 4C.117/2006 del 18 luglio 2006 consid. 3).

 

                                     

                                   2.   Pacifica è nel caso di specie la conclusione di un contratto di mediazione ai sensi dell'art. 412 CO, a norma del quale il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede. Contestati sono per contro la validità e gli effetti della sua disdetta, avvenuta il 22 aprile 2007. Oltre a metterne in dubbio l'efficacia in ragione della pretesa incomprensibilità del suo testo e dell'assenza di firme, l'appellante osserva che il mandato del 12 novembre 2006 vincolava comunque le parti sino al 31 maggio 2007 e che la vendita della part. __________ RFD di __________ era riconducibile al contratto in parola poiché la segnalazione degli acquirenti V__________ era intervenuta entro la scadenza contrattuale. Da parte loro, il primo giudice e gli attori rilevano che, successivamente alla (valida) disdetta, tra le parti si sarebbe perfezionato un nuovo contratto di mediazione che ha fissato in fr. 30'000.- l'importo, omnicomprensivo, della provvigione per la segnalazione dei coniugi V__________.

 

                                2.1   Con scritto 22 aprile 2007 gli attori hanno trasmesso alla convenuta una dichiarazione del seguente tenore: “DISTRETTA CONTRATTO NO.MAPPALE 1848 FIRMATO CONTRATTO IL 12/11/2006 LA DURATA DI SEIMESI NON INTENDIAMO DI RINNOVARE IL CONTRATTO” (doc. B). Benché non proprio formulata lege artis, la dichiarazione è inequivocabilmente interpretabile quale volontà dei mandanti di non rinnovare il contratto e di disdirlo – entro i termini di preavviso, come espressamente riconosciuto dagli stessi attori in sede di petizione e di conclusioni - per la fine del periodo (minimo) semestrale pattuito, vale a dire per il 31 maggio 2007. L'assenza di firma sul doc. B non è suscettibile di invalidare la dichiarazione, non solo perché il documento è la copia dell'originale inviato da G__________ e - per quanto riconosciuto dal socio e gerente (M__________) in occasione del suo interrogatorio formale, dopo le pretestuose contestazioni in sede di risposta - recapitato alla convenuta, ma anche perché lo scioglimento del contratto di mediazione, come del resto pure la sua conclusione (Ammann, in Basler Kommentar OR-I, N. 6 all'art. 412), non è vincolato al rispetto di alcuna forma particolare. Per il resto, sebbene la revoca della mediazione sia governata dai principi che discendono imperativamente dall'art. 404 CO (DTF 103 II 130) e il contratto, anche se di durata determinata, possa di principio essere sciolto in ogni momento dalle parti senza indicazione dei motivi (Ammann in Basler Kommentar OR-I, N. 6 all'art. 412; Rayroux, in Commentaire romand CO I, N. 19 all'art. 412; Hofstetter, Le contrat de courtage in Traité de droit privé suisse, Vol. VII, T II, 1, pag. 159; II CCA 8 giugno 2007 inc. n. 12.2006.159), nulla impediva agli attori di liberamente disidire il mandato nei termini contrattuali. Ne discende che con detto scritto gli attori hanno validamente disdetto il rapporto di mandato per il 31 maggio 2007.

 

                                2.2   Ciò premesso, occorre ora esaminare se, come pretende l'appellante, la vendita della part. __________ RFD di __________ potesse ancora essere ricondotta al contratto del 12 novembre 2006 per il motivo che la segnalazione degli acquirenti era intervenuta entro la scadenza contrattuale. In tale evenienza, infatti, il mandante è tenuto a pagare la mercede pattuita se trae profitto dalle attività causali dispiegate dal mediatore prima dello scioglimento del contratto e conclude il contratto principale dopo che la disdetta è divenuta effettiva (Rayroux, op. cit., N. 20 all'art. 412; cfr. pure DTF 57 II 187 consid. 2). Per gli attori, che si oppongono a una simile ipotesi, l'appellante non avrebbe dimostrato che i coniugi V__________ sarebbero stati presentati nel periodo in cui il contratto era ancora in essere. Per la convenuta, simile conclusione sarebbe per contro ricavabile da una serie di elementi, quali segnatamente la data del rogito (23 luglio 2007) e il contenuto delle dichiarazioni 4 febbraio 2008 di D__________ e C__________. Riguardo alla data del rogito, la convenuta ha ricordato come un simile atto è preceduto da una molteplicità di pratiche che normalmente prendono ben più di due mesi. In relazione alle dichiarazioni di D__________ e C__________, l'appellante ha segnalato come secondo loro un accordo in merito a una commissione omnicomprensiva di fr. 30'000.- sarebbe stato raggiunto nel mese di maggio/giugno 2007. Effettivamente, questi elementi, unitamente alle dichiarazioni testimoniali del “portavoce” dei coniugi venditori, inducono a concludere che la presentazione degli acquirenti è intervenuta entro la scadenza contrattuale. G__________ ha infatti chiaramente indicato che le trattative per una riduzione del prezzo di vendita e, di conseguenza, anche della provvigione sarebbero intervenute dopo un paio di visite del signor V__________. Già solo alla luce di questa circostanza, appare evidente che se un (preteso) accordo in merito alla riduzione della provvigione è stato raggiunto nel mese di maggio/giugno, gli attori dovevano con tutta probabilità già essere stati presentati alla fine di maggio 2007. Ma vi è di più. Sempre stando alla deposizione del teste G__________,__________ R__________ avrebbe accettato la proposta di prendere una provvigione di fr. 30'000.-, perché nel frattempo ci sarebbero stati altri potenziali acquirenti, non presentati da __________ R__________, disposti ad acquistare al prezzo di fr. 715'000.-. Ciò dimostra inequivocabilmente che al momento della segnalazione dei coniugi V__________ il contratto (esclusivo) di mediazione del 12 novembre 2006 doveva essere ancora effettivo. Altrimenti non si spiegherebbe perché, in assenza di un vincolo siffatto ma in presenza di altri interessati, gli attori avrebbero accettato di vendere l'immobile ai coniugi V__________ facendosi così carico delle spese di mediazione. Pacifico per il resto che gli acquirenti sono stati presentati dalla convenuta per mezzo di __________ R__________.

 

 

                                   3.   Fatte queste considerazioni, va quindi verificato se tra le parti è comunque venuta in essere una modifica del contratto del 12 novembre 2006 che avrebbe ridotto a fr. 30'000.- l'importo della provvigione.

 

                                3.1   Va dato atto all'appellante che le dichiarazioni 4 febbraio 2008 di D__________ e C__________, confermanti l'avvenuto perfezionamento, tra le parti, di un accordo relativo a una commissione complessiva di fr. 30'000.-, sono state in qualche modo relativizzate dalle loro successive deposizioni testimoniali in fase istruttoria. Da tali audizioni è infatti emerso un atteggiamento sì tendenzialmente favorevole, ma piuttosto possibilista di __________ R__________ riguardo a una riduzione della provvigione. In particolare, il teste D__________ ha precisato di non avere sentito __________ R__________ dare il proprio assenso incondizionato. Ciò nondimeno, il primo giudice ha giustamente ricordato che a tali dichiarazioni si è accompagnata la deposizione del teste G__________, il quale, come già accennato, ha inequivocabilmente confermato che “R__________ accettò la proposta di prendere una provvigione di fr. 30'000.-”.

 

                                3.2   Per potere opporre alla convenuta l'accettazione della modifica pronunciata dal suo collaboratore, occorre che quest'ultimo fosse autorizzato da AP 1 ad agire in tal modo. La procura al rappresentante può venir conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II 332), anche soltanto tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). La giurisprudenza ne ammette l'esistenza anche sulla base di una comunicazione in tal senso al terzo da parte del rappresentato (art. 33 cpv. 3 CO), il quale può essere vincolato dall'attività del rappresentante sia in virtù di una comunicazione esplicita, sia di un suo comportamento concludente che induca a credere, secondo il principio dell'affidamento, che volesse portare a conoscenza della controparte contrattuale il rapporto di rappresentanza: può trattarsi sia di un comportamento positivo, sia di un atteggiamento passivo. In pratica, se il rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non mette in atto nulla per impedirli, resta vincolato sulla base di una cosiddetta procura esterna apparente (DTF 131 III 511 consid. 3.2; 120 II 197 consid. 2a; II CCA 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104). In altre parole, è data valida comunicazione al terzo sul rapporto di rappresentanza se, in buona fede, questi deve ritenere che l'agire del rappresentante non può essere sfuggito al rappresentato (Giger, in recht 1995, pag. 31). La stessa situazione è data quando il rappresentato, senza conoscere l'attività del rappresentante, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la diligenza usuale imposta dalle circostanze del caso. Condizione affinché siano date le conseguenze della rappresentanza diretta è naturalmente che possa essere sufficientemente accertata la buona fede del terzo (II CCA 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).

 

                                         Nel caso di specie, il primo giudice ha dedotto l'esistenza di una procura dal fatto che, con l'emissione della fattura datata 6 giugno 2007 – che gli attori sostengono però essere stata inviata solo dopo la sottoscrizione dell'atto di compravendita -, AP 1 avrebbe esplicitamente riconosciuto la facoltà di rappresentanza del suo collaboratore __________ R__________, altrimenti sprovvisto di diritto di firma. Sennonché, come giustamente osserva l'appellante, questo documento non può fondare l'esistenza di una procura o di una sua comunicazione. Oltre a fare espresso riferimento al mandato di intermediazione immobiliare del 12 novembre 2006, la fattura riporta i dati e gli importi previsti dagli accordi iniziali. Per contro, come sempre fatto notare dal Pretore, risulta che __________ R__________ era la persona di riferimento presso AP 1 e che tutti i contatti con gli attori erano tenuti da lui. Dall'interrogatorio formale di M__________, che non ha mai avuto modo di conoscere gli attori, è quindi emerso che tutte le trattative, comprese quelle in vista della sottoscrizione del contratto del 12 novembre 2006, erano state condotte dall'agente __________ R__________. In tali circostanze, gli attori potevano, in buona fede (v. anche art. 3 cpv. 1 CC), intendere il comportamento (passivo) manifestato dalla convenuta quale comunicazione (implicita) della facoltà di rappresentanza del suo collaboratore.

 

                                3.3   L'appellante accenna all'art. 11 del mandato di intermediazione del 12 novembre 2006 per eccepire la nullità di eventuali accordi verbali - e quindi anche la nullità della modificata clausola di provvigione - che non fossero, come in concreto, stati confermati per iscritto. Nel Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L'attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate, dal che l'irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni o, a maggior ragione, con l'appello (art. 321 CPC; II CCA 21 aprile 1998 inc. n. 12.1997.289). L'eccezione di forma è stata sollevata in termini espliciti per la prima volta in sede di appello. Il vago accenno, nell'allegato di risposta del 15 gennaio 2008, al fatto che la pretesa modifica/riduzione della provvigione, se effettivamente intervenuta, sarebbe stata formalizzata per iscritto, non soddisfaceva invece il requisito di chiarezza voluto dalla legge perché con esso l'eccezione non si era inequivocabilmente manifestata all'attenzione della parte contro la quale è ora opposta (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 170). Trattandosi dunque di argomento fatto valere per la prima volta in questa sede, l'eccezione è irricevibile (cfr. per analogia II CCA 2 novembre 2000 inc. n. 11.1998.81). Ciò premesso, il solo fatto che il contratto fosse stato formalizzato per iscritto non impediva alle parti di apportarvi modifiche senza fare capo a forme particolari (cfr. Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5a ed., n. 31.51, pag. 196 seg.; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR Allgemeiner Teil, 9a ed., 2008, n. 611).

 

                                3.4   Ne segue che, in modifica degli accordi iniziali, le parti hanno effettivamente pattuito una provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.- per la segnalazione degli acquirenti V__________. A giusta ragione, pertanto, AP 1 è stata chiamata a restituire agli attori la somma, indebitamente trattenuta, di fr. 10'000.-.

 

 

                                   4.   A titolo abbondanziale si rileva che la richiesta di restituzione degli attori si sarebbe giustificata nel caso di specie anche sotto il profilo dell'art. 417 CO.

 

                                4.1   Secondo tale disposizione imperativa - che riveste un carattere eccezionale e che si propone di tutelare la parte contrattuale più vulnerabile ma anche l'interesse pubblico impedendo la realizzazione di guadagni ingiustificati e suscettibili di ripercuotersi negativamente sul mercato immobiliare (Ammann, op. cit., N. 2 all'art. 417; Rayroux, op. cit., N. 1 all'art. 417) -, se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto individuale di lavoro o una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può a istanza del debitore ridurla nella giusta misura. Il mandante può esercitare il diritto conferitogli dall'art. 417 CO mediante una dichiarazione di volontà espressa o anche tacita. Egli non è infatti tenuto a presentare una richiesta o a opporre un'obiezione specifiche. Basta che formuli le sue domande in maniera sufficientemente ampia - ad esempio opponendosi in toto al suo pagamento (DTF 111 II 366 consid. 3a) - da inglobare anche la richiesta di riduzione della provvigione. Il diritto alla riduzione ai sensi dell'art. 417 CO non decade se la provvigione è già stata pagata, salvo che il pagamento sia stato effettuato senza riserve e si possa inferire dalle circostanze che con esso il mandante abbia rinunciato ad avvalersi del diritto conferitogli da tale disposto (Ammann, op. cit., N. 2 all'art. 417; Rayroux, op. cit., N. 1 all'art. 417).

 

                                4.2   Ora, il fatto che gli attori non abbiano invocato espressamente questa disposizione non impedirebbe al giudice, che è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 87 cpv. 1 CPC), di richiamarvisi. Nella richiesta di restituzione di parte della provvigione poteva infatti (implicitamente) ritenersi inclusa anche la domanda di riduzione della stessa (per analogia DTF 111 II 366 consid. 3a con riferimenti), specialmente dopo che in fase preprocessuale gli attori si erano opposti al pagamento della provvigione richiesta poiché ritenuta eccessiva (cfr. ad esempio lo scritto 23 agosto 2007 dell'avv. __________ a AP 1 [doc. E]).

 

                                4.3   Una riduzione della provvigione in virtù dell'art. 417 CO si giustifica se questa è sproporzionata rispetto alla prestazione del mediatore. Per stabilire se la provvigione è sproporzionata, il carattere aleatorio della mediazione impone di considerare il successo conseguito dal mediatore e non tanto l'attività da lui svolta. Per valutare tale successo il giudice deve in primo luogo fondarsi su criteri oggettivi, in particolare sulle tariffe o l'uso vigenti. Su questa base, il giusto importo può poi essere, se del caso, adattato per tenere conto di criteri soggettivi, quali l'importanza accordata dal mandante al contratto principale, la rapidità della conclusione dell'affare, ecc. (Rayroux, op. cit., N. 8 all'art. 417). Questo Tribunale ha già avuto modo di dichiarare conforme all'uso locale - e fatto notorio per mediatori professionisti - una mercede del 3% (Rep. 1991 460, Rep. 1969 257; II CCA 1° marzo 2005 inc. n. 12.2004.31 e 3 aprile 2003 inc. n. 12.2002.145; sul tema cfr. pure Ammann, op. cit., N. 5 all'art. 417, e DTF 117 II 286 consid. 5b). Anche per questo motivo e in mancanza di evidenti elementi soggettivi che ne consentissero una maggiorazione, la provvigione inizialmente pattuita del 5% sul prezzo di riferimento - e quindi nemmeno sul minor prezzo effettivo di vendita - avrebbe dunque dovuto essere ridotta - seppure (solo) nei limiti della domanda di restituzione (art. 86 cpv. 1 CPC) – in quanto eccessiva.

 

                                     

                                   5.   La decisione del Pretore che ha accolto la petizione è quindi corretta nel suo risultato e l'appello di AP 1 va respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

 

 

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L'appello 2 marzo 2009 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         Totale                             fr. 400.-

 

                                         da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere agli attori complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).