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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.637 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 5 ottobre 2004 da
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AO 1,
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contro |
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AP 1,
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'230.- oltre interessi nonché di un importo (a quel momento imprecisato) oltre interessi dalla data di esigibilità di ogni singola rata trimestrale che sarebbe divenuta esigibile dal 20 luglio 2004 alla data di emanazione della sentenza e relativa alla rendita di invalidità di cui alla polizza assicurativa conclusa tra le parti, somma poi quantificata in sede conclusionale in complessivi fr. 45'560.- (recte: fr. 45'360.-) oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 febbraio 2009 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 11 marzo 2009, con cui chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per la nomina di un nuovo perito economico, per la sanatoria della violazione del suo diritto di essere sentito e per la successiva emanazione di una nuova sentenza, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 3 aprile 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel luglio 1994 AO 1 ha concluso con AP 1 la polizza assicurativa n. __________ (doc. A), la quale prevedeva, oltre al versamento di un importo in capitale di fr. 40'000.- in caso di vita o di decesso (con un importo supplementare di fr. 40'000.- in caso di decesso per infortunio), il pagamento di una rendita annua di fr. 18'000.- (dopo un termine di attesa di 24 mesi ed al massimo fino al 1° agosto 2017) in caso d’incapacità di guadagno. Secondo le condizioni complementari dell’assicurazione rendita d’incapacità di guadagno (CGC n. 4004, doc. B) “vi è incapacità di guadagno quando, per causa di malattia o d’infortunio, in base a costatazioni obiettive e medicalmente accertabili, l’assicurato non può più esercitare la propria professione od ogni altra attività conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze ed attitudini, e subisce, di conseguenza, simultaneamente, una perdita di guadagno od un altro pregiudizio pecuniario equivalente” (art. 1.1). Nelle condizioni complementari è altresì precisato che l’incapacità di guadagno parziale dà diritto a prestazioni ridotte, ritenuto però che se il grado d’incapacità di guadagno è almeno del 66 2/3% le prestazioni sarebbero state versate integralmente, se si situa tra il 25 e il 66 2/3% esse sarebbero state versate proporzionalmente e se è inferiore al 25% non sarebbe stata versata alcuna prestazione (art. 2.2).
2. Il 20 ottobre 2000, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa a tempo parziale (per sua scelta pari a 29.5 ore settimanali, cfr. doc. P.13) quale operaia di pulizia presso la ditta __________, AO 1, allora quarantacinquenne, è caduta da una scala, procurandosi una sindrome lombo-vertebrale acuta. A seguito dell’infortunio, l’assicuratore infortuni (__________) ha iniziato a corrisponderle le relative indennità giornaliere fino al 7 febbraio 2001, allorché il proprio medico circondariale ha ritenuto estinta ogni relazione tra l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. doc. P.18). Il caso è quindi stato assunto dall’assicuratore malattia (__________), che ha continuato a versarle le indennità giornaliere. Trascorso un anno dall’infortunio, AO 1 ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni AI. Allo scopo di determinarsi in proposito, l’Ufficio AI ha disposto l’assunzione di due perizie mediche, una reumatologica affidata al dr. G__________ __________, che ha concluso per l’inidoneità della paziente a svolgere il lavoro di donna delle pulizie (incapacità lavorativa del 70%) e per la sua capacità lavorativa anche normale in un’attività che potesse rispettare la funzionalità ridotta da lui accertata (doc. P.27), e una psichiatrica, affidata al dr. M__________ __________, che ha concluso per un’incapacità lavorativa della paziente del 20-25%, non cumulabile, per qualsivoglia attività (doc. P.39). Sulla base di queste perizie e del rapporto del consulente in integrazione professionale S__________ __________, il quale ha stabilito in fr. 21'710.- il reddito annuale con l’invalidità esigibile da AO 1 (doc. P.44), l’Ufficio AI, quantificando quello da lei esigibile senza l’invalidità in fr. 37'816.- e con ciò il suo pregiudizio in fr. 16’106.- (cfr. doc. P.45), con decisione 13 novembre 2003 le ha attribuito una rendita d’invalidità (un quarto di rendita) calcolata su un grado d’invalidità del 42% (doc. P.50). Da allora AO 1 non ha più svolto alcuna attività lucrativa.
3. Dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza, con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi quantificato con le conclusioni in fr. 45'560.- (recte: fr. 45'360.-) oltre interessi. Essa ha in sostanza preteso dalla controparte l’attribuzione, dal 21 ottobre 2002 e fino alla data dell’emanazione della sentenza (per 6 anni), della rendita d’incapacità di guadagno concordata a suo tempo nella polizza assicurativa n. __________ (doc. A) e calcolata, come previsto dalle relative condizioni complementari, in virtù del grado d’invalidità del 42% stabilito dall’Ufficio AI (42% di fr. 18'000.- annui x 6 anni), a suo dire applicabile in concreto.
4. La convenuta si è opposta alla petizione: essa ha ritenuto costitutiva dell’abuso di diritto la richiesta dell’attrice di inoltrare una semplice azione parziale; ha contestato che gli accertamenti dell’Ufficio AI potessero essere per lei vincolanti, siccome le decisioni dell’assicuratore sociale non le erano state intimate e il concetto d’incapacità di guadagno contenuto nelle condizioni supplementari non era identico a quello vigente in ambito AI; ha evidenziato che dai referti dei dr. G__________ __________ e M__________ __________ non risultava che l’attrice fosse incapace al guadagno almeno in misura del 25%, il primo avendo ammesso la sua totale capacità in altre mansioni, il secondo avendo sì riconosciuto una limitata incapacità, ma solo del 20-25% e non cumulabile con altri disturbi, e comunque dovuta solo a fattori socio-culturali e con ciò non invalidanti; ha contestato le conclusioni del consulente in integrazione professionale in punto alla riduzione aggiuntiva del 10% della capacità lavorativa dell’attrice per motivi reumatologici e in merito al reddito da lei esigibile senza l’invalidità di fr. 37'816.-, a fronte del suo reddito effettivo, a suo dire determinante, di soli fr. 14'553.50 nel 2000 e di fr. 15'922.- nel 2001. In definitiva ha rilevato che l’incapacità di guadagno dell’attrice non poteva essere superiore al 25% e con ciò non era tale da giustificare il versamento di una rendita.
5. Nelle more della causa il Segretario assessore, il 14 maggio 2007, ha tra l’altro disposto l’esecuzione di una perizia medica ed economica, designando a tal scopo quale perito giudiziario il dr. G__________ __________. Il 16 gennaio 2008 il perito ha consegnato la sua (prima) perizia, allegando nel contempo il (primo) rapporto 27 ottobre 2007 da lui fatto allestire dallo psichiatra dr. D__________ __________. Con istanza 6 febbraio 2008 la convenuta ha chiesto di annullare la perizia e di nominare un nuovo perito, adducendo in sostanza che il perito aveva fatto capo a documenti (referti radiologici) non versati agli atti di causa, che per l’allestimento del suo referto aveva fatto capo a terzi e meglio al dr. D__________ __________, che in quanto medico non era competente per statuire sulla perizia economica e che le risultanze peritali erano contraddittorie e in palese contrasto con le valutazioni rese dal dr. G__________ __________. Con ordinanza 19 febbraio 2008 il Segretario assessore ha respinto l’istanza, ma ha designato quale perito giudiziario anche il dr. D__________ __________. L’8 marzo 2008 quest’ultimo ha consegnato il suo (secondo) rapporto e il 31 marzo 2008 il dr. G__________ __________, richiesto di confermare o meno la sua precedente perizia, ha a sua volta rilasciato il suo (secondo) referto peritale. Con ordinanza 6 maggio 2008 il Segretario assessore ha quindi respinto una nuova istanza presentata il 17 aprile 2008 dalla convenuta e volta ad ottenere la sanatoria del suo diritto di essere sentita per aver il perito fatto capo ai referti radiologici (con conseguente richiesta di farsi trasmettere quei documenti e assegnazione di un termine per la visione ed eventualmente la formulazione di nuovi quesiti al perito) e di designazione di un nuovo perito per la questione economica. Nondimeno, egli ha parzialmente ammesso la contestuale domanda di delucidazione della perizia. Il referto di delucidazione è poi stato consegnato il 29 agosto 2008.
6. In sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni. A quel momento la convenuta ha inoltre riproposto la domanda di sanatoria del suo diritto di essere sentita per aver il perito fatto capo a referti radiologici non agli atti e di designazione di un nuovo perito per la questione economica a seguito della non competenza di quello designato. In via subordinata essa ha pure chiesto l’annullamento della perizia medica ed economica.
7. Con ordinanza 17 febbraio 2009 il Segretario assessore ha respinto le domande di sanatoria del diritto di essere sentita e di annullamento della perizia medica ed economica, formulate dalla convenuta in sede conclusionale. Con sentenza di pari data, il Pretore ha quindi accolto la petizione, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese nonché l’indennità ripetibile di fr. 6'000.-. Il giudice di prime cure, negato il carattere abusivo dell’azione parziale inoltrata dall’attrice, ha dapprima osservato che, in assenza di una circostanziata contestazione ad opera della convenuta, si poteva ritenere che il concetto d’incapacità di guadagno contenuto nella polizza fosse parificabile a quello vigente in ambito LPGA e AI: in tal senso si era per altro espressa la scrivente Camera in una sentenza del 22 gennaio 1999 (inc. n. 12.98.118) e più recentemente, il 20 aprile 2007 (5C.21/2007), lo stesso Tribunale federale aveva affermato che il richiamo dell’incarto AI poteva essere rilevante per stabilire il danno concreto derivante dall’incapacità lavorativa e consistente nella perdita di guadagno, se nello stesso erano rinvenibili i dati concreti e non solo statistici del reddito antecedente al sinistro. Ciò premesso, ha rilevato che la polizza conclusa tra le parti era qualificabile come un’assicurazione contro i danni (“Schadensversicherung”) e che la sua erogazione dipendeva dal verificarsi di due condizioni: l’incapacità parziale o totale, dovuta a malattia o infortunio e accertata medicalmente, di esercitare la propria professione o ogni altra attività conforme alle proprie attitudini; e un danno concreto derivante da tale incapacità e consistente in una perdita di guadagno. Ora, mentre il verificarsi della prima condizione risultava dalle perizie dei dr. G__________ __________ e M__________ __________ (quest’ultimo indicante un’incapacità lavorativa del 20-25%) e del dr. G__________ __________ (che indicava un’incapacità del 40%), la seconda era stata senz’altro dimostrata sulla base delle risultanze dell’incarto AI, il teste S__________ __________ avendo dichiarato di essersi a suo tempo basato, per l’accertamento del reddito da valido dell’attrice, sui dati forniti dall’ultimo datore di lavoro ed avendo per il resto spiegato in modo esauriente i criteri da lui utilizzati per stabilire il suo reddito da invalido. Il giudice ha così ritenuto dimostrata sia l’esistenza di un danno concreto consistente in una perdita di guadagno quantificabile in fr. 16'106.-, sia il conseguente grado di incapacità del 42%.
8. Con l’appello 11 marzo 2009 che qui ci occupa, la convenuta chiede in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa, dopo aver lamentato il fatto che il Pretore abbia emanato una sentenza “monca”, senza cioè essersi pronunciato sulle questioni processuali esaminate - per altro irritualmente - dal Segretario assessore, contesta che il concetto d’incapacità di guadagno contenuto nella polizza sia parificabile a quello valido in ambito LPGA e AI, negando da una parte di non aver mai contestato la circostanza negli allegati preliminari, contestando dall’altra l’erronea interpretazione data alla sentenza 22 gennaio 1999 di questa Camera (inc. n. 12.98.118) e ribadendo infine che il Tribunale federale, con la menzionata sentenza 20 aprile 2007 (5C.21/2007), aveva per l’appunto confermato che la perdita di guadagno stabilita dall’Ufficio AI non era vincolante per l’assicuratore privato, se la stessa era stata calcolata su valori statistici. Sennonché nel caso di specie, diversamente da quanto riferito dal teste S__________ __________, l’Ufficio AI aveva per l’appunto calcolato il reddito da valido dell’attrice sulla base di dati statistici, quello effettivo essendo nel 2000 di soli fr. 14'553.50 (somma che, adeguata al rincaro e riportata al 100%, equivaleva a fr. 26’223.-), il che escludeva che l’attrice avesse subito una perdita di guadagno, tanto più che anche il reddito ipotetico esigibile dell’attrice, di fr. 21'710.-, considerato dal giudice, era troppo basso per raffronto alla nuova giurisprudenza federale. Oltretutto il Pretore, venendo meno all’obbligo di motivazione, nemmeno aveva spiegato, con riferimento alla questione dell’incapacità lavorativa dell’attrice, le ragioni per cui aveva ritenuto di far proprio il referto del dr. G__________ __________ nonostante le critiche da lei mosse in sede conclusionale e nonostante le conclusioni del perito si scostassero da quelle dei dr. G__________ __________ e M__________ __________. In via subordinata la convenuta chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio. Tale provvedimento s’imporrebbe sia per la necessità di nominare un nuovo perito economico, quello designato essendo incompetente in materia siccome medico, sia per consentire la sanatoria della violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il perito aveva fatto capo a referti radiologici non agli atti (con conseguente richiesta di farsi trasmettere quei documenti e di farsi assegnare un termine per la visione e la formulazione di eventuali nuovi quesiti al perito).
9. Delle osservazioni 3 aprile 2009 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
10. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
11. Ancorché eccepite solo in via subordinata, la censura avente per oggetto la nomina di un nuovo perito economico e quella relativa alla violazione del diritto di essere sentito - che, se fondate, implicherebbero l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - vanno trattate preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a). Lo stesso vale per le censure con cui è stata rimproverata al Pretore l’emanazione di una sentenza “monca” e la violazione dell’obbligo di motivazione della stessa.
11.1 La convenuta ribadisce in questa sede la richiesta di annullare la decisione impugnata allo scopo di permettere l’allestimento di una nuova perizia economica, quella esperita nella sede pretorile dovendo a suo dire essere annullata d’ufficio in quanto il perito designato per effettuare quella perizia non era competente in materia, siccome medico. La richiesta dev’essere disattesa. Come giustamente rilevato dal Segnatario assessore nelle ordinanze 6 maggio 2008 e 17 febbraio 2009, la richiesta della convenuta, a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito, è in effetti contraria al principio della buona fede, essa, perfettamente al corrente delle competenze professionali del perito, non avendo eccepito la circostanza al momento della sua nomina, ma essendosi limitata ad evocarla solo dopo l’allestimento del referto peritale (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 20 ad art. 248). Oltretutto, pacifico che il perito designato fosse un esperto in medicina infortunistica (cfr. istanza 17 aprile 2008 p. 5 e appello p. 7) con tra l’altro una pluriennale esperienza quale medico di circondario della SUVA (cfr. istanza 17 aprile 2008 p. 5), nulla permetteva al giudice di ritenere, nonostante di principio - almeno nelle assicurazioni sociali - non sarebbe compito del personale medico stabilire l’incapacità di guadagno e la sua misura (Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: AAVV, Le perizie giudiziarie, CFPG 39, p. 213; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ª ed., p. 121), che concretamente gli facessero difetto le necessarie competenze per allestire la perizia economica, ovvero per valutare la capacità di guadagno dell’attrice. La perizia economica non è pertanto nulla o annullabile.
11.2 La convenuta auspica l’annullamento della decisione impugnata (con le conseguenze indicate in precedenza) per consentire la sanatoria della violazione del suo diritto di essere sentito, a suo dire leso per aver il perito fatto capo a referti radiologici non agli atti. A torto. Se in generale è vero che una perizia può essere annullata se per il suo allestimento il perito ha fatto capo a prove non trovantesi nell’incarto senza l’autorizzazione del giudice e senza rendere edotte le parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 248) e che tale violazione può essere oggetto di una successiva sanatoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 248), è però anche vero che questi principi non valgono nel caso in cui quelle prove riguardano fatti puramente accessori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 248). Nel caso di specie è pacifico che gli atti radiologici dell’attrice, che il perito ha posto alla base del suo referto (radiografia colonna lombosacrale e TAC lombare del novembre 2000, risonanza magnetica lombare del 27 luglio 2001, risonanza magnetica lombare del 3 agosto 2001 e risonanza magnetica cerebrale del 4 aprile 2002, cfr. perizia p. 7 seg.) dopo averli visionati, non erano fisicamente contenuti nell’incarto. È però altrettanto pacifico che gli stessi di fatto non costituivano prove nuove, trattandosi in definitiva del substrato per immagini dei referti già contenuti, sia pure in modo descrittivo, negli atti di causa (doc. P.28 - P.31; cfr. pure l’incarto AI, doc. rich. III°). In tali circostanze è pertanto a ragione che il Segretario assessore ha ritenuto che alla convenuta non era stato precluso l’accesso a nuovi e diversi elementi di giudizio rispetto a quelli che già si trovavano nel fascicolo processuale, ciò che giustifica di applicare, almeno per analogia, la giurisprudenza relativa alle prove riguardanti fatti puramente accessori. Il fatto che la convenuta fosse a conoscenza dell’esistenza delle prove in questione già prima dell’avvio della causa che ci occupa, essa essendosi fatta rilasciare a suo tempo una copia dell’incarto AI dell’attrice (cfr. doc. D, N e P.53), rende per altro pretestuosa la sua attuale richiesta, visto e considerato che, se lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto esaminarle già allora. Ci si potrebbe per altro chiedere se l’autorizzazione al perito contenuta nell’atto di nomina di rispondere ai quesiti peritali “previo esame degli atti e documenti di causa ed esperiti gli accertamenti del caso” (ordinanza 14 maggio 2007) non sarebbe già stata sufficiente per permettergli di prendere visione di quegli atti (cfr. II CCA 16 giugno 1998 inc. n. 12.98.26). La questione non necessita però di essere approfondita.
11.3 In questa sede (appello p. 9 seg.) la convenuta, con una motivazione invero confusa e contraddittoria ha rimproverato al Pretore di aver emanato una sentenza “monca” e parzialmente immotivata, ovvero di non essersi pronunciato sulle predette questioni processuali, risolte invece, irritualmente, dal Segretario assessore nell’ordinanza di pari data. Essa ritiene dapprima che il Segretario assessore non avrebbe potuto pronunciarsi su quelle questioni, che a suo dire erano proceduralmente irricevibili, il tutto senza però avvedersi che in tale evenienza nemmeno il Pretore avrebbe dovuto a sua volta esaminarle. In tali circostanze nemmeno potrebbe dunque rimproverare quest’ultimo per aver così reso una decisione “monca” e parzialmente immotivata, il giudice, per ossequiare all’obbligo di motivazione, potendo in effetti limitarsi ad esaminare i soli aspetti rilevanti per la sua decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 26 e 37 ad art. 285). Ma in ogni caso, quand’anche per ipotesi si volessero confermare le carenze della sentenza pretorile, si osserva che la convenuta non ha comunque preteso che la stessa dovesse essere annullata e completata per questo motivo, essendosi invece limitata a riservarsi di entrare nel merito delle singole censure relative alle perizie (appello p. 10).
11.4 La convenuta lamenta una carente motivazione della sentenza anche nella misura in cui il Pretore non avrebbe spiegato, con riferimento alla questione dell’incapacità lavorativa dell’attrice, le ragioni per cui aveva ritenuto di far proprio il referto del dr. Gi__________ __________ nonostante le critiche da lei mosse in sede conclusionale e nonostante le conclusioni del perito si scostassero da quelle dei dr. G__________ __________ e M__________ __________, a cui era riconosciuto pieno valore probatorio. Anche in questo caso essa non chiede però che la sentenza debba essere annullata per tale motivo, essendosi perlopiù limitata a riproporre le sue critiche ed in particolare le argomentazioni atte a ritenere inattendibile il referto peritale, per un effettivo loro esame da parte della scrivente Camera. Sennonché, avendo essa rinviato al proposito alle argomentazioni da lei sviluppate nell’allegato conclusionale (appello p. 14, 17 segg.), la sua censura è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 ad art. 309).
11.5 La convenuta lamenta invero anche altre violazioni dell’obbligo di motivazione della sentenza da parte del Pretore, segnatamente per non aver questi spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto che il danno poteva essere dimostrato sulla base delle risultanze dell’incarto AI (appello p. 19) o ancora per non aver egli indicato le mansioni non qualificate semplici esigibili dall’attrice (appello p. 22). Il mancato esame di queste circostanze da parte del giudice di prime cure è più che altro dovuto all’impostazione da lui data alla sentenza e non a una carenza di motivazione della stessa. La censura può pertanto essere evasa rievocando il principio giurisprudenziale che consente al giudice di limitarsi ad esaminare i soli aspetti da lui ritenuti rilevanti per la sua decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 26 e 37 ad art. 285). Oltretutto, anche in questo caso, si osserva che la convenuta non ha in definitiva preteso che la sentenza dovesse essere annullata per questi motivi.
12. Passando ora ad esaminare il merito, si osserva innanzitutto che è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie l’assicurazione per incapacità di guadagno contenuta nella polizza di cui al doc. A era qualificabile, in considerazione delle condizioni previste per la sua prestazione (cfr. in particolare l’art. 1.1 delle condizioni supplementari, doc. B), come un’assicurazione contro i danni (“Schadensversicherung”), la sua erogazione presupponendo non solo l’esistenza di un’incapacità parziale o totale, dovuta a malattia o infortunio e accertata medicalmente, di esercitare la propria professione o ogni altra attività conforme alle proprie attitudini, ma anche l’esistenza di un danno concreto derivante da tale incapacità e consistente in una perdita di guadagno (TF 20 aprile 2007 5C.21/2007 consid. 3.2 e 3.5; SVA XVI n. 24 p. 133 seg., XVI n. 44 p. 272; DTF 104 II 44 consid. 4c e 4d, 119 II 361 consid. 4; cfr. pure TF 13 aprile 1999 5C.56/1999 consid. 2c), con la conseguente necessità, per il beneficiario, di dimostrare la sua perdita di guadagno (TF 20 aprile 2007 5C.21/2007 consid. 3.5; cfr. pure Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ª ed., p. 438; Küng, Basler Kommentar, N. 8 ad art. 76 LCA).
13. Tutt’altra questione è invece quella di sapere in che modo il beneficiario possa apportare la prova che gli incombe ed in particolare se gli accertamenti effettuati a suo tempo dall’Ufficio AI possano essere presi in considerazioni, quanto meno per analogia, o se siano persino vincolanti. Il Pretore ha in proposito ritenuto che nel caso concreto il concetto d’incapacità di guadagno contenuto nella polizza fosse parificabile a quello vigente in ambito LPGA e AI, e ciò in assenza di una circostanziata contestazione ad opera della convenuta, per il fatto che la scrivente Camera si era espressa in tal senso nella sentenza del 22 gennaio 1999 (inc. n. 12.98.118) e siccome lo stesso Tribunale federale nella già menzionata sentenza del 20 aprile 2007 (5C.21/2007) non aveva escluso a priori l’applicabilità dei parametri AI. In questa sede la convenuta ha giustamente fatto notare l’erroneità dell’assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe contestato la circostanza negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 10). Quanto alle sentenze citate nel querelato giudizio, se è vero che le stesse, stanti le similitudini tra i concetti di incapacità di guadagno nelle assicurazioni sociali e nel diritto privato, non escludono una possibile rilevanza degli accertamenti dell’Ufficio AI per l’assicurazione privata, è però altrettanto vero che quella del Tribunale federale ha tuttavia affermato il principio secondo cui la quantificazione della perdita di guadagno in ambito AI non può in ogni caso essere presa in considerazione se è stata stabilita - astrattamente e non in modo concreto - sulla base di un reddito ipotetico fondato su dati statistici (consid. 3.5). Ora, nel caso di specie si è verificata proprio quest’ultima eventualità. Il reddito ipotetico dell’attrice da valida considerato dall’Ufficio AI, di fr. 37'816.- (cfr. doc. P.46 e P.47), è stato in effetti calcolato su dati statistici, come risulta dall’indicazione “2° quartile cat. 4 aggiornato al 2002” riportata nella scheda “determinazione del reddito d’invalido”, allestita il 29 agosto 2003 (doc. P.45). Il dato in questione non poteva essere stato fornito dal consulente in integrazione professionale S__________ __________, il quale in effetti già il precedente 14 agosto aveva rilasciato il suo rapporto finale, avente per oggetto il solo reddito ipotetico da valido dell’attrice, per altro anch’esso basato su dati statistici (doc. P.44; cfr. pure teste S__________ __________, verbale p. 2) e meglio su quelli validi per il Cantone Ticino (cfr. teste S__________ __________, verbale p. 3). È dunque sulla base di un’erronea lettura degli atti di causa che il giudice di prime cure ha ritenuto che S__________ __________ si fosse a suo tempo basato, per l’accertamento del reddito da valido dell’attrice, sui dati forniti dall’ultimo datore di lavoro. In sede testimoniale egli si era in effetti limitato ad affermare che per la valutazione del grado di invalidità occorreva disporre anzitutto delle indicazioni economiche e meglio del reddito da valido (antecedente al danno alla salute), indicazioni che venivano richieste dall’Ufficio AI al datore di lavoro (verbale p. 1); che egli forniva all’Ufficio AI il reddito presumibile da invalido e non invece il reddito precedente al danno alla salute (verbale p. 3); e che il calcolo del grado di invalidità, costituito dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido, veniva effettuato dall’Ufficio AI (verbale p. 3)
14. Ammesso con ciò che nel caso di specie la perdita di guadagno quantificata in ambito AI in fr. 16'106.- (fr. 37'816.- ./. fr. 21'710.-, cfr. doc. P.45 - doc. P.48) non poteva essere presa in considerazione siccome calcolata su dei redditi da valido e da invalido stimati su meri dati statistici, che oltretutto - come meglio si dirà qui di seguito - nemmeno erano più applicabili essendo fondati su dati cantonali, si tratta di esaminare se il pregiudizio concreto dell’attrice non sia stato dimostrato in altro modo, segnatamente con la perizia giudiziaria, le critiche alla quale sono già state evase nei considerandi precedenti (cfr. supra consid. 11.4). Ora, il perito ha quantificato l’incapacità di guadagno dell’attrice ai sensi dell’art. 1.1 delle condizioni complementari (doc. B) in ragione del 40% (perizia p. 10), rilevando in sostanza che le limitazioni derivanti dal suo stato fisico e dal suo disagio psichico le avrebbero permesso di espletare in misura del 60% mansioni non qualificate semplici che non richiedevano un’attenzione costante (perizia p. 12 seg.). Alla luce di quest’ultima argomentazione, risulta chiaro che il perito nell’occasione, più che il dato (economico) dell’incapacità di guadagno dell’attrice ai sensi della polizza, ha in realtà fornito il dato (medico) della sua incapacità lavorativa, dato quest’ultimo che, pur non decisivo, è pur sempre rilevante per il calcolo del primo. Nel prosieguo della sua perizia il perito, tenendo conto del grado d’incapacità lavorativa del 40% da lui accertato (cfr. complemento perizia p. 4) e dei dati salariali nazionali risultanti dalle tabelle di riferimento TA1 o TA3 (come per altro richiesto dal Tribunale federale, che non permetteva più l’utilizzo di dati regionali o cantonali, cfr. TF 12 ottobre 2006 U 75/03 consid. 8.2 – 8.5; cfr. pure Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006 p. 321 segg.), ha quindi quantificato in fr. 1'533.72 mensili nel 2004 e in fr. 1'554.50 mensili nel 2006 il reddito da invalido esigibile dall’attrice per un’attività di 29.5 ore settimanali quale ausiliaria in ambito alberghiero rispettivamente in fr. 1'712.95 mensili nel 2004 e in fr. 1'790.40 mensili nel 2006 il reddito da invalido da lei esigibile per un’attività di 29.5 ore settimanali in ambito manifatturiero (perizia p. 13), fermo restando che il reddito da valido da lui indicato in precedenza (fr. 2'556.20 mensili nel 2004 e fr. 2'590.85 mensili nel 2006 per un’attività di 29.5 ore settimanali quale ausiliaria in ambito alberghiero rispettivamente di fr. 2'854.90 mensili nel 2004 e fr. 2'984.- mensili nel 2006 per un’attività di 29.5 ore settimanali in ambito manifatturiero) non era in realtà determinante per la fattispecie, essendo stato calcolato su dati statistici (cfr. complemento peritale p. 4).
15. Ritenuto che la perizia giudiziaria è utilizzabile solo nella misura in cui quantifica in fr. 1'533.72 mensili nel 2004 e in fr. 1'554.50 mensili nel 2006 il reddito da invalido esigibile dall’attrice per un’attività di 29.5 ore settimanali quale ausiliaria in ambito alberghiero rispettivamente in fr. 1'712.95 mensili nel 2004 e in fr. 1'790.40 mensili nel 2006 il reddito da invalido da lei esigibile per un’attività di 29.5 ore settimanali in ambito manifatturiero, resta da esaminare se l’incarto non consenta di stabilire il reddito da valido dell’attrice prima dell’infortunio. Ora, dall’incarto AI risulta che l’attrice, lavorando durante 29.5 ore alla settimana (per sua scelta), aveva guadagnato dal 1° gennaio al 21 ottobre 2000 fr. 14'553.50 (doc. P.13). Adeguando tale importo al rincaro (dell’1% nel 2001, dello 0.6% nel 2002, dello 0.6% nel 2003 e dello 0.8% nel 2004, cfr. indice nazionale dei prezzi al consumo), e riportandolo su 365 giorni, risulta che l’attrice nel 2004 avrebbe potuto conseguire un reddito annuale da valido di fr. 18'673.70 (fr. 14'553.50 x 103% : 293 x 365) a fronte di un reddito annuale da invalido quantificato dal perito in fr. 18'404.65 (fr. 1'533.72 x 12 mesi) quale ausiliaria in ambito alberghiero e in fr. 20'555.40 (fr. 1'712.95 x 12 mesi) in ambito manifatturiero, con il che non risulta che essa abbia subito, o comunque abbia provato di aver subito, un’effettiva perdita di guadagno superiore al 25%, tale cioè da giustificare l’erogazione di un rendita d’incapacità di guadagno secondo la polizza assicurativa.
16. Ne discende l’accoglimento del gravame, nel senso che la petizione dev’essere respinta. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 45'360.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI), fermo restando che l’attrice era stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (per le sole spese di causa) nella sede pretorile (cfr. ordinanza 23 settembre 2005).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 marzo 2009 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 febbraio 2009 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione di AO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia, in fr. 2’000.-, e le spese, sono a carico dell’attrice e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 6’000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’000.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2’100.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).