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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.21 (azione in disconoscimento del debito) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 22 febbraio 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con la quale l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 53'484.10 di cui al PE n. __________ dell’UE di Locarno fattole notificare dalla convenuta e la conferma della sua opposizione, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto il 12 marzo 2009;
appellante l’attrice che con atto di appello del 31 marzo 2009 dichiara di “inoltrare ricorso”;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che nel maggio 2003 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ per l’incasso di fr. 53'484.10 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2002, a titolo di mercede per appalto;
che l’opposizione interposta dall’escussa è stata respinta con sentenza 16 febbraio 2006 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna;
che con petizione 22 febbraio 2006 AP 1 ha convenuto davanti alla medesima Pretura AO 1 per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 53'484.10 vantato dalla convenuta nei suoi confronti e oggetto del PE n. __________ dell’UE di Locarno e la conferma dell’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo;
che con la risposta del 23 marzo 2006 la convenuta si è opposta alla petizione;
che con sentenza del 12 marzo 2009 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'300.- e le spese, tra le quali quelle peritali di fr. 7'306.92, a carico dell’attrice, condannata inoltre a rifondere alla convenuta un’indennità ripetibile di fr. 4’000.-;
che con appello 31 marzo 2009 l’attrice è insorta contro la predetta sentenza;
che l'appello non è stato notificato alla controparte;
che nella fattispecie l’attrice è insorta contro la sentenza del Pretore con un atto in cui ha indicato la propria volontà di ricorrere, e ha contestato le spese peritali di fr. 645.60 affermando di non aver richiesto la prova;
che il Pretore ha respinto la petizione per il motivo che l’attrice non aveva provato l’esistenza di difetti dell’opera fornita dalla convenuta, rilevando a titolo abbondanziale che essa nemmeno aveva fornito prove sull’ammontare del minor valore o del danno derivante dall’asserito difetto dei vetri;
che nel suo appello l’attrice non ha speso una parola sui motivi addotti dal primo giudice per respingere la petizione e caricarle gli oneri processuali, comprensivi delle spese peritali, limitandosi a indicare “la presente per inoltrare ricorso sulla pronuncia del 12 marzo 2009”;
che quindi l’attrice non si è confrontata con le argomentazioni del Pretore e non spiega per quali motivi la sentenza dovrebbe essere modificata, così che l’atto di appello, sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge (art. 309 cpv. 2 CPC), è da dichiarare irricevibile;
che l'appello può di conseguenza essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello 31 marzo 2009 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 350.-
sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).