Incarto n.
12.2009.7

Lugano

20 febbraio 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

visto l'appello 2 gennaio 2009 presentato da

 

 

AP 1 

rappr. dall’  RA 2

 

 

contro

 

 

il decreto 22 dicembre 2008 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa (rifiuto di prova a futura memoria) promossa dall'appellante contro

 

 

 AO 1 

 AO 2 

AO 3

 tutti rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

 

preso atto che il 10 febbraio 2009 l’appellante ha comunicato di aver trovato una soluzione con la controparte e ha dichiarato di ritirare l’appello;

 

considerato che per quanto precede l’appello è diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante;

 

constatato che nel loro accordo le parti hanno concordato di compensare tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza;

 

rilevato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza;

 

 

 

visti l’art. 352 CPC e la vigente TG

 

decreta:

 

                                   1.   L’appello 2 gennaio 2009 di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-), anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     

-    

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.