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Incarto n. 12.2009.90 |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.412 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 21 giugno 2007 da
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AO 1
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contro |
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 133'945.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2007 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 marzo 2009 ha parzialmente accolto, condannando AP 1, al pagamento di € 36'284.86 oltre interessi al 3.58% dal 31 maggio al 30 giugno 2007, al 4.07% dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, al 4.20% dal 1° gennaio al 31 (recte: 30) giugno 2008 ed al 4.10% dal 1° luglio 2008 e concedendole la facoltà di liberarsi della pretesa in oggetto versando fr. 59'786.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2007, somma quest’ultima per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE;
appellante AP 1 (rappr. dall’__________, __________), con atto di appello 27 aprile 2009 (inc. n. 12.2009.87), con cui, previo accoglimento dell’appello da lei inoltrato il 7 marzo 2008 (inc. n. 12.2009.90) contro il decreto pretorile 18 febbraio 2008 che negava lo stralcio della lite, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 5 giugno 2009 postula la reiezione di entrambi i gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata l’ordinanza 30 dicembre 2010 con cui il vice presidente della Camera ha invitato le parti ad esprimersi entro 30 giorni sull’eventuale applicazione dell’art. 84 CO alla fattispecie e lette le relative osservazioni dell’appellante (datate 7 gennaio 2011) e dell’appellata (datate 3 febbraio 2010, recte: 2011);
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 21 giugno 2007 AO 1 ha chiesto la condanna di B__________ ____________________ Succursale __________, ditta per la quale aveva effettuato un’attività di spedizione e di importazione dall’__________ alla __________ e viceversa, al pagamento di fr. 133'945.- (pari a € 82'605.55, comprensivi di € 20.48 per notifiche e di € 300.- per competenze varie) più interessi al 5% dal 1° aprile 2007 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. H). In estrema sintesi, essa ha preteso il rimborso dalla controparte della sanzione amministrativa (€ 37'444.-, doc. B), delle sovra-tasse (€ 36'284.86, doc. C) e degli interessi moratori (€ 8'556.21, doc. D) esposti da parte delle autorità doganali __________ e pagati dalla sua corrispondente in __________ - da lei poi indennizzata - per il fatto che alcuni prodotti di bellezza importati contenevano in realtà dell’alcool, una componente sottoposta a una sovra-imposta di confine.
2. La convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha tra l’altro eccepito la propria carente legittimazione passiva, evidenziando in particolare che la causa non avrebbe potuto essere promossa nei suoi confronti, semplice succursale priva della capacità di essere parte, ma nei confronti della casa madre __________. Ha quindi contestato il buon fondamento della pretesa attorea per vari motivi, segnatamente siccome la controparte non aveva provato il tasso di conversione euro/franco da lei applicato.
3. Nelle more della causa, con decreto 18 febbraio 2008, il Pretore da una parte ha respinto l’istanza 24 gennaio 2008, avversata dall’attrice il 5 febbraio 2008, con cui il legale della convenuta aveva chiesto lo stralcio della petizione ritenuta priva d’oggetto e/o d’interesse giuridico in considerazione del fatto che la ragione sociale della sua mandante (B__________ __________ Succursale __________) era stata nel frattempo cancellata dal registro di commercio; dall’altra ha rettificato d’ufficio la denominazione della parte convenuta in AP 1. Egli ha in sostanza rilevato che il fatto che la succursale non avesse capacità giuridica propria escludeva che la sua cancellazione potesse determinare la perdita della stessa. Ha quindi aggiunto che, malgrado la denominazione della parte convenuta figurante nella petizione, la giurisprudenza imponeva di considerare d’ufficio quale convenuta la casa madre e di ridurre la succursale al ruolo di rappresentante.
Ritenendo ingiustificata l’avvenuta rettifica della denominazione della parte convenuta, AP 1 il 7 marzo 2008 ha appellato la decisione pretorile, chiedendo che la stessa fosse riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza di stralcio. Il 10 marzo 2008 il Pretore ha negato l’effetto sospensivo all’impugnativa, che non è dunque stata trattata.
4. Terminata l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il Pretore, con sentenza 18 marzo 2009, ha concluso che l’attrice poteva in definitiva pretendere unicamente il rimborso delle sovra-tasse esposte dalle autorità doganali __________, fermo restando che la relativa pretesa (di € 36'284.86), dovuta di principio in valuta estera, poteva essere pagata dalla convenuta anche in valuta svizzera, al tasso di cambio risultante da internet (di fr. 1.6477 per 1.- €). Di qui il parziale accoglimento della petizione, nel senso che la convenuta AP 1 è stata condannata al pagamento di € 36'284.86 oltre interessi al 3.58% dal 31 maggio al 30 giugno 2007, al 4.07% dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, al 4.20% dal 1° gennaio al 30 giugno 2008 e al 4.10% dal 1° luglio 2008, con la facoltà di liberarsi della pretesa versando fr. 59'786.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2007, somma quest’ultima per la quale è stata rigettata in via definitiva l’opposizione al PE. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2'000.- sono stati caricati alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Con appello 27 aprile 2009 la convenuta, dopo aver dichiarato di voler mantenere l’appello 7 marzo 2008, ha chiesto di riformare la sentenza nel senso di respingere la petizione, ribadendo il ben fondato dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e ritenendo non comprovato il tasso di conversione euro/franco e con ciò la pretesa attorea. Con osservazioni 5 giugno 2009 l’attrice si è opposta ad entrambi i gravami.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che le decisioni pretorili sono state pronunciate ed impugnate prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
in merito all’appello 7 marzo 2008 (inc. n. 12.2009.90)
6. Avendo l’appellante dichiarato, nell’ambito dell’appello 27 aprile 2009 sul merito, il quale ha per legge effetto sospensivo (art. 310 cpv. 1 CPC/TI), di voler mantenere il gravame 7 marzo 2008, cui invece l’effetto sospensivo - facoltativo (art. 96 cpv. 3 CPC/TI) - era stato negato, quest’ultimo appello, confermato in occasione della prima appellazione sospensiva successiva, può essere esaminato in questa sede (art. 96 cpv. 4 e 309 cpv. 3 CPC/TI).
7. Con l’appello 7 marzo 2008 AP 1 ha formalmente chiesto di riformare il decreto pretorile 18 febbraio 2008 nel senso di accogliere l’istanza di stralcio della petizione, ritenuta priva d’oggetto e/o d’interesse giuridico ex art. 351 cpv. 1 CPC/TI in considerazione del fatto che la convenuta originaria (B__________ __________ Succursale __________) era stata nel frattempo cancellata dal registro di commercio. Dal punto di vista materiale, tale richiesta è però in realtà volta ad annullare la decisione con cui il giudice di prime cure, rettificando d’ufficio la denominazione della convenuta originaria, l’aveva designata quale nuova convenuta in vece di quella originaria, ritenendo con ciò irrilevante l’avvenuta cancellazione di quest’ultima dal registro di commercio.
8. Il giudizio con cui il Pretore ha rettificato la denominazione della convenuta originaria (semplice succursale), designando quale nuova convenuta la sua casa madre, può essere confermato.
Nel diritto svizzero - pacificamente applicabile alla fattispecie ed in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP) - la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (Vischer, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n. 11 ad art. 160 LDIP; DTF 130 III 58 consid. 6.2; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57). La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che la petizione inoltrata a nome rispettivamente nei confronti di una succursale non dev’essere respinta in ordine, ma che la denominazione della succursale può essere rettificata, sia d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio né nel giudice né nella controparte (TF 18 settembre 1998 4C.88/1998 consid. 1 b/bb; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 5 a § 108 ZPO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 13 ad art. 38; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 58 ad art. 38; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 9 gennaio 1998 inc. n. 12.97.221, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54, 24 settembre 1998 inc. n. 12.98.75, 22 novembre 2004 inc. n. 12.2004.140) e se l’atto, oltre a non aver causato un pregiudizio alla controparte (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57, 22 marzo 2010 inc. n. 12.2007.15), può pervenire al suo vero destinatario (TF 28 novembre 2003 4C.270/2003 consid. 1.1). Atteso che quanto verificatosi in concreto rientra proprio in questa categoria di errore, che lo stesso era riconoscibile tant’è che era stato evidenziato anche dalla convenuta originale (risposta p. 4, duplica p. 4), che non è stato preteso né risulta che l’inoltro della causa nei confronti della succursale possa aver causato un pregiudizio alla casa madre, e che la decisione può essere fatta pervenire a quest’ultima, per altro qui appellante, è a ragione che il Pretore ha ritenuto di poter procedere alla rettifica d’ufficio. Poco importa invece se l’attrice, erroneamente, continuasse a ritenere corretto l’aver convenuto in giudizio la succursale invece della casa madre (replica p. 4 seg., conclusioni p. 1 e 4).
9. Ammessa con ciò la correttezza della rettifica della denominazione della convenuta, con la casa madre che ha così sostituito (sin dall’inizio) la succursale, è a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che il fatto che quest’ultima fosse stata cancellata dal registro di commercio non poteva giustificare lo stralcio della petizione giusta l’art. 351 cpv. 1 CPC/TI. Già si è detto in effetti che la succursale, poi cancellata dal pubblico registro, non era in realtà parte del procedimento, la vera parte convenuta essendo di fatto la sua casa madre, tuttora esistente.
Ne discende che l’appello 7 marzo 2008 deve essere respinto, con accollo all’appellante degli oneri processuali e delle ripetibili, ritenuto che nella commisurazione di queste ultime si è tenuto conto della relativa stringatezza delle osservazioni della parte vincente (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24 ad art. 150; cfr. pure II CCA 21 novembre 1994 inc. n. 80/94, 31 maggio 1995 inc. n. 12.95.83, 4 luglio 1997 inc. n. 12.97.48, 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.148, 13 novembre 2006 inc. n. 12.2005.185, 6 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.121).
in merito all’appello 27 aprile 2009 (inc. n. 12.2009.87)
10. Con l’appello 27 aprile 2009 la convenuta ha chiesto di riformare la sentenza 18 marzo 2009 nel senso di respingere integralmente la petizione, ribadendo in sostanza il ben fondato dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva per il fatto che era stata convenuta in lite la succursale e non la casa madre, e ritenendo non comprovato il tasso di conversione euro/franco e con ciò la pretesa attorea. Mentre la prima censura è di fatto già stata evasa nell’ambito dell’appello 7 marzo 2008, la seconda, con cui la convenuta rimprovera in pratica al Pretore di aver ritenuto che il tasso di conversione euro/franco, non dimostrato dall’attrice, potesse essere accertato d’ufficio, deve pure essere disattesa. Il Tribunale federale ha innanzitutto recentemente stabilito che al giorno d’oggi, in particolare a seguito della diffusione e dell’accessibilità di internet, il tasso di conversione dell’euro può ormai essere considerato un fatto notorio che non dev’essere né allegato né provato dal creditore (DTF 135 III 88 consid. 4.1; cfr. pure II CCA 8 maggio 2009 inc. n. 12.2008.52 con cui è stata abbandonata la precedente giurisprudenza cantonale, di senso contrario [Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 28 ad art. 184; II CCA 1° ottobre 2003 inc. n. 12.2002.119; CEF 6 dicembre 2007 inc. n. 14.2007.44]). E comunque nel caso di specie l’ispezione d’ufficio in internet ad opera del giudice nemmeno era avvenuta senza l’accordo, almeno implicito, delle parti: in occasione dell’udienza preliminare del 15 gennaio 2008 la convenuta non si era in effetti opposta all’allestimento di una perizia sul tasso di conversione euro/franco proposta dall’attrice, che il giudice di prime cure aveva poi ritenuto di sostituire con quella prova. Ciò non significa però ancora che il gravame debba essere respinto.
Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con decisione 14 gennaio 2008, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.2; TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1; II CCA 27 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (DTF 134 III 151 consid. 2.5; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1; II CCA 27 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193).
In considerazione del fatto che nella presente fattispecie nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 30 dicembre 2010 il vice presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul risarcimento di somme esposte in euro e l’attrice chiedeva il pagamento di franchi svizzeri, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. La convenuta, nelle osservazioni 7 gennaio 2011, non ha di per sé contestato l’applicazione dell’art. 84 CO. L’attrice, dal canto suo, nelle osservazioni 3 febbraio 2011, ha sostenuto da una parte di aver già preso posizione in merito all’applicazione della norma in sede di conclusioni, laddove aveva concluso per un pagamento alternativamente in euro o franchi svizzeri e dall’altra che il contratto prevedeva la remunerazione del mandatario in franchi svizzeri.
12. Ora, nel caso di specie è pacifico che l’attrice ha chiesto in causa il pagamento di fr. 133'945.- più interessi ed accessori, auspicando in sostanza il rimborso di pubblici tributi (pari a € 82'605.55) esposti alla sua corrispondente __________ dalle autorità doganali __________. Nonostante il contratto tra le parti (doc. I) preveda la remunerazione del mandatario in franchi svizzeri, quella concretamente azionata costituisce una pretesa di risarcimento del danno contrattuale, la quale in applicazione dell’art. 84 CO, analogamente a quella di risarcimento del danno extracontrattuale (TF 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 3.2.2), deve di regola essere soluta nella moneta dello Stato in cui la relativa perdita patrimoniale si è verificata (Schraner, Berner Kommentar, n. 181 ad art. 84 CO), ovvero, trattandosi di una pretesa sorta in __________, in euro. La pretesa doveva pertanto essere formulata in euro e non poteva essere azionata in franchi svizzeri, come invece fatto con la petizione e la replica. Il fatto che in sede conclusionale l’attrice abbia modificato le sue richieste, chiedendo alternativamente il pagamento in euro o franchi svizzeri, non modifica la situazione. Da una parte quella domanda era in effetti irricevibile essendo stata formulata per la prima volta solo in quella sede (art. 78 CPC/TI) e dunque non poteva essere accolta. Dall’altra la stessa nemmeno era conforme al diritto federale, che - come detto - permetteva unicamente al debitore di liberarsi alternativamente con un pagamento in valuta estera o svizzera, il creditore non potendo pretendere il pagamento alternativo in una di quelle valute. In tali circostanze il giudice, tenuto per legge a pronunciare sulla domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC/TI), non poteva dunque modificare la formulazione delle domande di causa per renderle conformi al diritto (II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193), come invece da lui fatto.
13. L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a concludere che la petizione con la quale l’attrice chiedeva il pagamento in franchi svizzeri o - in maniera tardiva solo con le conclusioni - alternativamente in franchi svizzeri o euro di danni contrattuali sorti in euro deve essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO. All’attrice rimane la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando questa volta un petitum conforme alle esigenze di legge (TF 16 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193).
14. Ne discende che l’appello 27 aprile 2009 deve essere accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono di principio la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che in questa sede si è tenuto conto di un valore litigioso di € 36'284.86. Per quanto riguarda le ripetibili di prima sede, si osserva però che l’appellante non ha indicato quale importo avrebbe voluto ottenere in riforma del giudizio del Pretore, che le aveva compensate, di modo che la sua richiesta dev’essere dichiarata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 seg. ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 34 ad art. 309; II CCA 7 gennaio 1998 inc. n. 12.97.248, 8 febbraio 1999 inc. n. 12.98.207, 21 novembre 2006 inc. n. 12.2005.205, 28 luglio 2009 inc. n. 12.2008.39).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 marzo 2008 di AP 1 (inc. n. 12.2009.90) è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I. consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
III. L’appello 27 aprile 2009 di AP 1 (inc. n. 12.2009.87) è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 marzo 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'000.-, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico. Compensate le ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III. consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’700.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).