Incarto n.
12.2009.8

Lugano

24 giugno 2009/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.131 della Pretura della giurisdizione di Locarno campagna - promossa con petizione 22 settembre 2006 da

 

 

 AO 1 

rappr. dall  RA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

rappr. dall  RA 1

 

 

 

 

 

con cui lattore ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di complessivi fr. 58'017.05 oltre interessi, domanda alla quale quest’ultima ha aderito per fr. 22'450.- (ridotti poi con le conclusioni a fr. 450.-) oltre interessi e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 2008 ha accolto per complessivi fr. 36'513.25 netti oltre interessi;

 

appellante la convenuta che con atto di appello 30 dicembre 2008 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre lattore con osservazioni 16 febbraio 2009 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1, __________, ha assunto dal 1° febbraio 2005 a tempo parziale (50%) AO 1 con mansioni amministrative e contabili. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva uno stipendio di fr. 2'200.- lordi mensili (doc. C). Il lavoratore era anche azionista della società in questione. Con missiva 26 ottobre 2005 la datrice di lavoro ha informato il dipendente di aver preso atto del suo abbandono ingiustificato del posto di lavoro il 12 ottobre 2005 (doc. E). Il 28 ottobre successivo il dipendente ha contestato lo scritto testé citato, affermando di essere inabile al lavoro per malattia dal 28 settembre 2005, come attestato dai certificati medici che sarebbero, a suo dire, già stati inviati alla datrice di lavoro. Alla lettera ha poi accluso il certificato della psichiatra e psicoterapeuta dott. med. __________ __________ __________ __________ (cfr. doc. D). Egli ha poi soggiunto che in occasione dellincontro 12 ottobre 2005 era stato messo al corrente dalla datrice di lavoro che un nuovo contabile avrebbe occupato il suo posto e, oltre a essere stato ripetutamente insultato, sarebbe stato diffidato a non presentarsi in ufficio (doc. F). Nella risposta e nelle conclusioni di causa la convenuta ha affermato di aver ricevuto i certificati medici in questione il 27 ottobre 2005, mentre prima di tale data era ignara sulle ragioni dellassenza del dipendente (risposta, pag. 2 in mezzo; conclusioni, pag. 3 in alto). Tra le parti è poi intervenuta una fitta corrispondenza (doc. G).

 

                                  B.   Con petizione 22 settembre 2006 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno campagna, chiedendo di condannare AP 1 al versamento di complessivi fr. 58'017.05 oltre interessi, composti di fr. 950.- quale saldo dello stipendio di agosto 2005, fr. 2'000.- quale saldo dello stipendio di settembre 2005, fr. 1'466.70 quale quota parte di tredicesima, fr. 17'306.- per indennità perdita di guadagno a seguito di malattia da ottobre 2005 all’8 giugno 2006, fr. 22'000.- quale rimborso di un mutuo e fr. 14'294.35 quale mercede per il lavoro da lui svolto per la convenuta dal 16 novembre 2004 al 31 gennaio 2005. Con risposta 20 novembre 2006 la convenuta si è opposta alle domande dell’attore, salvo aderirvi per complessivi fr. 22'450.- (fr. 950.- quale saldo dello stipendio di agosto 2005 + fr. 22'000.- di rimborso del mutuo ./. fr. 500.- di indennità per abbandono ingiustificato dell’impiego giusta l’art. 337d cpv. 1 CO, oltre interessi). Con replica e duplica le parti hanno ribadito i loro punti di vista. Nel proprio memoriale conclusivo l’attore ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha ridotto l’adesione alla petizione a fr. 450.-. Statuendo con sentenza 2 dicembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione per complessivi fr. 36'513.25 netti oltre interessi.

 

                                  C.   Con atto di appello 30 dicembre 2008 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo la sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione. Con osservazioni 16 febbraio 2009 lattore postula la reiezione del gravame.

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha anzitutto riconosciuto sia la richiesta di pagamento del saldo di fr. 950.- dello stipendio di agosto 2005 sia di quello di fr. 2'000.- di settembre 2005, oltre alla quota parte di tredicesima da febbraio a settembre 2005 di fr. 1'333.-. Egli ha poi spiegato che il dipendente non aveva abbandonato in maniera ingiustificata il posto di lavoro e ha quindi condannato la datrice di lavoro al pagamento di fr. 4'400.- per il periodo da ottobre 2005 al 16 dicembre 2005 e di fr. 5'060.- per quello fino all’8 giugno 2006, oltre a fr. 403.35 di quota parte di tredicesima per il periodo del 2005 testé menzionato e di fr. 366.65 per quello relativo al 2006. Il primo giudice ha altresì riconosciuto al lavoratore il rimborso del mutuo di fr. 22'000.- concesso alla datrice di lavoro. Egli non ha invece accolto la richiesta di pagamento di fr. 14'294.35 per le prestazioni effettuate dall’attore in favore della datrice di lavoro nel periodo precedente alla sua assunzione.

 

                                   2.   L’appellante sostiene che contrariamente a quanto accertato dal Pretore dall’istruttoria sia "chiaramente emerso che il lavoratore in data 12 ottobre 2005 ha ingiustamente abbandonato il posto di lavoro, interrompendo il contratto". Essa ritiene che il suo comportamento è risultato in tal senso "inequivocabile" (pag. 4). Al riguardo, la convenuta rinvia alla testimonianza di __________ __________ __________ (consulente che si occupava principalmente delle relazioni con il personale), ove questi ha affermato che "quando lui [l’attore] era sull’uscio, io l’ho richiamato più volte, invitandolo a non compiere un gesto simile, ossia ad abbandonare il posto di lavoro. Dicendo che se ne andava, intendeva dire che non voleva continuare il rapporto di lavoro. Ha detto così perché riteneva che non c’erano le premesse per continuare a lavorare lì" (verbale 21 giugno 2007, pag. 3 in fondo). La rilevanza probatoria di un teste è data unicamente qualora egli riferisca di fatti, quindi circostanze "esterne" alla parte, dai quali si possa eventualmente dedurre tale volontà (sentenza del Tribunale federale 5P.348/2006 del 16 febbraio 2007, estratto pubblicato in SZZP 2007/3, p. 272). Nella fattispecie, il teste si limita a riferire dell’intenzione dell’attore ("intendeva", "riteneva"), senza menzionare fatti che suffraghino quanto da lui affermato. Non vi è invero alcun riferimento a dichiarazioni dell’attore in tal senso. D’altra parte, come spiegato dal Pretore, il lavoratore ha partecipato alla riunione 12 ottobre 2005 in qualità di azionista e alla luce delle risultanze dell’istruttoria la sua partenza, peraltro in un momento di alterazione, dev’essere considerata come abbandono di una riunione, per l’appunto, tra azionisti e non come abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Tanto più che il lavoratore era in quel momento inabile al lavoro (sentenza impugnata, pag. 5). L’appellante rinvia (pag. 4), al riguardo, anche allo scritto 26 ottobre 2005 (doc. E). Se non che, tale missiva è stata redatta dalla datrice di lavoro e inviata all’attore, di modo che si esaurisce in un mero asserto di parte contestato dalla controparte nelle successive corrispondenze, e quindi sprovvisto di rilevanza probatoria.

 

                                   3.   La convenuta ritiene che siccome il lavoratore ha giustificato la sua assenza per malattia unicamente con lettera 28 settembre (recte: ottobre) 2005 (doc. F), ovvero dopo ben sedici giorni di assenza, sarebbe dimostrato il fatto che egli aveva abbandonato il lavoro. Su questo punto l’appello dev’essere respinto. Come esposto sopra (consid. 2), labbandono da parte del dipendente della riunione 12 ottobre 2005 non può valere quale decisione di abbandonare limpiego. Inoltre, durante tale periodo il dipendente era inabile al lavoro per malattia e, quindi, la sua assenza era giustificata da tale circostanza. Poco importa, al riguardo, che egli abbia inviato, se del caso e come invocato dallappellante, i certificati in ritardo. Nellipotesi che con il suo asserto la datrice di lavoro voglia invocare lart. 337d CO, va precisato quanto segue. La legge non fa dipendere la sospensione del termine di disdetta dal momento in cui lattestazione medica è prodotta al datore di lavoro, bensì dalla sussistenza dellinabilità lavorativa. Lart. 336c cpv. 2 CO stabilisce che la disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel cpv. 1 (tra cui quello in cui il lavoratore è impedito di lavorare a causa di malattia non imputabile a sua colpa: lett. b) è nulla. La garanzia di cui all’art. 336c CO non entra in linea di conto nel caso di un licenziamento straordinario (II CCA, sentenza inc. 12.2007.116 del 29 febbraio 2008, consid. 2; 12.1996.132 del 21 febbraio 1996, consid. 4). Tuttavia, come illustrato dal Pretore e confermato da questa Camera (consid. 2), nella fattispecie non si è in presenza di un abbandono ingiustificato del posto di lavoro tale da giustificare un licenziamento immediato.

 

                                   4.   Lappellante reputa altresì che il certificato medico della psichiatra e psicoterapeuta dott. med. __________ __________ __________ __________ (doc. D, ultima pagina), accluso alla lettera 28 ottobre 2005 (doc. F), attestante uninabilità lavorativa retroattiva dal 28 settembre 2005, sia stato inficiato dalla circostanza che il dipendente abbia lavorato il 29 settembre 2005, il 30 settembre 2005, il 5 ottobre 2005 e il 12 ottobre 2005 (appello, pag. 5). Sulla retroattività menzionata dalla datrice di lavoro, va precisato che linabilità dal 28 settembre 2005 non è stata certificata dalla psichiatra in questione, bensì il 10 ottobre 2005 dal dott. med. __________ __________, specialista FMH in medicina interna e cardiologia (doc. D, 1° foglio). Ella ha invero certificato il 24 ottobre 2005 uninabilità totale dal 14 ottobre 2005 (doc. D, 2° foglio) e, con certificati successivi, fino all8 giugno 2006 (doc. D, 4°-7° foglio). Il Pretore ha spiegato che linabilità era riconducibile a motivi psicologici e che quindi la circostanza, per il lavoratore, di essersi presentato sul posto di lavoro in quattro occasioni durante tale periodo non poteva mettere in discussione il certificato medico (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). Con tale motivazione lappellante non si confronta, sicché al riguardo il gravame è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

 

                                   5.   Lappellante critica inoltre il Pretore per non aver tenuto conto dei prelevamenti di fr. 8'950.- che il lavoratore avrebbe effettuato sul conto della datrice di lavoro (pag. 6). Nella propria risposta la convenuta ha menzionato tale prelevamento (pag. 2 in mezzo), affermando che il 20 settembre 2005 il lavoratore si era versato la somma in questione a titolo di stipendi arretrati a quel momento, ma ha anche ammesso di dovergli ancora fr. 950.- quale saldo dello stipendio di agosto 2005 (pag. 4). In replica l’attore ha al riguardo spiegato che il bonifico concerneva stipendi arretrati ma che erano ancora dovuti, tra le altre cose, fr. 950.- quale saldo dello stipendio di agosto 2005 (pag. 4). In duplica la convenuta non ha contestato tale circostanza. Su questo punto l’appello non può quindi essere accolto.

 

                                   6.   La convenuta invoca altresì lavvenuto prelevamento del lavoratore di ulteriori fr. 8'000.- (pag. 6). A norma dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, vige il divieto di addurre in appello nuovi fatti, nuove prove ed eccezioni. Tale circostanza non è stata addotta dinanzi al Pretore e non può quindi essere considerata nel presente giudizio.

 

                                   7.   Sostiene lappellante che al lavoratore era noto che i certificati medici dovevano essere trasmessi entro tre giorni dallinizio dellassenza allassicurazione per perdita di guadagno. Di conseguenza, essendo gli stessi stati trasmessi in ritardo, egli sarebbe responsabile del mancato pagamento da parte dellassicurazione (pag. 5 in mezzo). Il Pretore ha spiegato che tale obbligo di informazione competeva alla datrice di lavoro (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Con tale motivazione lappellante non si confronta, sicché al riguardo lappello è inammissibile.

 

                                   8.   La datrice di lavoro critica il primo giudice per non aver preso in considerazione quanto affermato dal lavoratore nello scritto 21 novembre 2005 (doc. M), ovvero che egli chiedeva l’"annullamento della postergazione richiesta di rimborso del credito". Essa ritiene che il credito del lavoratore sia inesigibile poiché gli altri creditori della convenuta non sono ancora stati rimborsati (pag. 6 seg.). Occorre precisare anzitutto che l’intitolato della missiva testé menzionata differisce da quello riportato dalla convenuta, poiché esso ha il tenore seguente: "Annullamento della postergazione e richiesta di rimborso del credito". Negli allegati preliminari la convenuta ha riconosciuto tale pretesa di rimborso (risposta, pag. 4 in basso; duplica, pag. pag. 3 in fondo), mentre nelle conclusioni ha opposto a tale pagamento un asserito mancato versamento del prezzo di pari importo relativo alle azioni detenute dal lavoratore (pag. 3 in mezzo e 5 in alto). I documenti su cui la datrice di lavoro fonda tale suo credito sono stati oggetto di un’istanza di assunzione suppletoria di prove che il Pretore ha respinto l’11 febbraio 2008. Ne deriva che la circostanza invocata in appello non è stata sollevata validamente in prima sede e che pertanto la relativa censura di appello è inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

 

                                   9.   Nella misura in cui è ricevibile, lappello deve pertanto essere respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 36'513.25.

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati lart. 148 CPC e la TG

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile l’appello 30 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                               fr. 1450.-

                                         b) spese                                                  fr.     50.-

                                                                                                         fr. 1500.-

 

                                         sono posti a carico dellappellante, con lobbligo di rifondere a AO 1 fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).