|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 4 maggio 2012/fb
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Grisanti (giudice supplente) |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.211 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 3 aprile 2008 da
|
|
AO 1 AO 2 entrambe rappr. dall’ RA 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AP 1
|
|
|
|
|
con cui le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 81'446,85 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, in questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 maggio 2010 ha parzialmente accolto per fr. 40'723,42 oltre interessi, rigettando per questo importo l'opposizione, ponendo la tassa di giustizia, di fr. 2'000.-, e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna e compensando per il resto le ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello 27 maggio 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di porre la tassa di giustizia e le spese a carico delle attrici con l'obbligo per queste ultime di rifonderle fr. 6'500.- a titolo di ripetibili;
appellanti adesivamente le attrici con allegato 5 luglio 2010 con cui chiedono di respingere il gravame di parte avversa e di ammettere il proprio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 29 luglio 2010 postula la reiezione dell'appello adesivo con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto :
A. Fino al 16 aprile 2007 la comunione ereditaria composta di __________, AO 1, AO 2 e C__________ è stata comproprietaria in ragione di un mezzo (quota A) della particella n. __________ RFD di __________ __________, mentre la comunione ereditaria composta di A__________ e L__________ figurava quale comproprietaria per l'altra metà (quota B). A seguito di divergenze relative all'amministrazione dell'immobile di reddito sito in via __________, il 13 settembre 2004 A__________ e L__________ hanno avviato una procedura giudiziaria di scioglimento della comproprietà su detta particella (v. inc. OA.2004.579 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione, 1). Su proposta del Pretore (doc. 1), le parti hanno affidato separatamente alla società AP 1 SA e allo Studio Immobiliare __________ Sagl un mandato di vendita immobiliare finalizzato alla segnalazione di un interessato all'acquisto del fondo. L'accordo con la prima società, datato 27 agosto 2005, prevedeva un prezzo minimo di riferimento di fr. 3'300'000.- e stabiliva che a vendita realizzata su segnalazione o per intervento diretto o indiretto del mandatario, il mandante gli avrebbe riconosciuto una provvigione del 4% sul prezzo rogato (doc. 2). Tale provvigione sarebbe inoltre ugualmente stata dovuta dal comproprietario che avesse esercitato il proprio diritto di prelazione in presenza di un'offerta d'acquisto di terzi. Per contro, qualora uno dei comproprietari avesse esercitato il proprio diritto di prelazione in assenza di una simile offerta, il mandatario avrebbe avuto diritto a una provvigione dello 0,5% sul prezzo di riferimento, vale a dire fr. 16'500.- (doc. 2, clausola n. 2). La durata del mandato era limitata al 31 dicembre 2005 (doc. 2, clausola n. 4). In occasione dell'udienza preliminare del 13 aprile 2005 le parti hanno inoltre concordato che i due fiduciari designati, prima di vendere l'immobile ad un terzo, avrebbero dato ai singoli membri delle comunioni ereditarie l'opportunità di esercitare il loro diritto di prelazione entro 30 giorni da quando sarebbero stati informati (per lettera raccomandata) dell'esistenza di un'offerta ferma e scritta di un potenziale acquirente (doc. 1). Dopo avere AP 1 comunicato il reperimento di un interessato disposto ad acquistare l'immobile al prezzo di riferimento (v. ad esempio doc. 4), AO 2 e AO 1 hanno dichiarato il 6 dicembre 2005 l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione (v. doc. 5 e 6).
B. Il 16 aprile 2007, a seguito di scioglimento parziale della comunione ereditaria, la quota di comproprietà A è stata assegnata in proprietà alla comunione ereditaria composta delle sole AO 1 e AO 2. Lo stesso giorno – in conseguenza dell'esercizio del diritto di prelazione – esse sono divenute comproprietarie, in ragione di 11/12 la prima e di 1/12 la seconda, della quota di comproprietà B. Sempre a partire da tale data AP 1 ha svolto per conto delle due comproprietarie l'amministrazione dello stabile situato sul fondo in questione. Incarico che è stato revocato a fine giugno 2007. Al 30 settembre 2007 il conto proprietario presentava un saldo di fr. 81'446,86 (doc. E e doc. 3) che AO 1 e AO 2 hanno chiesto in restituzione dalla società amministratrice, la quale ha però opposto in compensazione la sua pretesa di fr. 142'032.- per provvigione relativa al mandato di vendita immobiliare del 27 agosto 2005 (v. doc. 10 e 14). Per la parte eccedente l'importo posto in compensazione (pari a fr. 60'585.15), la società immobiliare ha escusso le comproprietarie (doc. 33).
C. Con petizione 3 aprile 2008 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 alla restituzione degli importi incassati dalla convenuta per conto loro durante il periodo di amministrazione dello stabile, e più precisamente il pagamento di fr. 81'446,85 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 nonché, per il medesimo importo, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano (doc. F). Dal canto suo, la convenuta si è opposta alla petizione eccependo fra le altre cose l'irregolarità della domanda di petizione e in particolare il fatto che le attrici non potevano chiedere congiuntamente il pagamento dell'intero credito ma – a prescindere dalla fondatezza della pretesa sotto il profilo sostanziale - avrebbero semmai dovuto farlo valere separatamente in funzione delle relative quote di comproprietà. Per il resto ha ribadito che essa vantava comunque una pretesa di fr. 142'032.- a titolo di provvigione che poteva opporre in compensazione a quella oggetto di petizione poiché riconducibile al diritto di prelazione esercitato dalle attrici dopo l'avvenuta segnalazione, da parte sua, di un'offerta d'acquisto ad opera di potenziali acquirenti. In replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni. Le attrici hanno inoltre negato il diritto a una provvigione in virtù del mandato di vendita del 27 agosto 2005. Esperita l'istruttoria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data 21 dicembre 2009, rispettivamente 21 gennaio 2010, con le quali hanno ribadito le richieste espresse nei precedenti allegati.
D. Con sentenza 17 maggio 2010 il Pretore ha parzialmente accolto, limitatamente a fr. 40'723,42 oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007, la petizione e rigettato, entro questi limiti, in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Accertata l'esistenza di una pluralità di mandanti/ comproprietarie, nonché la natura divisibile della pretesa rivendicata, il primo giudice ha in primo luogo osservato che le attrici potevano fare valere congiuntamente, quali componenti della comunione ereditaria comproprietaria della quota A e quindi titolari comuni del credito, la domanda di consegna dell'utile ex art. 400 CO limitatamente alla quota parte di un mezzo, pari a fr. 40'723,42. Per l'altra metà esse avrebbero invece dovuto procedere separatamente in giudizio e chiedere il pagamento della loro quota parte (11/12 e 1/12). Per il resto, pur accertando l'esistenza di un diritto della convenuta a una provvigione del 4% sul prezzo di riferimento, il Pretore ne ha negato la compensabilità per difetto di reciprocità delle pretese. Avendo infatti le attrici acquistato la quota B di un mezzo in comproprietà, e meglio AO 1 in ragione di 11/12 e AO 2 in ragione di 1/12, ognuna di esse doveva rispondere per il pagamento della provvigione proporzionalmente alla sua quota e la convenuta vantava due distinti crediti nei confronti delle singole comproprietarie. In tal modo risultavano tre pretese non reciproche. Una prima appartenente in comune alle attrici in qualità di membri della comunione ereditaria nei confronti della convenuta e una seconda e una terza appartenenti alla convenuta nei confronti delle singole attrici. Infine, il Pretore ha posto la tassa di giustizia, di fr. 2'000.-, e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna compensando per il resto le ripetibili.
E. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza pretorile. Con l’appello principale, avversato dalla controparte, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili per fr. 6'500.-. Con l’appello adesivo, avversato dalla controparte, le attrici chiedono invece la sua riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle rispettive argomentazioni delle parti, che in sostanza si confermano nelle loro precedenti posizioni, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, sicché la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
2. Nel loro appello adesivo le attrici chiedono il pagamento integrale del saldo derivante dall'amministrazione dello stabile, pari a fr. 81'446,86 (v. doc. E), e non solo della metà come ammesso dal Pretore. Rilevano che la loro posizione di creditrici per l'intera somma risulterebbe sia dal profilo sostanziale sia da quello processuale, la convenuta avendo a più riprese, da ultimo anche nel proprio atto di appello, riconosciuto l'ammontare del saldo a loro favore vincolando in questo modo il giudice. Rimproverano al Pretore di avere a torto argomentato che la differenza spetterebbe alle precedenti comproprietarie della quota di comproprietà B, già appartenuta alla comunione ereditaria composta di A__________ e L__________. La somma accumulata sul conto gestione nel periodo aprile – settembre 2007 non andrebbe però in realtà ripartita con precedenti componenti della comunione ereditaria che nulla hanno a che vedere con le somme incassate dalla convenuta esclusivamente per conto loro.
A prescindere dal fatto che le attrici si diffondono per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) sul tema della loro legittimazione attiva, nonostante la convenuta ne avesse sin dall'inizio eccepito la parziale carenza, esse non si avvedono – come fa loro giustamente notare la controparte in sede di osservazioni – che il primo giudice non ha in realtà riconosciuto (soltanto) la metà dell'importo accumulato sul conto gestione per il motivo che l'altra metà spettava ai precedenti componenti della comunione ereditaria, comproprietari sino all'aprile 2007 in ragione di un mezzo della part. n. __________ RFD di __________, ma unicamente perché la domanda giudiziaria non era stata formulata correttamente. Essendo le attrici – come pertinentemente rilevato dal primo giudice e dalla controparte – proprietarie comuni della quota A di un mezzo in qualità di coeredi di una comunione ereditaria e inoltre comproprietarie, in proprio e in proporzioni diverse (11/12 l'una e 1/12 l'altra), dell'altra quota B pure di un mezzo, esse non potevano infatti fare valere congiuntamente il pagamento dell'intero credito, ma solo per la parte spettante loro in comune. Per l'altra metà esse avrebbero invece dovuto rivendicare le loro quote di comproprietà. Il fatto che AO 1 e AO 2 avessero conferito congiuntamente il mandato di amministrazione alla convenuta non modifica questa valutazione perché – pur essendo divenute, in assenza di accordo contrario, responsabili in solido verso la mandataria (art. 403 cpv. 1 CO) - ciò non le ha rese ugualmente creditrici solidali (cfr. Fellmann, Berner Kommentar, n. 108 ad art. 403 CO). In effetti, in presenza di una pluralità di mandanti/comproprietari, come in concreto, se l'obbligo di restituzione concerne un oggetto divisibile, quale è una somma in denaro, ogni mandante può, in difetto di diversa disposizione, rivendicare unicamente la quota che gli spetta (Fellmann, op. cit., n. 114 ad art. 403 CO; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4a ed., Berna 2007, n. 1253). Né del resto, a giustificazione della loro domanda processuale congiunta, le attrici hanno minimamente accennato a una ipotetica volontà (affectio societatis) e quindi alla possibilità di avere creato – con il conferimento del mandato alla convenuta - una società semplice legittimante un'azione comune (v. art. 530 e 544 cpv. 1 CO; DTF 137 III 455 consid. 3.4 e 3.5). Ne discende dunque che anche nella misura in cui lo si intenda ritenere ammissibile, l'appello adesivo dev'essere respinto siccome infondato.
3. Resta da verificare se, come pretende l'appellante principale, la pretesa delle attrici si sia estinta per effetto di compensazione con la contropretesa della convenuta derivante dal mandato di mediazione del 27 agosto 2005.
3.1 Le attrici sono anzitutto malvenute a mettere in dubbio il nesso tra il mandato di vendita immobiliare del 27 agosto 2005 e il loro acquisto della quota di comproprietà B. Tutti gli atti processuali contraddicono manifestamente la loro tesi.
3.1.1 Come rettamente constatato dal primo giudice, l'istruttoria ha infatti inequivocabilmente evidenziato che la convenuta aveva trovato in F__________, alla ricerca di un investimento immobiliare, una persona seriamente interessata all'acquisto dello stabile di via __________ al prezzo di riferimento di fr. 3'300'000.- (verbale di udienza 31 marzo 2009, teste F__________, e 26 gennaio 2009, teste E__________). D'altronde F__________ aveva pure ottenuto dalla __________ SA la garanzia di finanziamento. Di fronte a una simile offerta di acquisto, con raccomandata dell'11 ottobre 2005 la convenuta aveva quindi invitato i comproprietari a comunicare l'intenzione di esercitare o meno il diritto di prelazione (doc. 4). Diritto che le attrici decisero di esercitare l'ultimo giorno possibile, il 6 dicembre 2005 (doc. 5 e 6), allorché il notaio S__________ aveva già elaborato una bozza di contratto di compravendita (verbale di udienza 31 marzo 2009, teste F__________, e interrogatorio formale 14 settembre 2009 di AO 2). In tali circostanze, AO 2 e AO 1 non possono seriamente affermare che il contratto di mediazione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2005 senza una concreta proposta di acquisto da parte di terzi. Le attrici sembrano del resto ignorare che il mandatario che dispiega delle attività causali durante la validità del contratto di mediazione non perde il diritto alla mercede per il solo fatto che il contratto principale è concluso dopo la scadenza del contratto di mediazione (Rayroux, in Commentaire romand CO I, N. 27 all'art. 413).
3.1.2 Rasenta inoltre la temerarietà l'eccezione in base alla quale il diritto alla provvigione sarebbe escluso per l'assenza di una vendita conclusa con atto pubblico o per il mancato esercizio del diritto di prelazione. Le attrici sembrano dimenticare che il contratto di compravendita con F__________ non si era potuto concludere proprio a causa del loro intervento che ne aveva impedito il perfezionamento. Inoltre va loro ricordato che conformemente agli accordi intercorsi (cfr. sopra, consid. A) non era necessario addivenire alla rogazione dell'atto poiché per esercitare il diritto di prelazione occorreva, ma anche bastava, la sola offerta (poi intervenuta) ferma e scritta di un potenziale acquirente. Quanto al mancato esercizio del diritto di prelazione, l'assunto non merita particolari disquisizioni dopo che le attrici, segnatamente nella loro comunicazione del 6 dicembre 2005, hanno dichiarato il contrario e dopo che il notaio S__________, preso atto di questa circostanza, aveva comunicato alle altre parti che AO 2 e AO 1 subentravano quali acquirenti ai signori __________ (doc. 7).
3.1.3 Va dunque ammessa la pretesa della convenuta al pagamento di una mercede di mediazione del 4% sul prezzo di riferimento convenuto con lo stesso F__________. L'attribuzione di una provvigione del 4% sul prezzo pieno era del resto già stata evocata dalla convenuta precedentemente alla conclusione del mandato di vendita immobiliare del 27 agosto 2005. Come ricordato dal Pretore, la convenuta, rivolgendosi all'allora patrocinatore di A__________ e L__________, aveva infatti il 23 maggio 2005 dichiarato – senza incontrare apparentemente obiezione alcuna – che qualora uno dei mandanti, in presenza di un'offerta da parte di terzi, avesse esercitato il proprio diritto di opzione, avrebbe dovuto rifondere l'intera provvigione del 4%. Va pertanto interpretata in questo modo la clausola n. 2 del contratto secondo cui “Tale provvigione (del 4%, ndr) è pure dovuta dal comproprietario che esercita il proprio diritto di prelazione in presenza di un'offerta d'acquisto di terzi”. Le attrici che, per quanto appena esposto, rimproverano a torto al giudice di prime cure di non avere spiegato il motivo dell'applicazione della provvigione del 4% sul prezzo di fr. 3'300'000.-, non si confrontano con queste considerazioni, per cui la loro contestazione, insufficientemente motivata, non merita ulteriore disamina su questo punto. Ci si limita comunque ad osservare che il loro tentativo di invocare, in via subordinata, una provvigione dello 0,5% sul prezzo di riferimento non può essere seguito, questo tasso ridotto essendo chiaramente subordinato all'ipotesi – non realizzatasi nella fattispecie - che uno dei comproprietari esercitasse il proprio diritto di prelazione in assenza di un'offerta da parte di terzi.
3.2. Accertata l'esistenza di una pretesa della convenuta per l'importo di fr. 132'000.- (più IVA [v. clausola n. 7 del mandato di vendita immobiliare]), vanno quindi esaminati i presupposti per una eventuale compensazione, quantomeno – secondo la richiesta di appello - per la metà della provvigione dovuta, a giudizio della convenuta, dalla comunione ereditaria di cui sono rimaste superstiti AO 2 e AO 1.
3.2.1 Influenzate di tutta evidenza dal vecchio tenore dell'art. 172 CPC-TI, in vigore fino al 28 marzo 2002 (v. BU 2002 79), che subordinava la proponibilità di una domanda riconvenzionale alla condizione, alternativa, che vi fosse connessione con l'oggetto della domanda principale per il titolo o per il fatto da cui dipendeva (lett. a) oppure che tanto l'azione quanto la riconvenzione si riferissero a pretese compensabili (lett. b), le attrici insistono nella loro tesi secondo cui nel dare atto di non avere potuto introdurre – per difetto di connessione materiale - una azione riconvenzionale, la convenuta avrebbe di fatto anche ammesso l'impossibilità di opporre in compensazione la propria contropretesa. Le attrici non si avvedono tuttavia che sia l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della legge federale sul foro in materia civile (RS 272), sia la conseguente modifica dell'art. 172 CPC-TI non prevedevano più, come in precedenza, la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale in presenza di pretese unicamente compensabili (Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, n. 27 all'art. 6 LForo). Pertanto, la (corretta) considerazione della convenuta in merito alla carente connessione materiale e alla impossibilità di presentare una domanda riconvenzionale, non può assolutamente essere interpretata come una ammissione di mancata compensabilità delle pretese.
3.2.2 Giusta l'art. 120 cpv. 1 CO, quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio. La compensazione presuppone pertanto, come prima condizione, che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (cfr. Becker, Berner Kommentar, n. 2 Vorbemerkungen artt. 120 – 126 e n. 5 all'art. 120 CO; Peter, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 5 all'art. 120 CO). Nella fattispecie, per verificare il requisito della reciprocità, occorre dapprima stabilire i debitori della mercede per mediazione. Influenzato di tutta evidenza dalla già citata clausola n. 2 del mandato di vendita immobiliare del 27 agosto 2005 nonché dalla dichiarazione 23 maggio 2005 della stessa convenuta, rimasta in quanto tale incontestata anche in sede di appello e dalla quale emerge la chiara volontà che qualora uno dei mandanti, in presenza di un'offerta da parte di terzi, avesse esercitato il proprio diritto di opzione, avrebbe (sottinteso il prelazionario, ndr) dovuto rifondere al mandatario l'intera provvigione del 4%, il Pretore ha ritenuto che, dopo avere acquistato – in seguito all'esercizio del diritto di prelazione - in comproprietà la quota B di un mezzo, le due attrici fossero debitrici della mercede proporzionalmente alle loro quote. L'appellante principale sostiene invece che con l'incarico conferito in occasione della procedura di scioglimento della comproprietà debitrici della provvigione fossero le due comunioni ereditarie (mandanti) e non le due attrici che hanno acquistato lo statuto di comproprietarie su detta quota B solo successivamente. Inoltre, i membri della comunione ereditaria che avessero esercitato la prelazione sarebbero stati ugualmente tenuti a pagare la provvigione e non potevano esserne esentati per il fatto di avere acquistato la proprietà immobiliare. Di conseguenza, conclude la convenuta, al credito delle attrici - quali componenti della comunione ereditaria - nei suoi confronti doveva corrispondere un proprio credito verso la comunione ereditaria composta, dopo l'estromissione degli altri coeredi, delle stesse attrici in qualità di responsabili solidali. Da qui la reciprocità per compensare la pretesa delle attrici con la metà della provvigione – l'incarico di mediazione essendo stato conferito dalle due comunioni ereditarie comproprietarie per un mezzo senza vincolo di solidarietà – dovuta dalla comunione ereditaria ora composta delle sole AO 2 e AO 1.
A prescindere dal fatto che la convenuta si esprime solo in questa sede per la prima volta sulla questione della reciprocità delle pretese nonostante le attrici ne avessero eccepito la carenza già in sede di replica, la sua tesi appare pure infondata. Anche volendo individuare nei membri delle due comunioni ereditarie i debitori della mercede di mediazione, la sostanza non cambierebbe. Benché l'art. 403 cpv. 1 CO istituisca – in assenza di accordo contrario - una responsabilità solidale verso il mandatario se – come in concreto – il mandato è conferito da più persone insieme (Fellmann, op. cit., n. 105 segg. ad art. 403 CO), il requisito dell'identità tra creditore/debitore farebbe infatti comunque difetto nella fattispecie. Titolari delle contrapposte pretese non sarebbero le medesime persone. Da un lato vi sarebbe – per la pretesa volta al versamento del saldo derivante dall'amministrazione immobiliare - la comunione dei creditori composta delle due attrici quali membri (superstiti) di una comunione ereditaria, dall'altro – per il pagamento della mercede di mediazione - i singoli membri delle due comunioni ereditarie, solidalmente responsabili. Da qui l'impossibilità, in assenza del requisito della reciprocità, di compensare i crediti così come richiesto in appello (cfr. per analogia sentenza del Tribunale federale 4A_47/2009 del 15 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti).
4. Per i motivi che precedono, l'appello principale e l'appello adesivo, nella misura in cui sono ricevibili, sono entrambi respinti. La tassa di giustizia e le spese seguono la rispettiva soccombenza e sono calcolate (per l'appello principale come pure per quello adesivo) su un valore litigioso di fr. 40'723,42, compensate per il resto le ripetibili. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ammonta anch'esso a fr. 40'723,42 (art. 51 LTF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello 27 maggio 2010 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'400.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 2'500.-
già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico.
III. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello adesivo 5 luglio 2010 di AO 2 e AO 1 è respinto.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'400.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 2'500.-
già anticipati dalle appellanti adesive rimangono a loro carico.
V. Le ripetibili di entrambi gli appelli sono compensate.
VI. Notificazione:
|
|
- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).