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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2006.533 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 11 agosto 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 278'759.60, importo ridotto in sede conclusionale a fr. 250'293.05, oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2003 a titolo di risarcimento danni;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 14 maggio 2010, ha integralmente respinto;
appellante l’attrice con atto di appello 2 giugno 2010 con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per l’importo indicato nelle conclusioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con osservazioni 8 luglio 2010 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. AO 2
e AO 1, che hanno in locazione dal 1° novembre 1994 dei locali destinati a
studio medico e dentistico al secondo piano dello stabile sito in via __________
a __________, part. no. __________ RFD, di proprietà della AP 1, società con
sede a __________ (doc. 1, A e D), si sono opposti a un progetto della stessa
società per la costruzione di un edificio sull’adiacente part. no. __________
che prevedeva il collegamento allo stabile esistente perpendicolarmente alla
facciata Est e avrebbe comportato la chiusura di 4 finestre e così
l’oscuramento di due locali dell’ente locato (doc. 2, C e E). Il 28 maggio 2002 il Municipio di __________ ha rilasciato a AP 1 la licenza edilizia
(doc. F). AO 2 e AO 1 sono insorti al Consiglio di Stato con ricorso 12 giugno
2002 sollevando la violazione delle norme di attuazione del piano regolatore
sulla distanza tra edifici, rispettivamente sulla contiguità (doc. G). Con
risoluzione n. __________ del 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha
respinto le censure dei ricorrenti rilevando che il complesso edilizio doveva
essere considerato un edificio unico mentre era irrilevante l’esistenza di due
fondi distinti (doc. L).
In data 23 luglio 2002 AP 1 aveva presentato una notifica di variante
planivolumetrica che prevedeva, tra l’altro, la creazione di una terrazza
aperta al secondo piano così da permettere agli uffici che si trovano nello
stabile esistente di godere di luce e aerazione sufficiente senza dover subire
modifiche interne (doc. H). AO 2 e AO 1 si sono opposti anche a questo progetto
sostenendo che non eliminava gli inconvenienti già evidenziati, ossia minore
insolazione, aerazione e illuminazione dello studio medico-dentistico dovuti al
mancato rispetto delle distanze legali e che anche la problematica della
contiguità non era risolta. Gli opponenti auspicavano quindi la sospensione
della procedura in attesa dell’evasione del ricorso pendente, rispettivamente
di un eventuale pronunciato della seconda istanza (doc. I). AP 1 chiedeva dal
canto suo la sospensione della procedura relativa alla variante in data 24
ottobre 2002 (inc. rich. V dal Municipio di __________, doc. 47).
B. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha respinto con sentenza 22 ottobre 2002 il
ricorso inoltrato da AO 2 e AO 1 contro la risoluzione governativa sopra
citata. La corte cantonale, lasciato aperto il quesito se sia da ammettere il
ricorso dell’inquilino che contesta un intervento edilizio promosso dal
proprietario sullo stesso fondo, ha in sostanza considerato che il corpo di
collegamento era un vero e proprio edificio e che nulla vietava la sua
realizzazione in contiguità con lo stabile situato sulla part. no. __________
(doc. M). Contro il giudizio dell’ultima istanza cantonale AO 2 e AO 1 sono
insorti al Tribunale federale che con sentenza 23 gennaio 2003 ha giudicato inammissibile il gravame in ragione del fatto che i pregiudizi lamentati erano di
natura materiale e in quest’ambito la protezione degli interessi dei locatari è
principalmente assicurata dalle disposizioni di diritto federale in materia di
locazione, con conseguente assenza di un interesse giuridicamente protetto
secondo l’art. 88 OG (doc. S).
In data 6 febbraio 2003 AP 1A ha ritirato la variante planivolumatrica (inc.
rich. V dal Municipio di __________, doc. 54), salvo realizzare l’opera in base
alla stessa (v. replica, pag. 11, 5° periodo; conclusioni pag. 8, pt. 2 i. f.; appello, pag. 4, 5° periodo).
C. Con
petizione 11 agosto 2010 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 2 e AO 1 al
pagamento in solido di fr. 278'759.60, importo ridotto a fr. 250'293.05 con le
conclusioni 24 febbraio 2010, oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2003, a titolo di risarcimento danni. L’attrice intravvede l’illiceità e la colpa dei convenuti
nell’introduzione del ricorso al Tribunale federale e calcola il danno,
composto dalla mancata possibilità di locare gli uffici, dalla perdita di un conduttore
e dai maggiori interessi pagati sul capitale investito, con riferimento alla
durata della procedura in quella sede, ossia per il periodo 22 ottobre 2002 –
23 gennaio 2003.
I convenuti si sono opposti a ogni pretesa sottolineando la liceità nell’agire
contro un progetto che avrebbe provocato loro notevoli danni e inconvenienti.
D. Con
sentenza 14 maggio 2010 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice
ha in sostanza considerato non manifestamente insostenibili gli argomenti
sollevati nel ricorso di diritto pubblico, ciò che portava a escludere un agire
abusivo e malevolo da parte dei convenuti, opinione rafforzata dal fatto che
l’attrice aveva presentato una variante che teneva in parte conto delle
critiche espresse nel ricorso al Consiglio di Stato. Il Pretore ha inoltre
ritenuto mancante il nesso causale tra l’atto rimproverato ai convenuti e il
danno fatto valere derivante dal ritardo nell’esecuzione del progetto secondo
la variante.
E. Con
l’appello in esame AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione per l’importo di fr. 250'293.05 oltre interessi al 5%
dal 17 ottobre 2003 protestando tasse spese e ripetibili di prima e seconda
sede. L’appellante ripercorrendo i principali fatti di causa ribadisce la
propria tesi secondo cui il ricorso al Tribunale federale è stato inoltrato dai
convenuti con argomentazioni temerarie e in perfetta malafede, ciò che deve
condurre al risarcimento dei danni derivanti dalla durata di quella procedura.
Delle osservazioni 8 luglio 2010 con cui le parti appellate si sono opposte al
gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerato
in diritto:
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata
pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in
rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1
CPC).
2. I
principi che reggono la riparazione del pregiudizio causato dall’opposizione
ingiustificata a un progetto edilizio sono stati illustrati sia nel giudizio
impugnato che nei diversi allegati delle parti. Riassuntivamente si può
ricordare che, di principio, il fatto di far uso di un rimedio di diritto
previsto dalla legge è legittimo, anche se colui che se ne avvale finisce per
soccombere. Agisce invece in maniera abusiva, e pertanto illecita ai sensi
dell’art. 41 CO, chi introduce un’opposizione o un ricorso contro una domanda
di costruzione malgrado un’evidente inutilità con lo scopo di ritardare la
realizzazione dell’opera. L’evidente inutilità di un rimedio di diritto è data
in caso di manifesta assenza di prospettive o, in altri termini, di mancanza di
motivi oggettivamente sostenibili. Occorre quindi riconoscere nell’agire del
ricorrente un abuso intenzionale o perlomeno gravemente negligente del mezzo procedurale,
ossia un comportamento malevolo e pertanto contrario alle regole della buona
fede (v. in particolare TF 3 marzo 2003, inc. 4C.353/2002, consid. 5; DTF 123 III 101, consid. 2a; DTF 117 II 394, consid. 4; II CCA 30 gennaio
2008, inc. 12.2007.31, consid. 6; BR/DC 3/97, pag. 101 segg.; BR/DC 1986/4,
pag. 75 segg.).
3. Giusta
l’art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC-TI, l’atto di appello deve contenere,
pena la sua nullità, i motivi di fatto e di dirittto sui quali si fonda. Per
costante giurisprudenza l’appellante deve pertanto confrontarsi in modo
puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per
quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (da
ultimo: II CCA 23 maggio 2012, inc. 12.2010.89, consid. 8.2; 10 febbraio 2012,
inc. 12.2010.44, consid. 10.1). Inoltre, in presenza di più motivazioni
indipendenti contenute nel primo giudizio, l’appellante deve impugnarle tutte
con successo (II CCA 26 aprile 2012, inc. 12.2010.70, consid. 10; 9 marzo 2012,
inc. 12.2010.54, consid. 9; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 19 ad art. 309).
L’appello in esame si limita a riassumere i fatti di causa (pag. 3 e 4) e a
riproporre l’opinione, già espressa nei precedenti allegati, secondo la quale
l’agire dei convenuti sarebbe stato illecito (pag. 5 a 8). L’appellante non si confronta tuttavia in modo critico con le motivazioni del primo giudizio,
né con quella secondo cui gli argomenti sostenuti nel ricorso al Tribunale
federale non potevano definirsi insostenibili, a maggior ragione ponendo mente
al fatto che AP 1 aveva presentato una variante meno invasiva, né con quella
relativa all’assenza di un nesso causale tra l’agire dei convenuti e il danno
vantato. Ne segue che l’appello, che come detto non spiega per quale motivo le
tesi del Pretore sarebbero errate e con ciò da riformare, dev’essere dichiarato
irricevibile.
4. Anche
volendo riesaminare nel merito le tesi dell’appellante, e con ciò considerare
ricevibile il gravame, lo stesso andrebbe comunque respinto, le considerazioni del
primo giudizio essendo del tutto pertinenti. A titolo abbondanziale si può infatti
osservare quanto segue.
AP 1 ha chiesto la sospensione della domanda di variante il 24 ottobre 2002 (v.
sopra consid. A), ossia 2 giorni dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale
amministrativo. Non si comprende avantutto come tale richiesta possa favorire
un accordo con la controparte, come preteso in questa sede (v. appello, pag. 7).
In queste circostanze i convenuti ben potevano ritenere che l’attrice
intendesse costruire secondo il progetto originario, ciò che non li ha certo
indotti a rinunciare a inoltrare ricorso al Tribunale federale, pur consapevoli
delle difficoltà insite in una tale iniziativa giudiziaria (v. doc. 6). Ciò non
dimostra però ancora né temerarietà né mala fede, come ancora si dirà in
appresso. Comunque sia, in sede di replica l’attrice ha sostenuto che
l’esecuzione delle opere secondo la variante era la più idonea anche al fine di
ridurre il tempo tecnico necessario all’edificazione (pag. 8, ad B i.f.). A
parte il fatto che non si comprendono allora le ragioni del ritiro della
variante stessa, al di là delle spiegazioni fornite dal progettista (v. verbale
audizione testimoniale 24 ottobre 2007, pag. 2. i.f., pag. 3, 3° periodo), da
quanto precede deriva che la realizzazione del primo progetto avrebbe avuto
tempi diversi rispetto alla realizzazione avvenuta in base alla variante, ciò
che corrisponde peraltro all’evidenza, per cui senz’altro a ragione il primo
giudice ne ha dedotto l’assenza del nesso di causalità tra la pretesa illiceità
di un ricorso contro il progetto originario e il danno fatto valere. In altri
termini, un eventuale danno avrebbe potuto essere calcolato solo se l’edificazione
fosse avvenuta sulla base del progetto cui i convenuti si erano opposti fino al
Tribunale federale.
Inoltre, alla luce della giurisprudenza e della dottrina indicate al
considerando 2 il ricorso di AO 2 e AO 1 al Tribunale federale non può dirsi
privo di motivi oggettivamente sostenibili e introdotto con la malevola
intenzione di causare danno a AP 1, come rettamente rilevato dal Pretore. Il
ricorso non omette di considerare la problematica della legittimazione e
contiene una dettagliata argomentazione volta a contestare il giudizio
dell’ultima istanza cantonale (v. doc. O). Il fatto che il Tribunale federale lo
abbia dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 88 vOG non significa
che gli argomenti proposti fossero privi di pertinenza, l’alta Corte non si è
d’altronde espressa in questi termini. Se la legittimazione del conduttore a
opporsi a un progetto edilizio del proprietario del fondo medesimo o di quello
di un fondo contermine fosse un aspetto chiaro e semplice il Tribunale
cantonale amministrativo non avrebbe lasciato la questione aperta (v. doc. M).
La tematica non è poi facilitata dal fatto che la qualità di parte non risponde
esattamente ai medesimi criteri a dipendenza delle sedi di giudizio, come
sottolineato dal Tribunale federale (v. doc. S). Ciò premesso, l’apprezzamento
errato di una situazione giuridica, come avvenuto nel concreto caso, non può
condurre a un risarcimento danni (DTF 117 II 394, consid. 4).
5. In
considerazione di quanto precede il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile
con conseguente conferma del giudizio impugnato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate sulla base di un
valore litigioso di fr. 250'293.05, seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI).
Nella fissazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del fatto che
quella stabilita dal Pretore è inferiore al valore minimo previsto dalla LTG
1965.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello
2 giugno 2010 di AP 1, __________, è irricevibile.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4'000.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 4'100.-
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti appellate complessivi fr. 6'000.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).