Incarto n.
12.2010.106

Lugano

18 giugno 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2006.533 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 11 agosto 2006 da

 

 

AP 1

rappr. da RA 2

 

 

contro

 

 

 

AO 1

AO 2

 tutti rappr. da RA 3

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 278'759.60, importo ridotto in sede conclusionale a fr. 250'293.05, oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2003 a titolo di risarcimento danni;

 

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 14 maggio 2010, ha integralmente respinto;

 

appellante l’attrice con atto di appello 2 giugno 2010 con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per l’importo indicato nelle conclusioni, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre i convenuti con osservazioni 8 luglio 2010 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                  A.   AO 2 e AO 1, che hanno in locazione dal 1° novembre 1994 dei locali destinati a studio medico e dentistico al secondo piano dello stabile sito in via __________ a __________, part. no. __________ RFD, di proprietà della AP 1, società con sede a __________ (doc. 1, A e D), si sono opposti a un progetto della stessa società per la costruzione di un edificio sull’adiacente part. no. __________ che prevedeva il collegamento allo stabile esistente perpendicolarmente alla facciata Est e avrebbe comportato la chiusura di 4 finestre e così l’oscuramento di due locali dell’ente locato (doc. 2, C e E). Il 28 maggio 2002 il Municipio di __________ ha rilasciato a AP 1 la licenza edilizia (doc. F). AO 2 e AO 1 sono insorti al Consiglio di Stato con ricorso 12 giugno 2002 sollevando la violazione delle norme di attuazione del piano regolatore sulla distanza tra edifici, rispettivamente sulla contiguità (doc. G). Con risoluzione n. __________ del 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto le censure dei ricorrenti rilevando che il complesso edilizio doveva essere considerato un edificio unico mentre era irrilevante l’esistenza di due fondi distinti (doc. L).
In data 23 luglio 2002 AP 1 aveva presentato una notifica di variante planivolumetrica che prevedeva, tra l’altro, la creazione di una terrazza aperta al secondo piano così da permettere agli uffici che si trovano nello stabile esistente di godere di luce e aerazione sufficiente senza dover subire modifiche interne (doc. H). AO 2 e AO 1 si sono opposti anche a questo progetto sostenendo che non eliminava gli inconvenienti già evidenziati, ossia minore insolazione, aerazione e illuminazione dello studio medico-dentistico dovuti al mancato rispetto delle distanze legali e che anche la problematica della contiguità non era risolta. Gli opponenti auspicavano quindi la sospensione della procedura in attesa dell’evasione del ricorso pendente, rispettivamente di un eventuale pronunciato della seconda istanza (doc. I). AP 1 chiedeva dal canto suo la sospensione della procedura relativa alla variante in data 24 ottobre 2002 (inc. rich. V dal Municipio di __________, doc. 47).

                                  B.   Il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto con sentenza 22 ottobre 2002 il ricorso inoltrato da AO 2 e AO 1 contro la risoluzione governativa sopra citata. La corte cantonale, lasciato aperto il quesito se sia da ammettere il ricorso dell’inquilino che contesta un intervento edilizio promosso dal proprietario sullo stesso fondo, ha in sostanza considerato che il corpo di collegamento era un vero e proprio edificio e che nulla vietava la sua realizzazione in contiguità con lo stabile situato sulla part. no. __________ (doc. M). Contro il giudizio dell’ultima istanza cantonale AO 2 e AO 1 sono insorti al Tribunale federale che con sentenza 23 gennaio 2003 ha giudicato inammissibile il gravame in ragione del fatto che i pregiudizi lamentati erano di natura materiale e in quest’ambito la protezione degli interessi dei locatari è principalmente assicurata dalle disposizioni di diritto federale in materia di locazione, con conseguente assenza di un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 88 OG (doc. S).
In data 6 febbraio 2003 AP 1A ha ritirato la variante planivolumatrica (inc. rich. V dal Municipio di __________, doc. 54), salvo realizzare l’opera in base alla stessa (v. replica, pag. 11, 5° periodo; conclusioni pag. 8, pt. 2 i. f.; appello, pag. 4, 5° periodo).

                                  C.   Con petizione 11 agosto 2010 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 2 e AO 1 al pagamento in solido di fr. 278'759.60, importo ridotto a fr. 250'293.05 con le conclusioni 24 febbraio 2010, oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2003, a titolo di risarcimento danni. L’attrice intravvede l’illiceità e la colpa dei convenuti nell’introduzione del ricorso al Tribunale federale e calcola il danno, composto dalla mancata possibilità di locare gli uffici, dalla perdita di un conduttore e dai maggiori interessi pagati sul capitale investito, con riferimento alla durata della procedura in quella sede, ossia per il periodo 22 ottobre 2002 – 23 gennaio 2003.
I convenuti si sono opposti a ogni pretesa sottolineando la liceità nell’agire contro un progetto che avrebbe provocato loro notevoli danni e inconvenienti.

                                  D.   Con sentenza 14 maggio 2010 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice ha in sostanza considerato non manifestamente insostenibili gli argomenti sollevati nel ricorso di diritto pubblico, ciò che portava a escludere un agire abusivo e malevolo da parte dei convenuti, opinione rafforzata dal fatto che l’attrice aveva presentato una variante che teneva in parte conto delle critiche espresse nel ricorso al Consiglio di Stato. Il Pretore ha inoltre ritenuto mancante il nesso causale tra l’atto rimproverato ai convenuti e il danno fatto valere derivante dal ritardo nell’esecuzione del progetto secondo la variante.

                                  E.   Con l’appello in esame AP 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 250'293.05 oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2003 protestando tasse spese e ripetibili di prima e seconda sede. L’appellante ripercorrendo i principali fatti di causa ribadisce la propria tesi secondo cui il ricorso al Tribunale federale è stato inoltrato dai convenuti con argomentazioni temerarie e in perfetta malafede, ciò che deve condurre al risarcimento dei danni derivanti dalla durata di quella procedura.
Delle osservazioni 8 luglio 2010 con cui le parti appellate si sono opposte al gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

                                   2.   I principi che reggono la riparazione del pregiudizio causato dall’opposizione ingiustificata a un progetto edilizio sono stati illustrati sia nel giudizio impugnato che nei diversi allegati delle parti. Riassuntivamente si può ricordare che, di principio, il fatto di far uso di un rimedio di diritto previsto dalla legge è legittimo, anche se colui che se ne avvale finisce per soccombere. Agisce invece in maniera abusiva, e pertanto illecita ai sensi dell’art. 41 CO, chi introduce un’opposizione o un ricorso contro una domanda di costruzione malgrado un’evidente inutilità con lo scopo di ritardare la realizzazione dell’opera. L’evidente inutilità di un rimedio di diritto è data in caso di manifesta assenza di prospettive o, in altri termini, di mancanza di motivi oggettivamente sostenibili. Occorre quindi riconoscere nell’agire del ricorrente un abuso intenzionale o perlomeno gravemente negligente del mezzo procedurale, ossia un comportamento malevolo e pertanto contrario alle regole della buona fede (v. in particolare TF 3 marzo 2003, inc. 4C.353/2002, consid. 5; DTF 123 III 101, consid. 2a; DTF 117 II 394, consid. 4; II CCA 30 gennaio 2008, inc. 12.2007.31, consid. 6; BR/DC 3/97, pag. 101 segg.; BR/DC 1986/4, pag. 75 segg.).

                                   3.   Giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC-TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di dirittto sui quali si fonda. Per costante giurisprudenza l’appellante deve pertanto confrontarsi in modo puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (da ultimo: II CCA 23 maggio 2012, inc. 12.2010.89, consid. 8.2; 10 febbraio 2012, inc. 12.2010.44, consid. 10.1). Inoltre, in presenza di più motivazioni indipendenti contenute nel primo giudizio, l’appellante deve impugnarle tutte con successo (II CCA 26 aprile 2012, inc. 12.2010.70, consid. 10; 9 marzo 2012, inc. 12.2010.54, consid. 9; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 309).
L’appello in esame si limita a riassumere i fatti di causa (pag. 3 e 4) e a riproporre l’opinione, già espressa nei precedenti allegati, secondo la quale l’agire dei convenuti sarebbe stato illecito (pag. 5 a 8). L’appellante non si confronta tuttavia in modo critico con le motivazioni del primo giudizio, né con quella secondo cui gli argomenti sostenuti nel ricorso al Tribunale federale non potevano definirsi insostenibili, a maggior ragione ponendo mente al fatto che AP 1 aveva presentato una variante meno invasiva, né con quella relativa all’assenza di un nesso causale tra l’agire dei convenuti e il danno vantato. Ne segue che l’appello, che come detto non spiega per quale motivo le tesi del Pretore sarebbero errate e con ciò da riformare, dev’essere dichiarato irricevibile.

                                   4.   Anche volendo riesaminare nel merito le tesi dell’appellante, e con ciò considerare ricevibile il gravame, lo stesso andrebbe comunque respinto, le considerazioni del primo giudizio essendo del tutto pertinenti. A titolo abbondanziale si può infatti osservare quanto segue.
AP 1 ha chiesto la sospensione della domanda di variante il 24 ottobre 2002 (v. sopra consid. A), ossia 2 giorni dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale amministrativo. Non si comprende avantutto come tale richiesta possa favorire un accordo con la controparte, come preteso in questa sede (v. appello, pag. 7). In queste circostanze i convenuti ben potevano ritenere che l’attrice intendesse costruire secondo il progetto originario, ciò che non li ha certo indotti a rinunciare a inoltrare ricorso al Tribunale federale, pur consapevoli delle difficoltà insite in una tale iniziativa giudiziaria (v. doc. 6). Ciò non dimostra però ancora né temerarietà né mala fede, come ancora si dirà in appresso. Comunque sia, in sede di replica l’attrice ha sostenuto che l’esecuzione delle opere secondo la variante era la più idonea anche al fine di ridurre il tempo tecnico necessario all’edificazione (pag. 8, ad B i.f.). A parte il fatto che non si comprendono allora le ragioni del ritiro della variante stessa, al di là delle spiegazioni fornite dal progettista (v. verbale audizione testimoniale 24 ottobre 2007, pag. 2. i.f., pag. 3, 3° periodo), da quanto precede deriva che la realizzazione del primo progetto avrebbe avuto tempi diversi rispetto alla realizzazione avvenuta in base alla variante, ciò che corrisponde peraltro all’evidenza, per cui senz’altro a ragione il primo giudice ne ha dedotto l’assenza del nesso di causalità tra la pretesa illiceità di un ricorso contro il progetto originario e il danno fatto valere. In altri termini, un eventuale danno avrebbe potuto essere calcolato solo se l’edificazione fosse avvenuta sulla base del progetto cui i convenuti si erano opposti fino al Tribunale federale.
Inoltre, alla luce della giurisprudenza e della dottrina indicate al considerando 2 il ricorso di AO 2 e AO 1 al Tribunale federale non può dirsi privo di motivi oggettivamente sostenibili e introdotto con la malevola intenzione di causare danno a AP 1, come rettamente rilevato dal Pretore. Il ricorso non omette di considerare la problematica della legittimazione e contiene una dettagliata argomentazione volta a contestare il giudizio dell’ultima istanza cantonale (v. doc. O). Il fatto che il Tribunale federale lo abbia dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 88 vOG non significa che gli argomenti proposti fossero privi di pertinenza, l’alta Corte non si è d’altronde espressa in questi termini. Se la legittimazione del conduttore a opporsi a un progetto edilizio del proprietario del fondo medesimo o di quello di un fondo contermine fosse un aspetto chiaro e semplice il Tribunale cantonale amministrativo non avrebbe lasciato la questione aperta (v. doc. M). La tematica non è poi facilitata dal fatto che la qualità di parte non risponde esattamente ai medesimi criteri a dipendenza delle sedi di giudizio, come sottolineato dal Tribunale federale (v. doc. S). Ciò premesso, l’apprezzamento errato di una situazione giuridica, come avvenuto nel concreto caso, non può condurre a un risarcimento danni (DTF 117 II 394, consid. 4).

                                   5.   In considerazione di quanto precede il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile con conseguente conferma del giudizio impugnato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 250'293.05, seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI). Nella fissazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del fatto che quella stabilita dal Pretore è inferiore al valore minimo previsto dalla LTG 1965.

Per questi motivi,

 

 

 

richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 2 giugno 2010 di AP 1, __________, è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                           fr. 4'000.-

                                         b) spese                                              fr.    100.-

                                         totale                                                   fr. 4'100.-

 

                                         già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alle parti appellate complessivi fr. 6'000.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

                                         -;

                                         -.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).