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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.101 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 3 ottobre 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2 arch. AO 3
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 94'273.40 oltre interessi, richiesta poi modificata in replica nel senso della condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 59'906.55 oltre interessi e del solo convenuto AO 3 al pagamento dei rimanenti fr. 34'366.85 oltre interessi entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, ritenuto che il solo AO 3 ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 16'940.- oltre interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 31 maggio 2010, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 20'307.45 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 415.- oltre interessi, e ha dato atto del ritiro della domanda riconvenzionale;
appellanti gli attori con atto di appello 17 giugno 2010, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 56'156.55 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 15'746.05 oltre interessi entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente il convenuto AO 3 con atto 25 agosto 2010, con cui chiede la reiezione dell’appello e la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione promossa nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con osservazioni 21 settembre 2010 postulano la reiezione dell’appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 6 luglio 2004 (doc. B1) i coniugi AP 1 hanno acquistato dall’AO 3 la part. n. __________ RFD di __________, per la quale questi si era già fatto rilasciare la licenza edilizia per l’esecuzione di una casa monofamiliare (doc. F1).
Per i relativi lavori di edificazione, iniziati nell’estate/autunno 2004, essi hanno deciso di far capo oltre al citato architetto anche all’AO 2 e alla sua società AO 1.
Con lettera 10 febbraio 2005 (doc. T) i coniugi AP 1 hanno disdetto il mandato conferito all’ingegnere e tre giorni dopo (doc. U), l’AO 3, informato di quella disdetta, ha comunicato di rinunciare al mandato per la direzione dei lavori.
2. I lavori di edificazione sul fondo in questione hanno dato luogo a tutta una serie di interventi da parte del Municipio di __________.
Per quanto qui interessa, dopo aver in precedenza accolto il 29 settembre rispettivamente il 27 ottobre 2004 (cfr. le relative lettere nel plico doc. III°; cfr. pure doc. G2) due richieste di varianti volte all’innalzamento da m. 1.50 a m. 2.50 del muro di sostegno a valle e all’innalzamento di cm. 90 della quota dell’abitazione, l’11 novembre 2004 (doc. K1) l’autorità comunale ha ordinato la sospensione dei lavori e imposto la presentazione di una variante, dopo aver rilevato che erano state apportate diverse modifiche rispetto ai piani approvati (dimensioni [casa allungata verso sud di cm. 38] con aumento degli indici, forma [scala + parte soggiorno + balcone al primo piano, di forma non più arrotondata bensì rettangolare], aspetto esterno [modifica delle facciate e delle aperture] e distanza dal confine a nord [m. 3 invece di m. 4]), richiesta di variante che è poi stata accolta il 2 febbraio 2005 (cfr. la relativa lettera nel plico doc. III°).
Il 25 marzo 2005 (cfr. la relativa lettera nel plico doc. III°, cfr. poi pure doc. K2) il Municipio, non ritenendo possibile una lettura completa e precisa delle modifiche che si intendevano apportare con la variante inoltrata il 24 marzo 2005 dall’arch. B__________ __________ volta all’ampliamento del balcone sud, ha precauzionalmente sospeso i lavori in corso limitatamente a tutte le parti non conformi ai piani approvati, assegnando un termine per inoltrare una domanda di costruzione-variante completa di tutti gli allegati disposti dalla legge in vigore, con in particolare i rilievi del terreno e dell’edificio realizzato da parte del geometra.
Il 7 aprile 2005 (doc. K3) il Municipio ha nuovamente intimato l’immediato blocco dei lavori e la presentazione di una perizia statica, questa volta in considerazione dei gravi problemi di tenuta e rischio di crollo del muro di sostegno a valle. Facendo proprio il rapporto dello studio di ingegneria __________ (doc. M), l’11 maggio 2005 (doc. N) esso ha quindi intimato l’asportazione della terra a monte del muro per almeno m. 1.50 di altezza e ha chiesto la presentazione di una variante per ovviare agli inconvenienti al muro e agli altri problemi riscontrati nella casa. Le varianti in questione sono poi state allestite dall’arch. W__________ __________ (doc. Q e notifica 13 giugno 2005 nel plico doc. III° rich.).
3. Con petizione 3 ottobre 2006 AP 1 hanno convenuto innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città l’AO 3, AO 1 e l’AO 2 al fine di ottenerne la condanna al pagamento in solido di fr. 94'273.40 oltre interessi, richiesta poi modificata in replica nel senso della condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 59'906.55 oltre interessi e del solo convenuto AO 3 al pagamento dei rimanenti fr. 34'366.85 oltre interessi entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. Ritenendo che l’architetto era responsabile nei loro confronti per le gravi carenze riscontrate nel muro di sostegno nella sua qualità di costruttore, progettista e direttore dei lavori e che l’ingegnere e la sua società lo erano a loro volta nella loro qualità di specialisti incaricati delle questioni ingegneristiche, essi in sintesi hanno preteso da loro il risarcimento delle spese assunte per l’asportazione della terra a monte del muro per m. 1.50 di altezza (fr. 17'079.45), del costo preventivato per l’abbattimento e il rifacimento del manufatto (fr. 35'849.10), delle spese per l’allestimento della perizia ad opera di __________ (fr. 3’228.-) e dei costi di fermo cantiere dovuti al blocco ordinato dal Municipio per la difettosità del muro (fr. 3'750.-). Nei confronti del solo architetto, essi hanno invece preteso il risarcimento delle spese per l’allestimento della variante da parte dell’arch. W__________ __________ (fr. 13’181.10), per la nuova misurazione delle quote dell’edificio (fr. 724.95), per la nuova misurazione dell’edificio (fr. 1’425.-), per lo spostamento di due pilastri (fr. 1'500.-), per il ridimensionamento di due finestre (fr. 2'000.-), il rimborso delle maggiori spese __________ per l’allacciamento cantiere (fr. 415.80) e della somma anticipata per l’esecuzione di un lift (fr. 7'082.90) nonché la rifusione delle spese legali preprocessuali esposte dall’avv. __________ prima (fr. 2'037.10) e dall’avv. __________ poi (fr. 6'000.-).
Dal canto loro, i convenuti si sono opposti alla petizione e il solo convenuto AO 3 ha inoltre chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di fr. 16'940.- oltre interessi, importo corrispondente al saldo dell’onorario per le prestazioni effettuate.
4. Esperita l’istruttoria, con la sentenza 31 maggio 2010 qui impugnata il Pretore, oltre ad aver dato atto del ritiro della domanda riconvenzionale per desistenza, ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 20'307.45 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 415.- oltre interessi, il tutto caricando i relativi oneri processuali di fr. 10'765.- per 4/5 agli attori e per 1/5 ai convenuti in solido, ritenuto che gli attori erano inoltre tenuti a rifondere fr. 4'800.- all’AO 3 e un’identica somma agli altri due convenuti (ossia fr. 2'400.- ciascuno) per ripetibili. Il giudice di prime cure, richiamate le disposizioni di diritto svizzero in materia di contratto di architetto e di ingegnere (rette dalle norme sul mandato), ha accertato, per quanto qui interessa, che il muro di sostegno presentava effettivamente gravi carenze e che la responsabilità per questo stato di fatto andava ascritta per metà all’AO 3, il quale ne aveva curato l’esecuzione, la progettazione e doveva occuparsi della direzione dei lavori, e per l’altra metà all’AO 2 e ad AO 1, che si erano occupati dei suoi aspetti ingegneristici: di qui la condanna dei convenuti in solido a risarcire agli attori le spese per l’asportazione della terra a monte del muro (fr. 17'079.45) e per l’allestimento della perizia ad opera di __________ (fr. 3’228.-). Quanto alle pretese formulate nei confronti del solo architetto, l’unica ad essere stata riconosciuta è stata quella, poi arrotondata, relativa al rimborso delle maggiori spese __________ per l’allacciamento cantiere.
5. La sentenza pretorile è stata impugnata con appello 17 giugno 2010 dagli attori e con appello adesivo 25 agosto 2010 dall’AO 3. I primi chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di condannare tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 56'156.55 oltre interessi e il solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 15'746.05 oltre interessi entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, auspicando in sostanza il riconoscimento anche delle pretese relative al risarcimento del costo preventivato per l’abbattimento e il rifacimento del muro (fr. 35'849.10), come pure delle spese per l’allestimento della variante da parte dell’arch. W__________ __________ (fr. 13’181.10), per la nuova misurazione delle quote dell’edificio (fr. 724.95) e per la nuova misurazione dell’edificio stesso (fr. 1’425.-). Il secondo chiede invece di modificare la pronunzia del giudice di prime cure nel senso di respingere integralmente la petizione promossa nei suoi confronti, negando ogni sua responsabilità per la difettosità del muro.
6. Delle osservazioni 25 agosto 2010 dell’AO 3 rispettivamente 21 settembre 2010 degli attori, che postulano la reiezione del gravame di parte avversa, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
sull’appello adesivo
8. In questa sede il convenuto nega, con riferimento alla questione del muro di sostegno a valle, di essere stato legato agli attori da un contratto, tanto meno di appalto, di progettazione o di direzione dei lavori; contesta che la controparte gli abbia rivolto in causa i rimproveri poi evidenziati dal Pretore nella sentenza; e osserva che le carenze riscontrate al manufatto, di natura statica, nemmeno erano tali da fondare una sua responsabilità solidale per i danni posti a suo carico dal Pretore (fr. 20'307.45).
8.1 La censura del convenuto di non essere mai stato legato agli attori, relativamente alla questione del muro di sostegno, da un contratto di appalto, di progettazione e di direzione dei lavori deve senz’altro essere disattesa. Essa è innanzitutto irricevibile, essendo stata da lui sollevata per la prima volta soltanto in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), dopo che negli allegati preliminari mai aveva provveduto a contestare l’esistenza di un tale contratto, puntualmente evocata dalla controparte in petizione (p. 2 seg.) rispettivamente in replica (p. 3). Essa sarebbe in ogni caso infondata anche nel merito: egli ha in effetti pacificamente ammesso in causa che era lui e non la sua società E__________ Sagl, la quale aveva apparentemente eseguito il muro e fatturato le prestazioni edilizie (doc. J) e di progettazione (doc. 3; a prescindere dal fatto che altri fossero poi stati indicati come progettisti nelle relative istanze amministrative, cfr. doc. G1), ad essere la vera controparte degli attori, egli essendosi nell’occasione limitato a continuare ad usare la carta intestata di quella società (replica riconvenzionale p. 3), allora per altro già fallita da oltre un anno e mezzo (doc. WWW); e per l’appunto con la domanda riconvenzionale egli aveva addirittura preteso il pagamento del saldo delle prestazioni relative a quell’incarico.
8.2 La censura secondo cui gli attori non avrebbero mai preteso negli allegati preliminari l’esistenza delle violazioni contrattuali poi rimproverategli dal Pretore nella sentenza (e meglio il fatto di non aver avvisato gli attori, in qualità di progettista, dei possibili problemi statici del muro), a suo dire inesistenti, pur fondata, non migliora la posizione del convenuto. Negli allegati preliminari gli attori avevano in effetti allegato che il muro di sostegno in questione, di cui il convenuto si era impegnato a curare la progettazione, l’esecuzione e la direzione dei lavori, era stato realizzato in totale spregio alle più elementari norme dell’arte edilizia e statica, essendo stato costruito in modo tale che vi era il concreto pericolo che potesse franare a valle (petizione p. 3, replica p. 3 e 5, con particolare riferimento alla posizione e ai quantitativi del ferro), ciò che è senz’altro sufficiente per ritenere adempiuto l’onere di allegazione degli attori. Ebbene, l’istruttoria ha effettivamente permesso di accertare il buon fondamento delle loro critiche: in effetti il perito giudiziario ha da una parte evidenziato l’esistenza di carenze dal punto di vista costruttivo, rilevando - come poi evidenziato anche dal Pretore - che la posizione dell’armatura oltre che da un punto di vista statico non era corretta nemmeno da un punto di vista costruttivo (ad 2.1 e 3.2), rispettivamente che quanto realizzato nemmeno corrispondeva ai calcoli statici asseritamente allestiti a quello scopo e prodotti dal convenuto sub doc. IV° rich. (ad 4); dall’altra ha rilevato anche errori di progettazione, facendo notare come le dimensioni delle fondazioni (risultanti dal piano doc. H4) non fossero sufficienti per garantire la stabilità del muro (ad 3.1). Ritenuto dunque che gli inconvenienti al muro non concernono unicamente aspetti statici, imputabili all’AO 2 e alla sua società, ma attengono anche alla progettazione e alla messa in opera vera e propria del manufatto, come detto curata dal convenuto, ben si può concludere per una sua responsabilità solidale per il danno che ne è derivato agli attori. Si aggiunga, per inciso, che il convenuto già nella fase preprocessuale si era assunto la responsabilità della difettosità del muro (doc. X e FF).
9. Chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nel senso di respingere ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti, il convenuto ha di fatto impugnato in questa sede anche il giudizio con cui il Pretore lo aveva singolarmente condannato al rimborso delle maggiori spese __________ per l’allacciamento cantiere (di fr. 415.-). Nella sua impugnativa la censura al giudizio di prime cure, che nulla ha a che vedere con la questione del muro di sostegno, non è tuttavia stata assolutamente motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve senz’altro essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI).
10. Ne discende la reiezione dell’appello adesivo nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'722.45 (fr. 20'307.45 + fr. 415.-), seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
sull’appello principale
11. Preliminarmente si osserva che il fatto che nelle more della procedura d’appello la convenuta e appellata AO 1 sia fallita (il 13 luglio 2011), la sua procedura di fallimento sia stata sospesa per mancanza d’attivi (il 17 agosto 2011) e la sua ragione sociale sia stata radiata dal Registro di commercio (il 18 gennaio 2012), fa sì che l'appello degli attori, nella misura in cui è rivolto nei confronti della stessa, oramai sprovvista di personalità giuridica, debba senz’altro essere stralciato dai ruoli per carenza del presupposto processuale dell'art. 97 n. 4 CPC/TI (per tante: II CCA 19 dicembre 2005 inc. n. 12.2005.33, in Rti D II-2006 8c pag.622, 31 maggio 2006 inc. n. 12.2004.144), senza che si possano prelevare tasse e spese ed assegnare ripetibili, mancando una persona alla quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 150).
Da un punto di vista pratico, ciò fa sì che questa Camera è impossibilitata ad esaminare l’appello e ad eventualmente modificare (a sfavore di quella società) i dispositivi pretorili che la concernono, così che in definitiva, nei confronti della stessa, restano in vigore i dispositivi della decisione pretorile, che verranno qui ripresi solo a titolo dichiarativo e indicati formalmente solo tra due parentesi, con l’implicita avvertenza che gli stessi non sono stati qui confermati nel merito.
12. Con la loro impugnativa, come detto, gli attori chiedono che i convenuti siano tenuti in solido a risarcire loro anche il costo preventivato per l’abbattimento e il rifacimento del muro di sostegno (fr. 35'849.10) e che il solo convenuto AO 3 venga obbligato pure al pagamento delle spese per l’allestimento della variante dell’arch. W__________ __________ (fr. 13’181.10), per la nuova misurazione delle quote dell’edificio (fr. 724.95) e per la nuova misurazione dello stesso (fr. 1’425.-).
12.1 Il Pretore ha respinto la richiesta degli attori volta al risarcimento del costo preventivato a suo tempo per l’abbattimento e il rifacimento del muro (fr. 35'849.10, doc. UU), rilevando che nel corso della causa gli attori, invece di abbatterlo e rifarlo, avevano poi optato per il suo totale risanamento, il tutto però senza aver assolutamente provato la spesa relativa a un tale intervento.
In questa sede gli attori spiegano di non aver potuto versare agli atti la fattura degli interventi effettuati, in quanto la stessa, per altro comprensiva di altri lavori per un importo forfetario di fr. 92'000.- (per la sola parte ovest), era stata allestita in modo caotico ed era nel frattempo divenuta oggetto di contenzioso. Aggiungono che, per la sua estensione, il risanamento da loro effettuato era comunque da considerarsi un vero e proprio rifacimento del muro, con un costo almeno equivalente a quest’ultimo, stabilito dal perito in fr. 55'000.-. Osservano poi che l’importo di cui al doc. UU, oltretutto ritenuto insufficiente dal perito, era di gran lunga inferiore alla predetta somma di fr. 55'000.-. Rilevano che già il fatto che lo spostamento di m. 1.50 di terra sopra il muro abbia comportato una spesa di fr. 17'079.45 concorreva a rendere ragionevole e prudente l’importo ora preteso per il risanamento. E concludono che la scelta del risanamento era pure stata interessante per la controparte, che altrimenti avrebbe dovuto sobbarcarsi l’intero importo, ben superiore, relativo all’abbattimento e ricostruzione del muro.
Ora, nel caso di specie è pacifico che il muro di sostegno doveva essere rifatto oppure risanato (perizia ad 5), risanamento per altro che era stato imposto dal Municipio quale condizione per l’ottenimento dell’abitabilità (cfr. lettera 9 luglio 2009 nel plico doc. III° rich.). Ed è parimenti incontestabile che il costo dei lavori di risanamento effettuati dagli attori, che in particolare avevano comportato la realizzazione di una nuova scala, di un nuovo accesso dal muro e l’allestimento di diversi altri muri di sostegno più a monte per la parte ovest e semplici interventi di messa in sicurezza per la parte est (cfr. variante approvata il 14 marzo 2008 e piano 89 / 31.08.2009 di __________ nel plico doc. III° rich.), non è stato dimostrato: gli attori hanno in effetti evidenziato - senza per altro provarlo - per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) che quei lavori, per la loro estensione, avrebbero comportato un esborso di almeno fr. 92'000.- o comunque di un importo superiore a quello, di fr. 55'000.-, stimato dal perito per un eventuale abbattimento e ricostruzione del manufatto, o ancora superiore all’importo preventivato nel doc. UU; per il resto nemmeno si vede che rilevanza possa avere il fatto che lo spostamento di m. 1.50 della terra sopra il muro abbia comportato una spesa di fr. 17'079.45. Agli attori non può tuttavia essere rimproverata una colpa particolare per la mancata dimostrazione di quella spesa, se non per gli interventi effettuati nella parte est: da una parte alla loro richiesta di quantificare il costo del necessario risanamento il perito non era in effetti stato in grado di rispondere (ad 6) e dall’altra, quand’anche essi avessero provato il costo degli interventi da loro poi effettuati, che avevano comportato l’adozione di una nuova e diversa soluzione concettuale che ovviamente non sarebbe stata presa in considerazione se il muro fosse stato edificato correttamente sin dall’inizio, sarebbe stato assai difficile, se non impossibile, stabilire in che misura gli stessi miravano ad ovviare alla difettosità del muro e non costituivano invece delle migliorie del progetto iniziale. Visto quanto precede, ricorrendo così le condizioni per quantificare il danno degli attori in equità in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, lo stesso, in assenza di migliori riscontri, può in definitiva essere quantificato in fr. 15'000.-. Questo è in effetti l’importo che lo stesso convenuto si era a suo tempo detto disposto a riconoscere alla controparte nel caso in cui avesse optato per un intervento di risanamento del muro di sostegno, consistente nel suo abbassamento di 1 m. (doc. SS), soluzione questa che del resto era stata ritenuta sufficiente anche dal Municipio (doc. R).
12.2 Il Pretore ha respinto la richiesta attorea volta al risarcimento delle spese per l’allestimento della variante dell’arch. W__________ __________ (fr. 13’181.10, doc. TT all. C), rilevando che quella richiesta di acconto, riferita a una non meglio precisata “variante al progetto approvato”, non era sufficiente a dimostrare che gli interventi in essa indicati si erano resi necessari ed erano stati imposti per ovviare a difetti riconducibili all’AO 3.
Nel gravame gli attori rilevano che la nota d’onorario in questione, che per altro non era mai stata contestata dalla controparte negli allegati preliminari, non era una richiesta d’acconto ma una vera e propria fattura e osservano che l’istruttoria aveva dimostrato che l’intervento di quello specialista era stato imposto dal Municipio per ovviare alle carenze nei piani allestiti dal convenuto. Il rilievo è parzialmente fondato.
Visto il tenore della nota d’onorario dell’arch. W__________ __________, gli attori hanno innanzitutto ragione a ritenere che la stessa non costituisca una semplice richiesta di acconto, ma una fattura. Non corrisponde invece al vero che la pretesa relativa alla stessa non sia stata contestata dal convenuto negli allegati preliminari, in risposta (p. 3) egli avendo contestato l’ammontare delle posizioni di danno fatte valere solo nei suoi confronti, ivi compresa quindi quella qui in esame, aggiungendo che le prestazioni fatturate di cui gli si chiedeva il rimborso erano state causate unicamente dall’agire degli attori, caratterizzato da imposizioni unilaterali, atteggiamenti contraddittori, ecc.. Resta pertanto da esaminare se l’allestimento della variante da parte dello specialista si sia resa necessaria per ovviare a carenze imputabili al convenuto, il quale per altro non ha dimostrato che le differenze rispetto ai piani - salvo alcune piccole modifiche ammesse da parte degli attori, in particolare la modifica della forma da rotonda a rettangolare del balcone, della scala e del tetto come pure la rinuncia a piccoli tetti (cfr. interrogatorio formale di AP 1, ad II.3 e II.4, nell’inc. n. OA.2006.99 rich.; cfr. pure doc. W, replica p. 5) - fossero in generale dovute a cambiamenti successivamente decisi dagli attori. Il quesito va risolto parzialmente in modo affermativo. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che l’allestimento della seconda domanda di costruzione, in pratica la variante allestita dall’arch. W__________ __________, era stata sollecitata agli attori dal Municipio (testi __________ p. 3 e arch. W__________ __________ p. 2). La richiesta dell’autorità comunale era dovuta sia a problemi sui piani, ovvero al fatto che gli stessi, tra i quali anche quelli allestiti sulle scansioni originali dall’arch. B__________ __________ dopo la rinuncia del mandato dal parte del convenuto (cfr. infra consid. 12.3), non erano chiari (teste __________ p. 3; cfr. la lettera 25 marzo 2005 del Municipio nel plico doc. III°, cfr. pure doc. K2 e interrogatorio formale di AP 1, ad II.8, nell’inc. n. OA.2006.99 rich.) e vi erano stati dei superamenti di altezze (testi arch. W__________ __________ p. 2 e arch. B__________ __________ p. 3, __________ p. 3 seg.; interrogatorio formale di AP 1, ad II.8, nell’inc. n. OA.2006.99 rich.) e altre modifiche non coperte da licenze e varianti (teste __________ p. 3), sia alla necessità del Municipio di fare il punto sulla situazione a seguito di tutte le varianti presentate precedentemente (teste __________ p. 3). In tali circostanze non si può ritenere che l’intervento del nuovo architetto sia stato causato esclusivamente da carenze progettuali imputabili al convenuto. Se a questo si aggiunge poi che gli stessi attori hanno ammesso di aver approfittato dell’occasione per apportare alcune piccole modifiche al progetto (appello p. 14 seg., cfr. doc. Q), appare tutto sommato giustificato limitare la responsabilità del convenuto a metà dell’importo a lui ora rivendicato (fr. 6'590.55).
12.3 La richiesta attorea volta al risarcimento delle spese per la nuova misurazione delle quote dell’edificio (fr. 724.95, doc. TT all. D) è stata respinta dal Pretore per il fatto che in assenza di maggiori e più precise indicazioni non si potevano collegare gli interventi così fatturati all’operato carente dell’AO 3.
In questa sede gli attori rilevano che le spese per la nuova misurazione e/o i rilievi delle quote dell’edificio sarebbero state causate dall’erroneità dei piani del convenuto, come riferito dai testi arch. W__________ __________ e arch. B__________ __________.
Nel caso concreto i testimoni (testi arch. W__________ __________ p. 2 e arch. B__________ __________ p. 3) hanno effettivamente confermato l’esecuzione dei rilievi in merito alle altezze dell’edificio e dei relativi contatti avuti con il geometra (cfr. doc. TT all. E), rispettivamente che queste ultime operazioni si erano rese necessarie, proprio a seguito di una richiesta del Municipio (cfr. lettera 25 marzo 2005 del Municipio, nel plico doc. III°), in quanto i disegni del convenuto, su cui si era poi fondato anche l’arch. B__________ __________ riprendendo pari pari le scansioni dei suoi piani (cfr. lettera 24 marzo 2005 nel plico doc. III° rich.), non rispettavano quanto edificato (testi arch. W__________ __________ p. 2), senza che anche in questo caso egli avesse dimostrato che le differenze rispetto ai piani - fatte salve le modifiche di cui si è detto, in ogni caso non rilevanti per l’aspetto delle quote dell’edificio - fossero dovute a cambiamenti decisi in seguito dagli attori. In tali circostanze la pretesa deve essere ammessa.
12.4 Quanto alla richiesta volta al risarcimento delle “spese per la nuova misurazione dell’edificio” (fr. 1’425.-, doc. TT all. E), in realtà attinenti alle prestazioni svolte dall’arch. Beniamino Sartorio, respinta dal Pretore anche qui per il fatto che in assenza di maggiori e più precise indicazioni non si potevano collegare gli interventi così fatturati all’operato carente dell’AO 3, gli attori rilevano in questa sede che il teste arch. B__________ __________ aveva confermato che il suo intervento era stato richiesto dal Municipio per ovviare ai problemi sui piani.
Dalla testimonianza in questione (p. 3), risulta sostanzialmente quanto preteso dagli attori, l’arch. B__________ __________, creditore della fattura, avendo precisato di essersi nell’occasione limitato a fare un breve rilievo con due sopralluoghi con il tecnico comunale e di aver inoltrato una notifica inerente le altezze del terreno e un balcone che era più grande del previsto, ciò che per l’appunto è poi stato fatturato nell’all. E del doc. TT. Ritenuto così che il suo intervento era in parte stato imposto per ovviare alle carenze nelle altezze imputabili al convenuto e in parte era volto ad assecondare la richiesta degli attori di ampliare il balcone, decisa anche allo scopo di risolvere i problemi di statica dell’abitazione (teste Claudio Merlini p. 4, di cui il convenuto non è stato ritenuto responsabile nell’inc. n. OA.2006.99 rich., come risulta dalla sentenza di data odierna nell’inc. n. 12.2010.119), appare tutto sommato giustificato riconoscere la pretesa limitatamente a una quota del 50% (fr. 712.50).
13. La richiesta degli attori di obbligare i convenuti a pagare loro le somme oggetto della causa “entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza”, riproposta in questa sede dopo che era già stata invano formulata con la replica, deve infine essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione, nel gravame non essendo state spiegate le ragioni a sostegno di una tale domanda (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI).
14. Alla luce di quanto precede, l’appello, nella misura in cui non è stato stralciato dai ruoli, deve pertanto essere parzialmente accolto, nel senso della condanna dei convenuti AO 3 e AO 2 in solido al pagamento di fr. 35'307.45 oltre interessi e della condanna del solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 8'443.- oltre interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di primo grado e d’appello seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per quest’ultima procedura le stesse sono state calcolate su un valore litigioso di fr. 51'180.15 (fr. 56'156.55 ./. fr. 20'307.45 + fr. 15'746.05 ./. fr. 415.-). All’appellato AO 2, che non ha presentato osservazioni all’appello, non sono tuttavia dovute ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. Nella misura in cui non è stralciato dai ruoli l’appello 17 giugno 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 maggio 2010 della Pretura di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza l’AO 3, __________, e l’AO 2, __________, sono condannati in solido a versare a AP 1, __________, fr. 35'307.45 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2006 (di cui fr. 20'307.45 oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2006 in solido con AO 1, __________).
1.2 L’AO 3, __________, è condannato a versare a AP 1, __________, fr. 8'443.- oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2006.
1.3 Le spese di fr. 3’765.- e la tassa di giudizio di fr. 7’000.-, riferite all’azione principale, da anticipare dagli attori, rimangono a loro carico per 3/5, sono poste a carico dell’AO 3 e dell’AO 2 in solido per 3/10 (il cui 50% in solido con AO 1) e sono poste a carico dell’AO 3 per 1/10. AP 1 rifonderanno a titolo di ripetibili ridotte fr. 1'600.- all’AO 3, fr. 1’600.- all’AO 2 (e fr. 2'400.- a AO 1).
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’000.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2’100.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 3/5, per 3/10 sono poste a carico degli appellati AO 3 e AO 2 in solido e per 1/10 sono a carico del solo AO 3. Gli appellanti, sempre in solido, rifonderanno fr. 500.- all’AO 3 per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 25 agosto 2010 dell’AO 3 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
V. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).