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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.146 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 aprile 2009 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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in
materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento dell'importo di fr. 22'749,25 oltre interessi;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via
riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr.
4'000.-, oltre interessi, a titolo di restituzione della cauzione prestata,
riservandosi altresì di formulare sulla base delle emergenze istruttorie ulteriori
pretese a titolo di provvigione, poi quantificate in fr. 4'560.-, oltre interessi,
in sede di conclusioni scritte;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 21 giugno 2010, con cui
ha parzialmente accolto la domanda per fr. 22'587,95, oltre interessi al 5% e
parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per complessivi fr. 4'630.-,
oltre interessi;
appellante il convenuto che con atto di appello 2 luglio 2010 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere integralmente l'istanza e di porre fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di prima sede a carico della controparte, protestando ripetibili di appello;
mentre l’istante con osservazioni 16 luglio 2010 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A.
AP 1 è stato assunto a partire dal 1° gennaio
2005 daAO 1AO 1, agente generale della compagnia assicurativa __________ quale
consulente assicurativo esterno. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato,
sottoscritto il 10 gennaio 2005, prevedeva in termini generali una retribuzione
composta di un fisso, un rimborso spese e una serie di provvigioni, il tutto secondo
una specifica regolamentazione. Nel caso concreto la remunerazione mensile era pertanto
composta di un salario fisso lordo di fr. 2'000.-, un rimborso forfetario di
fr. 2'000.- e un anticipo sulle provvigioni di fr. 2'000.-, oltre assegni per i
figli. A garanzia "degli obblighi di consegna o restituzione",
rispettivamente "ad assicurazione degli storni di provvigione
eventualmente occorsi" (art. 27 del contratto, doc. B), il lavoratore
ha inoltre versato all'agente generale una cauzione di fr. 4'000.-.
Il rapporto di lavoro ha preso termine il 1° febbraio 2008, come pattuito nella
dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto sottoscritta dalle parti
il 5 febbraio 2008 (doc. D). Questa indicava la data del 23 gennaio 2008 quale
ultimo giorno lavorativo e precisava come "i compensi, così come la
cauzione di Fr. 4'000.00, verranno definiti in base al contratto di lavoro e
relativi disposti (CL sottoscritto in data 10.01.2005)".
B. In data 2 aprile 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 al fine di ottenere il pagamento di fr. 22'749,25, oltre interessi a decorrere da quel
giorno, pari al saldo negativo risultante dal conteggio, allestito a fine febbraio
2009, delle pretese a titolo di provvigione maturate nei 12 mesi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro, conformemente al contratto in
questione.
Alla petizione (recte: istanza) si è opposto il convenuto, ritenendo infondata
ogni pretesa, il quale ha formulato una domanda riconvenzionale chiedente la
condanna al pagamento di fr. 4'000.- oltre interessi, quale restituzione della
cauzione prestata, riservandosi inoltre di formulare ulteriori pretese a titolo
di provvigione sulla base degli elementi a lui ancora sconosciuti e oggetto di
richieste di assunzione di prove specifiche.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione
finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Con le conclusioni la
pretesa riconvenzionale è stata quindi quantificata in complessivi fr. 8'560.-
oltre interessi.
C. Con
sentenza 21 giugno 2010 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
condannando il convenuto al pagamento di fr. 22'587,95, oltre interessi al 5%
dal 2 aprile 2009, e alla rifusione di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili,
accogliendo parzialmente anche la domanda riconvenzionale per complessivi fr.
4'630.-, oltre interessi dal 1° luglio 2008 (del 5% su fr. 630.- e interessi
bancari effettivi su fr. 4'000.-).
A mente del primo giudice, sussiste una valida base contrattuale suscettibile
di fondare la pretesa dell'istante a titolo di credito per il saldo negativo
del conto sul quale sono state depositate le provvigioni. Il Pretore ha quindi
esaminato in dettaglio i conteggi prodotti dall'istante, al quale incombe
l'onere della prova, concludendo che, sulla base dell'ulteriore documentazione
agli atti, risultano adempiuti i presupposti per lo storno delle provvigioni in
questione, fatta eccezione di una singola operazione ammontante a fr. 161,30.
L'istante, agente generale della compagnia assicurativa, è quindi stato
ritenuto titolare della pretesa e come tale legittimato ad agire.
Il giudice di prime cure ha infine riconosciuto la pretesa a titolo di
restituzione della cauzione di fr. 4'000.- versata dal dipendente e oggetto di
domanda riconvenzionale, oltre agli interessi a partire dal 1° marzo 2001 al
tasso bancario effettivo, negando invece la pretesa per interessi di mora,
siccome la restituzione della cauzione non era ancora esigibile al momento
della cessazione del rapporto di lavoro. Con riferimento alla pretesa, pure
formulata in via riconvenzionale, per le provvigioni non ancora liquidate, il
Pretore ha accolto la domanda limitatamente a fr. 630.-, oltre interessi, in
relazione ad alcune coperture assicurative provvisorie sfociate in polizze
assicurative solo dopo la fine del rapporto di impiego.
Posti gli oneri processuali a carico dello Stato, considerata la procedura
speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro, all'istante è stata
riconosciuta un'indennità per ripetibili sulla base dell'esito della domanda
principale, compensate invece le pretese a questo titolo relative alla domanda
riconvenzionale.
D. Con
appello 2 luglio 2010 il convenuto chiede la riforma dei punti 1 e 2 del
giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente l'istanza e
riconoscergli fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di prima sede, protestando
ripetibili di appello.
Con osservazioni 16 luglio 2010 l'istante postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di ripetibili.
e considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La
decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la
procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.Con l'atto d'appello il convenuto ribadisce
anzitutto i fatti e le allegazioni formulate dinanzi al Pretore. Rimprovera poi
un arbitrario accertamento dei fatti, che vizia il considerando 3.1 della
sentenza, laddove questa riconosce una sufficiente base legale e contrattuale alla
pretesa dell'istante. L'appellante sostiene anzitutto che l'art. 4.9 del contratto
non costituirebbe sufficiente base contrattuale "nella misura in cui
non indica a quale titolo, in quali condizioni, per quali importi e in quale
momento il datore di lavoro sarebbe legittimato a operare simili addebiti"
(appello pag. 6 n. 4). Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il "regolamento
provvigioni non vita" (doc. R) e il "regolamento delle
provvigioni vita collettive" (doc. U), non possono essere ritenuti
quali parti integranti del contratto di lavoro sottoscritto il 10 gennaio 2005,
già solo per il fatto di essere entrambi ad esso posteriori (doc. U del 1°
gennaio 2007 e doc. R del 1° gennaio 2009, data quest'ultima in cui il
contratto aveva già preso termine). Peraltro nessun riferimento ai regolamenti
in questione (doc. U e R) è contenuto nel contratto doc. B. La conclusione
pretorile, che deduce dai doc. R e U una valida base contrattuale alle pretese
dell'istante, sarebbe quindi frutto di un accertamento arbitrario dei fatti,
"siccome contrastante con il tenore letterale dei documenti contenuti
nel fascicolo processuale" (appello pag. 7 n. 7).
Tale accertamento arbitrario avrebbe quindi posto indebitamente rimedio alla lacuna
probatoria dell'istante, a cui incombeva l'onere della prova al riguardo.
3.La censura del convenuto relativa alla
portata giuridica dell'art. 4.9 del contratto di lavoro, che a suo dire non
costituirebbe base giuridica per fondare la pretesa attorea, è stata esaminata
dal Pretore. Questi ha concluso che, in virtù del rinvio al Codice delle
obbligazioni contenuto nell'art. 31.3 del contratto in questione, risultano
applicabili i disposti dell'art. 322b CO in materia di provvigioni. Sulla base
dell'art. 4.9 del contratto, il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che le
parti abbiano fatto uso, nella dovuta forma scritta, delle possibilità prescritte
dall'art. 322b cpv. 2 e 3 CO, che permette di definire consensualmente in quale
momento sorge, rispettivamente si estingue, il diritto alla provvigione, e
dell'art. 339 cpv. 2 CO che consente, nei contratti di assicurazione, di
differirne l'esigibilità.
L'appellante non si confronta direttamente con questa tesi. Anzi, sviluppa le
sue censure partendo proprio dal presupposto che il Pretore non avrebbe
riconosciuto la legittimità degli addebiti operati sul conto provvigioni sulla
base dell'art. 4.9 del contratto, ma piuttosto sulla base dei doc. R e U, i
soli che conterrebbero quel valido accordo scritto necessario per fondare la
pretesa. Documenti questi che, siccome posteriori alla firma del contratto, il
giudice di prime cure avrebbe impropriamente utilizzato a fondamento del suo
giudizio, operando così un arbitrario accertamento dei fatti.
La tesi non può essere accolta. Infatti, contrariamente a quanto afferma
l'appellante, il riferimento fatto dal Pretore al "regolamento
provvigioni non vita" (doc. R) e all'art. 3 del "regolamento
delle provvigioni vita collettive" (doc. U), fosse anche erroneo o frutto
di un accertamento arbitrario, non risulterebbe comunque determinante nella
motivazione e nell'esito del giudizio. Il Pretore ha riconosciuto già nel solo
tenore dell'art. 4.9 del contratto (doc. B), integralmente riproposto nella
sentenza, la "valida base contrattuale che giustifichi le pretese
dell'istante", siccome questa clausola contrattuale "contempla
un differimento di 12 mesi dell'esigibilità della provvigione",
rispettivamente "con lo stesso disposto l'istante si è riservato di
pretendere il saldo di un eventuale importo negativo maturato al termine di
questo periodo" (sentenza pag. 5). Nei doc. R e U il giudice di prime
cure ha unicamente intravvisto l'ulteriore conferma ad una conclusione che già
aveva tratto sulla base del solo contratto di lavoro (doc. B). Ciò si evince
chiaramente dalle espressioni utilizzate per introdurre il ragionamento ("dello
stesso tenore il regolamento …" e "medesimo pure il contenuto
…", cfr. sentenza pag. 5 ).
L'assenza di una censura specifica e puntuale rende irricevibile l'appello su
questo punto (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
4.A titolo abbondanziale l'appellante
contesta inoltre il giudizio pretorile sollevando perplessità in merito alla
correttezza degli storni addebitati al convenuto e sull'attendibilità dei
conteggi. Argomentando sulla base di tre esempi concreti di provvigioni
indebitamente stornate emersi in fase istruttoria, l'appellante ritiene
probabile, se non addirittura certo, che tra i casi puntualmente elencati nei
conteggi allestiti dalla compagnia assicurativa ve ne siano altri in cui non vi
sia stato un annullamento della polizza assicurativa suscettibile di giustificare
uno storno di commissione. Ai sensi dell'art. 8 CC, l'onere probatorio per ogni
singolo storno spettava all'istante, che avrebbe dovuto identificare e
evidenziare singolarmente, per ogni singola polizza, la sussistenza di motivi
di annullamento tali da giustificare lo storno della relativa commissione. Al
giudice di prime cure vengono pertanto rimproverati la violazione dell'art. 8
CC e l'arbitrio per non aver esaminato i singoli casi, così come viene
censurato il fatto di non aver messo a carico della parte istante le conseguenze
della mancata prova.
La censura non può essere accolta. L'appellante non si confronta con la tesi
del Pretore e si limita ad esporne una sua personale, fondata oltretutto
sull'ipotesi, rimasta tale, che pretesi errori accertati debbano essere ritenuti
indizio dell'esistenza di altri conteggi errati. Il Pretore ha infatti ritenuto
che l'istante abbia dato seguito all'onere probatorio che gli incombeva,
producendo un'esauriente documentazione atta a provare "che
effettivamente ogni polizza in oggetto è stata annullata o modificata e quindi
uno storno della provvigione acquisita è giustificato" (sentenza pag.
5 e 6). Il primo giudice afferma quindi di aver eseguito "una puntuale
analisi dei documenti prodotti e dei 248 casi in questione" (sentenza
pag. 6) da cui ha potuto riepilogare i saldi mensili da febbraio 2008 a febbraio 2009. Rilevando l'assenza di una contestazione sulle singole polizze, il Pretore ha comunque
confrontato le conclusioni emergenti dai documenti con le dichiarazioni di due
testi, rilevando in un solo caso un annullamento di polizza che non poteva giustificare
lo storno della relativa provvigione acquisita di fr. 161,30, poiché
conseguenza dell'agire di una persona ausiliaria, imputabile al datore di
lavoro.
Né dinanzi al primo giudice, né in questa sede, l'appellante ha ritenuto di
doversi confrontare con la documentazione prodotta dall'attore (i conteggi doc.
I e J e i documenti giustificativi doc. T) indicando concretamente gli elementi
di fatto e le circostanze atte a metterne in dubbio le puntuali risultanze. Egli
neppure ha ritenuto di chiedere una perizia al riguardo.
La valutazione delle prove operata del primo giudice merita pertanto conferma
poiché, a fronte di conteggi e documenti che rendevano perlomeno plausibili le
singole operazioni di storno delle provvigioni, il convenuto appellante non ha allegato
circostanze concrete e puntuali che potessero almeno lasciar presagire un
errore, in modo da poter rimproverare al giudice l'assenza di ulteriori
accertamenti, rispettivamente di non far sopportare all'istante le conseguenze
della mancata prova di una specifica circostanza.
Non spetta peraltro ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite
ricerche nel copioso incarto per sopperire a carenze probatorie della parte che
non si è curata di indicare con chiarezza da quali atti prodotti davanti al
Pretore risultino le circostanze di fatto da essa allegate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 78, m. 5 ad art. 183). L’art. 90 CPC, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso che al
giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della
valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare
solo con estrema prudenza, intervenendo quando la decisione resa secondo il
libero convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174). Dall’analisi
dell’istruttoria la decisione del Pretore sull’apprezzamento delle prove
resiste pertanto alle critiche dell’appellante.
5.L'appello deve quindi essere respinto
e la sentenza impugnata confermata. Visto l'esito dell'appello, risulta
infondata anche la richiesta di porre l'importo di fr. 2'500.-, non contestato
nella sua entità, a carico dell'istante.
Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura
fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343
cpv. 3 CO, in vigore fino al 31 dicembre 2010). L’appellante soccombe
integralmente in questa sede e rifonderà quindi all’istante un’equa indennità
per ripetibili di appello, calcolata in base al valore ancora litigioso in
appello di fr. 22'587.95.
Per i quali motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
pronuncia:
1. L'appello 2 luglio 2010 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese a carico delle parti. AP 1 rifonderà a AO 1 un’indennità di fr. 800.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).