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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.310 della Pretura __________ - promossa con petizione 3 maggio 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'000.– oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2006 e alla restituzione di fr. 12'295.75 con interessi al 5% dal 19 [recte: 18] aprile 2007 a lui pagati indebitamente e, ciò posto, il rigetto in via definitiva delle relative opposizioni interposte ai PE n. __________ del 23/26 febbraio 2007 dell'UE __________ e n. __________ del 31 maggio/1° giugno 2007 dell'UE __________ [recte: __________];
domande avversate da AP 1 che ne ha postulato la reiezione, e che il Pretore ha accolto con sentenza 25 giugno 2010 condannandolo a versare una mercede di fr. 12'000.– oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2006 e, a titolo di restituzione ex art. 86 vLEF, a pagare fr. 12'295.75 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2007, rigettando entro questi limiti le opposizioni ai citati precetti esecutivi e, infine, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'600.– e le spese (comprensive di quelle peritali) a carico del convenuto obbligato a rifondere all'attore fr. 3'000.– per ripetibili;
appellante AP 1 che, con atto di appello 18 agosto 2010, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione 3 maggio 2007, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre l'attore con osservazioni 17 settembre 2010 propone la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza pretorile, protestate spese e fr. 1'500.– di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Il 31 ottobre 2003 AO 1, quale titolare di una ditta individuale di impianti sanitari e riscaldamento, ha trasmesso a AP 1, proprietario con la moglie della particella n. __________ RFD __________ e intenzionato a sottoporre il relativo edificio a importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione, un'offerta per “impianto riscaldamento, ventilazione e sanitario” di complessivi fr. 60'609.60 sulla base di piani, progetti e capitolato elaborati dallo studio d'ingegneria __________ di __________.
AP 1 ha in definitiva optato per un contratto d'appalto generale con la ditta S__________, la quale ha fra l'altro affidato l'esecuzione delle opere sanitarie e di riscaldamento alla ditta C__________. Di fatto la realizzazione dei lavori è stata interrotta per abbandono del cantiere da parte dell'impresa generale e, conseguentemente, degli artigiani da essa incaricati. Ciò posto e con riferimento ai lavori all'impianto sanitario e di riscaldamento, AP 1 ha di nuovo contattato AO 1 incaricandolo della conclusione delle relative opere. Quest'ultimo, in veste di appaltatore, ha così integrato l'offerta del 31 ottobre 2003 con un'ulteriore offerta manoscritta allestita il dicembre 2004. Ultimati i lavori, il 6 marzo 2006 AO 1 ha trasmesso a AP 1 una fattura di fr. 43'973.70 (IVA compresa) che, dedotti i due acconti già versati per complessivi fr. 22'000.–, dava un saldo ancora scoperto di fr. 21'973.70. Il committente AP 1 ha contestato tale importo. Tra le parti è seguito un considerevole scambio di corrispondenza. Il 18 dicembre 2006 AO 1 ha inviato al committente un estratto conto in cui accennava all'accordo raggiunto tra le parti il 24 agosto 2006 in occasione del quale sarebbe stato concesso uno sconto supplementare di fr. 1'973.70 e lo informava del fatto che, tenuto conto dell'ulteriore acconto di fr. 8'150.– versato il 7 settembre 2006, restavano da pagare fr. 11'850.– a saldo di ogni pretesa.
B. Con petizione 3 maggio 2007 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 12'000.– oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 2006 a titolo di mercede per le opere da sanitario e di riscaldamento eseguite sul fondo n. __________ [recte: __________] RFD __________. Egli ha poi postulato la restituzione ai sensi dell'art. 86 vLEF di fr. 12'295.75 con interessi al 5% dal 19 [recte: 18] aprile 2007, importo che aveva dovuto versare per sottrarsi agli effetti dell'esecuzione che, nel frattempo, AP 1 aveva promosso nei suoi confronti lamentando presunti difetti ai lavori eseguiti e a cui, per errore, aveva omesso di interporre opposizione. L'attore ha altresì domandato al Pretore di rigettare in via definitiva le opposizioni di AP 1 ai relativi PE n. __________ del 23/26 febbraio 2007 dell'UE __________ e n. __________ del 31 maggio/1° giugno 2007 dell'UE __________ [recte: __________] che l'attore aveva, a sua volta e per i citati importi, fatto spiccare.
Con risposta 22 giugno 2007 il convenuto ha precisato di avere invano chiesto all'attore i documenti necessari a una verifica completa della fattura 6 marzo 2006. Il 16 luglio 2006, aveva poi a sua volta trasmesso alla controparte una liquidazione finale da cui risultava un saldo scoperto di fr. 8'154.40. La stessa non era mai stata contestata dall'attore, di modo che aveva fatto seguire il versamento di fr. 8'150.–. Ciò posto, egli non doveva più versare alcunché all'attore. Oltretutto, dai lavori eseguiti da quest'ultimo erano emersi alcuni difetti quali la fuoriuscita di sola acqua calda nel lavello del bagno al pianterreno, la perdita d'acqua dalla tubazione in giardino, la rottura del vetro cristallo della porta cabina-doccia e il mancato raggiungimento nel bagno padronale della temperatura di 24°C, che il convenuto aveva prontamente notificato ma a cui l'attore non aveva posto rimedio. Per la loro eliminazione egli aveva così dovuto interpellare un'altra ditta. Di fatto, l'esecuzione promossa dal convenuto a carico dell'attore per la cifra di fr. 12'000.– e che quest'ultimo aveva poi pagato, costituiva appunto il risarcimento - invero appena sufficiente - di quei danni. In definitiva, ritenuto il pregiudizio economico che egli aveva patito, nulla più era dovuto all'attore. Ha altresì concluso evidenziando che secondo fattura il saldo della mercede dovuta avrebbe al limite potuto essere di fr. 11'850.– e non certo di fr. 12'000.–.
Fra le parti non ha avuto luogo un ulteriore scambio di allegati.
C. All'udienza preliminare del 17 ottobre 2007 le parti hanno ribadito i propri argomenti e notificato le prove. Con ordinanza del 30 settembre 2008, il Pretore ha evaso la contestazione che il convenuto aveva sollevato sulla validità processuale dei quesiti peritali presentati dall'attore: a detta del primo giudice, quest'ultimo aveva sì promosso causa in veste di titolare di una ditta individuale ma, nonostante la “cessione di attività” della stessa con assunzione di attivi e passivi dalla “AO 1 SA”, non vi era stata sostituzione di una parte bensì alienazione dell'oggetto litigioso giusta l'art. 110 CPC/TI, di modo che la vertenza poteva continuare fra le parti originarie. Con decreto 28 novembre 2008 il Pretore ha inoltre respinto l'istanza con cui il convenuto chiedeva la prestazione di cauzione processuale all'attore, precisando - fra l'altro - che una ditta individuale non gode di personalità giuridica e che parte in causa era e restava il suo titolare AO 1, quale persona fisica. Con separato decreto del medesimo giorno il Pretore ha respinto poi la domanda con cui il convenuto chiedeva la ricusa del perito giudiziario.
Esperita l'istruttoria, il 12 febbraio 2010 l'attore ha trasmesso le sue conclusioni scritte evidenziando che di fatto le parti avevano concordato una liquidazione finale di fr. 20'000.– a saldo, che tale accordo non era stato rispettato dalla controparte, che il perito giudiziario aveva ritenuto giustificata una mercede di fr. 17'787.55 per le prestazioni da lui effettuate e che, al riguardo, la sua mercede andava quindi aumentata fino a concorrenza di tale importo (oltre interessi dal 6 marzo 2006). Per il resto, ha ribadito le sue richieste di giudizio. Dal canto suo il convenuto ha confermato il suo punto di vista con atto conclusivo 2 marzo 2010 precisando che con l'alienazione delle pretese dalla ditta individuale alla “AO 1 SA” l'attore difettava della legittimazione attiva e dell'interesse alla causa, che egli non aveva neanche provato giusta l'art. 86 vLEF l'inesistenza del debito di fr. 12'295.75, che pure l'esecuzione effettiva delle opere fatturate dall'attore non era stata da lui dimostrata e che le risultanze della perizia giudiziaria erano inutilizzabili in quanto errate e inesatte. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza 25 giugno 2010, il Pretore __________, ha in sostanza accolto la petizione. La sostituzione in causa di una parte per alienazione dell'oggetto litigioso giusta l'art. 110 CPC/TI presupponeva il consenso delle parti, ritenuto che in caso contrario la vertenza continuava fra queste ultime. E, visto che l'attore a più riprese aveva manifestato l'intento di proseguire la causa in proprio nome, una sua sostituzione era a priori esclusa. Da cui, la sua legittimazione attiva. La modifica delle richieste di giudizio in sede di conclusioni era regolata dall'art. 75 CPC/TI e presupponeva il rispetto del diritto di essere sentito della controparte: in concreto, le parti avevano rinunciato al dibattimento finale motivo per cui, così come proposta dall'attore, la modifica risultava inammissibile. Nel merito, il Pretore ha ritenuto che all'azione ex art. 86 vLEF era applicabile il principio della procedura ordinaria e che per l'art. 8 CC spettava al committente provare sia l'esistenza dei difetti che il momento in cui gli stessi erano diventati riconoscibili e quindi quello in cui erano stati notificati all'appaltatore. Ciò posto, le pretese che il convenuto aveva fatto valere a titolo di garanzia per difetti giusta l'art. 398 CO non trovavano riscontro agli atti. Legittima quindi la restituzione ex art. 86 vLEF di fr. 12'295.75 ingiustamente versati dall'attore e degli interessi al 5% dal 18 aprile 2007, oltre al rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE __________ [recte: __________]. Infondata poi la contestazione del convenuto in merito alla fornitura e alla fatturazione da parte dell'attore di una pompa (autoclave) provvisoria, lasciata presso l'abitazione a titolo di riserva. Il perito giudiziario aveva ritenuto giustificata una mercede complessiva di fr. 39'787.55 e stabilito che, dedotti gli acconti del convenuto, il saldo ancora scoperto e da pagare era di fr. 17'787.55. Tenuto conto dell'ulteriore sconto di fr. 1'973.70 concesso dall'attore, la cifra finale si attestava a fr. 15'813.85. Pertanto, nonostante in base ai conteggi dell'attore il saldo finale da versare fosse di fr. 11'850.–, poteva senz'altro essere riconosciuta anche una mercede di fr. 12'000.– oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2006 -come richiesto in sede di petizione- importo comunque inferiore alla cifra stimata dal perito giudiziario. Di conseguenza, da rigettare in via definitiva vi era pure l'opposizione al PE n. __________ dell'UE __________.
E. Con appello 18 agosto 2010 AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con riferimento all'azione di ripetizione per pagamento indebito di cui all'art. 86 vLEF, l'appellante rileva che spettava all'attore provare l'inesistenza del preteso debito e non al committente provare sia l'esistenza che la notifica di difetti: di fatto l'onere della prova di cui all'art. 8 CC, 368 e 370 CO veniva rovesciato. In concreto, l'attore aveva richiesto la perizia giudiziaria, limitandola tuttavia al controllo di quantitativi e prezzi fatturati e omettendo invece una qualsiasi domanda riferita alla qualità delle opere da lui eseguite. Pertanto, in mancanza di prove e a fronte dei difetti che aveva allegato senza che l'attore sollevasse contestazioni - e che quindi si avevano per ammesse - una restituzione giusta l'art. 86 vLEF era a priori infondata. Sempre all'attore spettava l'onere di provare la pretesa mercede per i lavori realizzati sul fondo dell'appellante fino a concorrenza dell'importo fatturato. Ma nulla in tal senso era stato portato. In particolare, la perizia giudiziaria era inesatta e carente visto che non considerava l'importo di fr. 8'150.– versato il 7 settembre 2006. Già solo per questo l'importo di fr. 17'787.55 - in luogo dei fr. 9'637.55 - da cui si era dipartito il Pretore era sbagliato. Da dedurre vi sarebbe poi stato oltre allo sconto supplementare di fr. 1'973.70 per la rottura vetro della cabina-doccia, tutta una serie di lavori fatturati dall'attore ma eseguiti da terzi o dallo stesso convenuto, la fatturazione di opere a regia non comprese nell'offerta fatta dall'attore, varie poste che il perito aveva riconosciuto in modo arbitrario e infine lo sconto del 30% sul piccolo materiale. A torto il Pretore aveva aderito incondizionatamente alle risultanze della perizia, senza neanche esaminare le puntuali censure sollevate dal convenuto. Era stato segnatamente arbitrario riconoscere, sulla base di quel rapporto peritale, una mercede di fr. 12'000.– allorquando con fattura del 18 dicembre 2006 l'attore aveva rivendicato fr. 11'850.–. Ma anche l'avere disatteso l'accordo sulla liquidazione finale del 16 luglio 2006, in base alla quale, il 7 settembre 2006, il convenuto aveva poi versato fr. 8'150.–. In tali circostanze il Pretore doveva in effetti prescindere da valori astratti stimati da un perito giudiziario, rispettando per contro l'autonomia privata delle parti.
Nelle sue osservazioni 17 settembre 2010 l'attore propone la reiezione dell'appello, protestate spese e un'indennità per ripetibili di fr. 1'500.–.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
2. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere considerato che nell'ambito dell'azione di ripetizione per pagamento indebito (art. 86 vLEF) spettasse al convenuto, in qualità di committente, fornire la prova circa l'esistenza di difetti, e non all'attore, quale appaltatore, l'onere di dimostrare la loro inesistenza (appello, pag. 4 n. 3). A suo dire, l'attore non aveva portato prova alcuna, segnatamente aveva omesso di richiedere l'allestimento di una perizia giudiziaria sulla qualità delle opere da lui realizzate. Ciò posto, visto che dell'inesistenza di difetti non vi era traccia, il compenso per risarcimento danni di fr. 12'295.75 (fr. 12'000.– oltre interessi) era da ritenersi giustificato (appello, pag. 5 n. 3).
L'art. 86 cpv. 1 vLEF riconosceva a chi, per omessa opposizione o per il rigetto di questa aveva pagato l'indebito, la possibilità entro un anno dal pagamento di ripetere con la procedura ordinaria la somma sborsata. L'interessato doveva anzitutto provare di avere versato l'indebito, non volontariamente ma bensì sotto minaccia di un'esecuzione in corso (Bodmer/Bangert, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 86). Inoltre, tanto quanto per l'azione fondata sull'art. 63 CO, al debitore procedente incombeva di provare l'inesistenza del debito (art. 86 cpv. 3 vLEF) - non per contro al creditore convenuto dimostrare l'esistenza dello stesso - con la conseguenza che di per sé, un'eventuale assenza di prove rispettivamente la presenza di prove discordanti fra loro su fatti giuridicamente rilevanti, andava a suo scapito (DTF 119 II 305 = Pra 1994 Nr. 224; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 76 ad art. 86; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 3 ad art. 86; Bodmer/ Bangert, op. cit., n. 23 ad art. 86). Come tale, l'onere a suo carico non è sovvertito per il fatto che la prova riguarda fatti negativi - ritenuto che in questione vi è l'inesistenza di una pretesa - poiché anche in tal caso l'art. 8 CC resta applicabile: questa regola è nondimeno attenuata laddove per il principio generale della buona fede, si pretende comunque che il creditore convenuto collabori al procedimento probatorio, in particolare nel senso di offrire la prova del contrario (DTF 119 II 305; Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 86; Schmid, Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., Basilea 2006, n. 49, 71, 71a e 72 ad art. 8). Visto che - come detto - non vi è rovesciamento dell'onere della prova a carico del debitore, sarà così nel contesto dell'apprezzamento delle prove che il giudice valuterà la collaborazione del creditore convenuto o il suo eventuale rifiuto, fermo restando che il grado di prova richiesto al debitore procedente deve raggiungere almeno quello della alta verosimiglianza (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 86; TC FR, RFJ 2001 pag. 320 consid. 5a/aa). Se la prova diretta del fatto negativo non è possibile, per via indiretta ci si rifarà a circostanze positive (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 8).
3. Ora, nella misura in cui il Pretore ha affermato che era compito del convenuto e committente dimostrare l'esistenza dei difetti, la loro avvenuta notifica e a chi gli stessi erano stati comunicati (sentenza impugnata, pag. 8 n. 17), il rimprovero sollevato dall'appellante può sembrare a prima vista giustificato: questo perché, come appena visto (sopra, consid. 2), spettava in sé all'attore convincere in modo altamente verosimile il giudice del fatto che l'importo versato a titolo di risarcimento danni non aveva fondamento e che quindi non esistevano difetti. Nondimeno - e lo si spiegherà di seguito - trattandosi di un fatto negativo - ossia appunto che i lavori realizzati erano privi di difetti - l'onere della prova a suo carico risultava mitigato per il fatto che in virtù del principio della buona fede, il convenuto era altresì chiamato a dare il proprio contributo.
4. Pacifico anzitutto - diversamente da quanto pretende l'appellante (appello, pag. 4 n. 3) - che con avviso di pignoramento 16 aprile 2007 spiccato nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa dal convenuto nei confronti dell'attore, quest'ultimo è stato diffidato a pagare fr. 12'409.65 interessi e spese compresi (doc. O). Lo stesso convenuto ha del resto confermato di avere promosso questa esecuzione per il credito capitale di fr. 12'000.– a titolo di risarcimento danni di pretesi difetti riscontrati nei lavori eseguiti dall'attore (risposta, pag. 8 n. 4). Sotto questo profilo pertanto la questione è chiara.
Per l'appellante l'attore ha fallito nel suo onere della prova visto che nel “contesto di difetti di opere sanitarie e di riscaldamento […] risulta regolarmente imprescindibile l'allestimento di una perizia giudiziaria, non possedendo il Giudice le nozioni tecniche necessarie per valutare di persona questi elementi di fatto” (appello, pag. 5 n. 3). Così proposta la censura si rivela tuttavia fuorviante e tendenziosa ai fini della vertenza in esame. Si è in effetti detto che l'attore doveva provare che il risarcimento per difetti era infondato. In quest'ottica egli avrebbe quindi dovuto postulare una perizia giudiziaria nel 2009 (ordinanza 6 novembre 2008 di nomina del perito __________) finalizzata ad accertare l'inesistenza dei presunti difetti lamentati dal convenuto - quindi a dimostrare un fatto negativo - ad opere eseguite nel corso del 2005. In mancanza di precise indicazioni, egli aveva già comunicato il 15 gennaio 2007 al convenuto, di respingere ogni addebito e di avere eseguito correttamente la sua prestazione (doc. 16). Ora, nella misura in cui il convenuto medesimo avrebbe di moto proprio provveduto all'eliminazione dei pretesi difetti ascritti all'attore, per il tramite di una ditta terza (doc. 19, 21; risposta, pag. 7 n. 3) e ritenuto che nel memoriale di risposta 22 giugno 2007 egli precisava che l'importo posto in esecuzione a titolo di risarcimento danni era “appena sufficiente” anzi persino inferiore rispetto al “pregiudizio economico” da lui subito (pag. 9 n. 5 e 6) senza però portare a sostegno di questa sua tesi degli elementi oggettivi, l'appellante stesso viene meno al suo onere di collaborazione (sopra, consid. 2) e dà atto di una pretesa di risarcimento danni infondata.
Peraltro, non è nemmeno vero che l'esecuzione di una perizia giudiziaria nel senso inteso dal convenuto, non era prevista nella causa in esame: egli stesso ne aveva in effetti notificato a titolo di prova la sua esecuzione così da “accertare natura e causa dei difetti segnalati dalla parte convenuta, così come il costo per la loro eliminazione”, richiesta contro cui l'attore non aveva appunto sollevato obiezioni (verbale 17 ottobre 2007, pag. 3 e 4). Il convenuto ha nondimeno rinunciato a presentare nel termine a lui assegnato i relativi quesiti peritali, costringendo così il Pretore a dichiararla decaduta il 18 giugno 2008 (act. VII). Anche in tal senso, egli è quindi venuto meno all'obbligo che gli imponeva di collaborare nel senso di fornire “la prova del contrario” (sopra, consid. 2), ossia dell'esistenza dei pretesi difetti, privando nel contempo l'attore della possibilità di formulare dei contro quesiti peritali. E, sotto questo profilo, diventa altresì pretestuoso il rimprovero mosso all'attore per essersi limitato a sottoporre al perito, domande attinenti il “controllo dei quantitativi e prezzi indicati sulla fattura, se sono corretti e corrispondenti alle prestazioni effettuate” omettendo di interpellarlo in merito alla “qualità” del lavoro eseguito (appello, pag. 5 n. 3). Di modo che, nell'esito, la critica del ricorrente va respinta.
5. Invero, e a prescindere dall'allestimento della perizia giudiziaria mirata “alla qualità” dei lavori eseguiti dall'attore, l'appellante sembra volutamente dimenticare che il Pretore ha passato in rassegna e preso posizione sui singoli difetti di cui egli si era lamentato. Di modo che, sotto questo profilo, l'appello sarebbe persino irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI combinato con il cpv. 5). In concreto, ritenuto che il convenuto rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto dell'onere della prova a carico dell'attore, è ad ogni modo ragionevole e opportuno esaminare la censura anche da questo punto di vista.
5.1 Per quanto attiene la questione relativa all'insufficiente temperatura (solo 18°-20°) raggiunta nel bagno padronale - a detta del convenuto uno fra i due difetti più gravi (risposta, pag. 8 n. 4) - il Pretore ha anzitutto accertato che la causa era da ricondurre alla mancata posa di due corpi riscaldanti originariamente previsti nel progetto elaborato dallo studio d'ingegneria __________ ma che, per finire, lo stesso convenuto non aveva voluto (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 17.2). Per le sue conclusioni il primo giudice si è segnatamente affidato alle dichiarazioni dei testi A__________ (verbale 28 novembre 2007, pag. 4) e L__________ (verbale 14 maggio 2008, pag. 2), notificati dall'attore (verbale 17 ottobre 2007, pag. 1). E, in proposito, l'interessato non solleva contestazione alcuna. Si aggiunga per il resto che il teste F__________ - pure notificato dall'attore (verbale 17 ottobre 2007, pag. 1) e titolare dello studio d'ingegneria autore del citato progetto - ha confermato che i due corpi riscaldanti elettrici erano necessari per garantire la temperatura di 24°C nel locale (verbale 28 novembre 2007, pag. 2). In queste circostanze, non è dato a vedere come il Pretore avrebbe potuto imputare una qualsiasi responsabilità all'attore. Pertanto, quest'ultimo ha senz'altro adempiuto al suo onere della prova.
5.2 In merito alla lamentata rottura del cristallo della cabina doccia che il convenuto addebita agli operai dell'attore, il Pretore ha osservato che la questione era da ritenersi già risolta in quanto l'attore aveva riconosciuto uno sconto supplementare pari a fr. 1'973.70 (sentenza impugnata, pag. 9 n. 17.4). Ciò trova pieno riscontro nella dichiarazione testimoniale di A__________ (verbale 28 novembre 2007, pag. 4) e nei documenti agli atti (doc. 14). Sulla circostanza, nemmeno il convenuto ha sollevato (conclusioni 2 marzo 2010, pag. 5 lett. G) e solleva (più) ora obiezioni (appello, pag. 9 n. 5a). Ciò posto, nella misura in cui era già risarcito, nulla giustificava un ulteriore indennizzo a questo titolo. Anche da questo punto di vista l'attore non è venuto meno al suo onere della prova. Sotto questo profilo la conclusione del Pretore appare dunque altresì corretta.
5.3 Sulla pretesa fuoriuscita di sola acqua calda dal lavello del bagno al pianterreno e sulla presunta rottura di una tubatura nel giardino - l'altro fra i due gravi difetti eccepiti dal convenuto (sopra, consid. 5.1; risposta, pag. 8 n. 4) - il Pretore ha osservato che dall'istruttoria era emerso che la gran parte delle tubature esterne e interne erano state posate dalla ditta C__________ incaricata dall'impresa generale per la quale aveva appunto inizialmente optato il convenuto. Intervenuto in un secondo tempo, l'attore aveva poi completato le tubature esterne ed eseguito gli allacciamenti sanitari. In tali condizioni - a detta del Pretore - non vi era modo di determinare a chi i presunti difetti fossero da ascrivere (sentenza impugnata, pag. 9 n. 17.3). E, anche da questo punto di vista, l'appellante non contesta alcunché. Anzi, egli medesimo ha ribadito che gli interventi effettuati dall'attore alle tubazioni erano stati minori (doc. B/5; conclusioni 2 marzo 2010, pag. 4), come pure che la condotta acqua del giardino era essenzialmente stata eseguita da terzi (conclusioni 2 marzo 2010, pag. 5). D'altra parte, in questa sede, egli arriva persino a contestare la fatturazione di tale voce che afferma essere stata eseguita da terzi (appello, pag. 10 n. 5/b2). Di modo che, la probabilità che presunti difetti legati a questi interventi fossero da imputare all'attore - che escludeva ogni responsabilità (sopra, consid. 4) - era infima. Peraltro richiamato l'obbligo di collaborazione sancito dal principio della buona fede (sopra, consid. 2), non risulta neppure che il convenuto abbia mai sostenuto che il problema riguardava la minima parte di opere realizzate dall'attore. Egli non ha mai neanche addotto elementi atti ad escludere senza condizioni un'eventuale responsabilità della ditta C__________ per la parte di lavori da lei eseguiti. Di fatto, l'appellante si è sempre lamentato in modo generico di una “condotta esterna che perde acqua” che “non è visibile, anche perché la tubazione passa sotto la pavimentazione pregiata in granito, per poi dirigersi in giardino” (doc. 17 pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). In definitiva, anche da questo punto di vista l'attore ha quindi adempiuto al suo onere della prova. Laddove ha concluso per l'assenza di una relativa pretesa di risarcimento danni, l'esito ritenuto dal Pretore appare così corretto.
5.4 Se ne deduce quindi, per finire, che nella misura in cui ha accolto l'azione di ripetizione per pagamento indebito giusta l'art. 86 vLEF, il Pretore non ha affatto violato il diritto federale visto che, a fronte dell'onere della prova a carico dell'attore e del dovere di cooperazione cui sottostava il convenuto, nell'esito le sue conclusioni resistono alla critica. Per i motivi di cui si è appena detto, neppure si ravvisano considerazioni arbitrarie al riguardo. L'appello va così respinto.
6. L'appellante contesta poi di dovere ancora versare un qualche importo a titolo di mercede per i lavori eseguiti dall'attore. Quest'ultimo -a suo dire- non ha indicato e dimostrato i lavori da lui eseguiti e per i quali rivendica ancora un importo di fr. 12'000.– a saldo di qualsiasi pretesa (appello, pag. 7 n. 5). Egli contesta in particolare l'attendibilità della perizia giudiziaria esperita in sede di istruttoria (appello, pag. pag. 8 n. 5). Il Pretore, riferendosi alla correttezza e alla congruità della fattura esposta dall'attore, ha anzitutto rilevato che i testi sentiti avevano confermato la reale esecuzione delle opere fatturate. Dal canto suo il perito giudiziario, dopo esame delle offerte di cui ai doc. A/4 e doc. B/5 e il sopralluogo esperito alla presenza delle parti, aveva valutato in fr. 39'787.55 le opere eseguite dall'attore. Tale importo, dedotti gli acconti corrisposti e lo sconto supplementare per la cabina doccia, assommava a fr. 15'813.85 (sentenza impugnata, pag. 10 n. 19). A fronte di ciò, il primo giudice ha riconosciuto fondata la richiesta di condanna a pagare fr. 12'000.– quale saldo della mercede dovuta all'attore (sentenza impugnata, pag. 11 n. 20).
Ora, in applicazione delle norme regolanti il contratto d'appalto, su cui ambo le parti e anche il primo giudice hanno fondato le rispettive argomentazioni, vale il principio secondo cui in caso di contestazioni si presume che le parti non abbiano pattuito una mercede a corpo giusta l'art. 373 CO: di modo che, chi pretende di avere diritto a una mercede diversa rispetto a quella calcolata secondo il valore del lavoro (art. 374 CO) deve fornirne la prova (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 37 ad art. 373, n. 17 ad art. 374).
7. In concreto, in occasione dell'udienza preliminare tenutasi il 17 ottobre 2007, l'attore ha preteso l'allestimento di una perizia giudiziaria “sui prezzi e quantitativi dei lavori e in relazione alla pretesa”, a cui il convenuto non si è opposto (verbale, pag. 2). Dal canto suo, il referto peritale 8 luglio 2009 specifica di mirare al “controllo dei quantitativi e prezzi indicati sulla fattura (doc. D), se sono corretti e corrispondono alle prestazioni effettuate dalla ditta AO 1, nella proprietà del Signor __________ ad __________” (act. XVIII, pag. 2). Il doc. D, corrisponde appunto alla contestata fattura 6 marzo 2006 inviata dall'attore al convenuto. Dopo un primo sopralluogo rinviato - il 12 febbraio 2009 - il 31 marzo 2009 il perito giudiziario ha svolto un sopralluogo di tutta l'abitazione alla presenza di entrambe le parti e dei rispettivi patrocinatori. In questo contesto, le parti hanno avuto modo di indicare i lavori eseguiti dalla ditta individuale dell'attore e segnatamente che “la ditta AO 1 ha eseguito la fornitura e posa di tutte le condotte fuori muro sia per gli impianti di riscaldamento che per l'impianto sanitario”, delle “condotte posate nel betoncino” e meglio delle serpentine (act. XVIII, pag. 4 2° sopralluogo n. 2, 3 e 4) e per converso, che la ditta C__________ ha “eseguito la posa di tutte le condotte di riscaldamento e sanitario, posate nel sotto muro” (act. XVIII, pag. 4 2° sopralluogo n. 7). Alla presenza della parte convenuta, il 5 maggio 2009 il perito ha proceduto a un ulteriore sopralluogo, eseguendo un “rilievo della batteria idrica e delle condotte sanitarie in vista posate al piano terreno nei locali lavanderia e dispensa” oltre a effettuare i rilievi fotografici (act. XVIII, pag. 4 3° sopralluogo n. 1 e 2). Il perito giudiziario “dopo avere analizzato tutti i documenti, eseguito il sopralluogo tecnico e avendo rilevato l'impianto sanitario e riscaldamento delle condotte, delle armature in vista e degli apparecchi sanitari”, ha quindi passato in rassegna le singole voci di cui alla fattura 6 marzo 2006 (act. XVIII, pag. 5 verso l'alto). Sulla base di tutte le sue constatazioni ha diminuito la mercede complessiva dovuta all'attore da fr. 43'973.70 a fr. 41'035.35 (act. XVIII, pag. 13 doc. D allegato al referto peritale), importo che, a seguito della domanda di delucidazione e di completamento del convenuto oltre che della constatazione di un errore di calcolo, il 23 dicembre 2009 ha definitivamente rettificato in fr. 39'787.55 (act. XXII, pag. 13 doc. D allegato al referto di delucidazione e completamento).
7.1 L'appellante contesta anzitutto (appello, pag. 9 n. 5/b1) la posa del tubo di raccordo per l'eventuale radiatore sul soppalco (fr. 800.–). Egli omette tuttavia di considerare che la posa dello stesso era stata prevista in vista di un eventuale futuro riscaldamento della stalla (verbale 28 novembre 2007 F__________, pag. 2; verbale 14 maggio 2008 L__________, pag. 2) ed è altresì indicata nell'offerta manoscritta di dicembre 2004 (doc. B/5 pag. 1). Con riferimento all'autoclave (fr. 2'144.50) il Pretore ha accertato che era stata fornita dall'attore a titolo provvisorio in attesa che il convenuto si procurasse quella definitiva, fermo restando che - a detta dei testi sentiti in corso di istruttoria - quella provvisoria doveva restare al convenuto “quale riserva per il futuro” (sentenza impugnata, pag. 10 n. 18). E, in proposito, l'appellante non sostiene che tale conclusione sia errata. Invano egli tenta infine di censurare la fatturazione di apparecchi sanitari che - a suo dire - egli aveva fornito personalmente, la posta di fr. 1'987.– non contemplando affatto gli stessi (act. XXII, pag. 1/2 doc. D allegato al referto di delucidazione e completamento).
7.2 Altresì ingiustificata (appello, pag. 10 n. 5/b2) per l'appellante la fatturazione di fr. 520.– per il prolungamento della condotta acqua giardino, in quanto egli reputa trattasi di un intervento eseguito da terzi e non dall'attore. In merito A__________ ha ammesso di avere eseguito una siffatta prestazione per l'importo di fr. 200.– che però non era stata fatturata (verbale 28 novembre 2007, pag. 4). Questa voce è inoltre persino indicata nell'offerta manoscritta di dicembre 2004 (doc. B/5, pag. 1). Al proposito va pertanto riconosciuta una deduzione di fr. 320.– (fr. 520.- ./. fr. 200.-) rispetto all'importo ammesso dal perito giudiziario sulla base dell'offerta originaria 31 ottobre 2003 (doc. A/4, pag. 7 in basso). L'appellante afferma che le opere corrispondenti alla voce “acque luride” (fr. 1'197.50) sono state eseguite dalla ditta C__________, ma nulla di tutto ciò traspare dall'offerta impianti 26 maggio 2004 di quest'ultima (doc. 9) né dalla relativa fattura “ricapitolazione lavori e stato di avanzamento” del 20 ottobre 2004 (doc. 10) prodotta agli atti dal convenuto. L'interessato contesta pure la posta di fr. 250.– conteggiata per “spostamento e posizionamento dei tank, smontaggio e rimontaggio caldaia”. Si tratta però di una contestazione nuova, mai esposta dal convenuto neppure in sede di conclusioni. In quanto tale, è quindi inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI).
7.3 L'appellante considera poi (appello, pag. 10 n. 5/b3) errato il riconoscimento di opere a regia per l'importo complessivo di fr. 5'207.25 riferiti a interventi mai richiesti, mai approvati e comunque già compresi nel capitolato elaborato dallo studio d'ingegneria. Se non che, la voce risulta esposta sulla fattura doc. D a titolo di “diversi e modifiche”. E, visto che i lavori erano stati pacificamente iniziati da un'altra ditta (verbale 14 maggio 2008 L__________, pag. 2) ed erano altresì intervenute varie modifiche volute dal convenuto e dalla moglie (verbale 28 novembre 2007 A__________), in proposito l'offerta che l'attore aveva allestito al capitolato del 31 ottobre 2003 (doc. A/4) diventa irrilevante. Per contro, l'offerta manoscritta del dicembre 2004 prevede appunto l'esecuzione di opere “a regia per lavori non quantificabili al momento attuale” (doc. A/4, pag. 2).
7.4 Con riferimento alle serpentine a pavimento (appello, pag. 10 n. 5/b4), l'appellante contesta il riconoscimento “a corpo” ritenuto dal perito giudiziario per complessivi fr. 13'597.–. Ma, ancora una volta, l'offerta manoscritta del dicembre 2004 prevede che per quel che ne è dell'impianto riscaldamento “fanno da base i prezzi del capitolato” (doc. B/5, pag. 2). Al perito non si può così rimproverare un'interpretazione arbitraria.
7.5 L'appellante censura infine il mancato riconoscimento di uno sconto del 30% sul piccolo materiale fatturato secondo la tariffa Swisstec anno 2004 (appello, pag. 10 n. 5/b5). Sulla base dell'offerta manoscritta del dicembre 2004 era previsto che “i tratti di tubazioni mancanti e relativi pezzi speciali saranno fatturati secondo tariffa Swisstec Accordo 2004 con uno sconto del 30%” (doc. B/5, pag. 2). Dal canto suo il perito giudiziario ha accertato che i prezzi sul materiale per la condotta acque luride era stato fatturato al di sotto del 50% di quei valori (act. XXII, pag. 5 doc. D nel referto delucidazione e completamento). Per il resto, l'appellante non specifica a quale altro “piccolo materiale” la deduzione avrebbe dovuto essere applicata.
7.6 Tutto ciò considerato la mercede complessiva stabilita dal perito giudiziario alla luce della fattura 6 marzo 2006 deve così essere stabilita in fr. 39'467.55, ossia fr. 39'787.55 (sopra, consid. 7 ab initio; act. XXII, pag. 13 doc. D nel referto di delucidazione e completamento) dedotti fr. 320.– riconosciuti a torto per i lavori alla condotta in giardino (sopra, consid. 7.2).
8. L'appellante evidenzia di avere versato complessivamente all'attore fr. 30'150.–, ossia fr. 14'000.– il 14 marzo 2005, fr. 8'000.– il 2 maggio 2005 e fr. 8'150.– il 7 settembre 2006 (appello, pag. 9 n. 5). A ragione. Il Pretore si è in effetti limitato a considerare l'importo risultante dalla perizia giudiziaria e dal relativo referto di delucidazione e completamento (sentenza impugnata, pag. 10 n. 19), omettendo però che la stessa era incentrata sulla fattura 6 marzo 2006 dove erano stati conteggiati soltanto i due primi acconti versati dal convenuto (ossia quelli di fr. 14'000.– il 14 marzo 2005 e di fr. 8'000.– il 2 maggio 2005: act. XVIII, pag. 13 doc. D allegato al referto peritale; act. XXII, pag. 13 doc. D nel referto di delucidazione e completamento). Per contro, la stessa non poteva con evidenza indicare il versamento di fr. 8'150.– essendo intervenuto solo il 7 settembre 2006 (doc. 14). Ciò posto, la mercede accertata dal perito deve così essere ulteriormente ridotta di un pari importo (fr. 8'150.–), oltre che dello sconto supplementare di fr. 1'973.70 per la rottura del cristallo cabina doccia, deduzione quest'ultima che il Pretore aveva invece considerato (sopra, consid. 5.2). L'importo ancora scoperto e dovuto all'attore a titolo di mercede si attesta pertanto a fr. 7'343.85, ritenuta la mercede complessiva di fr. 39'467.55 (sopra, consid. 7.6) diminuita degli importi di fr. 14'000.–, fr. 8'000.–, fr. 8'150.– e fr. 1'973.70. Entro questi limiti pertanto l'appello è fondato e merita accoglimento.
9. L'appellante rimprovera infine al Pretore di non avere tenuto conto di un accordo intervenuto fra le parti a seguito del quale egli avrebbe personalmente allestito una liquidazione delle pretese rivendicate dall'attore e che l'aveva portato a quantificare in fr. 8'154.40 il saldo ancora dovutogli (appello, pag. 11 n. 7). La censura è senza fondamento. Giova anzitutto rilevare che, in siffatte circostanze, mal si capisce perché il 7 settembre 2006 il convenuto avrebbe versato fr. 8'150.– a fronte di - per sua stessa ammissione - un preteso importo dovuto di fr. 8'154.–. Peraltro, del presunto accordo intervenuto fra le parti prima del 16 luglio 2006 non vi è traccia agli atti. Neppure il relativo scritto cui l'appellante fa esplicito riferimento (appello, pag. 11 n. 7) e che era stato inviato all'attore quel medesimo giorno (16 luglio 2006) - appunto la liquidazione unilaterale operata dal convenuto - vi accenna minimamente (doc. 13). Del resto, l'interessato afferma di avere ritenuto di nulla più dovere alla controparte in quanto, dopo il versamento di fr. 8'150.– nulla più aveva sentito in proposito fino al 15 gennaio 2007 (doc. 16; appello, pag. 11 n. 7). La tesi è però infondata su più fronti. Unico incontro fra le parti di cui gli atti danno pieno riscontro è quello tenutosi il 24 agosto 2006 a __________ (verbale 28 novembre 2007 A__________, pag. 4; verbale 28 novembre 2007 Al__________, pag. 5; verbale 14 maggio 2008 L__________, pag. 2), quindi successivo all'invio della liquidazione 16 luglio 2006. L'estratto conto della situazione contabile del convenuto inviato all'attore e che fa esplicito riferimento a questo incontro è inoltre datato 18 dicembre 2006 (doc. 14). In merito l'appello va così respinto.
10. In definitiva, l'appellante vede respingere il suo ricorso nella misura in cui postulava la reiezione dell'azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 vLEF dell'importo di fr. 12'295.75 oltre interessi, come pure il conseguente rigetto della relativa opposizione al precetto esecutivo (n° __________) fatto spiccare al riguardo, che nondimeno viene qui rettificato nel senso che l'UE è quello di __________ e non di __________, come erroneamente ritenuto. D'altra parte, l'appellante vede accogliere le sue richieste nel senso che l'importo capitale di fr. 12'000.– che il Pretore ha riconosciuto all'attore a titolo di mercede per i lavori eseguiti sul fondo n. __________ RFD __________, va ridotto a fr. 7'343.85.– oltre interessi a saldo di ogni pretesa, importo per cui va altresì rigettata in via definitiva l'opposizione al relativo precetto esecutivo. Entro questi limiti l'appello merita così di essere parzialmente accolto. Gli oneri processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono il vicendevole grado di soccombenza in entrambi i gradi di giudizio (art. 148 CPC/TI), che vedono l'appellante vincente per 1/5 e soccombente sui restanti 4/5. Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 24'295.75.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC/TI, la LTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: I. L'appello 18 agosto 2010 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1, 1.1, 2 e 3 della sentenza 25 giugno 2010 del Pretore __________, sono così riformati:
“1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a versare a AO 1, ora AO 1 SA, __________, l'importo di fr. 7'343.85 a saldo, oltre interessi del 5% dal 18 dicembre 2006, quale residuo della mercede per opere da sanitario e riscaldamento eseguite sulla part. __________ RFD __________.
1.2. [invariato]
2. Entro i suddetti limiti sono rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai PE n. __________ del 23/26 febbraio 2007 dell'UE __________, rispettivamente del PE n. __________ del 31 maggio/1° giugno 2007 dell'UE __________.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'600.– e le spese (ivi comprese quelle peritali), da anticipare come di rito, vanno a carico del convenuto in ragione di 4/5 mentre il restante 1/5 è posto a carico dell'attore. Il convenuto rifonderà all'attore fr. 2'400.– a titolo di ripetibili parziali.”
II. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 900.–
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico nella misura di fr. 720.– mentre la rimanenza di fr. 180.– va posta a carico di AO 1, ora AO 1 SA, __________. L'appellante verserà a AO 1, ora AO 1 SA, __________, fr. 1'200.– a titolo di ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione:
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– RA 2, __________; – RA 1, __________.
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Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).