Incarto n.
12.2010.166

Lugano

12 luglio 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.32 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 9 dicembre 2008 da

 

 

AP 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

  AO 1 

rappr. dall’  RA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 248'499.98 oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________ dell’UE di Leventina, protestando spese e ripetibili; domanda avversata dal convenuto, che con risposta 12 agosto 2009 postula la reiezione della petizione e la cancellazione dell’esecuzione n. __________ spiccata nei suoi confronti, protestando a sua volta tasse, spese e ripetibili e che il Pretore, con sentenza 29 luglio 2010, ha respinto integralmente;

 

appellante l’attrice che con gravame 3 settembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga accolta, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto, con osservazioni 14 ottobre 2010, propone di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                          A.    AP 1 con sede a __________ società attiva nella produzione e commercializzazione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, ha fornito al dott. AO 1, titolare della “Farmacia __________” con sede nel Comune di __________, prodotti dal suo assortimento almeno dal 2005. Con petizione 9 dicembre 2008, essa si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 248'499.98 oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008, per l’acquisto di merci dal novembre 2007 al marzo 2008. L’attrice ha esposto di aver fornito a diverse riprese merce per un importo complessivo di fr. 313'499.98 e di aver ricevuto acconti per fr. 65'000.-, donde un saldo in suo favore di fr. 248'499.98, oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008. Per tale importo essa aveva escusso con PE n. __________ dell’UE di Leventina il convenuto, il quale aveva interposto opposizione. A comprova delle proprie pretese l’attrice ha prodotto un classificatore contenente le fatture ricapitolative e i relativi bollettini di consegna da essa allestiti, relativi a forniture di medicinali al convenuto nel periodo dal 3 dicembre 2007 al 15 ottobre 2008 (doc. A). Essa adduce che il convenuto ha accettato il tasso d’interessi del 7.5% sottoscrivendo le sue condizioni generali (“AGB”).

 

                                          B.    Il convenuto, nella sua risposta 12 agosto 2009, ha contestato l’importo preteso dall’attrice, ritenuto troppo elevato e non corrispondente alla realtà dei fatti. Egli ha sostenuto di aver già pagato ben oltre la somma dovuta per le forniture effettivamente eseguite, avendo versato un importo totale di fr. 406'358.80. Il farmacista adduce di aver versato da novembre 2007 fino a dicembre 2007 fr. 93'705.55 (doc. 2), di cui fr. 31'653.25 il 21 novembre 2007 (doc. 3), fr. 30'000.- il 9 gennaio 2008 (doc. 4) e fr. 15'000.- il 17 gennaio 2008 (doc. 5), pagamenti questi non registrati dall’attrice. Il convenuto contesta inoltre il tasso d’interesse del 7.5% e il fatto che l’attrice rivendichi il pagamento di interessi sugli interessi. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono confermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle di controparte.

 

                                          C.    Statuendo il 29 luglio 2010, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo tasse (fr. 5'000.-) e spese (fr. 450.-) a carico dell’attrice, condannata inoltre a rifondere al convenuto fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                          D.    L’attrice è insorta con appello del 3 settembre 2010 contro la sentenza pretorile, chiedendone la riforma nel senso di condannare il convenuto al pagamento di fr. 248'499.98 oltre interessi al 7.5% dal 29 ottobre 2008 e spese esecutive di fr. 200.- e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Leventina, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni del 14 ottobre 2010 l’appellato propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                          1.     Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di prima sede è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

 

                                          2.     Il Pretore ha respinto la petizione perché non ha ritenuto provato il credito vantato dall’attrice. Quest’ultima, secondo il primo giudice, ha invero effettuato nel periodo in discussione numerose e regolari forniture di merce, ma dalla documentazione agli atti non è stato possibile appurare a quanto ammonta il credito complessivo scoperto e nemmeno verificare la corrispondenza delle fatture e dei bollettini agli atti con la merce venduta al convenuto e della quale l’attrice ha chiesto il pagamento. Il primo giudice, dopo aver vagliato gli atti di causa, in particolare le deposizioni testimoniali, è di conseguenza giunto alla conclusione che l’attrice non ha provato la fondatezza e l’ammontare delle proprie pretese e nemmeno che i pagamenti per i quali il convenuto ha portato la prova, effettuati tra il mese di novembre 2007 ed il settembre 2008 per cifre maggiori a quelle rivendicate dall’attrice, siano estranei all’oggetto della causa e non possano dunque essere ritenuti la giusta controprestazione per i medicinali forniti e per eventuali interessi di ritardo. Il Pretore ha poi negato allo scambio di corrispondenza elettronica di cui si prevale l’attrice la qualifica di riconoscimento di debito. Egli ha accertato che tale corrispondenza era stata scambiata nel corso di trattative condotte dall’attrice e dalla contabile del convenuto, e che quest’ultimo non l’aveva mai approvata né aveva ammesso di essere debitore dell’importo preteso dall’attrice. Anche la proposta scritta di accordo prodotta agli atti, prosegue il Pretore, non è stata firmata dalle parti. Da qui la reiezione della petizione e la condanna dell’attrice al pagamento degli oneri processuali, comprensivi di un’indennità per ripetibili di fr. 6'000.- al convenuto.

 

                                          3.     L’appellante ribadisce in questa sede la tesi già esposta davanti al Pretore e afferma che le modalità di consegna della merce fornita al convenuto, come ammesso dal primo giudice, non sono mai state contestate, a comprova del fatto che il cliente aveva accettato implicitamente anche le condizioni generali e gli interessi di mora al tasso del 7.5%. Secondo l’attrice, le conclusioni alle quali è giunto il Pretore, che da un lato ha ammesso la mancata contestazione delle modalità di consegna e dall’altro invece ha negato la valenza dei bollettini non firmati, sono pertanto contraddittorie. L’attrice sottolinea che la deposizione rogatoriale del suo dirigente T__________ dimostra l’esattezza del conteggio da essa esposto in causa e comprendente i bollettini contenuti nel doc. A, sia per quel che concerne le forniture sia per gli acconti versati dal convenuto, rimproverando al Pretore di non aver tenuto sufficientemente conto di quanto emerso dalla suddetta deposizione rogatoriale.

 

                                          4.     Oggetto della causa in questione sono pretese derivanti da singoli contratti di compravendita di cose mobili (nella fattispecie fornitura di prodotti a uso di una farmacia) ai sensi dell’art. 184 segg., rispettivamente 187 segg. CO. In virtù degli art. 184 cpv. 1 e 211 cpv. 1 CO, il venditore si obbliga a consegnare l’oggetto venduto all’acquirente e a procurargliene la proprietà nei modi e nei termini pattuiti, mentre il compratore ne deve pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto ed è tenuto a ricevere la merce secondo le modalità concordate. Ai sensi dell’art. 213 cpv. 1 rispettivamente cpv. 2 CO, quando non siasi stabilito un altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore. Il prezzo di vendita diventa poi produttivo di interessi di mora senza interpellazione, se tale è l’uso o se il compratore può percepire dalla cosa venduta frutti o altri proventi.

 

                                          5.     Nella presente causa l’appellante sostiene di avere un credito di fr. 248'499.98 oltre interessi di mora al 7.5% dal 29 ottobre 2008 per merce venduta e puntualmente consegnata al farmacista convenuto nel periodo dal novembre 2007 al marzo 2008. Quest’ultimo riconosce di aver acquistato prodotti farmaceutici in questo lasso di tempo, ma contesta l’importo esposto dall’attrice per tali forniture, fondato a suo dire su una documentazione inattendibile. Egli sostiene inoltre che tutto quanto fornito è già stato pagato, e che anzi egli ha versato più del dovuto, riservandosi di convenire in separata sede l’appellante per la ripetizione dell’indebito. Il convenuto ha contestato in particolare il valore probatorio dei bollettini non firmati, non invece la procedura di consegna in quanto tale. Sono dunque controversi in concreto l’importo rivendicato dall’appellante e i pagamenti effettuati dall’appellato in relazione alle forniture di merce nel periodo dal novembre 2007 al marzo 2008. Come già accertato dal Pretore, non sono in discussione né la qualità dei prodotti venduti né le modalità di consegna.

 

                                          6.     Nella fattispecie, oltre che sulla testimonianza rogatoriale del suo direttore finanziario T__________, le fatture ricapitolative e i bollettini di consegna contenuti nel doc. A (classificatore blu), l’attrice basa le sue richieste di credito sullo scambio di corrispondenza elettronica (doc. A7) intercorso tra la contabile dell’appellato e il proprio direttore finanziario, alla quale essa attribuisce la qualità di riconoscimento di debito, rimproverando al Pretore di aver negato a torto tale qualifica. Essa rileva che il messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2009 (doc. A7) prevedeva la sottoscrizione di una convenzione tra l’attrice e il convenuto, conteneva l’indicazione dell’ammontare dovuto (nella finca relativa all’oggetto del messaggio di posta elettronica), a dimostrazione del riconoscimento di debito, poiché a suo dire “nessuno si mette a discutere di interessi e rateazioni quando non è debitore” (pag. 7 dell’appello 3 settembre 2010). L’argomentazione non regge. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro oppure a depositarla in qualità di garanzia finanziaria. Da essa la volontà del debitore di estinguere il proprio debito deve risultare chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (Staehlin, BSK SchKG I, Basilea 2010, n. 21 ad art. 82; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 2003, p. 129). Se, come nella fattispecie, la dichiarazione di riconoscimento di debito non si fonda su di un atto pubblico, ma bensì su di una scrittura privata ai sensi dell’art. 82 LEF, essa necessita obbligatoriamente di un riconoscimento del debitore. Riconoscimento che avviene mediante la firma dell’atto in questione. Ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 CO la firma deve essere fatta, generalmente, di propria mano (Staehlin, op. cit., n. 21 ad art. 82; Amonn/Walther, op. cit., p. 130).

 

                                                  In concreto il messaggio di posta elettronica doc. A7 emana dalla fiduciaria del convenuto, D__________. Il messaggio indica quale oggetto “Pousuite no. __________ CHF 248'499.98 + int. 7.50% dal 29.10.2008” e in esso la contabile della fiduciaria, dopo aver richiesto all’attrice il dettaglio del calcolo degli interessi e l’annullamento dell’esecuzione n. __________, propone un pagamento di fr. 20'000.- alla firma di un accordo scritto, pagamenti rateali mensili di fr. 10'000.- e l’acquisto da parte dell’attrice di proprie azioni per un valore di fr. 27'000.-. La redattrice del messaggio, sentita come testimone, ha riferito che si trattava di una mera proposta bonale (cfr. verbale di audizione 19 maggio 2010). Da tale audizione è anche emerso che la contabile non aveva alcun potere di rappresentanza da parte del convenuto (deposizione 19 maggio 2010), al quale competeva di esprimersi sull’eventuale proposta di transazione qualora fosse stata raggiunta un’intesa. In ogni modo, il messaggio non contiene una firma elettronica, né della sua redattrice, né tanto meno del convenuto. È pertanto escluso che esso possa avere la qualifica di riconoscimento di debito ai sensi dell’ art. 82 cpv. 1 LEF.

 

                                          7.     Per quel concerne le fatture ricapitolative e i bollettini prodotti in causa quale doc. A (classificatore blu), si constata che nessuno di questi fogli porta la firma del convenuto, con la conseguenza che anch’essi non costituiscono riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (cfr. Rep. 1989, p. 338 con riferimenti; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 71 I n. 3.).

 

                                          8.     Accertato che non vi sono agli atti riconoscimenti di debito del convenuto, si tratta di chiarire se l’istruttoria di causa consente di provare la fondatezza e l’ammontare delle pretese avanzate dall’attrice. Gli art. 8 CC e 183 CPC-TI impongono a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di queste norme, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 183). In questo senso spetta al creditore dimostrare l’esistenza del rapporto giuridico all’origine del suo credito, mentre il debitore deve dimostrarne l’estinzione (Kummer, op. cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 27 ad art. 183). In materia contrattuale queste norme si concretizzano nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa, mentre secondo l’art. 90 CPC-TI il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC, Schmid, BSK-ZGB I, Zurigo/Berna 2003, n. 78 segg. ad art. 8 CC).

 

                                          9.     La fattura è un mezzo di prova imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore probatorio fintanto che i suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati contestati dalla controparte. Se tale contestazione è avvenuta, come nella fattispecie che qui ci occupa, incombe sempre all’attore dimostrare il suo credito facendo capo ad altre prove (cfr. Rep. 1999, p. 261). L’attrice ritiene di aver fatto fronte al proprio onere probatorio, oltre che con la produzione del doc. A, con la deposizione rogatoriale del suo direttore finanziario. Quest’ultimo ha confermato che le fatture non saldate sono quelle indicate nel precetto esecutivo n. __________ (risposta a domanda rogatoriale n. 5) ed esposte in replica 16 settembre 2009 al punto n. 1. Il direttore finanziario dell’attrice ha inoltre riferito che i versamenti effettuati dal convenuto dal 2007 al momento in cui è stato spiccato il precetto esecutivo in discussione ammontano a fr. 60'000.- (risposta a domanda rogatoriale n. 11).

 

                                                  I crediti fatti valere in causa sarebbero quindi i seguenti: fr. 25'346.56 (fattura 30.11.2007), fr. 71'017.14 (fattura 31.12.2007), fr. 69'694.84 (fattura 31.01.2008), fr. 60'552.97 (fattura 29.02.2008), fr. 4'336.26 (fattura 28.03.2008), fr. 46'863.27 (fattura 31.03.2008), fr. 184.- (fattura 31.05.2008), fr. 5'113.56 (fattura interessi di mora 31.05.2008), fr. 9'503.89 (fattura interessi di mora 31.07.2008), fr. 10'717.13 (fattura interessi di mora 15.10.2008), fr. 10'169.46 (interessi di mora fino al 29.10.2008).

 

                                                  Come già accertato dal Pretore, non è tuttavia possibile determinare il credito dell’attrice, vale a dire il saldo scoperto tra gli importi delle fatture e i versamenti eseguiti dal convenuto, mediante l’esame dei fogli contenuti nel classificatore doc. A. Il convenuto ha provato di aver versato all’attrice in totale fr. 406'358.80 (doc. 2, 3, 4, 5, 6 e 7), nel periodo compreso tra il mese di novembre 2007 e il settembre 2008. Al riguardo l’appellante si limita a sostenere che “i pagamenti e le fatture per l’importo di fr. 406'358.80, indicati da controparte, non concernono la presente vertenza” (appello, pag. 8 punto 5 nel mezzo), senza fornire ulteriori spiegazioni. Se non che, dall’istruttoria risultano registrati i seguenti pagamenti eseguiti dal convenuto in merito alle fatture presentate dall’attrice: nella fattura ricapitolativa 31.12.2007 fr. 3'705.55 (52006176), fr. 20'000.- (52006201) e fr. 10'000.- (52006487) [cfr. doc. A; doc. 2]; nella fattura ricapitolativa 31.01.08 fr. 30'000.- (52006849) e fr. 15'000.- (52007087) [cfr. doc. A; doc. 3, 4]; nella fattura ricapitolativa 28.02.2008 fr. 45'000.- (52000397) [cfr. doc. A; doc. 7]; nella fattura ricapitolativa 31.03.08 fr. 12'000.- (52000748), fr. 30'000.- (52001093), fr. 4'000.- (52001133) [cfr. doc. A; doc. 7]. Ora, registrati nelle suddette fatture, le quali dovrebbero provare l’importo dovuto dal convenuto all’attrice, si riscontrano addirittura pagamenti per un totale di fr. 169'705.55. Risultano, inoltre, pagamenti per fr. 60'000.- (doc. 2), fr. 31'653.25.- (doc. 3; pagamento questo nemmeno presente nella ricapitolazione dei versamenti ricevuti esposti da parte attrice; pure non presenti in questi documenti riassuntivi risultano i pagamenti provati dal convenuto con i doc. 3 e 4), fr. 55'000.- (doc. 6) e fr. 35'000.- (doc. 7), i quali sono stati eseguiti dal convenuto, senza che sia possibile ricostruire a quali fatture si riferissero (cfr. doc. A; doc. 2, 3, 6 7). Da considerarsi invece molto probabilmente fuori dal periodo in questione sono i pagamenti per fr. 55'000.- [fr. 10'000.- (doc. 6), fr. 20'000.- (doc. 7), fr. 15'000.- (doc. 7), fr. 10'000 (doc. 7)]. Agli atti non è stata per altro prodotta la fattura 30.11.2007, il cui importo di fr. 25'346.56 non può dunque essere preso in considerazione.

 

                                                  Dagli elementi istruttori non risulta pertanto provata l’affermazione dell’attrice sul saldo scoperto in suo favore di fr. 248'499.98, tenuto conto del pagamento di un acconto di soli fr. 65'000.- da parte del convenuto. Quest’ultimo, tramite la propria contabile, aveva chiesto a più riprese spiegazioni sugli estratti inviati, dopo aver riscontrato incongruenze nelle fatture ricevute e con gli acconti da lui versati, senza avere riscontro (deposizione 19 maggio 2010, pag. 2). La deposizione del direttore finanziario dell’attrice, che ha confermato le cifre esposte in petizione e in replica, non ha trovato riscontro nell’istruttoria documentale. A torto quindi l’appellante rimprovera al Pretore di non aver sufficientemente tenuto conto della deposizione rogatoriale (appello, punto n. 2).

 

                                          10.   Né ha trovato conferma l’asserzione dell’attrice, secondo la quale il convenuto avrebbe accettato il tasso d’interesse del 7.5% previsto dalle proprie condizioni generali (AGB). Le citate condizioni generali, come ammette la stessa appellante, non sono infatti state prodotte agli atti (cfr. appello punto n. 3). Il direttore finanziario dell’attrice, nella propria deposizione testimoniale, si è limitato a farvi riferimento, senza tuttavia esprimersi sul tema dell’accettazione di tali condizioni generali da parte del convenuto. Agli atti non risulta la pattuizione di un simile saggio di interesse, che non è quindi stata provata dall’attrice.

 

                                          11.   Non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto per sopperire a carenze probatorie della parte che non si è curata di indicare con chiarezza da quali atti prodotti davanti al Pretore risultino le circostanze di fatto da essa allegate (Cocchi/Trezzini,CPC-TI, m. 4 ad art. 78, m. 5 ad art. 183). L’art. 90 CPC-TI, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso che al giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare solo con estrema prudenza, intervenendo quando la decisione resa secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174). Dall’analisi dell’istruttoria eseguita in questa sede la decisione del Pretore sull’apprezzamento delle prove resiste alle critiche dell’appellante. Sulla base della copiosa documentazione versata agli atti, infatti, non è stato possibile appurare a quanto ammonti il credito complessivo scoperto e dimostrare che i pagamenti per quali il convenuto ha portato la prova, effettuati tra il mese di novembre 2007 e il settembre 2008, non abbiano nulla a che vedere con le forniture e le fatture qui oggetto di esame.

 

                                          12.   Visto quanto precede, l’appello va respinto e la sentenza di prima sede confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 148 CPC-TI.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI e la TG

 

pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 3 settembre 2010 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 2'500.-  

                                         b) spese                                                      fr.      50.-  

                                         Totale                                                           fr. 2’550.-  

 

                                         già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo inoltre di versare al convenuto fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).