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Incarto n. Rinvio TF |
Lugano
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In nome |
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La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.590 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 17 settembre 2003 da
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AP 1
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Contro |
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AO 1
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con la quale ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 107'012.30 oltre accessori al 6% dall'8 luglio 2002, fissati in sede di conclusioni a fr. 29'159.10 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2003 con la richiesta di restituzione del "banco bar, completo d'impianto di raffreddamento" e delle "insegne pubblicitarie luminose esterne e interne" del __________;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 8 agosto 2008, ha accolto limitatamente alla restituzione del "banco-bar posato a nuovo nel 1986, rispettivamente l'oggetto della trasformazione del 1° agosto 1998, sito nel __________; nonché le insegne pubblicitarie luminose esterne e interne fornite dall'attrice per lo stesso esercizio pubblico";
appellante l’attrice che con appello 4 settembre 2008 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di completare il dispositivo aggiungendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'159.10 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2003;
la convenuta postulando con le osservazioni 13 ottobre 2008 la reiezione dell’appello e con appello adesivo la reiezione integrale della petizione;
l’attrice proponendo con osservazioni all’appello adesivo 18 novembre 2008 la reiezione del gravame avversario;
richiamata la sentenza 10 agosto 2010 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che ha annullato il giudizio 14 ottobre 2009 (inc. n. 12.2008.186) con il quale la Camera ha respinto, nella misura in cui ricevibili, entrambi i gravami e ha rinviato l’incarto all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 maggio 1996 __________ ha pattuito con __________ un contratto di fornitura di __________ di durata minima di dieci anni concernente lo __________. __________ si è inoltre impegnata a fornire le seguenti prestazioni accessorie: 1986: colonna in ceramica a due rubinetti; 1996: ripresa del saldo contratto di fornitura __________ __________ no __________ del 01.10.1989, fr. 4'900.-; prestito di fr. 26'000.- come da contratto di prestito separato" (doc. B1). Infatti, il medesimo giorno le parti hanno pattuito un contratto di prestito con il quale __________ ha concesso a __________ nella sua qualità di proprietario, rispettivamente di gerente dell'esercizio pubblico testé menzionato, un mutuo di fr. 26'000.-, ammortizzabile in ragione di almeno fr. 3'000.- annui e scalabile in ragione di fr. 30.- per ogni hl di __________ __________ venduto nell'esercizio pubblico (doc. B2). Il 1° agosto 1998 __________ e AP 1, che nel frattempo aveva acquisito __________, hanno redatto un elenco degli oggetti e impianti consegnati quale parte integrante del contratto di fornitura di __________. In tale lista figura, tra l'altro, la fornitura il 7 agosto 1986 di un nuovo banco-bar per l'importo di fr. 12'000.- e la trasformazione del medesimo il 1° agosto 1998 per fr. 2'293.- (doc. C).
B. Il 18 maggio 2001 __________ ha venduto a AA 1 l'inventario dell'esercizio pubblico in questione al prezzo di fr. 120'000.-. L'acquirente ha confermato in tale occasione di essere a conoscenza dell'esistenza del contratto di fornitura di __________ stipulato dal venditore con AP 1 e ha dichiarato di "subingredire, liberando il venditore da ogni e qualsiasi impegno con la summenzionata ditta fornitrice" (doc. D: clausola n. 3).
C. Con petizione 17 settembre 2003 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la condanna di AA 1 al pagamento di fr. 107'012.30 oltre accessori al 6% dall'8 luglio 2002. Con risposta 13 aprile 2005 la convenuta ha avversato la richiesta dell'attrice, sollevando l'incompetenza territoriale del giudice adito. Con replica 17 maggio 2005 e duplica 22 giugno 2005 le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti di vista. Con decreto 23 agosto 2006 il Pretore ha respinto l'eccezione testé menzionata. Esperita l'istruttoria, con il proprio memoriale scritto 25 giugno 2008 l'attrice ha ridotto la propria richiesta a fr. 29'159.10 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2003 con la richiesta di restituzione del "banco bar, completo d'impianto di raffreddamento" e delle "insegne pubblicitarie luminose esterne e interne" del __________, mentre la convenuta ha postulato la reiezione della petizione. Statuendo con sentenza 8 agosto 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente alla restituzione del "banco-bar posato a nuovo nel 1986, rispettivamente l'oggetto della trasformazione del 1° agosto 1998, sito nel __________; nonché le insegne pubblicitarie luminose esterne e interne fornite dall'attrice per lo stesso esercizio pubblico".
D. Con appello 4 settembre 2008 l'attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di completare il dispositivo aggiungendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'159.10 oltre interessi al 5% dal 17 settembre 2003. Con osservazioni 13 ottobre 2008 la convenuta ha postulato la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data ha domandato la reiezione integrale della petizione. Con osservazioni all’appello adesivo 18 novembre 2008 l'attrice ha chiesto la reiezione del gravame avversario. Nel giudizio 14 ottobre 2009 questa Camera ha respinto entrambi i gravami. Statuendo il 10 agosto 2010 il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dall’attrice e ha annullato la sentenza cantonale, rinviando la causa per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Secondo l’art. 404 cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore di detto Codice si applica il diritto procedurale previgente. Per comprendere il significato di “conclusione davanti alla giurisdizione adita” occorre riferirsi all’art. 236 cpv. 1 CPC, ove è spiegato che la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito (cfr. Walther, Das Übergangsrecht zur neuen ZPO – offene Fragen in mögliche Antworten in: SZZP 4/2010, pag. 414). Questa Camera ha statuito nel merito della causa con sentenza 14 ottobre 2009. Il 10 agosto 2010 il Tribunale federale ha annullato tale giudizio e ha rinviato la causa all’autorità cantonale. La decisione del Tribunale federale non può quindi essere considerata quale decisione di merito o di non entrata del merito. Determinante ai fini dell’applicabilità della normativa procedurale è la questione di sapere se la lite era già pendente al momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile. Domanda alla quale va risposto, come illustrato sopra, per l’affermativa. La procedura ricorsuale in rassegna resta pertanto disciplinata dal CPC/TI.
2.Con la sentenza 10 agosto 2010 4A_629/2009 (in: SJ 133/2011 I pag. 12) il Tribunale federale ha rinviato la causa a questa Camera affinché stabilisca se le contestazioni della convenuta rispettano i requisiti posti dalla procedura civile ticinese – segnatamente gli art. 78 e 170 CPC – interpretata alla luce della giurisprudenza federale da esso menzionata e ne tragga le debite conseguenze quanto all’accertamento dei fatti litigiosi. Il giudizio di rinvio vincola il Tribunale inferiore (Von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 9 ad art. 107 LTF; Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 107 LTF). La sua cognizione è limitata dai motivi della sentenza di rinvio nel senso che essa è vincolata da quanto deciso definitivamente dal Tribunale federale (DTF 133 III 201 consid. 4.1) e dalle constatazioni di fatto che non sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2 e rif. citati). Le parti sono reintegrate nella stessa situazione in cui si trovavano prima che questa Camera statuisse (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 ad art. 322). La Camera non deve avviare una nuova istruttoria sugli accertamenti chiesti dal rinvio, ma deve eseguire gli stessi in base al medesimo fascicolo sulla scorta del quale aveva emanato la prima sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, n. 29 ad art. 322).
I. Sull’appello principale
3.Come indicato dal Tribunale federale, l’art. 78 cpv. 1 CPC/TI prevede che l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso di replica e duplica. Secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI, i fatti non contestati chiaramente si presumono ammessi, a meno che gli atti del processo non provino fatti contrari. Tale norma va messa in relazione all’184 cpv. 2 CPC/TI, secondo il quale la prova è limitata ai fatti contestati, eccettuati i casi in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio dal giudice e con riserva delle disposizioni concernenti la mancata comparsa personale di una parte e l’omissione di un atto scritto. In altre parole, l’assenza di contestazione (o l’ammissione) comportano la presunzione di fatto accertato, che si sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice accerta normalmente i fatti. È questa una delle conseguenze del principio attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.1 e 3.3, in: SJ 133/2011 I pag. 12).
4.Secondo l’appellante la controparte non avrebbe contestato, se non in maniera generica, né l’importo né il calcolo alla base della sua richiesta di versamento di fr. 29'159.10 (appello, pag. 4 seg.). Al punto 5 della propria petizione l'attrice ha indicato il calcolo alla base della sua domanda creditoria. Nella propria risposta la convenuta ha contestato tale domanda, rinviando alle motivazioni da lei esposte "sopra". Nei punti precedenti essa ha spiegato di essere subentrata unicamente nel contratto di fornitura di birra tra l'attrice e __________ e non in quello di mutuo. Non ha tuttavia esplicitamente contestato né il quantum rivendicato dall'attrice né il calcolo alla base dello stesso. Con la replica l'attrice ha evidenziato che la convenuta non aveva contestato la base e la somma di calcolo. Con la duplica la convenuta ha invece dichiarato di aver chiaramente contestato la domanda di controparte e pertanto il suo ammontare e le sue basi di calcolo.
5.Nella sentenza di rinvio il Tribunale federale ha spiegato che chi contesta una pretesa deve motivare soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire quali fatti siano contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza delle circostanze specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve rispettare la parte cui incombe l’onere di provare, potrebbero tutt’al più giustificarsi in una cosiddetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di rinvio del Tribunale federale, consid. 4.1). Le esigenze poste alla motivazione della contestazione soggiacciono al diritto processuale cantonale, ma nei limiti posti dall’art. 8 CC. In particolare, l’onere di contestazione non deve sfociare nel rovesciamento dell’onere probatorio (DTF 117 II 113 consid. 2 e 115 II 1 consid. 4). Il Tribunale federale si è già chinato sulle disposizioni della procedura civile ticinese, specificando che l’art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI implica da parte del convenuto un certo onere di allegazione dei fatti a suo carico, ovvero che egli è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI). Nella sentenza in questione, a cui il Tribunale federale fa esplicito riferimento nella decisione di rinvio (consid. 4.2), esso ha menzionato la prassi cantonale secondo la quale un semplice e generico “contestato” di fronte a un complesso di fatti asseriti è da reputarsi insufficiente (sentenza del Tribunale federale del 10 luglio 2003 4P.50/2003, consid. 2). In un’altra sentenza inc. 5A_710/2009 del 22 febbraio 2010 il Tribunale federale ha però precisato, seppur non riferendosi specificatamente alla procedura civile ticinese, che la controparte deve motivare la propria contestazione qualora ciò sia possibile (“si possible”; consid. 2.3.1). Non va poi dimenticato che, come menzionato dal Tribunale federale, l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI prevede che i fatti non contestati chiaramente valgono come ammessi unicamente nella misura in cui gli atti del processo non provino fatti contrari. Sempre secondo il Tribunale federale, tale disposto non può però implicare il ripristino pieno dell’onere della parte attrice di provare i fatti sui quali fonda le proprie pretese, dato che ciò sarebbe incompatibile con il sistema attitatorio (consid. 3.3 e 3.4).
6.Come spiegato dal Tribunale federale nella propria sentenza di rinvio, dare i fatti per accertati (sia per mezzo dell’apprezzamento delle prove, sia della presunzione secondo la quale i fatti non contestati valgono come ammessi) non significa tuttavia ancora ammettere la domanda. L’accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda. In tal senso, l’art. 184 cpv. 2 CPC/TI non esonera evidentemente le parti dall’obbligo di dimostrare il ben fondato delle proprie pretese (consid. 3.8).
6.1 Nella fattispecie, anche qualora si dovesse ritenere che la convenuta non abbia validamente contestato l’ammontare della pretesa, ciò non significherebbe ancora che non abbia validamente contestato l’esistenza della medesima. In tal caso, competerebbe all’attrice dimostrare tale fatto rispettivamente il buon fondamento della propria pretesa. Ora, la convenuta ha validamente contestato dinanzi al Pretore l’esistenza della pretesa di controparte riguardante il mutuo preesistente (cfr. risposta, pag. 5 in alto). Tant’è che anche l’appellante non dubita di ciò (memoriale, pag. 4 in mezzo e 6 in alto). Nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che, da un lato, l’attrice non poteva dedurre dei diritti dal contratto di cui al doc. D stipulato tra __________ e la convenuta, dato che non ne era parte; dall’altro, essa non aveva rispettato l’accordo complessivo raggiunto con la convenuta affinché subingredisse nel contratto di fornitura di birra (o ne sottoscrivesse uno nuovo), dato che non le aveva erogato un nuovo mutuo di fr. 20 000.- (pag. 3 in mezzo).
6.2 L’appellante afferma anzitutto che nel contratto di cui al doc. D la convenuta ha dichiarato di essere a conoscenza dell’esistenza dell’accordo di fornitura di birra con l’attrice e ha dichiarato di subingredire, liberando il venditore da ogni e qualsiasi impegno con la menzionata ditta fornitrice (clausola n. 3). Da tale clausola l’attrice deduce la presunzione che la convenuta abbia letto il contratto di fornitura di birra in cui era menzionata la ripresa del saldo del contratto precedente. L’attrice ritiene, altresì, che sarebbe “strano” se __________ avesse voluto cedere per fr. 120 000.- l’esercizio pubblico e l’inventario e tenersi il debito nei suoi confronti, rispettivamente “insolito” che, volendo escludere il mutuo dalla ripresa, la convenuta, assistita da due legali, non abbia formulato una riserva esplicita (memoriale, pag. 6 in mezzo). Le argomentazioni non sono atte a inficiare la motivazione pretorile. Invero, anche qualora si volesse seguire l’ipotesi in questione o sposare i giudizi circa ciò che può sembrare “strano” o “insolito”, l’attrice non sarebbe comunque parte al contratto di cui al doc. D, sicché, come esposto dal Pretore, non può dedurne dei diritti.
6.3 L’appellante reputa che vi sia stata una cessione di contratto. Il suo accordo in tal senso emergerebbe, a suo dire, da quanto segue (memoriale, pag. 8 in alto e in mezzo). Anzitutto, essa sostiene che il contratto di fornitura di bevande - di cui il contratto di mutuo sarebbe un accessorio - sarebbe stato “pacificamente continuato almeno fino alla fine del 2001”. Il Pretore ha spiegato che l’attrice non può dedurre alcun diritto dal fatto che la convenuta, per circa un anno, abbia continuato a vendere i suoi prodotti. Egli ha invero reputato corretta l’affermazione del teste __________ secondo la quale, a conferma di quanto riportato nel doc. 2, ciò è avvenuto senza contratto e nella convinzione che l’attrice desse seguito al suo impegno di erogare il mutuo di fr. 20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Con tale censura l’appellante non si confronta validamente, limitandosi, come illustrato sopra, a ritenere “pacifica” la continuazione del contratto di fornitura di bevande rispettivamente a reputare “accessorio” l’asserito mutuo. Al riguardo il suo appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). A sostegno della propria tesi l’attrice afferma, poi, che la convenuta avrebbe accettato che essa effettuasse a proprie spese dei lavori di “risanamento” del banco bar. Come da tale circostanza l’appellante possa dedurre l’esistenza di una cessione del mutuo preesistente rispettivamente la negazione di quello di fr. 20 000.- non è tuttavia dato di capire. Su questo aspetto l’appellante conclude rinviando al contenuto della lettera di cui al doc. 3. Si tratta di una missiva datata 5 marzo 2004 del legale della convenuta, ove è indicato che “qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe la possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma della compravendita del __________”. Da tale affermazione l’appellante deduce che il contratto di mutuo che la legava a __________ è stato assunto dalla convenuta, che la considerava a tutti gli effetti creditrice nei suoi confronti e che la controparte ha riconosciuto di dover rimborsare il vecchio prestito anche in caso di disaccordo sulla questione del credito supplementare di fr. 20 000.-. Se non che, dalla lettera in questione emerge che “la ripresa del contratto di fornitura era vincolata alla concessione di un credito supplementario di fr. 20 000.- ed al rifacimento del banco bar (…) AO 1, impregiudicata ogni ragione di fatto e di diritto, propone la continuazione del contratto alle condizioni allora pattuite, oppure una ridiscussione dei parametri. Qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe la possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma della compravendita del __________”. Al riguardo, si ricorda che quanto si svolge nelle discussioni in vista di una transazione, per principio, avviene senza pregiudizio delle rispettive ragioni nell’eventualità di una lite (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2007.178 del 14 agosto 2008, consid. 6 con riferimenti). Il versamento del saldo del contratto, anche qualora concernesse il mutuo preesistente come sostenuto dall’appellante, è stato visionato dal legale nell’ambito di una proposta bonale. È ben vero che tale eventualità è stata indicata qualora “tali proposte non venissero accettate”. Tuttavia, essa non può essere sradicata dal contesto transattivo in cui è stata formulata e dall’intenzione, quindi, di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
6.4 L’attrice afferma che il prestito di fr. 20 000.- era stato oggetto di “trattativa”, come confermato dai testi __________ e __________ (appello, pag. 8 in fondo), mentre solleva dubbi circa il fatto che tale “prestito supplementare” fosse “una specie di condicio sine qua non” (memoriale, pag. 8 in fondo). Essa afferma che se così fosse stato, vi sarebbe dovuto essere un accenno nel contratto di cui al doc. D. Se non che, già si è detto che l’attrice non si è validamente confrontata con la motivazione pretorile secondo la quale essa non era parte a tale contratto (sopra, consid. 6.2). L’appellante soggiunge che “se la concessione del mutuo supplementare fosse stata una vera e propria condizione, mal si capisce come le parti abbiano eseguito l’intervento sul banco bar, tramite il falegname __________, che comportava un investimento non facilmente stornabile di una certa rilevanza” (pag. 9 in alto). Non si comprende, tuttavia, la rilevanza di tale censura ai fini del giudizio. Al contrario di quanto reputato dall’appellante la rilevanza dell’erogazione del credito di fr. 20 000.- ai fini del perfezionamento del contratto di cessione risulta dall’istruttoria, segnatamente proprio dalle testimonianze di __________ e __________. Il teste __________, che a quell’epoca si occupava, quale dipendente dell’attrice, della gestione dei contratti (verbale 6 febbraio 2007, pag. 1), ha affermato che “il signor __________ era rappresentante per la zona di __________ della AP 1. In tale qualità si occupava dell’acquisizione di clienti e di mantenere i rapporti con gli stessi” (loc. cit., pag. 2 in alto). Egli ha poi soggiunto che la convenuta “nell’ambito delle trattative della cessione del __________” aveva chiesto all’attrice un “finanziamento di fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 3 in alto). __________ ha dichiarato che “al sig. __________ alla fine presentai per conto della AP 1 un’offerta e meglio la ripresa del contratto precedente, la stipulazione di un nuovo contratto di 10 anni, che comprendeva l’aggiunta di un nuovo credito oltre al saldo attuale che veniva ripreso, e l’esecuzione pagata dalla AP 1 di alcuni lavori all’interno del locale” (verbale 31 gennaio 2007, pag. 6 in mezzo) (…) La AO 1 riprendeva unicamente il saldo effettivo del mutuo, ossia il mancato ammortamento totale che era pari a fr. 6/7000.-, e come detto oltre a questo importo la AP 1 era d’accordo di fare un’ulteriore prestazione finanziaria in favore della AO 1 attorno a fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 7 in alto). Secondo l’attrice la convenuta doveva essere a conoscenza del fatto che i testi summenzionati non erano abilitati a rappresentarla nella stipulazione del contratto di mutuo (appello, pag. 9 in alto). La censura è ininfluente ai fini del giudizio. Dai passaggi citati emerge che i medesimi, seppur non legittimati alla sottoscrizione dei contratti, lo erano per la conduzione delle trattative. Nulla muta a quanto deciso dal Pretore il fatto che, come illustrato da __________, “le trattative si erano arenate e che non era stato sottoscritto da parte della AP 1 il nuovo contratto di fornitura e di mutuo previsto nelle trattative da me condotte. Questo contratto avrebbe dovuto esser firmato da parte della direzione di __________ e di __________ (sig. __________)” (loc. ci. Pag. 7 in basso e 8 in alto). Invero, se alcun contratto è venuto in essere tra le parti, allora non vi è stata cessione del mutuo esistente tra __________ e l’attrice.
6.5 Per concludere, l’appellante ritiene che “comunque sia il rifiuto o l’omissione (…) di concedere alla AO 1 questa facilitazione [mutuo di fr. 20 000.-] avrebbe semmai giustificato, quale ritorsione, una rescissione ex nunc del contratto di fornitura di birra, così come infatti è stato minacciato da AO 1 nella sua lettera del 28.03.2002 (…) sicuramente non giustificherebbe invece il rifiuto di pagare il debito assunto” (doc. 2)” (memoriale, pag. 9). L’osservazione relativa alla missiva del 28 marzo 2002 non è pertinente. Invero, nella lettera testé citata la convenuta ha dichiarato che l’attrice le aveva promesso che, qualora avesse continuato la mescita dei prodotti, le avrebbe erogato il finanziamento di fr. 20 000.- oltre la messa a punto del banco bar, dell’impianto birra e della relativa pubblicità. Precisando che non sussisteva alcun contratto relativo alla mescita dei prodotti dell’attrice, la convenuta ha spiegato che in assenza di un’offerta secondo quanto prospettato nelle trattative, si sarebbe rivolta ad altri fornitori. Non vi è alcun accenno a un preesistente mutuo. Per il resto, il Pretore ha spiegato che dall’istruttoria è emerso come la vendita, per circa un anno, dei prodotti dell’attrice da parte della convenuta è avvenuta senza contratto e nella convinzione che le fosse erogato il mutuo di fr. 20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). L’attrice, che asserisce l’esistenza del contratto di fornitura di birra, non si confronta con tale motivazione, sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). A suffragio della propria tesi l’attrice menziona, infine, nuovamente la lettera 5 aprile 2004 (recte: 5 marzo 2004) (doc. 4; recte: doc. 3). Al riguardo, si rinvia a quanto già esposto in merito alle trattative nell’ambito di un componimento bonale (sopra, consid. 6.3). In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto.
II. Sull’appello adesivo
7.Nella sentenza di rinvio il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La ricorrente aveva chiesto in via principale l’annullamento dei dispositivi n. I e II, concernenti la reiezione nella misura in cui ricevibile del suo appello e il giudizio sui relativi oneri processuali. Nella propria risposta la convenuta si è limitata a rinviare alle motivazioni delle due istanze cantonali e a proporre l’irricevibilità, subordinatamente la reiezione dei ricorsi. Secondo l’art. 107 cpv. 1 il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. Ciò vale anche qualora una parte ricorre contro solo alcuni punti del dispositivo, sicché i rimanenti punti acquisiscono forza di cosa giudicata (sentenza del Tribunale federale 4A_136/2007 del 15 agosto 2007; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, n. 4357 ad art. 107 LTF). Di conseguenza, i punti dal n. III al n. V del dispositivo della sentenza impugnata sono cresciuti in giudicato. Nemmeno è quindi necessario riproporre le argomentazioni relative all’appello adesivo di cui alla sentenza 14 ottobre 2009.
III. Sugli oneri processuali
8.Alla luce di quanto suesposto, nella misura in cui è ricevibile l’appello principale è respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza. Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 29'159.10. A titolo completivo si osserva che le parti, che non sono state invitate a esprimersi sulla decisione di rinvio del Tribunale federale, non hanno sopportato relative spese in questa sede, sicché non si pon mente di statuire sulle medesime.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 4 settembre 2008 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1100.-
b) spese fr. 50.-
fr. 1150.-
sono posti a carico di AP 1, con l'obbligo di rifondere a AA 1 fr. 900.- per ripetibili.
III. (Cresciuto in giudicato)
IV. (Cresciuto in giudicato)
V. (Cresciuto in giudicato)
VI. Intimazione:
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Comunicazione al Tribunale federale, Sezione civile.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).