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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliera: |
Locatelli |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.791 della Pretura __________ promossa con petizione 29 novembre 2001 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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in materia di contratto di lavoro, con la quale l'attore ha chiesto la condanna
della convenuta al pagamento di complessivi fr. 86'957.- oltre interessi a
vario titolo e l'accertamento del diritto al rimborso delle spese di trasloco e
al rilascio del certificato di lavoro relativo all'intera durata del rapporto
d'impiego;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell'azione, e
completata dall'attore con l'allegato di replica chiedente la condanna al
pagamento di ulteriori fr. 11'670.- lordi a titolo di stipendio;
pretese integralmente contestate dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza
24 agosto 2010 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 46'214,40, oltre
interessi, condannando la convenuta a rilasciare all'attore il certificato di
lavoro richiesto, con ripartizione di tasse e spese secondo la soccombenza e
condanna della convenuta al versamento di fr. 6'500.- per ripetibili parziali;
appellante la convenuta __________ con atto di appello 16 settembre 2010, con
cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di accogliere
parzialmente la petizione e condannare la convenuta al pagamento di soli fr.
10'170.- oltre interessi e al rilascio del certificato di lavoro richiesto, con
diversa ripartizione di tasse e spese e la rifusione di fr. 6'500.- quali ripetibili
parziali, con protesta di spese e ripetibili della procedura di appello;
mentre l'attore, con "risposta" (recte: osservazioni) 21 ottobre 2010,
propone la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in fatto:
A. Il 7
aprile 1999 AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di responsabile delle risorse umane per la Svizzera e l'Europa centrale. Il rapporto
d'impiego ha preso avvio il 1° luglio 1999 sulla base di un contratto scritto (doc.
B) che prevedeva uno stipendio mensile fisso, un bonus variabile e una serie di
prestazioni supplementari di cui il dipendente poteva godere, quali
un'indennità forfetaria per spese di rappresentanza, le facilitazioni per il
leasing del veicolo, lo sconto del 50% sugli acquisti di merce della società
fino ad un valore complessivo massimo di fr. 10'000.-, nonché la partecipazione
dell'azienda alle spese di trasloco.
Con successive pattuizioni scritte (doc. D, E e F) le parti hanno ulteriormente
precisato il contenuto del contratto di lavoro, in particolare, per quanto
rilevante ai fini del presente giudizio, quantificando lo stipendio annuo lordo
del dipendente in fr. 140'040.-, le spese di rappresentanza in fr. 10'020.-, il
bonus in fr. 60'000.- di cui solo la metà garantito per l'anno 2000.
B. Con scritto
23 aprile 2001 (doc. C) la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego
per il 31 ottobre successivo e contestualmente sottoposto al dipendente una
proposta di accordo scritto ("termination agreement" doc. G) con il
quale le parti avrebbero inteso definire le conseguenze della disdetta.
Rifiutatosi di sottoscrivere tale pattuizione, poiché ritenuta lesiva dei suoi
diritti, il dipendente ha fatto valere pretese a vario titolo sulle quali le
parti non sono state in grado di trovare un accordo.
C. Con
petizione 29 novembre 2001 AO 1 si è rivolto alla Pretura __________ per
chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di pretese a vario titolo per
complessivi fr. 86'957.-, oltre interessi, e l'accertamento del diritto al
rimborso delle spese di trasloco e al rilascio del certificato di lavoro
relativo all'intera durata del rapporto d'impiego.
La convenuta ha postulato la reiezione della petizione poiché infondata e,
subordinatamente, poiché ogni pretesa residua sarebbe da ritenere compensata
con contropretese di egual valore.
Con l'allegato di replica l'attore ha confermato le proprie allegazioni e
completato le domande, chiedendo pure la condanna della convenuta al pagamento
di ulteriori fr. 11'670.- lordi a titolo di stipendio per il mese di novembre
2001.
Delle conclusioni di causa formulate dalle parti si dirà, per quanto di rilievo
ai fini del giudizio, nei considerandi successivi.
D. Il
Pretore, con sentenza 24 agosto 2010 qui impugnata, ha accolto parzialmente la
petizione, condannando la convenuta a pagare all'attore la somma di fr. 46'214.40
oltre interessi e a rilasciare all'attore il certificato di salario richiesto.
E. Con
appello 16 settembre 2010 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere parzialmente la petizione, ovvero la condanna al
pagamento di fr. 10'170.– e al rilascio del certificato di lavoro.
Con osservazioni 21 ottobre 2010 la parte appellata postula la reiezione del
gravame.
e considerato
in diritto:
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha, in sintesi, riconosciuto le pretese
dell'attore di fr. 3'000.- quale indennità per il leasing dell'autoveicolo, fr.
31'250.- a titolo di residuo del bonus per l'anno 2001 (già considerata la
cifra di fr. 37'500.- versata dalla convenuta parzialmente acquiescente), fr.
5'654.40 di rimborso delle spese sostenute per il trasloco e, infine, fr.
10'810.- (pari a fr. 11'670.- lordi) quale stipendio per il mese di novembre
2001. Dal totale che ne consegue è stata quindi posta in deduzione la
contropretesa incontestata di fr. 4'500.-, con un conseguente saldo complessivo
a favore dell'attore di fr. 46'214.40 oltre interessi di mora. Alla società
convenuta è inoltre stato ordinato di rilasciare il certificato di salario così
come richiesto dal dipendente.
3. L'appellante
riepiloga le fasi della procedura svoltasi dinanzi al primo giudice e le tesi esposte
dalle parti e precisa quindi preliminarmente che la decisione pretorile è contestata
solamente in relazione alle pretese di versamento del bonus e di rimborso delle
spese di trasloco. Non sono per contro censurate le altre conclusioni del
giudice di prime cure.
4. La
convenuta censura dapprima la decisione pretorile laddove, con riferimento al
bonus dovuto al dipendente, ha ritenuto che la datrice di lavoro non abbia
fatto fronte agli obblighi probatori che le incombevano.
Rimasto incontestato che l'ammontare del bonus dovuto all'attore (fissato per
il 2001 in fr. 75'000.-) dipendesse nella misura del 40% dal risultato
aziendale, il Pretore avrebbe a torto rimproverato alla datrice di lavoro
convenuta di aver fallito la prova di un fatto negativo, ovvero di non aver
dimostrato che, in ragione del cattivo risultato aziendale conseguito, questa
componente del bonus non sarebbe stata versata a nessun altro dipendente.
L'appellante sottolinea anzitutto come la parte attrice non abbia in alcun modo
favorito la prova del pagamento a terzi del bonus in questione, omettendo pure
di chiedere una perizia contabile al riguardo o di interpellare al proposito
gli ex colleghi sentiti quali testi. L'appellante ritiene quindi di aver
fornito una prova sufficiente di tale circostanza grazie alle dichiarazioni
fornite in causa delle più alte cariche amministrative della società. A torto
il primo giudice avrebbe poi ravvisato contraddizioni tra le dichiarazione rese
dai due dirigenti sentiti quali testi.
La censura non può essere accolta. Infatti, l'interpretazione che l'appellante
si prefigge di dare alle dichiarazioni fornite dai testi __________ e __________
non scalfisce le conclusioni a cui è giunto il Pretore. Il primo Giudice ha
infatti rilevato come l'asserito cattivo risultato dell'azienda nel suo
complesso non abbia comunque impedito nel corso degli ultimi anni di versare ad
almeno un dipendente della sede di __________, sentito peraltro quale teste,
l'integrità del bonus pattuito per gli anni 1999 e 2000, deducendone che
"i dipendenti della convenuta di sede a __________ a livello di bonus beneficiavano
in quegli anni di condizioni migliori rispetto ai colleghi delle altre
sedi" (sentenza pag. 6, consid. 2.2).
Con riferimento a tale circostanza il Pretore ha pertanto relativizzato la
valenza probatoria della dichiarazione prodotta dalla convenuta attestante
perdite significative per i primi 11 mesi di attività del 2001 (scritto 20
dicembre 2001, doc. 8).
Alla luce di queste circostanze, a fronte dell'incertezza in merito al
trattamento degli altri dipendenti dell'azienda per quanto concerne la parte
del bonus 2001 correlata al risultato aziendale, non può essere rimproverato al
Pretore di aver fatto sopportare alla convenuta le conseguenze della mancata
prova della rinuncia al versamento del bonus intero ai dipendenti della sede di
__________.
5. L'appellante
contesta inoltre la conclusione del Pretore che ha riconosciuto anche la parte
di bonus, ovvero il restante 60%, dovuta in relazione al raggiungimento degli
obiettivi personali del dipendente (definito quale "bonus qualitativo").
A torto il primo giudice avrebbe riconosciuto l'intero importo, rimproverando
alla convenuta di non aver saputo dimostrare le ragioni per le quali tale componente
del bonus non sarebbe dovuta. Infatti, a mente dell'appellante, non trattandosi
di una prestazione salariale, ma di una gratificazione lasciata alla
discrezionalità della datrice di lavoro, anche in assenza della prova suddetta
nulla permetterebbe al Pretore di costringere la convenuta al pagamento
dell'importo massimo, in luogo di quello realmente riconosciuto a seguito
dell'apprezzamento che le compete, in casu fr. 37'500.- invece dei fr. 41'250.-
richiesti.
Sennonché, l'appellante non contesta la conclusione pretorile che accerta la
mancata formale definizione da parte dell'azienda degli obiettivi che dovevano
essere raggiunti dall'attore, in evidente violazione con quanto previsto da
precise direttive interne.
L'inadempienza dell'azienda a questo riguardo non può peraltro essere invocata
quale circostanza atta a conferire alla convenuta un margine di apprezzamento
superiore a quello che avrebbe avuto qualora si fosse attenuta alle norme
interne di cui si è dotata. Non va infatti dimenticato che tali prescrizioni
sono senz'altro atte a suscitare un certo affidamento da parte dei dipendenti,
sottratti al rischio di un giudizio arbitrario a proposito del raggiungimento
dei loro obiettivi personali.
L'agire della datrice di lavoro nel caso concreto è tale da far venire meno il
carattere discrezionale della parte di bonus legata al raggiungimento degli
obiettivi personali, che giustamente il Pretore ha considerato raggiunti in
assenza di prova contraria, riconoscendo di conseguenza il bonus intero quale
parte integrante della remunerazione dovuta all'attore.
Anche su questo punto l'appello va respinto.
6. In
fine l'appellante censura la decisione pretorile in merito al riconoscimento
del diritto alla rifusione delle spese di trasloco.
6.1. Preliminarmente
censurata è la conclusione secondo la quale non vi sarebbe stata contestazione
della legittimità del credito da parte della convenuta.
Sennonché, anche in sede di appello, la contestazione al proposito è del tutto
inconsistente, limitandosi all'invocazione di gravi manchevolezze del
lavoratore quale causa del licenziamento. Questa pretesa circostanza, che a
mente dell'appellante farebbe decadere il diritto del dipendente al rimborso
delle spese di trasloco, non è però stata minimamente provata e la sua
invocazione a questo stadio di procedura rasenta la temerarietà essendo
contraddetta dal tenore della lettera di licenziamento (doc. C), della bozza di
accordo (doc. G) e delle attestazioni rilasciate dalla datrice di lavoro (doc.
S e T).
6.2. A
mente dell'appellante, sempre in merito alla pretesa per le spese di trasloco,
il dipendente non avrebbe ossequiato la procedura concordata che prevedeva la
presentazione di due offerte. Egli avrebbe per contro messo la datrice di lavoro
dinanzi al fatto compiuto presentando la fattura (doc. 7) a trasloco avvenuto.
La censura è inammissibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC-TI), poiché si limita all'apodittica dichiarazione che "l'accordo è
stato violato e non se ne può richiedere l'esecuzione" (appello pag. 17 n.
6 b) ma non si confronta minimamente con la tesi del Pretore.
6.3.
Resta da esaminare l'ulteriore censura a questo proposito, con la quale la
convenuta rimprovera al Pretore di aver accolto una richiesta condannatoria
formulata dall'attore per la prima volta, peraltro solo nelle motivazioni, con
l'allegato di replica, a fronte di una vincolante e irrita domanda di petizione,
ribadita con il "petitum" di replica, limitata al solo accertamento
del diritto al rimborso.
Il Pretore ha ritenuto che determinante non fosse la forma, ma il senso della
domanda posta dall'attore, formulata in modo formalmente corretto con
l'allegato conclusivo. La richiesta sarebbe quindi apparsa chiara anche alla
convenuta che non avrebbe neppure contestato la legittimità del credito,
opponendo solo l'eccezione di compensazione e alcune contestazioni di natura procedurale.
Anche questa censura è inammissibile per carente motivazione (art. 309 cpv. 2
lett. f CPC-TI) e andrebbe comunque respinta nel merito poiché le allegazioni
addotte dall'attore già con la replica hanno permesso alla controparte di
contrapporre a tale mutazione della domanda le sue ragioni e i suoi mezzi di
difesa senza subire alcun pregiudizio, i fatti alla base della nuova domanda
essendo peraltro rimasti inalterati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 2 e segg. ad art. 74 e m. 1 ad art. 88).
7. Ne
discende che il gravame della convenuta dev'essere respinto, nella misura in
cui è ricevibile, e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali e
le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148
CPC-TI).
Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio
sul piano federale, il valore di appello è di fr. 36'044,40 (fr. 46'214,40 ./. fr.
10'170.-).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, l'appello 16 settembre 2010 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 2'000.–
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a AO 1 fr.
3'000.- per ripetibili d'appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).