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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Pellegrini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.58 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con allegato 5 marzo 2010 denominato "azione creditoria" da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2 AO 3
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con cui l’istante
ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 64'041,78, oltre interessi;
domanda alla quale i convenuti si sono opposti e che il Pretore, con sentenza
27 agosto 2010, ha integralmente respinto, condannando l’istante a pagare tasse
di giustizia e spese ammontanti a complessivi fr. 800.- e a rifondere alla
controparte un'indennità per ripetibili di fr. 2'400.-;
appellante l'istante che, con atto di appello 20 settembre 2010, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, porre spese e ripetibili di primo grado a carico della controparte e liberare la cauzione prestata, protestando spese e ripetibili di appello;
mentre la parte
convenuta con osservazioni 8 ottobre 2010 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili, rilevando preliminarmente la tardività
dell'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A.
La società AP 1 e AO 3, AO 1 e AO 2 sono
state parti di un contratto di locazione, stipulato nel corso del 1994 dai loro
predecessori in diritto, con oggetto l'esercizio pubblico denominato "Ristorante
__________" situato in una parte dell'immobile al fondo __________ RFD
di __________. Nel corso del 2005 i proprietari del fondo hanno dato avvio ad
importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile, al fine di
ricavare una struttura ricettiva della tipologia denominata "garni".
Questo intervento non ha riguardato direttamente i locali oggetto del summenzionato
contratto di locazione, ma il tetto piano che copre il ristorante ha subito modifiche
atte a ricavarne una terrazza per il futuro garni.
Nel maggio 2007, in occasione di lavori edili al citato tetto-terrazza, si è
verificato un fenomeno di infiltrazione d'acqua all'interno del ristorante. Tra
le parti è quindi sorto un contenzioso in merito alla responsabilità per i
danni che la conduttrice pretende di aver subito a seguito di questo episodio.
B. Con allegato 5 marzo 2010 denominato "azione creditoria",
AP 1 ha chiesto alla competente Pretura di condannare AO 3, AO 1 e AO 2 al
pagamento di fr. 64'041,78, oltre interessi al 5% dal 28 maggio 2007. Le
pretese di risarcimento dei danni sono state fondate sull'art. 259e CO, a cui espressamente
l'allegato introduttivo si è richiamato.
Riepilogate le circostanze che hanno condotto alla vertenza e richiamate le
allegazioni e le risultanze istruttorie della procedura già in corso tra le medesime
parti, promossa con istanza 2 agosto 2007 e chiedente la riduzione del canone
di locazione a seguito di difetti e di pregiudizi derivanti dal cantiere, la
conduttrice ha chiesto al Pretore una congiunzione delle due vertenze,
subordinatamente perlomeno dell'istruttoria.
C. La domanda di giudizio è quindi stata considerata dal Pretore quale
istanza in materia di locazione e affitti, introdotta secondo la procedura
retta dagli art. 404 segg. CPC-TI (cfr. citazione 8 marzo 2010 e verbale
udienza 13 aprile 2010). In occasione dell'udienza 13 aprile 2010 il giudice di
prime cure ha respinto la domanda di congiunzione ex art. 72 CPC-TI, rilevando
come l'istruttoria dell'altra causa fosse a quel momento terminata e ritenuta oramai
superflua una congiunzione visto il richiamo degli atti di quell'incarto.
La vertenza è quindi proseguita secondo la procedura speciale ex art. 404 segg.
CPC-TI, con la rinuncia delle parti a comparire al dibattimento finale (art.
410 CPC-TI) e la produzione di conclusioni scritte.
D. I convenuti si sono opposti all’istanza, chiedendo di respingere
integralmente la domanda.
E.
Con sentenza 27 agosto 2010 il Pretore ha
respinto la domanda, con l'accollo all'istante di spese e ripetibili.
Riepilogate le circostanze salienti del rapporto contrattuale in vigore tra le
parti, il primo giudice ha esaminato le pretese dell'istante con riferimento ai
disposti degli art. 259a e 259e CO. Accertata la causa delle lamentate
infiltrazioni d'acqua, ovvero il taglio dell'impermeabilizzazione contestuale
alla rimozione di alcune fioriere sulla terrazza sovrastante l'esercizio
pubblico, di cui funge da tetto, il giudice di prime cure ha ritenuto che tale
intervento sia imputabile unicamente alla ditta di costruzione incaricata dei
lavori. A suo avviso non possono infatti esserne considerati responsabili i
convenuti committenti o la direzione dei lavori, circostanza questa non emersa
dagli accertamenti e che l'istante non avrebbe comunque neppure tentato di
sostenere con particolari argomentazioni.
Abbondanzialmente, siccome l'istante neppure ha ritenuto di avvalersi di tale
eventualità, il Pretore ha pure negato che possa sussistere una responsabilità
dei convenuti per carente sorveglianza.
Il giudizio pretorile ha poi escluso che l'operato della direzione lavori, che
ha agito in veste di semplice sostituto (art. 398 cpv. 3 CO), e gli atti degli
operai intervenuti, qualificati come ausiliari dei locatori (art. 101 cpv. 1
CO), possano essere imputati a questi ultimi. Infatti, i dipendenti
dell'impresa di costruzione incaricata dell'esecuzione dell'opera hanno agito
sulla base del contratto di appalto finalizzato al riattamento e
all'ampliamento dello stabile di proprietà dei convenuti e non nell'ambito
dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei locatori nei confronti della
conduttrice istante. L'impresa che ha rimosso le fioriere e tagliato
l'impermeabilizzazione non può pertanto avere agito in qualità di ausiliaria
dei convenuti.
Alla medesima conclusione è giunto il primo giudice con riferimento all'obbligo
del locatore di mantenere la cosa locata nello stato idoneo (art. 256 cpv. 1
CO) e quindi di astenersi dal danneggiarla. Le circostanze in cui sono
intervenuti gli operai, ovvero persone terze rispetto al contratto di
locazione, non permetterebbero quindi di imputare alcunché ai convenuti a cui nessuna
colpa dell'accaduto può essere ascritta. Il Pretore ha di conseguenza respinto
ogni pretesa.
Abbondanzialmente, il primo giudice ha pure abbozzato un esame della censura
dei convenuti, ritenuta oramai irrilevante visto l'esito del giudizio, che
hanno lamentato la mancata conciliazione dinanzi al preposto Ufficio (ai sensi
dell'art. 274a CO allora in vigore).
F.
Con appello 20 settembre 2010 l'istante postula che il giudizio di prima istanza venga riformato, nel senso di accogliere
l'istanza, porre spese e ripetibili di primo grado a carico dell'appellata,
protestando spese e ripetibili di appello.
Con osservazioni 8 ottobre 2010 gli appellati rilevano preliminarmente la
tardività dell'appello, introdotto dopo la decorrenza del termine di dieci
giorni previsto dalla procedura speciale per le controversie in materia di
locazione (art. 411 cpv. 2 CPC-TI), che ritengono applicabile alla presente
vertenza. Delle osservazioni di merito, con le quali i convenuti propongono la
reiezione del gravame avversato, si dirà per quanto necessario nei successivi
considerandi.
considerando
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La
decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la
procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.La sentenza del Pretore è stata
spedita il 27 agosto 2010 e l'appellante dichiara di aver ritirato il relativo
plico raccomandato il 30 agosto 2010 (doc. A prodotto con l'appello, estratto
da www.posta.ch/trackandtrace, con riferimento alla spedizione
98.00.660001.00646769). Essa invoca preliminarmente la facoltà di presentare
l'impugnativa nel termine di 20 giorni ex art. 308 CPC-TI.
Nelle procedure in materia di locazione, il termine per ricorrere contro una
sentenza del Pretore è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC-TI). Nell'ipotesi in
cui si dovesse applicare tale disposizione alla vertenza in oggetto, il termine
per proporre l’appello sarebbe scaduto il 9 settembre 2010 e l’impugnazione
dell'istante, impostata il 20 settembre 2010, risulterebbe ampiamente tardiva e
quindi irricevibile.
Nel caso di specie ci si potrebbe chiedere se all'origine del procedimento vi
fosse la volontà della creditrice di proporre un'azione giudiziaria nell'ambito
di una procedura ordinaria, come a prima vista lascerebbe intendere lo scritto
5 marzo 2010 denominato "azione creditoria", introdotto
peraltro direttamente alla Pretura senza preventiva domanda di conciliazione
presso il competente Ufficio ai sensi dell'art. 274e CO allora in vigore.
A contraddire quest'ipotesi vi sono però l'atteggiamento processuale e le
allegazioni della stessa società che ha agito in giudizio. Già con lo scritto
introduttivo essa ha infatti formulato una "richiesta di congiunzione e
riunione di azioni" ex art. 72 cpv. 1 lett. b CPC-TI, domanda che presuppone
di ritenere entrambe le azioni sottoposte alla procedura speciale applicabile
alle vertenze in materia di locazione, disciplina che reggeva il procedimento
già in corso a quel momento (inc. DI.2007.135 della medesima Pretura). La
congiunzione di azioni non potendosi infatti operare quando, pur essendo data
la competenza del tribunale adito, la procedura applicabile alle due vertenze
non sia la medesima (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 72).
Va altresì rilevato come la procedura determinante sia stabilita dal diritto
materiale e procedurale e non sia a disposizione delle parti. Nel caso
specifico la pretesa si fonda espressamente sugli art. 259a e 259e CO, la
conduttrice avendo chiamato in causa la parte locatrice in virtù degli obblighi
scatenti dal contratto di locazione di uno spazio commerciale ad uso esercizio
pubblico. Correttamente il Pretore ha quindi proceduto a convocare le parti ad
un'udienza di discussione ex art. 405 CPC-TI e, senza obiezione alcuna, la
causa è proseguita secondo i canoni della procedura speciale sommaria in
materia di locazione, con la rinuncia a comparire all'udienza finale (ex art.
410 cpv.1 CPC-TI) e la produzione di memoriali conclusivi.
È solo con la presentazione dell'appello, peraltro in modo implicito, non
formulando alcuna considerazione al riguardo, che l'appellante ha ritenuto di
invocare l'applicazione della procedura ordinaria, usufruendo del termine di
venti giorni per inoltrate l'impugnativa (art. 308 CPC-TI), salvo però poi contraddirsi
nel petitum d'appello con il quale chiede di accogliere "l'istanza".
Neppure l'omissione della conciliazione dinanzi al competente Ufficio è
circostanza atta a sovvertire questa conclusione. Infatti, come rilevato dal
Pretore con riferimento a dottrina e giurisprudenza, una simile omissione non è
motivo di annullamento del giudizio, trattandosi di una vertenza tra le parti di
un contratto di locazione commerciale, fattispecie in cui è ammessa una rinuncia
concordata alla conciliazione anche solo per atti concludenti (cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 404).
D'altro canto va rilevato come l'appello andrebbe comunque proposto entro dieci
giorni, ex art. 411 CPC-TI, anche nel caso in cui in prima sede il Pretore
avesse erroneamente applicato la procedura ordinaria, non giustificandosi il
protrarsi di tale irregolarità anche in sede di ricorso (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 308-309; da ultimo II CCA del 19 luglio
2010 inc. 12.2009.194).
In conclusione, poiché tardivo, l'appello è irricevibile.
3.Anche nel merito le censure d'appello
sono comunque inammissibili per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC-TI).
Infatti, l'appellante invoca già in entrata un inammissibile richiamo a "quanto
dettagliatamente già esposto negli allegati di prima istanza" , per
poi esporre un riassunto della fattispecie che a suo dire dovrebbe consentire a
questa Corte "di poter infine dedurre un'applicazione in diritto corretta,
che la sentenza impugnata ha arbitrariamente omesso di fare" (appello
pag. 2, III.1). Rievocate le fasi salienti del rapporto contrattuale, descritti
i lavori intrapresi sul fondo in questione, ricordata la causa
dell'infiltrazione, l'appellante ribadisce quanto già esposto negli allegati di
causa in merito all'impossibilità dell'uso del bene locato, alla notifica del
difetto, alla quantificazione del danno e ai tentativi falliti di ottenere un risarcimento.
In tutta questa parte introduttiva non è possibile dedurre alcuna vera censura
al giudizio appellato.
Una vera e propria censura non è comunque ravvisabile neppure nella parte in
cui l'appellante si propone di contestare l'esito del giudizio pretorile.
Premesso di non poterne condividere l'apprezzamento dei fatti e l'applicazione
del diritto, l'appellante ripropone stralci di dottrina e riepiloga le
motivazioni pretorili, proponendo in modo assai succinto sue considerazioni,
dalle quali non può essere dedotto alcun chiaro rimprovero. Menziona vagamente
presupposti che considera adempiuti, invoca "prove lampanti"
di cui non fornisce alcuna indicazione, e pretende che il Pretore abbia operato
deduzioni in diritto del tutto errate "poiché a torto gli operai della
non meglio identificata ditta di costruzioni non sono stati considerati quali
ausiliari ex art. 101 CO" (appello pag. 7 e 8, III.2.1). Salvo poi
rinunciare ad esporre un qualsivoglia argomento concreto nel tentativo di
avvalorare la sua tesi e dimostrare il preteso errore del primo giudice. In
modo del tutto vago e inconcludente, senza confrontarsi con le motivazioni del
giudizio appellato, l'appellante espone infine considerazioni in merito alla
mancata denuncia in lite dei terzi responsabili e invoca la gravità dei disagi
subiti e le loro conseguenze economiche.
L'appello, le cui censure sono esposte senza una motivazione sufficiente, è
perciò nuovamente irricevibile.
4.Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 64'041,78, seguono l'integrale soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC-TI), che rifonderà ai convenuti congrue ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 20 settembre 2010 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'400.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 1'500.-
da
anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1'200.-, a titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).