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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2005.128 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna – promossa con petizione 16 agosto 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 , e AP 2
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con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 23'552.40 oltre interessi – aumentati con le conclusioni a fr. 27'897.20 – nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei confronti dei convenuti dall’Ufficio esecuzioni di Lugano;
richieste avversate dai convenuti che con domanda riconvenzionale 31 maggio 2006 hanno postulato la condanna della controparte al versamento in loro favore di complessivi fr. 76'924.65 oltre interessi – con le conclusioni ridotti, in via subordinata, a fr. 60'135.60 oltre interessi – nonché, con replica riconvenzionale 9 novembre 2006, il rigetto in via definitiva dell’opposizione nel frattempo interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, richiesta omessa nelle conclusioni;
domande a cui l’attore con risposta riconvenzionale 6 ottobre 2006 rispettivamente duplica riconvenzionale 13 dicembre 2006 si è opposto;
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 6 settembre 2010, accogliendo parzialmente la petizione nel senso di condannare i convenuti al versamento, in solido, di fr. 15'821.30 oltre interessi e respingendo la domanda di rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________, nonché respingendo la domanda riconvenzionale;
appellanti i convenuti che con appello 27 settembre 2010 chiedono la riforma del giudizio testé menzionato nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere, invece, la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al versamento di complessivi fr. 76'924.65, in via subordinata di complessivi fr. 60'635.60, il tutto oltre interessi e con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attore con osservazioni 8 novembre 2010 postula la reiezione, nella misura in cui è ricevibile, dell’appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 16 agosto 2005 l’arch. AO 1 ha convenuto dinnanzi alla Pretura di Locarno-Campagna AP 1 e AP 2 chiedendo la loro condanna al pagamento in solido di fr. 23'552.40 oltre interessi, nonché, limitatamente a tale importo, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei loro confronti dall’Ufficio esecuzioni di Lugano. Egli ha addotto, in sintesi, di essere stato contattato dai convenuti nell’autunno 2003 per l’individuazione di un terreno adatto alla costruzione della loro abitazione e poi, dopo l’acquisto del medesimo, per procedere all’allestimento di un progetto di massima con relativa stima sommaria dei costi di costruzione, più volte modificato fino all’inoltro dei piani definitivi allegati alla domanda di costruzione 23 marzo 2004 (doc. 4). A dire dell’attore i convenuti lo avrebbero in seguito incaricato di allestire, quale prestazione supplementare, una seconda domanda di costruzione che contemplasse modifiche importanti come, segnatamente, la rotazione della casa, l’ampliamento della cantina, lo spostamento della relativa scala, delle aperture a sud, delle canalizzazioni e della piscina. Tale domanda di costruzione è stata inoltrata il 27 aprile 2004 alla competente autorità, che ha rilasciato, il 22 giugno successivo, la licenza edilizia. L’attore ha inoltre affermato di essere stato incaricato di svolgere anche “i piani di appalto e i piani esecutivi”, nonché “la direzione architettonica e l’allestimento e consegna della documentazione concernente l’opera”, ma di aver potuto svolgere unicamente il 39% “delle prestazioni totali elencate nel regolamento SIA-102” a seguito della revoca del mandato da parte dei committenti. Egli ha quindi chiesto al Pretore la condanna dei convenuti al versamento in solido di fr. 23'552.40 oltre interessi concernenti le proprie note d’onorario 21 maggio 2004 (fr. 15'177.71), 28 agosto 2004 (fr. 5'517.30), quota parte di IVA (fr. 1'572.85), nota spese 28 agosto 2004 (fr. 984.55) e tassa relativa alla decisione di esonero dalla costruzione del rifugio (fr. 300.-).
B. Con risposta 31 maggio 2006 AP 1 e AP 2 hanno postulato la reiezione della petizione. In breve, essi hanno anzitutto negato di aver incaricato la controparte di individuare un terreno per la costruzione della loro abitazione, bensì di averla unicamente incaricata di “progettazione e progetto per la licenza di costruzione, elaborazione piani esecutivi e capitolato, direzione lavori d’esecuzione e liquidazione finale”. I committenti hanno altresì contestato che le modifiche al progetto iniziale fossero riconducibili a loro, affermando invece che le stesse erano da imputare agli errori dell’attore, tant’è che la prima domanda di costruzione fu respinta. Essi sostengono, altresì, che le varianti poi apportate si esauriscono nell’inserimento della piscina, precedentemente non contemplata, e in modifiche di poca rilevanza, mentre la rotazione della casa sarebbe da imputare al fatto che l’attore aveva erroneamente orientato la stessa in direzione della zona industriale anziché quella verso il lago. I convenuti hanno infine concluso, su questo punto, affermando che la pretesa della controparte sarebbe comunque infondata perché non terrebbe conto né degli acconti già versati (fr. 34'500.-), né della “somma fatturata in più e saldata dai convenuti” (fr. 2'340.-), né del fatto che la percentuale dei lavori eseguiti non era corretta e giustifica quindi una riduzione (fr. 6'175.-), né dei costi di modinatura versati a terzi mentre sarebbero dovuti essere a carico dell’attore (fr. 1'076.-), del rimborso a causa dell’applicazione di una tariffa oraria troppo elevata (fr. 4'147.-) nonché dello sconto contrattuale del 3% (fr. 428.-). A detta dei convenuti l’attore avrebbe quindi, semmai, un credito di fr. 116.- nei loro confronti, in ogni caso non esigibile perché da porre in compensazione con la loro domanda riconvenzionale. Essi hanno invero chiesto la condanna di controparte al versamento di complessivi fr. 76'924.65 oltre interessi a titolo di rifusione del danno da essi asseritamente subìto a causa del mancato trasferimento, da parte dell’attore, dei documenti e dei piani a __________ __________, nonché della licenza edilizia che era stata rilasciata a nome del primo anziché dei proprietari del fondo. I convenuti hanno spiegato che la loro pretesa, oggetto di compensazione dei fr. 116.- summenzionati, è così composta: fr. 14'000.- (fattura __________ __________ __________ per l’allestimento dei piani per la nuova domanda e dei piani esecutivi); fr. 8'113.- (fattura arch. __________ __________ per la progettazione della casa); fr. 11'700.- (fattura arch. __________ __________ per la nuova domanda di costruzione e piani esecutivi); fr. 850.- (tassa di licenza edilizia); fr. 3'302.65 (interessi creditizi); fr. 1'800.- (perizia __________); fr. 21'000.- (costi di locazione per il periodo dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005); fr. 16'275.- (danno cagionato dal ritardo nella conclusione del contratto di mutuo definitivo).
C. Nel successivo scambio di allegati scritti le parti hanno confermato i proprio punti di vista, contestando invece le tesi avversarie. Con replica riconvenzionale 9 novembre 2006 i convenuti hanno altresì chiesto di rigettare in via definitiva l’opposizione nel frattempo interposta dall’attore al precetto esecutivo n. __________ da loro fatto spiccare nei suoi confronti dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno. Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo conclusioni scritte. Nelle proprie l’attore ha aumentato la pretesa a fr. 27'897.20, mentre i convenuti hanno ridotto la domanda riconvenzionale, in via subordinata, a fr. 60'135.60, omettendo, già in via principale, la richiesta di rigetto dell’opposizione. Statuendo con sentenza 6 settembre 2010 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 15'821.30 oltre interessi, mentre ha integralmente respinto la domanda riconvenzionale.
D. Con appello 27 settembre 2010 i convenuti sono insorti contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso, in via principale, di respingere integralmente la petizione e di accogliere, invece, la domanda riconvenzionale, condannando l’attore al versamento di complessivi fr. 76'924.65 oltre interessi, in via subordinata di complessivi fr. 60'635.60 oltre interessi. Con osservazioni 8 novembre 2010 l’attore postula invece la reiezione, nella misura in cui è ricevibile, dell’appello.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa e intimata il 6 settembre 2010, sicché la procedura d’appello è retta dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI).
2. Pacifica l’esistenza di un contratto di architetto, il Pretore si è chinato sulla questione dell’ammontare della mercede dell’attore. Per quanto concerne il contratto 19 maggio 2004 (doc. F = doc. 2), sulla scorta della perizia giudiziaria egli ha ammesso la correttezza della relativa fattura di fr. 50'147.13. Da tale importo egli ha tuttavia dedotto fr. 1'504.41 corrispondente allo sconto del 3% pattuito. Quanto alle opere supplementari, sempre basandosi sulla perizia il primo giudice ha riconosciuto all’attore fr. 3'881.50, così come la rifusione delle spese di fr. 984.55 elencate nella fattura 28 agosto 2004 e di fr. 300.- a titolo di rimborso del pagamento della tassa per la decisione di esonero dall’obbligo di rifugio. Egli ha poi tenuto conto degli acconti versati dai convenuti di fr. 34'500.- rispettivamente di fr. 4'240.-, mentre ha aggiunto l’IVA di fr. 752.60, per un totale di fr. 15'821.37. Il Pretore ha invece respinto integralmente la domanda riconvenzionale, argomentando, in breve, che la consegna dei piani in formato cartaceo rendeva superflua l’elaborazione di un nuovo progetto e che dagli atti non risultava che i convenuti avessero chiesto a controparte la formale cessione della licenza edilizia.
3. Gli appellanti criticano anzitutto il Pretore per aver reputato che tra gli incarichi affidati all’attore vi fosse anche quello di individuare un terreno adatto alla costruzione della loro abitazione (memoriale, pag. 4). Il primo giudice ha spiegato che dagli atti emerge che prima del 19 maggio 2004 (doc. F = doc. 2) le parti avevano già concluso un accordo, tant’è che il 23 dicembre 2003 l’attore aveva chiesto un acconto di fr. 8'090.- (correttamente: fr. 8'070.-; doc. 8), il 26 febbraio 2004 di fr. 12'912.- (doc. 9) e il 22 marzo 2004 di fr. 8'070.- (doc. 10). Il 23 marzo 2004 (doc. 4), inoltre, l’attore aveva inoltrato la domanda di costruzione (sentenza impugnata, pag. 2, lett. A). Gli appellanti sottolineano che l’accertamento pretorile contrasterebbe le risultanze istruttorie. Al riguardo essi si limitano ad affermare che l’acconto versato il 23 dicembre 2003 sarebbe stato inerente alle prestazioni pattuite nel contratto 19 maggio 2004, sebbene sottoscritto solo in data successiva. In tale maniera gli appellanti non si confrontano, tuttavia, anche con gli altri accertamenti summenzionati, di per sé sufficienti a fondare il giudizio pretorile. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
4. I convenuti sostengono, inoltre, che nel calcolare l’onorario dell’attore il primo giudice ha erroneamente applicato una percentuale pari al 39.5% delle prestazioni (appello, pag. 5 seg.).
4.1 Il Pretore ha fondato il proprio calcolo sulla percentuale determinata dal perito giudiziario. Secondo gli appellanti, invece, egli avrebbe dovuto basarsi sulla percentuale del 34.5% calcolata dal perito __________ __________ __________ nel proprio referto 8 settembre 2004 (doc. 24) allestito a loro richiesta e fissare l’onorario in fr. 48'782.-. Il primo giudice ha spiegato che non vi era motivo di scostarsi dai calcoli dettagliati eseguiti dal perito giudiziario, dato che l’arch. __________ __________ non aveva accennato alla percentuale addotta dai convenuti, bensì si era limitato a dubitare della correttezza della percentuale del 39.5%, ritenuto che in seguito allo scioglimento del contratto colui che avrebbe ripreso l’opera di progettazione avrebbe dovuto rifare determinati lavori (sentenza impugnata, pag. 8). Come detto, gli appellanti affermano che la percentuale del 34.5% è stata calcolata dall’arch. __________ __________. A torto. Invero, dal referto 8 settembre 2004 (doc. 24) emerge quanto indicato dal Pretore e nello scritto 22 ottobre 2004 (doc. 30) nonché nella testimonianza rogatoriale 25 ottobre 2007 non vi è alcun riferimento a tale questione. Essi sostengono, altresì, che nel contratto 19 maggio 2004 (doc. F = doc. 2) le parti avevano previsto che in caso di disaccordo si sarebbero avvalse della mediazione di un esperto __________, sicché il Pretore avrebbe dovuto fondare il proprio giudizio sul referto di parte dell’arch. __________ __________, esperto __________. La censura non può essere condivisa. Invero, alla clausola 13.1 del contratto in questione è indicato che in caso di controversie prima di rivolgersi a un’istanza giudiziaria le parti optano per la mediazione __________ e al punto 13.2 è precisato che per il contenzioso sono competenti i tribunali ordinari. Non vi è alcun riferimento al fatto che un’eventuale referto allestito da un esperto di __________ sia vincolante per le parti e per il giudice civile. Gli appellanti sottolineano il fatto che l’attore, non aderendo alla loro richiesta di conferire il mandato all’esperto __________ per dirimere le loro divergenze, avrebbe commesso un’inadempienza contrattuale. La censura è infondata già per il motivo che, anche se così fosse, la conseguenza non sarebbe, una volta di nuovo, quella di ritenere il relativo referto di parte vincolante per il giudice civile. Su questo punto va altresì rilevato che dall’istruttoria è emerso che sebbene le parti abbiano previsto quale mediatore la __________, essa non poteva assumere tale ruolo (doc. 32). Alla domanda di sapere: “wenn es zu Uneinigkeiten zwischen dem Architekt und der Bauherrschaft kommt, vermittelt die __________ als Mediator?”, il teste arch. __________ __________ ha, infatti, dichiarato: “Nein. Das war eine Anfrage der Herren AO 1 und RA 2. Die wurde jedoch abgelehnt. Die __________ ist nicht Mediator, sondern es sind Experten. Es ist jeweils so, wenn eine Anfrage für ein Gutachten kommt, dann wird diese so bearbeitet, dass man auch die Gegenpartei auffordert, dieses Gutachten als neutrale Beurteilung zu akzeptieren, weil es sich dann um ein gemeinsames Gutachten und nicht um ein Parteigutachten handelt. Im Fall AP 1 funktionierte die Anfrage, sie wurde von der Gegenpartei aber abgelehnt. Somit war mein Gutachten dann ein Parteigutachten. Ich ergänze, diese Anfrage an die Gegenpartei wird jeweils gemacht bevor das Gutachten erstellt wird. Im vorliegenden Fall beruht meine Begutachtung demnach voll und ganz auf den Akten und den Aussagen des Auftraggebers. Mit der Gegenpartei hatte ich keinen Kontakt” (verbale rogatoriale 25 ottobre 2007, pag. 5, domanda n. 8). Non vi è quindi motivo di scostarsi, su questo punto, dalla decisione pretorile.
4.2 Gli appellanti criticano il Pretore, altresì, per non aver deciso di accollare all’attore le conseguenze dello scioglimento del contratto. Essi sostengono di aver dovuto rescindere il medesimo a seguito dell’inadempienza contrattuale della controparte, che aveva fatturato abusivamente prestazioni non dovute (memoriale, pag. 6 seg.). La censura è ininfluente ai fini del giudizio per i seguenti motivi. Si ricorda, invero, che per ottenere l’accoglimento di un appello contro un giudizio retto da motivazioni indipendenti occorre impugnarle tutte con successo. Secondo il primo giudice la fine del contratto è intervenuta per scelta dei committenti, ma ha anche sottolineato che “ad ogni buon conto” non è dimostrato che in seguito a tale scioglimento i convenuti avessero dovuto rifare prestazioni in ragione del 5.5%, “anche perché (…) hanno scelto di far allestire un nuovo progetto” (sentenza impugnata, pag. 8). Come verrà illustrato in seguito (consid. 9.2), la motivazione testé citata regge alla critica. Ne consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.
5. Gli appellanti affermano, inoltre, di aver contestato le pretese di fr. 984.55 inerenti alle spese di cui alla fattura 28 agosto 2004 e di fr. 300.- per la tassa di esonero dall’obbligo di rifugio (appello, pag. 7). Il Pretore ha spiegato che la contestazione era stata espressa dai convenuti tardivamente con le conclusioni. Sia come sia, va detto che il primo giudice ha affermato che in ogni caso la censura sarebbe stata da respingere, poiché il perito giudiziale l’aveva ritenuta giustificata sulla scorta del fascicolo processuale e perché agli atti vi era la prova dell’avvenuto pagamento, da parte dell’attore, della tassa per l’esonero del rifugio (sentenza impugnata, pag. 12). Gli appellanti non si confrontano con tale motivazione, sicché anche al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
6. I convenuti si dilungano, poi, sulla questione del pagamento degli onorari relativi alle “opere supplementari” (appello, pag. 7-11). In sintesi, essi affermano che l’unica opera supplementare a loro imputabile sarebbe la progettazione della piscina. Fondandosi sulla perizia giudiziaria il primo giudice ha proprio reputato che unica prestazione supplementare giustificante un supplemento di onorario era la progettazione della piscina. Sempre riferendosi ai calcoli peritali egli ha quindi fissato il relativo onorario in fr. 3'881.50, spiegando che il costo ipotizzato dal perito per la piscina era di circa fr. 100'000.- (sentenza impugnata, pag. 13). Gli appellanti si limitano a ribadire che occorre, anche su questo punto, fondarsi sul referto dell’arch. __________ __________. Al riguardo, si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 4.1). Non vi è quindi motivo di scostarsi su questo punto dalla decisione pretorile, alla quale i convenuti affermano peraltro di aderire in via subordinata.
7. Gli appellanti sostengono, altresì, che erroneamente il Pretore non ha ammesso tutte le deduzioni da loro fatte valere (memoriale, pag. 11 seg.). Prima di elencare tutta una serie di detrazioni essi indicano che l’onorario è pari a fr. 48'782.-. Su questo punto si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 4.1), sicché non vi è motivo di scostarsi dall’importo di fr. 50'147.13 stabilito dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 9). I convenuti affermano, poi, che devono essere detratti fr. 34'500.- di acconti versati. Sennonché tale importo corrisponde a quello dedotto a tale titolo dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 14 seg.). Secondo gli appellanti sono inoltre da dedurre fr. 2'340.-, ottenuti sottraendo dall’acconto versato di fr. 4'240.- per i lavori supplementari la cifra di fr. 1'900.- accertata nella perizia dell’arch. __________ __________ (doc. 24 e 30) per la progettazione della piscina. Sulla base della perizia giudiziaria il primo giudice ha fissato quest’ultimo importo in fr. 3'881.50 (sentenza impugnata, pag. 13). Gli appellanti non si confrontano, quindi, con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). I convenuti reputano, altresì, che la percentuale dei lavori effettivamente eseguiti dall’attore ammonta a 34.5% anziché 39.5% e, quindi, devono essere dedotti fr. 6'175.-. Anche al riguardo si rinvia a quanto già esposto (sopra, consid. 4.1). Essi soggiungono che vi è un rimborso di fr. 4'147.- a causa dell’applicazione da parte dell’attore di una tariffa oraria troppo elevata, come a loro dire accertato nella perizia di parte dell’arch. __________ __________. Il Pretore ha spiegato che la tariffa oraria applicata dall’attore corrisponde a quella pattuita dalle parti (sentenza impugnata, pag. 14). In assenza di confronto con la motivazione pretorile l’appello è anche su questo punto inammissibile. I convenuti sostengono, poi, che dev’essere applicato uno sconto contrattuale del 3%, pari a fr. 428.-. Il Pretore ha applicato uno sconto di fr. 1'504.41 (sentenza impugnata, pag. 14 seg.), sicché la censura degli appellanti appare finanche incomprensibile. Per finire, questi ultimi sostengono che i costi di fr. 1'076.- da essi sostenuti per provvedere alla seconda modinatura sono da imputare, secondo la perizia di parte dell’arch. __________ __________, all’attore. Il primo giudice ha spiegato che sebbene sia vero che tale modinatura sia stata eseguita a causa del rigetto della domanda di costruzione, i costi rivelatisi inutili e, quindi, da ascrivere all’attore sarebbero semmai quelli della prima modinatura, che tuttavia non sono stati sostanziati dai convenuti (sentenza impugnata, pag. 14). Gli appellanti sottolineano che il costo della seconda modinatura emerge dalla fattura 21 maggio 2004 di __________ __________ (doc. 25), che è stato confermato dal medesimo in qualità di teste, e che sia il teste __________ __________ sia la perizia di parte dell’arch. __________ __________ ascrivono la seconda modinatura quale conseguenza degli errori commessi dall’attore. Ne deriva che anche su questo punto essi non si confrontano con la spiegazione pretorile, sicché l’appello è, una volta di nuovo, irricevibile.
8. Nell’ipotesi che questa Camera ritenga non vincolante la perizia di parte dell’arch. __________ __________, gli appellanti formulano in via subordinata tutta una serie di detrazioni (memoriale, pag. 12 seg.). In primo luogo essi affermano la necessità di detrarre il costo della seconda modinatura. La censura non può essere seguita per i motivi testé illustrati, a cui si rinvia (sopra, consid. 7). Essi censurano, inoltre, la perizia giudiziaria per non aver contemplato l’acconto di fr. 4'240.- per opere supplementari. Sennonché, tale importo è stato considerato dal Pretore, sicché la doglianza cade nel vuoto (sentenza impugnata, pag. 15). Lo stesso dicasi della censura secondo la quale essi avrebbero versato acconti per complessivi fr. 38'740.-. Anche in questo caso la doglianza corrisponde a quanto accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).
9. Gli appellanti si chinano anche sulla pretesa da essi formulata a titolo riconvenzionale e respinta dal primo giudice. Essi criticano, in sintesi, il Pretore per aver ritenuto che la terza domanda di costruzione fosse da ricondurre alla loro decisione di optare per un nuovo progetto e non, invece, al rifiuto dell’attore di consegnare loro i piani e di cedere la licenza edilizia ottenuta a suo nome (memoriale, pag. 13 segg.).
9.1 I convenuti sostengono che il primo giudice avrebbe fondato il proprio giudizio unicamente sulla dichiarazione dell’arch. __________ __________, che non avrebbe saputo riferire il motivo per il quale i convenuti avevano deciso di non continuare con il progetto dell’attore, sorvolando invece sulla loro insistenza nell’ottenere la consegna dei piani in formato elettronico nonché nel voler subentrare quali istanti nella domanda di costruzione. Gli appellanti tralasciano, tuttavia, una parte della motivazione pretorile. Il primo giudice ha accertato che essi hanno sì chiesto all’attore la consegna dei piani in formato elettronico, ma ha anche inferito dalle emergenze processuali che essi hanno ottenuto i medesimi in forma cartacea. Egli si è quindi posto la domanda di sapere se i committenti potessero pretendere la consegna dei piani su supporto informatico rispettivamente se tale eventuale omissione comportasse la presentazione di una nuova domanda di costruzione previo rifacimento dei piani. Pur comprendendo la praticità di disporre di piani su supporto informatico, il Pretore ha reputato che la consegna in forma cartacea fosse sufficiente a continuare l’elaborazione dei medesimi, foss’anche perché facilmente convertibili nel supporto desiderato dai convenuti (sentenza impugnata, pag. 16 segg.). Gli appellanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi invece a sancire i principi alla base dell’obbligo di restituzione previsto dalla normativa sul mandato (appello, pag. 18 seg.). Su questo punto l’appello è quindi inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
9.2 Per quanto concerne la richiesta di cessione della licenza edilizia, il primo giudice ha reputato che dagli atti non emerge che i convenuti abbiano formulato una simile richiesta (sentenza impugnata, pag. 18). Gli appellanti contestano tale accertamento, affermando che dal carteggio processuale risulterebbe il contrario. In particolare, tale circostanza emergerebbe dalla testimonianza di __________ __________. Questi ha affermato che “Il Comune ha rilasciato la licenza all’architetto poiché nella domanda come istante risultava lui. Siccome l’architetto non ha dato il proprio consenso al trasferimento della licenza, i committenti hanno dovuto presentare una nuova domanda. Di conseguenza l’inizio della costruzione è stato rimandato di 7/8 mesi.” (verbale di audizione 11 giugno 2007, pag. 5). Il teste, tuttavia, non spiega le basi di tale sua asserzione. La sua dichiarazione può quindi fondarsi su quanto riferitogli dai convenuti ed esaurirsi in una mera allegazione di parte, sprovvista di portata probatoria. Si ricorda, al riguardo, che compete agli attori riconvenzionali l’onere di dimostrare il loro asserto. Gli appellanti menzionano, altresì, la testimonianza di __________ __________, tecnico comunale a __________, laddove ha riferito: “se non sbaglio comunque il Comune ha chiesto all’arch. AO 1 che aveva ottenuto la prima licenza se rinunciasse a eseguire il suo progetto. Nella procedura l’istante era l’architetto e quindi era necessario che quest’ultimo cedesse la licenza ai committenti. Per l’Autorità è sufficiente che l’architetto comunichi per scritto che è d’accordo. A me non sembra proprio di aver ricevuto una comunicazione dell’arch. AO 1 con la quale ci informava che aveva ceduto la licenza. Ricordo di aver ricevuto il doc. V che mi viene mostrato, di cui l’Autorità comunale ha preso atto nel senso che ha preso atto che non era più AO 1 la persona che avrebbe seguito i lavori. Tuttavia noi non abbiamo considerato questo scritto dell’arch. AO 1 come una comunicazione dell’avvenuta cessione della licenza, né abbiamo chiesto spiegazioni. La committente è venuta un paio di volte nel mio ufficio e le ho spiegato che doveva farsi cedere la licenza dall’arch. AO 1 per poter iniziare i lavori. L’ufficio tecnico non ha interpellato l’arch. AO 1. Io non ricordo esattamente cosa mi abbia detto la committente. Le ho spiegato che per poter iniziare lei i lavori doveva farsi cedere la licenza. Non posso dire, perché non me lo ricordo, che mi abbia detto che l’architetto non voleva cedergliela” (verbale di audizione 9 ottobre 2007, pag. 5). Non vi è alcun riferimento, quindi, a un’eventuale richiesta in tal senso all’attore da parte dei convenuti. Questi ultimi dimenticano, inoltre, che l’argomentazione pretorile summenzionata è stata formulata a titolo aggiuntivo (“inoltre”), dopo aver accertato che la nuova domanda di costruzione era frutto di un nuovo progetto, probabilmente più gradito ai committenti (sentenza impugnata, pag. 18). Il Pretore è giunto a tale conclusione sulla scorta della testimonianza dell’arch. __________ __________, che ha progettato l’abitazione oggetto dell’ultima domanda di costruzione. Quest’ultimo ha anzitutto riferito di non sapere il motivo per il quale i convenuti non avevano voluto edificare secondo il progetto già approvato dalle autorità comunali. Il primo giudice ha quindi spiegato che si poteva legittimamente presumere che se tale decisione fosse stata la conseguenza della mancata consegna dei piani in formato elettronico e della mancata cessione della licenza il progettista ne sarebbe stato informato. Il Pretore ha inoltre evidenziato come l’architetto testé menzionato abbia valutato con i convenuti diversi sistemi costruttivi, tra i quali una costruzione in legno e la possibilità di edificare secondo gli standard Minergie, come pure abbia allestito degli schizzi da sottoporre ai committenti, cosa che faceva concludere per la volontà di costruire una casa secondo un nuovo progetto probabilmente più gradito ai convenuti (sentenza impugnata, pag. 17 seg.). L’appellante non si confronta, invece, compiutamente con tale argomentazione, sicché al riguardo l’appello è una volta di nuovo inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Su questo punto gli appellanti concludono affermando che l’attore avrebbe dovuto, in base al contratto di cui al doc. 2, richiedere il rilascio della licenza edilizia a loro nome, mentre egli avrebbe abusivamente ottenuto la stessa a suo nome. Essi reputano che tale circostanza avrebbe permesso alla controparte di ricattarli. Nella seconda domanda di costruzione 27 aprile 2004 i convenuti hanno apposto la loro firma al punto n. 20 sulle generalità dei proprietari del fondo (doc. H). Agli stessi non poteva, quindi, sfuggire che come istante appariva l’arch. AO 1. Gli appellanti hanno quindi ratificato tale agire. Quanto al “ricatto” da essi allegato, esso si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di portata probatoria.
9.3 Secondo i convenuti il Pretore non avrebbe, a torto, contemplato la malafede della controparte. Essi reputano che tale comportamento si evince dallo scritto 15 ottobre 2004 di __________ __________ ai convenuti, da questi confermato in sede audizionale (verbale di audizione 11 giugno 2007, pag. 5). In tale scritto è indicato: “Habe arch. AO 1 gestern orientiert über den Fortgang der Projekt-Ausführungspläne-Statik usw. Er meint, dass ich ihm in den Rückengefallen bin. Ich hätte alles still stehen lassen müssen, bis die Zahlung an ihn durch Sie gemacht worden wäre. Er will uns viel Sand ins Getriebe schmeissen. (Schade)“. Non vi è tuttavia alcun riferimento alla richiesta di trasmissione della documentazione inerente al progetto da lui allestito né a quella di cessione della licenza edilizia. La doglianza è quindi ininfluente ai fini del presente giudizio. Alla luce di quanto suesposto non vi è motivo di chinarsi sulla composizione del danno allegato dagli appellanti (pag. 19 segg.), salvo per la precisazione seguente. Gli attori riconvenzionali chiedono il rimborso di fr. 1'800.- da essi sostenuti per l’allestimento, da parte dell’arch. __________ __________, della perizia di parte di cui al doc. 38. Essi reputano che siccome l’esecuzione di un simile referto era prevista contrattualmente, la mancata adesione alla stessa da parte dell’attore equivale a inadempienza contrattuale (appello, pag. 21). La doglianza è infondata per i motivi già illustrati (sopra, consid. 4.1).
10. Nelle richieste di giudizio gli appellanti chiedono, tra le altre cose, che in caso di reiezione della petizione siano loro attribuite ripetibili per fr. 2'500.- (memoriale, pag. 3). Dopo aver calcolato la loro soccombenza in ragione di 2/3, il Pretore li ha condannati al versamento in solido alla controparte di fr. 1'500.- per ripetibili parziali. Ne consegue che le ripetibili piene ammonterebbero a fr. 4'500.-. Non vi è quindi motivo di credere che la loro richiesta sia volta alla riforma del giudizio sugli oneri processuali indipendentemente dall’esito dell’appello sul merito della vertenza.
11. Visto quanto precede se ne conclude che la sentenza del Pretore regge alla critica. Nella misura in cui è ricevibile l’appello deve di conseguenza essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di seconda istanza seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI). Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 15'821.30 per la domanda principale e di fr. 76'924.65 per la domanda riconvenzionale (art. 53 LTF).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 27 settembre 2010 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'400.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 3'500.-
già anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di complessivi fr. 6'500.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).