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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.2 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 26 febbraio 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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in materia
di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 53'121.60 oltre interessi, a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell'azione e che
il Pretore, con sentenza 17 settembre 2010 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 51'979.25, oltre interessi e spese;
appellante il convenuto AP 1 con atto di appello 27 settembre 2010, con cui
chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere la
petizione e condannare l'attore AO 1 al pagamento di spese e tasse di giustizia
e a rifondere al convenuto fr. 3'000.- a titolo di ripetibili, con protesta di
spese e ripetibili della procedura di appello;
mentre l'attore, con osservazioni 15 novembre 2010, propone la reiezione del
gravame;
letti ed esaminati i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
3 luglio 2006 AO 1 è stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di “chef di cucina" dell'Albergo Ristorante __________ di __________. Nello stesso
frangente anche R__________ T__________, convivente di AO 1, è stata assunta da
AP 1 quale "gerente" dello stesso esercizio pubblico. Con scritto 22
agosto 2007 il datore di lavoro ha disdetto i contratti di tutti i dipendenti,
per il 30 settembre successivo, in vista della cessazione dell'attività. AO 1,
personalmente e tramite l'organizzazione sindacale che lo ha rappresentato, ha
chiesto, senza successo, il pagamento di giorni di libero non goduti e delle
ore straordinarie.
2.Con petizione 26 febbraio 2008, AO 1 si
è rivolto alla Pretura del Distretto di Blenio per chiedere la condanna di AP 1
al pagamento di pretese salariali per complessivi fr. 53'121.60, oltre interessi
al 5% dal 1° ottobre 2007, di cui fr. 12'254.40 per giorni di libero non goduti
e fr. 40'867.30 per ore straordinarie. Secondo l'attore, il convenuto non
avrebbe corrisposto quanto contrattualmente pattuito, con riferimento al
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della
ristorazione (CCNL) posto alla base delle sue rivendicazioni.
3.Il convenuto ha postulato la reiezione
della petizione adducendo una serie di manchevolezze nella gestione
dell'esercizio pubblico imputabili all'attore e alla sua convivente e gerente,
ritenuti responsabili per la situazione fallimentare venutasi a creare e che ha
condotto alla cessazione dell'attività. Il mancato controllo e conteggio delle
ore supplementari svolte dall'attore sarebbe conseguenza di un accordo
intercorso tra le parti, con una rinuncia alla remunerazione da parte del
dipendente in cambio di prospettive di partecipazione agli utili futuri.
D'altro canto il convenuto ha contestato di aver mai autorizzato lo svolgimento
di ore supplementari, peraltro non necessarie visto il negativo andamento
aziendale. I conteggi presentati sono stati altresì contestati dal datore di
lavoro siccome mai verificati e non congruenti con la situazione aziendale.
4.Con replica e duplica le parti hanno
confermato le proprie allegazioni e richieste. La causa è stata congiunta per
l'istruttoria, limitatamente alle audizioni testimoniali e all'eventuale
assunzione di una perizia, con quella promossa con l'istanza di medesima data inoltrata
da R__________ T__________ (inc. DI.2008.9 della stessa Pretura).
5.Con sentenza 17 settembre 2010 il
Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando il convenuto a pagare
all'attore la somma di fr. 51'979.25, oltre interessi del 5% dal 1° ottobre
2007, quale remunerazione per le ore straordinarie prestate e indennità per
giorni di libero e festivi non goduti.
6.Con appello 27 settembre 2010 il
convenuto chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede.
Con osservazioni 15 novembre 2010 la parte appellata postula la reiezione del
gravame.
7.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione
pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura
ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).
8.Nella sentenza impugnata il Pretore ha
anzitutto accertato che il rapporto professionale in questione è sottoposto alla
regolamentazione prevista dal CCNL, con particolare riferimento alle relative disposizioni
vincolanti in merito alle ore straordinarie. Il giudice di prime cure, ribadita
la consolidata giurisprudenza (in particolare II CCA 14 gennaio 2008 inc. n.
12.2007.4), ha quindi ritenuto che, avendo omesso di dar seguito all'obbligo di
pianificare e controllare le ore svolte dal dipendente, il datore di lavoro ha
l'onere di dimostrare che il conteggio ore presentatogli non è conforme alla
realtà, oppure che le ore indicate non sono state effettivamente eseguite,
rispettivamente non fossero necessarie. A mente del giudice di prime cure tale
prova non è stata apportata.
9.L’onere della prova relativo alle ore
supplementari prestate è a carico del lavoratore (Staehelin, Zürcher Kommentar, 4ª ed., Zurigo 2006, n. 16 ad art. 321c CO). Egli non è tenuto a
dimostrare la necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che
il datore di lavoro era al corrente delle ore supplementari da lui effettuate e
non ha mosso alcuna obiezione (DTF 86 II 155 consid. 2; Bregnard-Lustenberger, Überstunden und Überzeitarbeit, Berna
2006, pag. 216). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua
spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato
comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita
o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato
riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di
lavoro ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi
della necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente
pattuito (DTF 129 III 271). Se il lavoratore ha dimostrato di aver svolto delle
ore supplementari – che potrebbero essere riconosciute in ragione di quanto
testé esposto – e non è più possibile provare il numero esatto delle ore
effettuate, il giudice potrà stimarlo in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO
(DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). Il dipendente dovrà nondimeno allegare e
provare, nella misura del possibile, tutte le circostanze che permettono di
apprezzare il numero di ore supplementari eseguite, poiché la conclusione per
cui le ore supplementari sono state effettivamente svolte deve imporsi al
giudice con una certa forza. L'art. 21 n. 2 CCNL 98 – come in precedenza l'art.
82 n. 2 CCNL 92 – obbliga il datore di lavoro a registrare l'orario di lavoro
effettivo. In assenza di tale registrazione – mentre l'art. 82 n. 5 CCNL 92
obbligava il datore di lavoro a provare che le ore supplementari reclamate dal
lavoratore non erano dovute, con vera e propria inversione dell'onere della
prova (Tobler, Favre, Munoz, Gullo Ehm,
Arbeitsrecht, Kommentierte Gesetzesausgabe, Losanna 2006, n. 1.21 ad art. 321c
CO, con riferimenti giurisprudenziali) – l'art. 21 n. 3 CCNL 98 attribuisce
comunque al controllo della durata del tempo di lavoro tenuto dal lavoratore
valenza probatoria e non solo di allegazione di parte (sentenze inedite del
Tribunale federale del 20 maggio 2005 nella causa inc. 4C.7/2004 consid. 2.2.3; 23 settembre 2008 nella causa 4A_86/2008 consid. 4.2; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª
ed., n. 10 ad art. 321c CO).
10. Preliminarmente l'appellante esprime alcuni giudizi personali sulla
sentenza pretorile, limitandosi a esternare una certa sensazione di
superficialità, il dubbio sulla reale comprensione di alcuni elementi di fatto
rilevanti da parte del Pretore e una generica precisazione sul ruolo di
direttori dell'esercizio pubblico svolto dalla coppia AO 1 e T__________. Al
proposito non vengono esposte vere e proprie censure, né formulate domande
conformemente ai requisiti imposti dall'art. 309 cpv. 2 CPC/TI.
Nel gravame il convenuto ribadisce anzitutto i principi di diritto applicabili
alle ore straordinarie prestate da un lavoratore, ponendo l'accento sul diritto
al controllo da parte del datore di lavoro per le ore effettuate senza istruzioni,
a tutela da possibili abusi del dipendente. L'appellante contesta quindi che,
nel caso concreto, possa esserci stata un'accettazione tacita, inammissibile in
assenza della presentazione dei rapporti mensili sulle ore supplementari
svolte, considerati indispensabili per consentire una verifica. Il mancato
tempestivo annuncio da parte del lavoratore e l'accettazione del salario
mensile senza alcuna contestazione costituirebbero quindi una rinuncia al
pagamento delle ore straordinarie. L'appellante contesta pertanto la
conclusione pretorile che, a torto, avrebbe tratto una conclusione sbagliata
che darebbe adito "agli abusi più assurdi" (appello, pag. 6 n.
4). La censura non può essere accolta.
L'appellante esprime le sue perplessità e censure, ma omette di confrontarsi
direttamente con l'elemento principale della conclusione pretorile, ovvero lo
specifico dovere del datore di lavoro che è tenuto ad occuparsi dello
svolgimento del lavoro e quindi delle ore di lavoro straordinario prestate dai
dipendenti, compresi quelli con ruolo di particolare responsabilità, come nel
caso dell'attore cuoco. Il Pretore ha infatti concluso che l'appellante,
personalmente o tramite un suo rappresentante, segnatamente F__________ C__________,
che già svolgeva tale compito per quanto riguardava i dipendenti soggetti al
controllo delle ore tramite timbratura, non poteva ragionevolmente ignorare il
problema delle ore supplementari svolte dall'attore, così come avrebbe comunque
dovuto accertarsi con regolarità se l'andamento e l'organizzazione
dell'attività richiedessero al dipendente di svolgere ore supplementari.
L'appellante non confuta tale conclusione, limitandosi a ribadire le tesi
esposte negli allegati di causa secondo le quali egli non si ritiene per nulla
responsabile, né dell'allestimento dei piani di lavoro, né di un controllo del
lavoro svolto. A prescindere dalla dubbia ricevibilità di una simile censura
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI) la tesi non può comunque trovare accoglimento.
Infatti, l'appellante teorizza e invoca la figura di un datore di lavoro che,
causa mancata conoscenza del settore di attività e assenza dall'azienda, può ritenersi
del tutto estraneo ad una questione determinante nell'ambito di un rapporto contrattuale
quale la definizione dell'orario di lavoro effettivamente richiesto al
dipendente e la conseguente remunerazione delle ore prestate.
Egli, ignorando altresì di confrontarsi con i precisi obblighi derivanti dal
CCNL, segue una sua personale logica e rimprovera al Pretore di non averla
fatta propria nell'applicazione del diritto. Cosciente o meno che fosse, è infatti
l'appellante a dover sopportare i rischi per aver rinunciato ad assumere effettivamente
il suo ruolo di datore di lavoro, pensando di poterne fare a meno siccome
persona non cognita in materia e professionalmente impegnata su altri fronti.
Sebbene la conclusione del Pretore, motivata con riferimento a consolidata
dottrina e giurisprudenza, possa a prima vista apparire quale indebito
vantaggio per il lavoratore ed esporre il datore di lavoro al rischio di abuso,
questa non può essere scalfita dalla tesi dell'appellante. Egli è infatti malvenuto
nel pretendere dal lavoratore l'adempimento dei doveri contrattuali di cuoco, oltre
alla partecipazione assieme alla compagna gerente alla conduzione e alla
direzione dell'esercizio (gestione del personale, ordinazioni e contatti con i fornitori),
senza però che lo sforzo venga riconosciuto se da tali mansioni deriva un
orario di lavoro ben superiore a quello fissato contrattualmente in applicazione
del CCNL. Ciò vale a maggior ragione se, come riconosce l'appellante, il
dipendente era chiamato a fornire anche una serie di prestazioni che il datore
di lavoro senza esperienza e poco o nulla presente ha, di fatto, rinunciato a
prestare di persona. Nel caso concreto, la fiducia riposta, bene o male poco
importa, ha comportato l'assunzione di un rischio. Avendo rinunciato a definire
le modalità di controllo e di remunerazione delle ore supplementari, il datore
di lavoro non può prevalersene per escludere a priori una pretesa del
dipendente a questo titolo.
La conclusione pretorile che riconosce il diritto dell'attore a vedersi
riconosciute le ore di lavoro straordinario prestate merita pertanto conferma.
11. Il giudice di prime cure ha altresì ritenuto di poter escludere
l'esistenza della pretesa pattuizione di un orario flessibile. Un valido
accordo di compensazione delle ore straordinarie con il salario pattuito non
potrebbe infatti essere riconosciuto già per il mancato rispetto delle
disposizioni relative del CCNL (art. 10 cfr. 1, grado IIIb CCNL) in relazione
alla necessaria forma scritta di un simile accordo in deroga al salario minimo
previsto (art. 10 cfr. 1, grado IV, let. d CCNL).
Anche a questo proposito l'appellante non si confronta direttamente con la
conclusione pretorile, limitandosi a evocare un'intesa tra le parti, senza
apportare alcun elemento probatorio al riguardo. L'appello, su questo punto, è pertanto
irricevibile.
12. Il Pretore ha quindi ritenuto che, considerato l'andamento degli
affari dell'esercizio pubblico con riferimento anche alle ore straordinarie richieste
durante lo stesso periodo ad altri dipendenti, lo svolgimento di ore
straordinarie da parte dell'attore può essere ritenuto necessario, il convenuto
non avendo peraltro apportato elementi atti a mettere in dubbio questa
conclusione. Questi non ha infatti sostanziato la pretesa di non essere stato a
conoscenza dell'esecuzione delle ore supplementari, verifica che avrebbe potuto
fare e che gli incombeva ai sensi del CCNL. A fronte di ore straordinarie
necessarie, riconoscibili e verificabili, nulla muta secondo il Pretore il
fatto che l'attore non abbia presentato un regolare rendiconto, né formulato una
pretesa per più di un anno. Avendole tacitamente tollerate, il datore di lavoro
non può validamente contestarne la retribuzione, né invocare una rinuncia da
parte del lavoratore.
Il convenuto appellante rievoca a questo proposito la sua figura di datore di
lavoro assente e impossibilitato a controllare e, ancora una volta, più che una
contestazione puntuale dei motivi di fatto e di diritto alla base della
conclusione pretorile, propone la sua interpretazione della situazione
giuridica venutasi a creare. In particolare egli espone una serie di lamentele
sul modo "deplorevole" con il quale la gerente, "in correità"
con l'appellato (appello pag. 13), avrebbe gestito l'esercizio pubblico in modo
dissennato e scellerato. Sarebbe parte integrante di tale "totale (ma
premeditata) carenza gestionale" (appello pag. 14) anche lo
svolgimento di ore straordinarie senza necessità, che il Pretore avrebbe quindi
a torto riconosciuto.
La tesi non può essere accolta. Anzitutto inammissibile è la pretesa di
attribuire all'appellato responsabilità per inadempienze che lo stesso datore
di lavoro imputa pure alla gerente, come se i due dipendenti fossero un
tutt'uno indistinto. D'altro canto, l'appellante non apporta elemento alcuno in
grado di sovvertire la decisione pretorile che ha dedotto da una serie di
elementi oggettivi che le parti fossero ben coscienti che l'esercizio di
un'attività di quel genere comportasse un rischio elevato di perdite
gestionali, soprattutto nella fase iniziale. Lo sforzo richiesto ai
collaboratori era infatti indirizzato a rilanciare, sotto nuova gestione, un
esercizio rimasto chiuso per un certo periodo e con la necessità di rifarsi un
nome dopo un recente passato per nulla positivo.
Merita pertanto conferma la decisione pretorile che ha riconosciuto necessarie
le ore straordinarie svolte da parte dell'attore, analogamente agli altri
dipendenti, anche a fronte dell'andamento deficitario degli affari.
13. Ammesso il principio dell'indennizzo delle ore straordinarie e
accertato come le stesse non siano potute essere compensate con il tempo libero
a seguito della cessazione dell'attività, il Pretore ha ritenuto che fossero
quindi da retribuire, con un supplemento salariale del 25%. Pure a questo
riguardo, il mancato controllo da parte del datore di lavoro, come da suo
preciso dovere, pone a suo carico l'onere della prova. Non avendo saputo
confutare l'attendibilità dei conteggi presentati dall'attore, questi sono
stati ritenuti quale base per la quantificazione delle ore straordinarie e la
relativa pretesa è stata integralmente ammessa dal Pretore.
Il convenuto appellante ritiene anzitutto che non competesse a lui allestire
tali conteggi, essendo unicamente la gerente materialmente in grado di farlo,
sempre con riferimento all'assenza del datore dal luogo di lavoro. L'unico
sistema di controllo praticato e noto ai dipendenti era quello applicato ai
lavoratori soggetti all'obbligo di timbratura. Di conseguenza, la mancata
presentazione di un proprio conteggio mensile da parte dell'appellato avrebbe
avuto quale scopo proprio quello di eludere il controllo e la tempestiva
contestazione del datore di lavoro.
La censura dell'appellante non può essere accolta poiché, come per quelle
precedenti, si regge su di una premessa erronea, ovvero la sua, più volte
ribadita, estraneità alla questione. Egli pretende che "la competenza
per conteggiare le ore era di AO 1 e T__________. Ciò fu convenuto perché il
datore di lavoro non poteva - giacché si occupava della propria attività
professionale - oggettivamente svolgere il benché minimo controllo"
(appello pag. 20). Nessun elemento probatorio è stato apportato con riferimento
all'invocata pattuizione e la critica non si confronta con la conclusione del
Pretore in merito all'obbligo incombente al datore a questo proposito.
È infatti a causa della negligenza del datore di
lavoro, che mai ha tenuto un conteggio delle ore prestate dal dipendente, che
ora ci si deve rifare ai conteggi dell'attore per poter risalire al numero di
ore straordinarie prestate. L’art. 21 CCNL è chiaro e prevede che se il datore
di lavoro non adempie al suo obbligo di registrare l’orario di lavoro effettivo
e i riposi, in caso di controversie verrà ammesso come prova il controllo
effettuato dal dipendente. A ragione quindi il Pretore, accertata l’assenza di
un controllo da parte del datore di lavoro, si è basato sul controllo del lavoratore
e sugli altri elementi risultanti dall’istruttoria.
Anche la censura a questo proposito, al limite della
ricevibilità, va pertanto disattesa.
14. Sulla base di considerazioni analoghe a quelle esposte in merito
alle ore di lavoro straordinarie (cfr. consid. 10) per quanto concerne l'onere
probatorio, con riferimento alla giurisprudenza di questa Camera, il Pretore ha
pure parzialmente accolto la pretesa di indennità per giorni di libero e
festivi non goduti. E' pertanto stata riconosciuta, con una correzione
puntuale, la sostanziale fedefacenza dei conteggi presentati dal lavoratore a
fronte dell'accertata assenza di un controllo da parte del datore di lavoro.
Con le censure d'appello costui rimprovera al Pretore di aver nuovamente posto
a carico del datore di lavoro l'onere della prova sulla base di un "approccio"
errato, rinunciando peraltro l'appellante ad esporne compiutamente i motivi,
siccome a suo parere "sarebbe tedioso ripetere le considerazioni
dell'appellante in merito all'approccio del pretore" (appello pag.
22). Ribadito come la mancata presentazione di conteggi regolari abbia precluso
ogni facoltà di verifica e contestazione, al giudice di prime cure viene quindi
rimproverato di aver tutelato la malafede e l'inadempienza del dipendente.
Anche questa censura va respinta. Se l'onere della prova per il diritto a
giorni di vacanza e di riposo in funzione della durata del rapporto di lavoro
incombe al lavoratore, quello circa l'effettuazione o meno di questi giorni di
libero da parte del lavoratore incombe effettivamente al datore di lavoro che
meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo - o almeno dovendo
disporre - di tutta una serie di mezzi di controllo (II CCA 14 maggio 2003 inc.
no. 12.2002.166 pubb. in NRCP 2004 pag. 421 e dottrina e giurisprudenza ivi
citate). Il principio è del resto ripreso all'art. 21 cpv. 3 CCNL che prevede
che se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di registrare l'orario di
lavoro effettivo ed i riposi verrà ammesso come prova, in caso di controversia,
il controllo effettuato dal lavoratore. Ne discende che, non avendo
assolutamente provato il datore di lavoro quanti giorni di libero il dipendente
ha effettivamente effettuato, ci si deve attenere a quanto ammesso dal
lavoratore, con la correzione apportata dal Pretore sulla base delle emergenze
istruttorie.
15. Infine, nessuna violazione del principio della buona fede è stata
riconosciuta dal Pretore nel fatto che le pretese siano state formulate solo
dopo la rescissione del contratto di lavoro.
L'appellante invoca una violazione di tale principio, limitandosi a asserire
che egli "non doveva immaginare di vedersi confrontato, al termine del
rapporto di lavoro, con dei conteggi mai esposti e mai verificati"
(appello pag. 9 n. 6). La censura va disattesa. Secondo costante giurisprudenza
del Tribunale federale l’abuso di diritto del lavoratore in materia di pretese
salariali può essere ammesso solo in circostanze eccezionali (DTF 129 III 618
consid. 5.2 pag. 622), che qui non ricorrono. Giurisprudenza e dottrina sono
unanimi nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può
risultare né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di
diritto (DTF 126 III 337; JAR 2002 pag. 160; Streiff/Von Kaenel, op.
cit., pag. 882, n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005,
3ª edizione, pag. 289).
16. La sentenza impugnata va pertanto confermata, mentre l'appello deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa di fr. 51'957,25.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC ticinese, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, l'appello 27 settembre 2010 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1’100.–
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare a AO 1 fr.
1'500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).