Incarto n.
12.2010.199

Lugano

16 ottobre 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente,

Fiscalini e Pellegrini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.164 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 18 settembre 2009 da

 

 

 AP 1 

rappr. da RA 1, 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. da RA 2, 

 AO 2 

rappr. da RA 4 

 AO 3 

rappr. da RA 3 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 189'404.40 oltre interessi, della sola convenuta AO 1 al pagamento di fr. 23'942.80 oltre interessi, del solo convenuto AO 2 al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi e del solo convenuto AO 3 al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi, domande modificate in replica nel senso della condanna della sola convenuta AO 1 e in via subordinata dei convenuti in solido al pagamento di fr. 1'700'925.55 oltre interessi;

 

ed ora sull’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese nei confronti del convenuto AO 3 sollevata da quest’ultimo con la risposta 1° febbraio 2010, che il Pretore con sentenza 28 settembre 2010 ha accolto, dichiarando irricevibile la petizione promossa nei suoi confronti e caricando all’attore gli oneri processuali di fr. 1'600.- e le ripetibili di fr. 15'000.-;

 

appellante l'attore con appello 19 ottobre 2010, con cui chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione e dichiarare ricevibile la petizione promossa nei confronti del convenuto AO 3, in via subordinata l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio della causa alla Pretura per un nuovo giudizio e in via ancor più subordinata la riduzione a fr. 8'000.- dell’indennità ripetibile posta a suo carico, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre il convenuto AO 3 con osservazioni 29 novembre 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto che le parti hanno inoltrato un allegato di replica spontanea (l’attore in data 5 gennaio 2011) e di duplica spontanea (il convenuto AO 3 il 31 gennaio 2011);

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 23 giugno 2008, in territorio di __________, si è verificato un incidente della circolazione che ha visto coinvolti i ciclisti AP 1 e T__________ __________ (cfr. referto di constatazione doc. F). A seguito dell’urto e della conseguente caduta, AP 1 è stato trasportato all’Ospedale Regionale di __________ (cfr. doc. G), dove gli è stata diagnosticata una “lussazione del gomito destro con frattura dell’ulna prossimale e frattura del capitello radiale di tipo Maison 3” (doc. I). Il 25 giugno 2008 egli è stato operato, presso quel nosocomio, dai dr. med. F__________ __________ e F__________ __________, con un intervento di “riduzione aperta e osteosintesi di una frattura dell’ulna prossimale con una placca LCP olecranica e protesi del capitello radiale di tipo CRF 2” (doc. I). Persistendo, nonostante le sedute di fisioterapia e di ergoterapia prescritte ed effettuate, un deficit della muscolatura innervata dal ramo profondo del nervo radiale e un deficit di mobilità del gomito (cfr. doc. L, O e P), il 3 dicembre 2008 AP 1 si è rivolto al AO 3, che il 6 marzo 2009, presso la Klinik __________ di __________, lo ha operato con un intervento di “revisione del gomito destro con artrolisi anteriore e posteriore, osteoartroplastica anteriore, neurolisi del nervo ulnare e rimozione della placca prossimale dell’ulna destra” (doc. N, S e AS). Il 16 aprile 2009 (doc. T) l’ulna si è nuovamente fratturata, questa volta in prossimità della perforazione effettuata per togliere una delle viti della placca e la frattura è stata trattata presso l’Ospedale Regionale di __________. Sfiduciato dall’operato dei medici cui si era sino ad allora rivolto, AP 1 non ha poi più voluto sottoporsi alla nuova operazione di osteosintesi con una placca raccomandatagli dal AO 3 e da un altro specialista (doc. U, W e X) ed ha invece optato per un intervento conservativo (doc. V).

 

 

                                   2.   Con la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona AO 1, AO 2 e il AO 3, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 189'404.40 oltre interessi, della sola AO 1 al pagamento di fr. 23'942.80 oltre interessi, del solo AO 2 al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi e del solo AO 3 al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi, domande poi modificate in replica nel senso della condanna della sola AO 1 e in via subordinata di tutti i convenuti in solido al pagamento di fr. 1'700'925.55 oltre interessi. In sintesi, egli ha preteso che i convenuti fossero tenuti a risarcirgli il pregiudizio da lui subito a seguito dell’attuale intervenuta compromissione della funzionalità del suo braccio destro (doc. AP, AS e BF): AO 1 per l’illecito comportamento tenuto dal responsabile dell’incidente, il ragazzo di 10 anni T__________ __________, di cui era l’assicuratore RC; AO 2 per gli errori commessi dai dr. med. F__________ __________ e F__________ __________ in occasione dell’intervento del 25 giugno 2008 e nella fase post-operatoria rispettivamente per quelli commessi dal dr. med. D__________ __________ in occasione della cura dell’infortunio del 16 aprile 2009; e il AO 3 per l’operazione del 6 marzo 2009, effettuata senza il necessario consenso e in violazione dell’arte medica.

 

 

                                   3.   Con la risposta di causa il convenuto AO 3, per quanto qui interessa, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Pretore a statuire sulle pretese promosse nei suoi confronti. Egli ha contestato che i convenuti formassero un litisconsorzio facoltativo e che l’azione diretta al foro naturale (di Bellinzona) valido per AO 2 potesse così creare un foro anche per l’azione inoltrata nei suoi confronti, che invece doveva essere separatamente promossa al suo domicilio di Zurigo.

                                         Con la replica l’attore ha contestato l’eccezione, poi ribadita dal convenuto AO 3 con la duplica.

                                         In occasione dell’udienza preliminare, limitata (ex art. 181 CPC/TI) all’esame dell’eccezione di incompetenza territoriale, le parti si sono quindi riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.

 

 

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’eccezione e dichiarato irricevibile la petizione promossa nei confronti del convenuto AO 3, caricando all’attore gli oneri processuali (di fr. 1'600.-) e le ripetibili di fr. 15'000.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza escluso che tra le parti convenute potesse essere sorto un litisconsorzio facoltativo, negando l’esistenza di una solidarietà imperfetta tra loro e l’esistenza di una sufficiente connessione tra le azioni promosse nei loro confronti: a suo giudizio, nel caso concreto si era in effetti in presenza di diverse fattispecie e di diversi danni, indipendenti tra loro e distanti tra loro dal punto di vista temporale, anche se cagionati ad un’unica parte del corpo dell’attore, ritenuto in particolare che, per quanto riguardava il convenuto AO 3, il possibile danno subito sarebbe la conseguenza di un intervento effettuato 9 mesi dopo i precedenti eventi al quale - per l’attore - sarebbe legato.

 

 

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione e dichiarare ricevibile la petizione promossa nei confronti del convenuto AO 3, osservando in particolare di aver reso verosimili i fatti (doppiamente rilevanti) tali da fondare la competenza territoriale del giudice a statuire sulle pretese vantate nei suoi confronti e rilevando come queste ultime fossero chiaramente connesse con quelle vantate nei confronti del convenuto AO 2, anch’esse riferite alla compromissione dell’arto destro dell’attore. In via subordinata chiede l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio della causa alla Pretura per un nuovo giudizio, adducendo che il primo giudice, in violazione del suo diritto di essere sentito, non si sarebbe chinato sulla sua argomentazione di replica circa la quantificazione delle ripetibili. In via ancor più subordinata auspica la riduzione dell’indennità per ripetibili posta a suo carico ad un importo non superiore a fr. 8'000.-.

 

 

                                   6.   Delle osservazioni all’appello del convenuto AO 3, rispettivamente della replica spontanea e della duplica spontanea (sull’ammissibilità dell’allestimento di allegati spontanei, cfr. DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1; decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009; TF 4 aprile 2012 4A_334/2011 consid. 3.3; II CCA 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.79, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.121, 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2011.86, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.113) si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

 

                                   7.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1), ritenuto però che la competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto, a meno che non sia già data in base al diritto previgente (cfr. art. 404 cpv. 2 CPC; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8). Quanto alla procedura ricorsuale in rassegna, la stessa, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata prima di quella data, è a sua volta retta dalle previgenti disposizioni cantonali (art. 405 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   8.   Nella sua replica spontanea l’attore contesta cautelativamente la tempestività delle osservazioni all’appello. A torto. In quest’ultimo allegato il convenuto AO 3 ha spiegato di aver ricevuto l’appello l’8 (recte: il 9) novembre 2010 (osservazioni p. 2) e di aver consegnato alla posta la sua presa di posizione lunedì 29 novembre 2010, cioè il primo giorno feriale successivo al 28 novembre 2010, che era una domenica (art. 131 cpv. 3 CPC/TI). Nell’occasione egli ha prodotto una copia della busta contenente l’appello, sulla quale è stato apposto, a tergo, un timbro postale con la data "9 novembre 2010", data di ritiro che per altro è stata confermata anche dall’accertamento del recapito IPLAR relativo all’invio per raccomandata n. __________. La spedizione dell’allegato il 29 novembre 2010 è invece provata dall’etichetta e dal timbro postale apposti sulla busta contenente l’atto. Le osservazioni al gravame, inoltrate entro i 20 giorni di legge (art. 308 cpv. 1 CPC/TI), sono pertanto tempestive.

 

 

                                   9.   Ancorché eccepita solo in via subordinata, la censura dell’attore relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito - che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo del gravame nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46).

                                         Ora, in questa sede l’attore ha in sostanza rimproverato al Pretore di aver emanato una sentenza parzialmente immotivata, segnatamente per non aver esaminato l’argomentazione di replica con cui auspicava che tutte le ripetibili, anche quelle eventualmente dovute al convenuto AO 2 o al convenuto AO 3, fossero caricate alla convenuta AO 1 (p. 65 seg.). A torto. È vero che nel querelato giudizio il Pretore non si è espresso su quell’argomentazione. È però altrettanto vero che egli nemmeno era tenuto a farlo, visto e considerato che la stessa era evidentemente riferita al merito della lite e non invece alla questione dell’eccezione di incompetenza territoriale per le pretese vantate nei confronti del convenuto AO 3, cui la convenuta AO 1 era completamente estranea. Ma in ogni caso, a prescindere da quanto precede, si osserva che la decisione del Pretore di caricare all’attore le ripetibili in considerazione della sua soccombenza costituiva di per sé una motivazione sufficiente, tale cioè da consentire alla parte di eventualmente censurarla con cognizione di causa nella sede ricorsuale, il giudice, per ossequiare all’obbligo di motivazione, potendo in effetti limitarsi ad esaminare i soli aspetti rilevanti per la sua decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 26 e 37 ad art. 285).

 

 

                                10.   Nell’ambito della censura principale relativa all’eccezione di incompetenza territoriale, l’attore pretende da una parte di aver reso verosimili i fatti tali da fondare la competenza territoriale del giudice a statuire sulle pretese vantate nei confronti del convenuto AO 3 e rileva dall’altra come queste ultime fossero chiaramente connesse con quelle vantate nei confronti del convenuto AO 2, anch’esse riferite alla compromissione dell’arto destro dell’attore.

 

 

                              10.1   Di principio, in base alla giurisprudenza, il giudice adito deve esaminare la sua competenza unicamente sulla base delle pretese azionate dall’attore e della loro motivazione, senza però essere vincolato dalla qualificazione giuridica da questi proposta: egli non entrerà così nel merito dell’azione solo se quella qualificazione giuridica risulti esclusa (DTF 137 III 32 consid. 2.2). Nell’ambito del giudizio separato sulla competenza il giudice deve considerare veritieri i fatti determinanti che sono stati addotti dall’attore sia per la competenza sia per il buon fondamento dell’azione (fatti doppiamente rilevanti o fatti di doppia rilevanza) senza tener conto delle obiezioni della parte convenuta, che saranno poi oggetto dell’esame di merito; un’eccezione è prevista solo nel caso in cui la tesi fattuale dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita immediatamente e senza equivoci con la risposta e i documenti prodotti dalla parte convenuta (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4). Quanto ai fatti determinanti solo per la competenza ma non per il fondamento dell’azione, gli stessi dovranno normalmente essere dimostrati, beninteso se contestati (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4).

 

 

                              10.2   Nel caso di specie l’attore fonda la competenza territoriale del Pretore a statuire sulle pretese promosse nei confronti del convenuto AO 3 sull’art. 7 cpv. 1 LForo, secondo cui se l'azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto - com’è il caso per il convenuto AO 2 - lo è anche per gli altri.

                                         La disposizione è testualmente identica all’art. 15 cpv. 1 CPC (che invero prevede un’eccezione nel caso, che qui non interessa, in cui quel foro risulti soltanto da una proroga), che - come rilevato dall’attore (cfr. il suo scritto 19 luglio 2011, sul quale la controparte non ha ritenuto di esprimersi) - è a sua volta applicabile alla fattispecie (cfr. supra consid. 7; cfr. TF 20 giugno 2011 4A_145/2011 consid. 2 che impone alla Corte d’appello l’esame d’ufficio del nuovo diritto), anche se la sua portata materiale, come si dirà meglio più oltre, è leggermente diversa.

                                        

 

                           10.2.1   Il senso e lo scopo dell’art. 7 cpv. 1 LForo è di evitare l’emanazione di sentenze contraddittorie e favorire una liquidazione efficace ed economica delle controversie attraverso la creazione di un unico foro per le pretese dirette contro più convenuti e trovantesi tra loro in un certo rapporto di connessione materiale (DTF 129 III 80 consid. 2.1 e 2.2; Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz, n. 19 ad art. 7; Kellerhals/Von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, n. 3, 7 e 19 ad art. 7; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 2 ad art. 7). Per determinare l'intensità della connessione richiesta, va considerato che il concetto stesso di connessione è già definito all'art. 6 LForo per l'istituto dell'azione riconvenzionale, motivo per cui si può rinviare a quanto disciplinato in quel contesto (cfr. Gehri, Übergangsrecht Gerichtsstandsgesetz und einfache passive Streitgenossenschaft bei Gerichtsstandsvereinbarungen: Entscheid der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 24. September 2002 [4C.327/2001] / Urteilsbesprechung, in: ZZZ 2004 p. 129 segg., p. 136). Ciò significa che una connessione sufficiente è data se le domande si fondano (essenzialmente) sulla stessa causa fattuale o giuridica (ad es. sulla stessa fattispecie, sullo stesso contratto [FF 1999 2445; DTF 129 III 230 consid. 3.1 e 3.3; Gehri, op. cit., p. 136]). Il Tribunale federale ha inoltre dichiarato di volersi ispirare, per l'interpretazione della norma, all'art. 22 cpv. 3 CL come pure alla formulazione prevista dalla revisione dell'art. 6 n. 1 CL. Queste disposizioni precisano le condizioni alle quali più domande introdotte presso differenti tribunali possono dirsi connesse (cfr. DTF 129 III 80 consid. 2.2). In tale ambito, la connessione è segnatamente ammessa se le azioni risultanti dalla stessa fattispecie si fondano sullo stesso motivo giuridico, riguardano lo stesso oggetto oppure dipendono dalla decisione della medesima questione (cfr. Dasser/Oberhammer, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 42 segg. ad art. 6 con rif.; II CCA 9 aprile 2010 inc. n. 12.2009.57).

 

 

                           10.2.2   Il senso e lo scopo dell’art. 15 cpv. 1 CPC è identico a quello dell’art. 7 cpv. 1 LForo (cfr. Weber, Basler Kommentar ZPO, n. 3 ad art. 15; Borla-Geier, DIKE-Komm. ZPO, n. 2 ad art. 15; KUKO ZPO-Haas/Schlumpf, n. 2 ad art. 15). Ritenuto che il concetto di litisconsorzio facoltativo, a cui la disposizione implicitamente rinvia, è tuttavia diverso da quello considerato per l’art. 7 cpv. 1 LForo e presuppone che i diritti o gli obblighi oggetto delle singole azioni contro i litisconsorti si fondino su fatti o titoli giuridici non più identici ma solo simili (art. 71 cpv. 1 CPC), l'intensità della connessione richiesta per poter far capo alla norma di competenza è conseguentemente allentata (Weber, op. cit., ibidem; Ruggle, Basler Kommentar ZPO, n. 29 ad art. 71; Trezzini, Commentario CPC, p. 279 seg.; Sutter-Somm/Klingler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 8 ad art. 15). In altri termini, è ora sufficiente che le azioni tra i litisconsorti siano tra loro connesse nel senso che si fondino su fatti o titoli giuridici simili, ritenuto che la pratica interpreta in maniera estensiva queste condizioni (Schaad, La consorité en procédure civile, p. 133).

 

 

                              10.3   Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, l’esistenza di un litisconsorzio facoltativo tra AO 2 e il AO 3 nel senso che tra le pretese formulate nei loro confronti vi sia una sufficiente connessione (art. 7 cpv. 1 LForo e 15 cpv. 1 CPC) non costituisce un fatto doppiamente rilevante, ma solo un fatto determinante per la competenza e non per il buon fondamento dell’azione (cfr. DTF 134 III 27 consid. 6.2.2 - 6.2.4 e 6.3, riferito alla norma analoga di cui all’art. 6 n. 1 CL; Trezzini, op. cit., p. 36 seg. e 280). Il giudice non è pertanto tenuto a ritenere già sin d’ora per vera la tesi in tal senso addotta dall’attore a prescindere dalle obiezioni del convenuto e ad ammettere senz’altro la sua competenza.

 

 

                              10.4   Nel caso concreto occorre dunque esaminare - come del resto fatto anche dal Pretore - se tra la pretesa formulata nei confronti dell’AO 2 e quella azionata nei confronti del AO 3 vi sia una connessione tale da fondare la competenza del giudice in virtù degli art. 7 cpv. 1 LForo e/o 15 cpv. 1 CPC, ovvero se le stesse si fondino su fatti o titoli giuridici identici e/o anche solo simili (cfr. supra consid. 10.2.1 e 10.2.2). Il quesito dev’essere risolto affermativamente. Come detto, le due azioni hanno per oggetto il risarcimento del pregiudizio causato all’attore a seguito della pretesa intervenuta compromissione della funzionalità del suo arto superiore destro (doc. AP, AS e BF), ritenuto che il convenuto AO 2 è ritenuto responsabile per gli asseriti errori commessi da suoi medici in occasione dell’intervento del 25 giugno 2008 (doc. I) e nella fase post-operatoria rispettivamente per gli errori commessi a seguito dell’intervento del 16 aprile 2009, mentre il convenuto AO 3 è chiamato in causa per l’operazione del 6 marzo 2009 (doc. N e S, definita “revisione”), asseritamente effettuata senza il necessario consenso e in violazione dell’arte medica, che (anche a seguito dell’intervenuta nuova frattura all’ulna e alla successiva perdita di fiducia dell’attore che lo ha poi indotto a rinunciare ad ulteriori operazioni e ad optare per un semplice trattamento conservativo) non ha in definitiva permesso, contrariamente alle previsioni (cfr. doc. 6), di migliorare la situazione preesistente. Oltretutto entrambe le azioni sono pacificamente connesse con l’intervento chirurgico eseguito il 25 giugno 2008 a seguito dell’incidente della circolazione di cui l’attore è stato vittima il 23 giugno 2008, il convenuto AO 3 essendo intervenuto - quando ancora ci si trovava nella fase di guarigione della prima operazione - per cercare di rimediare ai pretesi errori medici imputabili agli ausiliari del convenuto AO 2 (doc. N e AQ), tanto più che i due interventi sono in un nesso naturale con la situazione attuale dell’arto dell’attore (la questione della loro causalità e delle eventuali colpe concomitanti di terzi o dell’attore dovrà invece essere esaminata con il merito), alla base delle sue richieste risarcitorie. Non va nemmeno dimenticato che l’operato rimproverato al convenuto AO 3 è temporalmente compreso tra i due comportamenti illeciti imputati al convenuto AO 2, quello del 25 giugno 2008 e quello del 16 aprile 2009. In tali circostanze, preso pure atto dell’interpretazione estensiva del concetto di connessione materiale, è assolutamente incontestabile che i fatti alla base di quelle due azioni, oltretutto fondate su titoli giuridici in larga parte identici o comunque analoghi, siano quanto meno simili (cfr. gli analoghi esempi in Schaad, op. cit., p. 137; cfr. pure la fattispecie in II CCA 9 aprile 2010 inc. n. 12.2009.57).

                                         L’attore, oltre ad aver provato le predette circostanze alla base della competenza territoriale del Pretore, ha per altro reso verosimili anche i fatti (di merito) da lui addotti, ed in particolare l’esistenza di errori medici imputabili al convenuto AO 2 (doc. AP, ove il perito di parte ravvisa tutta una serie di errori “primari”) rispettivamente il fatto che il convenuto AO 3, oltre ad aver a sua volta violato le norme dell’arte medica (doc. AP, ove il perito di parte gli rimprovera almeno un errore “secondario”, apparentemente non smentito dal perito di parte avversa nel doc. 10), lo abbia operato in tal modo senza il necessario consenso (doc. BU; cfr. la mancata sottoscrizione del doc. O). Nulla permette pertanto di ritenere, come invece preteso almeno implicitamente dal convenuto AO 3, che l’attore abbia nell’occasione abusato del suo diritto a prevalersi nei suoi confronti del foro del litisconsorte.

 

 

                                11.   Alla luce di quanto precede, l’eccezione di incompetenza territoriale per le pretese formulate nei confronti del convenuto AO 3 deve essere respinta, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI). Atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione impugnata non pone più fine alla lite nei confronti del convenuto AO 3, le ripetibili attribuite in primo grado - non così gli oneri processuali, già assai contenuti - devono essere adeguatamente ridotte (II CCA 31 maggio 2006 inc. n. 12.2006.53, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 23 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.111, 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62, 18 giugno 2010 inc. n. 12.2009.149, 23 agosto 2010 inc. n. 12.2009.218, 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2010.11) ad un importo che, tenuto conto del limitato impegno che la questione ha comportato in prima sede per il patrocinatore dell’attore (il quale, oltre ad aver preso atto dell’eccezione sollevata dalla controparte in non più di un paio di pagine, ha esposto i suoi opposti argomenti in una pagina della petizione e in due pagine della replica nonché ha partecipato a una brevissima udienza in Pretura limitandosi a ribadire le sue precedenti allegazioni), può essere quantificato in fr. 2’500.-, in luogo dei fr. 15'000.- da lui pretesi con il gravame.

 

 

                                12.   L’appello del convenuto deve dunque essere parzialmente accolto (nella sua richiesta principale) ai sensi dei considerandi che precedono, senza che sia necessario esaminare la censura formulata in via ancor più subordinata, avente per oggetto l’ammontare delle ripetibili dovute dall’attore in caso di conferma della sua soccombenza nell’eccezione (qui negata).

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'700'925.55, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    I.   L’appello 19 ottobre 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 28 settembre 2010 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata:

 

                                         1.     L’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a statuire sulle pretese promosse nei confronti del convenuto AO 3 è respinta.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate, sono poste a carico del convenuto AO 3, il quale rifonderà all’attore fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.

                                     

 

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.     950.-

                                         b) spese                                                      fr.       50.-

                                         Totale                                                           fr.  1’000.-

 

                                         da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato AO 3, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili di appello.

 

 

                                  III.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione:

 

- Pretura del Distretto di Bellinzona

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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                 Il segretario

 

 

 

 

                      

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.