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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Pellegrini e Cereghetti (giudice supplente) |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.188 (procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 2 settembre 2009 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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in materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante ha chiesto in via cautelare che al convenuto fosse fatto ordine di cessare immediatamente la sua attività presso E__________, A__________ e di astenersi da qualsiasi attività di concorrenza sleale fino al 7 maggio 2011, nonché che fosse ordinata la confisca del laptop e degli “stick USB” del convenuto contenenti progetti, mandati e dati confidenziali dell’istante e, nel merito, che fosse accertata la validità del divieto di concorrenza e della relativa pena convenzionale, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di una pena convenzionale di fr. 25'000.- oltre interessi del 5% dal 18 agosto 2009 e di un importo da stabilire a titolo di risarcimento danni;
domanda avversata dal convenuto, e che il Pretore, statuendo con sentenza 8 gennaio 2010, ha integralmente respinto, condannando l’istante al versamento di fr. 3'000.- per ripetibili in favore del convenuto;
appellante l’istante che, con atto del 27 gennaio 2010, chiede l’annullamento della sentenza di primo grado con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre il convenuto, con osservazioni 10 febbraio 2010, chiede che l’appello sia dichiarato irricevibile siccome tardivo e, nel merito, ne postula la reiezione, con conseguente protesta di tasse, spese e ripetibili maggiorate per temerarietà;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
che con contratto di lavoro del 10 febbraio 2009 (doc. A), AP 1 ha assunto AO 1 come mediatore immobiliare, a partire dal 1° febbraio 2009 e a tempo indeterminato, con un periodo di prova di tre mesi durante il quale il rapporto di lavoro poteva essere disdetto con un preavviso di 7 giorni;
che le parti hanno altresì pattuito una clausola di divieto di concorrenza, nonché una pena convenzionale dovuta in caso di violazione del suddetto divieto, pari a sei mesi di stipendio (n. 13);
che con comunicazione 30 aprile 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro per il 7 maggio 2009; la validità della disdetta non è peraltro oggetto di contestazione;
che, ritenendo l’impiego successivamente assunto dall’ex lavoratore presso una società concorrente incompatibile con gli impegni contrattuali assunti, con istanza 2 settembre 2009 AP 1 ha chiesto in via cautelare che gli fosse ordinato di cessare la sua attività presso l’agenzia immobiliare E__________ ad A__________ e che gli venissero confiscati il laptop e gli “stick USB” di proprietà dell’istante e, nel merito, che fosse accertata la validità delle clausole relative al divieto di concorrenza e alla pena convenzionale, come pure la condanna del convenuto a versarle la somma di fr. 25'000.- a titolo di pena convenzionale e a risarcirle l’ulteriore danno, da quantificare;
che il convenuto si è opposto alla domanda;
che, esperita l’istruttoria, con memoriale scritto 15 dicembre 2009, l’istante ha confermato le sue richieste relative al pagamento della pena convenzionale di fr. 25'000.- e alla cessazione di qualsiasi attività concorrenziale, mentre ha omesso la domanda di risarcimento del danno ulteriore e la richiesta di confisca del laptop e degli “stick USB”, nel frattempo restituiti all’istante;
che, statuendo con sentenza 8 gennaio 2010, il Pretore ha respinto integralmente l’istanza, condannando AP 1 al pagamento di fr. 3'000.- per ripetibili;
che con atto del 27 gennaio 2010 l’istante è insorta in appello chiedendo l’annullamento del giudizio impugnato;
che con scritto del 10 febbraio 2010 il convenuto ha innanzitutto eccepito il carattere tardivo dell’appello e, nel merito, ha postulato l’integrale reiezione del gravame protestando tasse, spese e ripetibili maggiorate per temerarietà;
e considerando
in diritto:
che, nella procedura speciale per le controversie in materia di lavoro con valore di causa inferiore ai fr. 30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta, per quanto non stabilito dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle disposizioni degli art. 389 e seg. CPC che regolano la procedura accelerata (art. 418 CPC);
che, nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC) ed altrettanto vale per le procedure in materia di contratto di lavoro per costante giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 4);
che, nel caso concreto, per esplicita scelta della parte istante, rappresentata da un legale, la procedura è stata promossa sin dall’inizio come una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 416 e seg. CPC, indicando un valore di causa di fr. 25'000.- oltre al risarcimento del danno da quantificare e interessi (cfr. istanza 1° settembre 2009), e come tale è stata giustamente trattata dal Pretore, senza peraltro che tale impostazione sia mai stata contestata;
che la sentenza dedotta in appello è stata spedita l’8 gennaio 2010 e il relativo plico raccomandato ritirato dal rappresentante dell'appellante l’11 gennaio 2010 (cfr. BMZ-Deliverylist Report di LaPosta con riferimento alla spedizione 98.00.660001.00610435), con la conseguenza che il termine per proporre l’appello scadeva il giovedì 21 gennaio 2010;
che pertanto l’impugnazione dell'istante, impostata il 27 gennaio 2010, è irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile;
che, trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC), mentre l’appellante rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili;
che, riguardo alla richiesta formulata dalla parte appellata di vedersi assegnate ripetibili più ampie di quelle ordinarie a causa di un’asserita temerarietà processuale, va ricordato che questa va ammessa con prudenza, solo quando una parte agisce con manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata, la quale si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 152 CPC), ma non può dirsi ancora realizzata nel caso concreto, dove, pur avendo presentato tardivamente l’atto di appello, non è provato che l'appellante abbia agito spinto da mere motivazioni dilatorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 14 e 15 ad art. 152 CPC);
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1. L’appello 27 gennaio 2010 di AP 1 è irricevibile siccome tardivo.
2. Non si prelevano tasse o spese di giudizio; l’appellante rifonderà alla controparte un’indennità di fr. 400.- a titolo di ripetibili per appello.
3. Intimazione:
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- - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna |
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).