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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.936 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 18 giugno 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'283.10 netti, oltre interessi, ridotti in sede di discussione a fr. 16'321.55 netti;
domanda avversata dalla convenuta, che il Pretore ha evaso con sentenza 21 ottobre 2010 accogliendo l'istanza per fr. 16'321.55 netti oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2009 e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 300.– a titolo di indennità di rappresentanza;
appellante la convenuta che con atto di appello 5 novembre 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni 15 novembre 2010 l'istante propone la reiezione dell'appello;
considerato
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è stata assunta a partire dall'11 giugno 2007 da AP 1, , in qualità di operaia delle pulizie. Lo stipendio era fissato in fr. 17.50 orari comprensivo di indennità per giorni festivi e vacanze. Il rapporto di lavoro, fondato su una pattuizione verbale, è terminato in data 30 novembre 2009 a seguito di disdetta notificata per scritto dalla datrice di lavoro il 29 ottobre 2009 (doc. F), in concomitanza con la lettera 27 ottobre 2009, con la quale la lavoratrice lamentava la “decurtazione e diminuzione delle ore di lavoro” e del salario, come pure sollecitava “il rimborso più volte promesso” delle spese per “i numerosi chilometri” percorsi con la sua vettura “durante tutto il rapporto di lavoro” (doc. E).
2. Con istanza 18 giugno 2010, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 17'283.10 netti, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2009, corrispondenti a fr. 1'064.95 netti, per stipendio arretrato di novembre 2009, fr. 1'456.45 netti, quale quota parte della tredicesima mensilità e fr. 14'761.70 per rimborso spese (corrispondenti a 24'206 chilometri percorsi).
Alla medesima si è opposta la convenuta, che ha postulato la reiezione delle pretese di controparte, ridotte in sede di udienza di discussione a fr. 16'321.55, avendo nel frattempo la convenuta versato lo stipendio arretrato del mese di novembre 2009 (fr. 1'064.95 netti). Esperita l'istruttoria, in sede di discussione finale le parti hanno confermato le loro richieste contrapposte.
3. Con sentenza 21 ottobre 2009, il Pretore ha accolto le pretese dell'istante, condannando AP 1 a pagare a AO 1 l'importo di fr. 16'321.55 netti, oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2009, come pure a rifondere alla lavoratrice fr. 300.– a titolo di indennità.
4. Con appello 5 novembre 2010, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 15 novembre 2010 l'istante propone la reiezione dell'appello.
5. Il fatto che il rapporto di lavoro in esame fosse soggetto dal 1° novembre 2009 al Contratto collettivo cantonale di lavoro nel ramo delle imprese di pulizia e facility services (in seguito CCL) [doc. D], non è contestato. Del resto la convenuta ha fatto esplicito riferimento al CCL (cfr. act. II, riassunto scritto pag. 2 cerso l'alto) e agli atti vi è conferma che la medesima è firmataria del CCL a far tempo dal 1° gennaio 2009.
6. La convenuta non aveva contestato in prima sede di essere astretta, in base al CCL, a versare all'istante la tredicesima mensilità. Essa aveva anzi fatto esplicito riferimento al CCL in relazione alla tredicesima. Aveva tuttavia sostenuto di avere regolarmente versato la “tredicesima pro-rata relativa al 2009” compresa a suo dire “nel salario base a ore di fr. 17.50, superiore a quanto indicato per la categoria pulizie ordinarie rientrando l'istante nella categoria pulizie ordinarie I (cfr. art. 4.1 del doc. D) che prevedeva unicamente fr. 15.30 all'ora” (act. II. riassunto scritto pag. 2 verso il mezzo; act. IV, riassunto scritto del dibattimento finale, punto 1 pag. 1 in basso e punto 3 pag. 2).
Il Pretore – con puntuale riferimento alla dottrina (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 2006, n. 11 ad art. 322) – ha respinto l'eccezione della convenuta rilevando che i certificati di salario in atti menzionano unicamente la comprensione nel salario di vacanze e di indennità per giorni festivi. In assenza di un esplicito riferimento alla tredicesima e della prova di un'accordo in forma tacita, il primo giudice ha dunque ritenuta fondata la pretesa dell'istante. Ciò a maggior ragione per il fatto che, secondo il primo giudice, appariva incomprensibile il motivo per cui, d'un tratto, uno stipendio liberamente pattuito tra le parti, dovesse contenere una componente inespressa di tredicesima, solo perché il salario era superiore al minimo del CCL.
L'appellante non contesta le predette pertinenti argomentazioni del Pretore. Adduce ora, per la prima volta – quindi in modo palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7-8 ad art. 321 CPC) – che invero la tredicesima mensilità non era già compresa nel salario versato. A conferma del suo dire essa adduce che negli anni precedenti (2007-2008), non avrebbe pagato le tredicesima, né l'istante l'avrebbe pretesa; mancherebbe dunque, a suo dire, la prova di una pattuizione per atti concludenti. Al di là della palese irricevibilità di simili – per altro contraddittorie – argomentazioni, fatte valere solo in sede d'appello, giova evidenziare che il CCL è entrato in vigore per la convenuta solo il 1° gennaio 2009. Quindi il preteso mancato versamento della tredicesima negli anni precedenti nulla potrebbe comprovare. L'appello, su questo punto pretestuoso e al limite della temerarietà, cade dunque nel vuoto.
7. In merito alle spese di trasferta fatte valere dall'istante per complessivi fr. 14'761.70 (fr. 0.60 x 24'602 km), il primo giudice ha ritenuto pacifico il numero dei chilometri esposti da AO 1. A suo dire, alla discussione del 14 luglio 2010 la convenuta si era opposta unicamente alla questione del rimborso. Il Pretore si è pertanto limitato a rilevare – con riferimento all'art. 327a cpv. 1 CO – l'esistenza dell'obbligo del datore di lavoro di finanziare le spese di spostamento professionale della dipendente, riconoscendo un quantum chilometrico di fr. 0.60 per km (applicato all'interno dello Stato, rispettivamente riconosciuto dalle autorità fiscali) per i 24'602 km di trasferte esposti dall'istante.
7.1 L'appellante si aggrava per il fatto che con la dipendente non sarebbe stato pattuito – né verbalmente né per scritto – il rimborso delle spese di trasferta. Nella sua veste di datrice di lavoro neppure avrebbe acconsentito – a norma dell'art. 327b CO – a che la lavoratrice utilizzasse il proprio veicolo per esigenze di servizio. A torto.
Come rettamente evidenziato dal primo giudice, a norma dell'art. 327a cpv. 1 CO il datore di lavoro deve finanziare le spese di spostamento professionale del dipendente (Wyler, Droit du travail, Losanna 2008, pag. 282; TF 17 febbraio 2010, inc. 4A_631/2009 consid. 2). E' nullo ogni accordo per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte dette spese (art. 327a cpv. 3 CO). Certo, il diritto al rimborso al lavoratore delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione del veicolo a motore [segnatamente per benzina, olio, servizi periodici, riparazioni, ecc… (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n. 1 ad art. 327b CO; TF 13 dicembre 2004, inc. 4C.315/2004 consid. 2.2)], proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, presuppone che l'uso del veicolo sia avvenuto d'intesa con quest'ultimo. In altri termini l'applicazione dell'art. 327b cpv. 1 CO – norma imperativa (art. 362 CO) – è possibile se il datore di lavoro è al corrente che il lavoratore utilizza un veicolo per le esigenze di servizio o, qualora lo ignori, se l'utilizzo del veicolo è indispensabile nel suo stesso interesse (Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., loc. cit.). L'accordo del datore di lavoro può essere tacito o risultare dalle circostanze, per esempio perché l'adempimento corretto di un compito richiede oggettivamente l'impiego di un veicolo e un'istruzione esplicita in senso opposto non è stata data (Favre/Munoz/Tobler, Contrat de travail, Losanna 2010, n. 1.1 ad art. 327b CO).
Per quanto qui concerne, il datore di lavoro ha ammesso la veridicità dell'esecuzione dei servizi prestati dall'istante, fuori dalla sede della ditta, elencati nell'ultima pagina del doc. I (act. II, pag. 2 verso l'alto). Dal documento in questione emerge che i luoghi d'esecuzione della prestazione lavorativa distavano diversi chilometri dalla sede della ditta. Dagli atti non risulta che il datore di lavoro si sia impegnato nell'organizzare, a sue spese, il trasporto della dipendente sui luoghi della prestazione lavorativa; tantomeno emerge che abbia emanato disposizioni contrarie all'uso dell'automobile per il raggiungimento di detti luoghi. Viste le circostanze l'utilizzo dell'autovettura privata da parte di AO 1 per raggiungere i luoghi della prestazione lavorativa appariva del resto oggettivamente imprescindibile. Pretendere – come vorrebbe la datrice di lavoro – che la lavoratrice, in assenza di un preventivo accordo esplicito sull'uso della vettura privata, avesse a sostenere personalmente le spese occasionate da tali spostamenti, appare decisamente fuori luogo e contrario alle norme di legge menzionate. L'appello, su questo punto, si avvera pertanto nuovamente infondato.
7.2 L'appellante, pur dichiarando di non aver “contestato il sistema di calcolo proposto per la quantificazione delle trasferte” (appello, pag. 4 in basso), lamenta l'assenza di “prova circa l'effettiva esecuzione della prestazione di cui chiede il rimborso e l'ammontare”, essendosi, a suo dire, l'istante limitata ad “annotazioni personali” che andrebbero considerate “alla stregua di semplici allegazioni della dipendente” (appello, pag. 4 verso il basso).
Le argomentazioni dell'appellante appaiono visibilmente contraddittorie, generiche ed imprecise. Non permettono in effetti di focalizzare cosa sia contestato in appello, al di là del principio della rifusione delle spese di trasferta di cui si è detto sopra (consid. 7.1). Ritenuto che le spese di trasferta non sono una prestazione, l'argomentazione dell'appellante non può che essere riferita alla contestazione dell'esecuzione dei servizi elencati nel doc. I. Ma come detto, all'udienza di discussione del 14 luglio 2010 – interpellata dal Pretore – la convenuta aveva esplicitamente dichiarato di non contestare “che siano stati eseguiti i servizi” lavorativi elencati nel documento. In simili circostanze ogni ulteriore prova risulta superflua. L'appello cade dunque ancora una volta nel vuoto.
8. In conclusione, l'appello in oggetto, privo di fondamento, deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–, e meglio di fr. 16'321.55. L'appellante, interamente soccombente, verserà all'istante un'equa indennità per ripetibili d'appello.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 5 novembre 2010 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).