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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1352 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 7 settembre 2010 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’organo di revisione, e con i dati concernenti gli organi non aggiornati;
nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 28 ottobre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
appellante la convenuta con atto 11 novembre 2010, con cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di nominare un commissario con l’incarico di procedere alla regolarizzazione delle carenze in essere;
mentre l'istante non è stato richiesto di presentare osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
che con istanza 7 settembre 2010 l’Ufficio cantonale del registro di commercio ha convenuto in giudizio AP 1, Lugano, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti della società, priva dell’ufficio di revisione, e con i dati concernenti le persone iscritte non corrispondenti alla realtà;
che l'istante ha rilevato di aver invano diffidato a mezzo di lettera raccomandata 11 giugno 2010 e successiva pubblicazione sul FUSC del 28 luglio 2010 le persone obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale entro 30 giorni;
che il Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva ripristinato la situazione legale, con decisione 8 settembre 2010 ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società in caso di decorrenza infruttuosa del termine;
che, decorso infruttuoso il termine di 30 giorni, il Pretore, con sentenza 28 ottobre 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
che con l’appello 11 novembre 2010 che qui ci occupa, la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di nominare un commissario con l’incarico di procedere alla regolarizzazione delle carenze contestate dall’Ufficio del registro di commercio;
che l’appello non è stato intimato all’istante;
considerato
in diritto:
che l’appellante rimprovera al primo giudice di aver ordinato lo scioglimento della società, misura estrema e irrimediabile, quando aveva a disposizione provvedimenti meno drastici, violando così il principio della proporzionalità;
che, come ben rileva l’appellante, nella procedura prevista dagli art. 941a e 731b CO il giudice deve adottare le misure che ritiene più adatte, godendo di vasto potere di apprezzamento;
che l’autorità d’appello può riesaminare liberamente tale valutazione, intervenendo però solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, sono manifestamente ingiuste;
che l’appellante omette di considerare che, trascorso infruttuoso il primo termine assegnatole con diffida 11 giugno 2010 (poi pubblicata sul FUSC del 28 luglio 2010) dall’Ufficio del registro di commercio in data 8 settembre 2010, prima di ordinare lo scioglimento della società, il Pretore ha disposto una prima misura, assegnando alla AP 1 un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale;
che, questa prima misura essendo risultata infruttuosa, nel termine assegnato la situazione non essendo stata regolarizzata, ben poteva il Pretore ordinare lo scioglimento della società, senza con ciò violare il principio della proporzionalità;
che l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;
che il valore litigioso ammonta a fr. 20’000.-, corrispondente al capitale sociale della società convenuta (doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);
che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;
Per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello 11 novembre 2010 diAP 1AP 1 in liquidazione è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).