Incarto n.
12.2010.214

Lugano

17 gennaio 2011/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.675 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 21 ottobre 2008 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’avv RA 2

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'000.- oltre interessi e spese a titolo di mercede del mediatore, domanda alla quale il convenuto si è opposto;

 

e ora sul decreto 2 novembre 2010, con il quale il Pretore ha respinto la domanda processuale presentata l’11 ottobre 2010 dal convenuto, tendente allo stralcio della causa per mancato versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese a carico del convenuto;

 

appellante il convenuto, che con atto di appello del 15 novembre 2010 chiede l’annullamento del dispositivo n. 2 del decreto impugnato, relativo alle spese;

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con petizione 21 ottobre 2008 l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'000.- a titolo di mercede per un contratto di mediazione;

 

                                         che con la risposta del 10 febbraio 2010 il convenuto si è opposto alla petizione;

 

                                         che con ordinanza 4 ottobre 2010, emanata in corso d’istruttoria, il Pretore ha accertato che l’attrice non aveva dato seguito alla richiesta di anticipo del 25 agosto 2010 e le ha assegnato un termine di 30 giorni per versare l’importo di fr. 500.- a titolo di anticipo della tassa di giustizia e delle spese, con l’avvertenza che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;

 

                                         che con domanda processuale dell’11 ottobre 2010 il convenuto ha chiesto la revoca dell’ordinanza 4 ottobre 2010 e l’emanazione del decreto di stralcio della procedura ai sensi dell’art. 12 LTG;

 

                                         che con le proprie osservazioni del 25 ottobre 2010 l’attrice ha rilevato le carenze formali dello scritto 25 agosto 2010 con il quale il servizio contabile della Pretura di Lugano l’aveva invitata a versare un anticipo per le spese giudiziarie e si è opposta allo stralcio della causa;

 

                                         che con decreto 2 novembre 2010, al quale erano allegate le osservazioni dell’attrice, il Pretore ha accertato che l’invito a pagare l’anticipo era stato spedito per posta semplice, di modo che non era possibile accertarne la data d’intimazione, e che inoltre lo stesso non era stato sottoscritto dal giudice, ma consisteva in un semplice formulario prestampato con annessa una polizza di versamento, con la conseguenza che non si poteva procedere allo stralcio della procedura giudiziaria in difetto di una corretta assegnazione del termine ad opera del giudice, ciò che è poi avvenuto il 4 ottobre 2010;

 

                                         che con l’atto di appello qui in esame il convenuto insorge contro il dispositivo n. 2 del decreto 2 novembre 2010, che pone a suo carico la tassa di giustizia di fr. 200.-;

                                         che la controparte non ha presentato osservazioni all’appello; 

                                         che l’appellante rimprovera al Pretore la violazione del suo diritto di essere sentito, del principio della buona fede e di quello della parità delle armi, adducendo che prima di emanare il decreto 2 novembre 2010 il Pretore avrebbe dovuto informarlo che la richiesta di anticipo del 25 agosto 2008 era la prima richiesta di acconto e avrebbe dovuto consentirgli di esprimersi al riguardo;

 

                                         che a detta del convenuto le circostanze del caso concreto, in particolare il fatto che la causa era avviata da due anni e che l’istruttoria era ormai in fase avanzata, non gli permettevano di immaginare che la richiesta di anticipo del 25 agosto 2010 era la prima e che essa emanava dall’ufficio contabilità e non dal giudice, di modo che la sua istanza di stralcio della causa era conforme alla buona fede processuale e non si giustificava di porre a suo carico le tasse e spese della decisione;

 

                                         che inoltre il convenuto si duole del fatto di non essere stato informato dal Pretore delle particolarità della fattispecie dopo la presentazione della sua istanza e di non aver ricevuto le osservazioni della controparte se non con il decreto contestato, ravvisandovi una violazione del suo diritto di essere sentito;

 

                                         che il decreto pretorile è stato pronunciato e impugnato prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), di modo che la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC);

 

                                         che ci si potrebbe interrogare sulla ricevibilità di un appello contro il dispositivo sulle spese contenuto in un decreto processuale, sprovvisto per sua natura di effetto sospensivo, ma che il quesito può rimanere aperto, l’appello risultando in ogni modo infondato;

 

                                         che dopo aver ricevuto l’ordinanza 4 ottobre 2010 il convenuto non risulta aver chiesto alcuna informazione al Pretore sulla richiesta di anticipo del 25 agosto 2010, e ha presentato la domanda di revoca dell’ordinanza e di stralcio della procedura l’11 ottobre successivo senza prendere visione del fascicolo processuale;

 

                                         che l’appellante si duole a torto della violazione del suo diritto di essere sentito, poiché dopo aver ricevuto l’ordinanza 4 ottobre 2010 nulla gli impediva di esaminare gli atti, ciò che gli avrebbe permesso di capire d’acchito che una richiesta di stralciare la causa ai sensi dell’art. 12 LTG non aveva fondamento alcuno, stante la palese carenza formale del formulario prestampato, rilevata nel decreto impugnato;

 

                                         che le osservazioni dell’attrice avrebbero invero dovuto essere inviate al convenuto prima dell’emanazione del decreto, ma che tale circostanza non giova all’appellante, visto che egli avrebbe potuto constatare le carenze formali del formulario prestampato del 25 agosto 2010 ivi evidenziate a un semplice esame dell’incarto prima di presentare l’istanza di stralcio;

 

                                         che pertanto la reiezione dell’istanza 11 ottobre 2010 comporta la soccombenza del suo autore, ai sensi dell’art. 148 CPC-TI, e a giusta ragione il Pretore lo ha obbligato a sopportare le relative tasse e spese e a versare all’attrice un’indennità per ripetibili;

 

                                         che l’appello deve dunque essere respinto, con addebito all’appellante dei relativi costi processuali, a esclusione delle ripetibili di appello, visto che l’attrice ha rinunciato a prendere posizione sul rimedio di diritto;

 

                                         che nella commisurazione della tassa di giustizia in seconda sede si tiene conto del valore di causa di fr. 16'000.- e del fatto che si tratta di una decisione incidentale;

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 15 novembre 2010 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.-                           

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         totale                              fr. 150.-

                                         già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).