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Incarto n. |
Lugano 24 aprile 2012/fb
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretaria: |
Verda Chiocchetti, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.183 (contratto di compravendita mobiliare) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 11 novembre 2008 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'604.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2008 su fr. 14'500.- e dal 29 settembre 2008 su fr. 3'104.-;
domanda avversata dalla controparte, che con domanda riconvenzionale 12 gennaio 2009 ha postulato la condanna dell’attore al versamento di fr. 4'623.45, oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009, e fr. 10.- giornalieri a far tempo dal 13 ottobre 2009 fino a quando il convenuto riconvenzionale non avrà ritirato l’autovettura in deposito presso l’attrice riconvenzionale, oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 su tale importo;
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 22 ottobre 2010, respingendo la petizione e accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente all’importo di fr. 60.- mensili, oltre interessi al 5% dalla fine di ogni mese su ogni singola mensilità, con decorrenza degli interessi per la prima volta a partire dal 12 gennaio 2009;
appellante l’attore che con appello 15 novembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e condannare la controparte al pagamento di fr. 17'604.- oltre interessi, e di respingere invece l’azione riconvenzionale;
mentre la convenuta con osservazioni 17 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. __________ ha acquistato una __________, entrata in circolazione nel novembre 2001, come veicolo accidentato senza alcuna garanzia ad un’asta via internet da __________ nell’agosto 2006 (documenti richiamati), per poi rivenderla a AO 1, di __________ e __________ (doc. S), il 4 giugno 2008 (doc. 9). Il 29 luglio 2008 AP 1 ha acquistato da AO 1 la stessa auto, che aveva percorso 35'980 km, al prezzo di fr. 14'500.- (doc. A e 1). Contestualmente al contratto, le parti hanno sottoscritto una “Garanzie per vetture d’occasione” nella quale sono stati specificati i termini della garanzia e le riparazioni per difetti a carico della venditrice per il periodo dal 29 luglio al 28 ottobre 2008 o con il raggiungimento di 40'980 km e con franchigia di fr. 150.- a carico dell’acquirente (doc. 1). Le parti del veicolo interessate dalla garanzia erano: “motore, frizione e cambio, trasmissione, sterzo compreso comando idraulico, impianto freni (escluse le placchette), aggregati elettrici (escluso parti elettroniche), impianto di raffreddamento (escluso impianto di climatizzazione), impianto scarico (escluso catalizzatore)” (punto 1 “Garanzie per vetture d’occasione”, doc. 1). I contraenti hanno inoltre escluso “le disposizioni legali concernenti la disdetta del contratto o la riduzione del prezzo pattiuto, così come la pretesa d’indennità per un pregiudizio diretto o indiretto, sotto riserva della buona fede del venditore” (punto 5 “Garanzie per vetture d’occasione”, doc. 1).
B. Il 31 luglio 2008 __________, figlio dell’acquirente, ha informato la venditrice di un’anomalia di funzionamento del cambio automatico, segnalata da una spia sul cruscotto (doc. Z). La descrizione dell’anomalia è stata ampliata con scritto e-mail 5 agosto 2008 (doc. FF), giorno in cui __________ e suo padre hanno riconsegnato la vettura a AO 1 per la risoluzione del problema (doc. EE). Quest’ultima ha dato incarico per la riparazione al __________, __________, che a sua volta ha interessato il __________, __________, concessionario __________ (doc. 5-6). Il 15 settembre 2008, per il tramite del suo avvocato, AP 1 ha impartito a AO 1 un ultimo termine al 26 settembre 2008 per la riconsegna della vettura perfettamente funzionante, riservando la rescissione del contratto in caso di ulteriore mancata consegna (doc. C). Il 25 settembre 2008 __________ e AP 1 si sono recati presso il __________ per ritirare il veicolo che però non era ancora stato riparato. Gli stessi hanno pertanto rifiutato di prenderlo in consegna, lasciandolo a disposizione di AO 1 (doc. E).
C. Il successivo 29 settembre l’acquirente ha notificato al venditore la rescissione del contratto rivendicando la restituzione del prezzo d’acquisto di fr. 14'500.-, oltre fr. 120.- per interessi di mora, e la rifusione di ulteriori fr. 3'104.- di danni (fr. 150.- spese di trasferta consegna auto per riparazione + fr. 400.- tempo 2 ore per due persone + fr. 170.- spese di trasferta per ritiro auto non riparata + fr. 600.- tempo 3 ore per due persone + fr. 102.- costo targhe + fr. 92 costo assicurazione + fr. 1'590.- costo auto sostitutiva a fr. 30.- al giorno; doc. G). Il 1° ottobre 2008 AO 1, per il tremite del suo avvocato, ha contestato la validità della rescissione informando l’acquirente circa la natura elettronica del difetto riscontrato, che pertanto era da ritenersi a suo carico, e dei tentativi di riparazione già posti in essere. La venditrice ha inoltre comunicato a AP 1 di aver già incaricato un “altro concessionario __________, per rintracciare la componente elettronica che determina lo scompenso riscontrato” (doc. H). L’acquirente ha ribadito la sua posizione il 6 ottobre 2008, impartendo a AO 1 un ultimo termine di 5 giorni per versargli quanto richiesto in precedenza (doc. I). Il successivo 13 ottobre la venditrice ha comunicato all’acquirente di aver riparato l’autovettura, che si trovava quindi a sua disposizione per il ritiro (doc. M-L). Ne è seguito un breve scambio epistolare (doc. N-O). Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno AP 1 ha escusso AO 1, che ha interposto opposizione, per l’importo di fr. 17'724.-, oltre accessori (doc. P).
D. Con petizione 11 novembre 2008 AP 1 ha adito la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 17'604.-, ovvero la restituzione del prezzo d’acquisto di fr. 14'500.- oltre fr. 3'104.- a titolo di risarcimento per maggior danno dovuto al difetto del cambio ai sensi dell’art. 208 cpv. 3 CO, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ limitatamente a tale importo. Con la risposta 12 gennaio 2009 la convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato la condanna della controparte al versamento di fr. 4'623.45 a titolo di rimborso spese di riparazione del difetto al cambio, in quanto non coperto dalla garanzia, e fr. 10.- giornalieri a far tempo dal 13 ottobre 2009 fino a quando il convenuto riconvenzionale non avesse ritirato l’autovettura in deposito presso di sé. Con replica e risposta riconvenzionale 12 febbraio 2009 l’attore ha confermato le sue richieste e si è opposto all’azione riconvenzionale. Con duplica 18 marzo 2009 la convenuta ha ribadito la sua posizione. Esperita l’istruttoria, l’attore ha rinunciato alla comparizione per il dibattimento finale, confermando le sue richieste con allegato conclusionale 22 settembre 2010. Anche la convenuta ha presentato un memoriale l’11 ottobre 2010, che ha confermato al dibattimento finale del 14 ottobre 2010 ribadendo il suo punto di vista.
E. Statuendo con sentenza 22 ottobre 2010 il Pretore ha respinto la petizione, caricando all’attore fr. 1'200.- di tassa di giustizia e fr. 1'706.60 (di cui fr. 1'561.60 per la perizia) di spese, oltre fr. 3'800.- di ripetibili riconosciute alla convenuta. Il primo giudice ha invece accolto l’azione riconvenzionale limitatamente a fr. 60.- mensili, oltre interessi al 5% dalla fine di ogni mese su ogni singola mensilità, con decorrenza degli interessi per la prima volta a partire dal 12 gennaio 2009. La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 145.-, da anticiparsi dall’attrice riconvenzionale, sono rimaste a suo carico nella misura di 7/8 e per la rimanenza di 1/8 sono state poste a carico di AP 1, al quale sono stati riconosciuti fr. 2'000.- per ripetibili parziali.
F. Con appello 15 novembre 2010 l’attore è insorto contro il giudizio testé citato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione, condannando la convenuta a versargli fr. 17'604.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2008 su fr. 14'500.- e dal 29 settembre 2008 su fr. 3'104.-, e di respingere invece la domanda riconvenzionale, il tutto con pretesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio. Con osservazioni 17 gennaio 2011 la convenuta postula invece la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La sentenza appellata è stata pronunciata e impugnata nel 2010, sicché la procedura d’appello rimane disciplinata dal CPC ticinese (CPC-TI).
2. Giusta l’art. 15 CPC-TI, quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza. Ne consegue che il valore di causa supera, nella fattispecie, la soglia dei fr. 8'000.- (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 12). Il termine per appellare (art. 308 CPC-TI) e per presentare osservazioni all’appello (art. 314 CPC-TI) è di 20 giorni. Ne deriva la tempestività dell’appello 15 novembre 2010, notificato alla convenuta il 13 dicembre 2010, e delle osservazioni 17 gennaio 2011 (per effetto delle ferie giudiziarie natalizie, 7 giorni prima e 7 giorni dopo Natale ex art. 133 cpv. 1 let. a CPC-TI, e del giorno festivo di scadenza del termine ex art. 131 cpv. 3 CPC-TI). Nulla osta pertanto alla trattazione del gravame.
3.Nella sentenza impugnata il Pretore ha dapprima accertato che il difetto riscontrato alla vettura fosse di tipo elettronico, pertanto contemplato nella clausola di esclusione della garanzia, giudicata perfettamente operante. Il primo giudice, infatti, non ha riscontrato nel comportamento del venditore alcun elemento che potesse configure il dolo, anche solo eventuale, eccepito dall’attore per invalidare la citata clausola contrattuale. Il Pretore non ha di conseguenza neppure riconosciuto l’errore essenziale sostenuto dall’attore: avendo egli sottoscritto la clausola di esclusione della garanzia, ha accettato il rischio che la vettura difettasse di alcune qualità, con la conseguenza che la lealtà commerciale non gli permette di pretendere che la presenza di tali qualità sia ritenuta elemento necessario del contratto. Sempre in ragione della validità dell’ormai nota clausola, il primo giudice ha quindi accertato che l’attore non è validamente receduto dal contratto, come dallo stesso preteso anche ai sensi degli artt. 107 e 109 CO, l’applicazione di tali norme essendo infatti stata concordemente esclusa. Di conseguenza, prosegue il Pretore, non vi è stata rescissione contrattuale e l’attore è rimasto proprietario dell’automobile. Da qui il respingimento dell’azione principale e il parziale accoglimento della riconvenzionale.
4. L’appellante contesta l’accertamento del Pretore in quanto, a suo dire, limitato all’esame del comportamento della convenuta, e meglio, al suo avere o meno dissimulato con dolo il difetto. Egli ribadisce che tale difetto non è coperto dalla clausola di esclusione della garanzia in quanto trattasi di un difetto grave, preesistente alla vendita e dissimulato dolosamente dalla venditrice. L’attore rimprovera al Pretore di non aver esaminato se egli, quando ha firmato la convenzione di esclusione della garanzia, secondo il principio dell’affidamento, voleva assumersi il rischio di escluderla non solo per i difetti che si fossero eventualmente manifestati dopo il termine di garanzia di tre mesi, ma anche per quelli eventualmente già esistenti. L’appellante prosegue sostenendo che, facendo riferimento all’esclusione delle parti elettroniche solo degli aggregati elettrici, in buona fede poteva attendersi che qualsiasi difetto al cambio, sia di natura meccanica che elettronica, fosse coperto dalla garanzia.
5. Si tratta nella fattispecie di decidere, in sintesi, se l’acquirente di un veicolo d’occasione che ha sottoscritto una clausola di limitazione alla riparazione del difetto e di esclusione della garanzia per determinati difetti possa recedere dal contratto per inadempimento invocando la nullità della clausola per dolo del venditore.
La clausola di esclusione della garanzia per difetti inserita in un contratto di compravendita deve essere interpretata secondo il principio dell’affidamento, tenendo conto dell’insieme delle circostanze e, principalmente, dello scopo del contratto. Secondo un’interpretazione oggettiva, un difetto non ricade sotto la clausola di esclusione se, in effetti, eccede da ciò che un compratore doveva ragionevolmente aspettarsi (DTF 130 III 686). Giova però sottolineare che questi principi si riferiscono all’interpretazione delle clausole di esclusione della garanzia, per determinarne l’estensione. Nel caso di specie, l’attore non ha mai posto una simile questione. Neppure ha mai contestato il tipo di difetto e sostenuto che, indipendentemente dalla sua natura elettronica, riguardando il cambio, esso dovesse essere comunque coperto dalla garanzia. Egli si è limitato a sostenere in prima sede la nullità della clausola di esclusione della garanzia per dolo della venditrice ai sensi dell’art. 199 CO. Sollevata per la prima volta in questa sede, tale argomentazione è irricevibile (art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI).
6. A proposito del dolo della venditrice, anche solo eventuale, nell’aver dissimulato il difetto, il Pretore ha già ampiamente esposto dottrina e giurisprudenza riferiti all’art. 199 CO, alle quali si rinvia. Il contratto venuto in essere fra le parti è la compravendita di un veicolo d’occasione, in virtù del quale l’acquirente non può vantare le stesse pretese dell’acquirente di un veicolo nuovo. Egli si assume il rischio che taluni difetti, anche tecnici, appaiano a breve scadenza e richiedano riparazioni (sentenza del Tribunale federale inc. 4C.251/2003 del 26 novembre 2003, consid. 3.4).
Nella fattispecie le parti si sono date atto che il veicolo era stato collaudato (cfr. replica, pag. 7). Nell’appello l’attore non contesta esplicitamente l’accertamento del Pretore in merito all’accentuarsi del difetto riscontrato col passare del tempo ed in modo irregolare, a volte dopo pochi chilometri a volte anche dopo una mezza giornata di prove (teste __________ __________, verbale 17 settembre 2009, pag 3).
6.1 La perizia giudiziale non è stata concludente sul momento e sulle circostanze nelle quali il difetto si palesava. Il perito ing. __________ non ha esaminato il veicolo, né ha potuto verificare la situazione iniziale della centralina elettronica, già riparata a quel momento. Sulla scorta degli atti, il perito giudiziario ha riferito sulla natura elettronica del difetto riscontrato, dovuto ad “un’errata programmazione della centralina” (perizia 6 aprile 2010, risposta al quesito n. 1, pag. 9, 11), e le conseguenze dello stesso sul funzionamento del veicolo (“il difetto induceva la gestione elettronica a far funzionare il veicolo in modalità d’emergenza, ciò che normalmente viene segnalato da una spia sul cruscotto”, loc. cit., risposta al quesito n. 2, pag. 9; “in tale modalità il veicolo non presentava problemi di sicurezza, se non una capacità d’accelerazione ridotta”, loc.cit., risposta al quesito n. 4, pag. 10; “ribadisco che si trattava di un difetto ad ogni modo da riparare al più presto per permettere l’impiego del veicolo. Al di là di un’accelerazione limitata il difetto non pregiudicava la sicurezza di base del veicolo, il quale in caso di necessità poteva comunque essere regolarmente frenato”, loc. cit., risposta al quesito n. 6, pag. 10). Sulla causa del difetto, in particolare, il perito ha riferito che “È tecnicamente possibile che una centralina richieda una nuova programmazione a seguito di un malfunzionamento. Fattori esterni, quali ad esempio un picco di tensione, possono deteriorere la programmazione delle memorie […]” che “risultano dunque sensibile[i] a scariche elettriche o elettrostatiche. Per quanto concerne l’installazione di una versione errata del software è tuttavia necessario un intervento esterno. Tale problematica può manifestarsi unicamente a seguito di un aggiornamento o un’installazione eseguiti tramite l’apparecchio di diagnosi” (perizia di complemento e delucidazione 17 giugno 2010, risposta al quesito n. 2, pag. 2). L’esperto non ha però potuto definire con certezza “come e quando poteva manifestarsi questo difetto” (perizia 6 aprile 2010, risposta al quesito n. 3, pag. 9). Dagli atti è emerso che il problema ha cominciato a manifestarsi parzialmente il giorno dopo l’acquisto: il 31 luglio 2008 __________, pur sostenendo che “la __________ è davvero graziosa e sembra funzionare benissimo” ha segnalato alla venditrice l’accensione della spia “anomalia del cambio automatico” anche se, “fintanto che non si preme uno dei pulsanti “S” e “W”, il cambio pare funzionare correttamente” (doc. Z).
6.2 Per l’appellante, nonostante ciò, la convenuta ben sapeva che il veicolo fosse “a rischio”, poiché acquistato in internet per “quattro soldi” come macchina accidentata e, di conseguenza, sarebbe dimostrato anche solo il suo dolo eventuale per la dissimulazione del difetto, che renderebbe appunto nulla la clasuola di esclusione della garanzia ai sensi dell’art. 199 CO. Ancora una volta però l’attore non spiega perché la convenuta, a fronte di un collaudo superato e della non provata precedente comparsa del difetto, avrebbe dovuto dubitare del corretto funzionamento del cambio e come la stessa avrebbe dovuto approfondire i controlli prima della compravendita. Del resto l’istruttoria ha accertato che il difetto lamentato era un caso eccezionale, scoperto e risolto solo dopo approfondite ricerche in officina (deposizione rogatoriale __________). Come correttamente rilevato dal Pretore, il collaudo prima della vendita di un’auto d’occasione, indipendentemente dalla sua provenienza e dal suo trascorso, non permette di configurare la mancata ulteriore verifica puntuale dell’oggetto venduto quale dolo, anche solo eventuale, del venditore. La clausola di esclusione e limitazione della garanzia sottoscritta dalle parti è dunque valida, non essendovi dolo della venditrice, e il difetto lamentato ricade in quelli esclusi dalla garanzia. Sotto questo profilo l’accertamento del Pretore resiste ad ogni critica e l’appello è destinato all’insuccesso.
7. L’attore ritiene poi che essendo il difetto preesistente e grave, la cui riparazione è risultata difficoltosa e costosa, si configurerebbe il suo errore essenziale nella sottoscrizione della clausola di esclusione della garanzia e nell’aver concluso la compravendita. Nella procedura di prima sede, tuttavia, l’attore ha invocato l’errore essenziale solo nelle conclusioni e solo per quel che concerne il contratto di compravendita in quanto tale, senza accennare alla clausola di esclusione e limitazione della garanzia. In precedenza, infatti, si era prevalso del difetto dolosamente celato dalla venditrice e della nullità della clausola di esclusione della garanzia per rescindere il contratto di compravendita (petizione e replica con risposta alla riconvenzionale).
7.1 L’istruttoria non ha permesso di accertare che il difetto fosse preesistente al momento della compravendita e neppure che sin da subito si sia manifestato nella sua gravità e precludenza all’utilizzo del veicolo stesso. In ogni caso, la perizia giudiziaria ha attestato che il difetto non comportava problemi di sicurezza dei veicolo e che quest’ultimo era funzionante. Data poi la validità della clausola di esclusione e limitazione della garanzia, l’errato funzionamento del programma elettronico rientrava nei difetti esclusi dalle parti contraenti e pertanto, come rettamente sostenuto dal Pretore, l’attore non può prevalersi della presenza di tale difetto per sostenere il suo errore essenziale nella conclusione del contratto.
7.2. Se poi è vero che la tempistica di riparazione non è stata immediata, essendo la vettura rimasta in officina dal 5 agosto al 13 ottobre 2008, è anche vero che, in ogni caso, il difetto è stato poi eliminato con successo e l’automobile era pronta alla riconsegna perfettamente funzionante e con la centralina correttamente programmata (testi escussi in via rogatoriale __________ e __________). Di conseguenza, il difetto riscontrato nel veicolo e le sue conseguenze per l’acquirente non possono oggettivamente ritenersi come eccedenti da ciò che quest’ultimo poteva ragionevolmente aspettarsi dall’acquisto di un veicolo d’occasione, entrato in circolazione nel 2001, per il quale oltretutto ha validamente accettato di escludere la garanzia per le parti elettroniche. Anche sotto questo profilo l’appello è destinato all’insuccesso.
8. L’appellante contesta infine il Pretore per non aver riconosciuto nella fattispecie l’applicabilità delle norme generali sull’adempimento delle obbligazioni (art. 107 e 109 CO) e per non aver di conseguenza riconosciuto come valida la sua rescissione contrattuale, dopo aver assegnato a controparte un ultimo termine per adempiere la riparazione. Ciò in quanto, a suo dire, sarebbe nulla la clausola di esclusione della garanzia, con la quale è stata anche esclusa l’applicabilità delle “disposizioni legali concernenti la disdetta del contratto o la riduzione del prezzo pattiuto, così come la pretesa d’indennità per un pregiudizio diretto o indiretto, sotto riserva della buona fede del venditore” (doc. 1, punto 5 “Garanzie per vetture d’occasione”). Conseguentemente, l’attore sostiene che, essendo validamente receduto dal contratto, sarebbe da respingere la domanda riconvenzionale della convenuta.
Per tutto quanto esposto ai precedenti considerandi, però, la clausola di esclusione della garanzia è da ritenere valida e, di conseguenza, l’attore non aveva alcun diritto alla riparazione in garanzia di un difetto alle parti elettroniche. Ne deriva che egli non poteva recedere validamente dal contratto e che non può quindi vantare alcuna pretesa nei confronti della venditrice. Il giudizio del Pretore resiste pertanto a ogni critica e l’appello si rivela privo di fondamento.
9. Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili da riconoscere alla convenuta, che si è opposta con successo al gravame, calcolate su di un valore litigioso complessivo di almeno fr. 20'184.- (fr. 17'604.- per l’azione principale e fr. 2'580.- [fr. 60.- x 43 mesi, da ottobre 2008 ad aprile 2012] per la riconvenzionale), seguono la soccombenza integrale dell’appellante (art. 148 CPC-TI). In virtù dell’art. 33 LTG la tassa di giustizia è calcolata sulla scorta della LTG del 14 dicembre 1965 con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009.
Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Giusta l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 17'604.-, mentre quello della domanda riconvenzionale è di fr. 60.- mensili a far tempo dal 13 ottobre 2008.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 cpv. 2 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 15 novembre 2010 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese fr. 200.-
totale fr. 1'200.-
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante verserà inoltre alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).