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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.23 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 febbraio 2007 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 116'191.30
oltre interessi, somma poi ridotta con le conclusioni a fr. 92'191.30 ;
petizione della quale la convenuta chiede la reiezione e che il Pretore, con
sentenza 8 gennaio 2010, ha integralmente respinto, condannando l'attrice a
pagare tasse di giustizia e spese ammontanti a complessivi fr. 7'000.- e a
rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili di fr. 9'000.-;
appellante l'attrice che, con atto di appello 27 gennaio 2010, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, limitatamente alla domanda ridotta formulata con l'allegato conclusivo, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 5 marzo 2010 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A.
Tra il 2002 ed il 2003 AP 1 ha fatto edificare una casa di abitazione sul mappale n. 1071 di __________, di sua proprietà.
Incaricata dei lavori, in qualità di imprenditore e direzione dei lavori, è
stata l'impresa di costruzioni AO 1, società in accomandita. Il prezzo
complessivo di fr. 650'000.-, pattuito con contratto di appalto 16/23 aprile
2002 (doc. 1), è stato regolarmente saldato nei primi mesi del 2003, in concomitanza con la consegna dell'opera conclusa.
B. Con lettera 25 giugno 2003 AP 1 ha scritto a AO 1 segnalando la presenza di difetti dell'opera, ovvero di diverse anomalie, con invito a contattarla
per "sistemare le pendenze" (doc G. i doc. da A a GG fanno
parte dell’incarto richiamato DI.2004.363 della stessa Pretura, relativo alla
domanda 3 dicembre 2001 di prova a futura memoria). Con un ulteriore scritto 25
ottobre 2003 la proprietaria, elencati in dettaglio i pretesi difetti e richiamata
la ditta alla sua responsabilità, ha sollecitato un incontro "per
sbloccare definitivamente questa incresciosa situazione" (doc. L). Ne
sono seguiti uno scambio epistolare e sopralluoghi.
C. Accolta da parte del Segretario assessore l'istanza di prova a
futura memoria presentata il 3 dicembre 2004 da AP 1, il perito giudiziario ha quindi
presentato un referto, rispondendo ai quesiti postigli con riferimento
all'esistenza dei pretesi difetti di esecuzione, alle cause, alla responsabilità
e alla quantificazione dei costi di riparazione e del minor valore.
Ogni tentativo di componimento bonale della vertenza è risultato vano.
D. Con la petizione 7 febbraio 2007 AP 1 ha chiesto di condannare AO 1 al pagamento di fr. 116'191.30, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
2004.
Riepilogate le circostanze che hanno condotto alla vertenza, ella ha in
sostanza affermato di aver notificato all'impresario i difetti, consistenti in
opere incomplete o mal eseguite, e che le ripetute promesse di provvedere in
tal senso sono rimaste tali. Con le constatazioni fatte dal perito giudiziario,
nell'ambito della prova a futura memoria, la situazione sarebbe già stata
accertata in merito ai difetti di costruzione, alla loro entità e alla
responsabilità della convenuta. L'impresario avrebbe successivamente provveduto
solo in minima parte a riparare i difetti riscontrati e la committente si sarebbe
pertanto vista costretta a far eseguire i lavori necessari ad opera di terze
persone. Da qui la richiesta di condanna al versamento dei relativi importi,
quantificati sulla base delle stime del perito e di specifiche offerte di altri
artigiani. La mancata consegna di un piano relativo alle opere elettriche
giustificherebbe poi una pretesa pari al costo per fare allestire il documento
mancante da parte di uno specialista. E' pure stata richiesta la rifusione dei
costi sostenuti per la prova a futura memoria e l'assistenza legale. Infine,
l'attrice ha chiesto un congruo risarcimento per il minor valore dell'immobile
e un'indennità per torto morale.
E.
Di diverso avviso la convenuta, che si è
opposta alla petizione, chiedendo di respingere integralmente la domanda.
Rilevato preliminarmente come alla prova a futura memoria non possa essere
riconosciuta la portata pretesa dall'attrice, la convenuta ha quindi sottolineato
la pretestuosità dall'agire di controparte, che non avrebbe neppure motivato in
modo sufficiente le circostanze su cui fonda la pretesa, impedendole così di
confrontarsi e di opporsi compiutamente. La notifica dei difetti sarebbe
comunque inesistente o perlomeno tardiva. Gli interventi eseguiti dalla
convenuta in garanzia sarebbero da intendere quale gesto di buona volontà e non
significano riconoscimento di difetti dell'opera. Pure contestate sono state le
ulteriori pretese dell'attrice, per le quali in via subordinata è stata sollevata
l'eccezione di intervenuta compensazione con pretese per lavori eseguiti e non
ancora pagati.
Esperita l'istruttoria, comprendente l'audizione di numerosi testi e
l'allestimento di una perizia giudiziaria, con le conclusioni scritte le parti
si sono confermate nelle precedenti allegazioni, contestando quelle della
rispettiva controparte. L'attrice ha ridotto la pretesa a fr. 92'191,30 oltre
interessi.
F.
Con sentenza 8 gennaio 2010 il Pretore ha
respinto la petizione, con l'accollo all'attrice di spese e ripetibili.
Preliminarmente il primo giudice ha rilevato che al caso di specie non si
applicano le norme SIA 118, le parti non avendole né invocate, né integrate nel
contratto di appalto. Il giudizio è stato quindi reso in applicazione delle
disposizioni degli art. 363 seg. CO regolanti il contratto di appalto.
Illustrato il disposto dell'art. 367 CO in merito agli obblighi di verifica
dell'opera e di tempestiva segnalazione dei difetti da parte del committente e
riepilogata dottrina e giurisprudenza a questo proposito, il Pretore ha
concluso che la notifica dei difetti su cui l'attrice fonda la pretesa è da
ritenere tardiva. La petizione è stata di conseguenza respinta, senza procedere
ad un esame della responsabilità contrattuale, dell'ammontare dei costi di
riparazione e dell'entità del minor valore dell'immobile.
Il Pretore ha altresì respinto la pretesa di rifusione della somma necessaria
per l'allestimento del piano elettrico, considerata una prestazione non
contrattualmente pattuita, subordinatamente non risultando provata l'entità del
danno invocato.
G. Con appello 27 gennaio 2010 l'attrice postula che il giudizio di prima istanza venga riformato, nel senso di accogliere la petizione.
L'appellante espone cronologicamente le fasi salienti della vertenza, dalla
presa di possesso dell'immobile all'inizio del 2003, al contestuale pagamento integrale
della cifra pattuita, fino alla notifica dei difetti che sarebbe avvenuta man
mano che questi venivano rilevati, in particolare per quelli occulti. A suo
dire, il responsabile della ditta esecutrice "si è sempre attivato per
visionare questi difetti, li ha riconosciuti e ha sempre promesso che sarebbe
intervenuto non appena le circostanze glielo avrebbero permesso"
(appello pag. 4 n. 3). Lo scambio epistolare e i ripetuti incontri non
avrebbero portato ad una soluzione, le ripetute promesse di riparazione essendo
rimaste tali a seguito di un comportamento evasivo e illusorio della convenuta.
L'appellante riepiloga pure le fasi della procedura di allestimento di una
prova a futura memoria e ritiene che in quell'ambito il Pretore avrebbe
constatato "che i difetti esistono, che gli stessi sono stati
notificati tempestivamente, più e più volte, che è stata sollecitata in maniera
massiccia la loro eliminazione già nel corso del 2003 e, non da ultimo, che
tali difetti sono stati riconosciuti dall'appaltatrice medesima"
(appello pag. 7 n. 4). Solo nella risposta di causa la convenuta avrebbe eccepito
la tardività della notifica dei difetti, al contrario di quanto fatto in
precedenza, avendo quindi avuto un comportamento che assume valore probatorio.
L'appellante contesta pertanto al Pretore di aver considerato solo le notifiche
dei difetti avvenute in forma scritta (doc. G e L) ignorando invece quelle precedenti,
intervenute verbalmente. Queste sarebbero provate, già perché ammesse da
controparte che non ha contestato le affermazioni dell'attrice a questo
proposito, e poiché troverebbero conferma nelle dichiarazioni dei testi.
L'appellante rimprovera pertanto al primo giudice di aver considerato la
notifica dei difetti tardiva, sulla base dell'erronea deduzione che questi
fossero presenti sin dalla consegna dell'opera.
L'appellante ravvisa inoltre una contraddizione tra la conclusione del Pretore
e il tenore del decreto da lui stesso emanato il 16 agosto 2005 (inc.
DI.2004.363) con il quale, accogliendo l'istanza chiedente l'allestimento della
prova a futura memoria, riconosceva che "già nel corso del 2003 l'istante ha notificato alla convenuta la presenza dei difetti dell'opera dei quali ha chiesto
l'eliminazione …".
Il ripetuto intervento di artigiani per rimediare ai difetti sarebbe a sua
volta la prova dell'avvenuta notifica tempestiva dei difetti che l'attrice
segnalava ("man mano riscontrava nella propria abitazione", appello
pag. 11). La convenuta, riconoscendo tali difetti, avrebbe quindi tentato di
porvi rimedio.
L'impossibilità di dimostrare con documenti i numerosi contatti con il
responsabile della ditta convenuta, "immediatamente dopo la scoperta di
difetti" (appello pag. 12) impone un alleggerimento probatorio e un
minore rigore formale con un'interpretazione delle circostanze a favore del
committente.
Accertato come i numerosi interventi non abbiano posto rimedio ai difetti, il
Pretore avrebbe dovuto semplicemente quantificare l'importo pari al danno
causato.
L'appellante propone poi una serie di argomenti a sostegno della tesi secondo
cui la sentenza pretorile avrebbe avallato la malafede, l'abuso di diritto e il
comportamento processuale scorretto di controparte. Rimprovera altresì al
giudice di prime cure di aver considerato gli interventi eseguiti dal convenuto
sull'immobile dopo la sua consegna quali interventi nuovi, trattandosi invece
di veri e propri interventi di garanzia, avendo l'appaltatore onestamente
riconosciuto l'esistenza dei difetti tempestivamente notificati.
Infine, l'appellante contesta la decisione pretorile che non ha riconosciuto la
pretesa relativa al costo di allestimento del piano elettrico della casa.
H. Delle osservazioni 5 marzo 2010, con le quali la convenuta propone
la reiezione del gravame avversato si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
considerando
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La
decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la
procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di
procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.E' rimasto incontestato che tra le parti in causa sia venuto in essere un contratto di appalto ai
sensi degli art. 363 segg. CO. Con riferimento alla responsabilità per difetti,
come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, fanno pertanto stato i
disposti degli art. 367 segg. CO, le parti non avendo pattuito l'applicazione della
Norma SIA 118.
3.Il Pretore ha respinto la petizione, per quanto concerne la pretesa di maggior rilevanza, ritenendo tardiva la notifica dei difetti e quindi superfluo un esame nel merito della responsabilità derivante dal contratto di appalto. Contro questa conclusione si sviluppano le tesi principali dell'appellante.
3.1 Appare superfluo evocare dottrina e giurisprudenza in merito alla notifica dei difetti ai sensi dell'art. 367 CO e al relativo onere della prova, già ampiamente esposte dal Pretore e alle quali si rinvia.
3.2 A
mente del primo giudice i difetti all'immobile lamentati all'attrice erano
presenti sin dalla consegna dell'opera, avvenuta ad una data non accertata, ma
riconducibile ai primi mesi del 2003, come indicato da entrambe le parti. A
quel momento sarebbe pertanto iniziato a decorrere il breve termine utile per
la notifica dei difetti.
L'appellante censura tale deduzione in modo del tutto generico e pertanto irricevibile
per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Ella non indica infatti
sulla base di quali elementi i difetti, o perlomeno una parte identificabile
degli stessi, non sarebbero stati visibili già al momento della consegna e
sarebbero comparsi solo successivamente, ovvero in un periodo per il quale la
notifica sarebbe rispettosa del termine di cui all'art. 367 cpv. 1 CO che
impone una verifica e la segnalazione appena l'ordinario corso degli affari lo
consenta.
3.3 Il Pretore
ha quindi concluso per una manifesta tardività della notifica dei difetti,
riconoscendo come tale solo lo scritto del 25 ottobre 2003 (doc. L), inviato quindi
parecchi mesi dopo la consegna della casa. Con la censura di appello l'attrice cerca
di confutare tale deduzione indicando che la notifica dei difetti sarebbe
avvenuta man mano che questi venivano rilevati, in particolare per quelli
occulti, ottenendo il riconoscimento di responsabilità da parte della ditta
esecutrice che però, dopo aver suscitato illusioni, non avrebbe dato seguito ai
suoi impegni mostrando un comportamento evasivo. La tesi va respinta.
Preliminarmente va infatti rilevato come, a fronte della molteplicità dei
pretesi difetti, che la stessa committenza indica essere apparsi in momenti
diversi, e tenuto conto della diversità della loro natura, nessuna ammissione
di responsabilità può essere dedotta dalla circostanza secondo cui l'appaltatore
avrebbe più volte partecipato a riunioni e sopralluoghi per discutere con la
committenza e avrebbe poi eseguito alcuni puntuali interventi di riparazione.
Tali circostanze possono semmai essere intese quali disponibilità dell'impresa
ad assumere l'onere di eliminare una parte dei pretesi inconvenienti.
Non è stata altresì allegata e dimostrata nessuna circostanza concreta che
permetta di ritenere che tali prestazioni siano avvenute in adempimento di un
accordo tra le parti, raggiunto dopo la consegna e la pretesa notifica, sulla
base di un esame delle cause dei difetti e del relativo riconoscimento di
responsabilità. Ancor meno un simile accordo risulta essere stato raggiunto al
riguardo dell'insieme degli asseriti difetti dell'opera.
È peraltro impraticabile la via suggerita dall'attrice già per il fatto che,
per sua scelta, né con gli allegati precedenti, né con l'appello, ha ritenuto
opportuno fare una distinzione tra i vari pretesi difetti, considerando questi
come se fossero un tutt'uno. Il ragionamento è pertanto viziato e
contraddittorio poiché l'attrice stessa si riferisce a "svariate notifiche"
(appello pag. 11) e non contesta che alcuni difetti erano senz'altro presenti
al momento della consegna ad inizio 2003. Non può infatti essere altrimenti se
si pensa alle opere a quel momento non ancora eseguite, rispettivamente ai
difetti chiaramente visibili quali la pretesa cattiva esecuzione di alcuni
dettagli esecutivi come le canalette tra pareti e soffitto, le fughe delle
piastrelle irregolari, il particolare del taglio del legname di gronda, la
porta della lavanderia montata al contrario e la relativa posizione errata
dell'interruttore della luce, le grosse differenze negli intonaci di sala e
corridoio, i pavimenti di cucina e camera non a livello, il dettaglio di
esecuzione delle persiane, i muri fuori squadra, le finiture insoddisfacenti
della botola del solaio, l'impianto luce del corridoio non funzionante e le
vistose protuberanze all'intonaco esterno (doc. L).
È pure evidente che perlomeno una parte dei pretesi difetti siano stati oggetto
di interventi di eliminazione, eseguiti dalla convenuta dopo la consegna
dell'opera (in garanzia o a titolo volontario nulla muta a questo riguardo),
ovvero lavori sulle pareti interne di tre camere e del bagno con posa di rete
anticrepe e nuova lisciatura, tinteggio, siliconatura e posa piastrelle (doc. 2
e 3).
Correttamente il Pretore ha quindi concluso che, a fronte della mancata prova di
una precedente notifica dei difetti, lo scritto 25 ottobre 2003 (doc. L) è da
ritenere la prima e tardiva formale interpellazione della convenuta. Per gli
stessi motivi cade nel vuoto il rimprovero formulato al Pretore di non aver
dedotto dal comportamento della ditta convenuta una tacita rinuncia a invocare
la tardività della notifica.
3.4 L'appellante contesta altresì al Pretore di aver, a torto, omesso di considerare le notifiche verbali di difetti precedenti a quelle formulate in forma scritta. La tesi non può essere accolta in quanto, contrariamente a quanto pretende l'appellante, non risulta la pretesa ammissione in causa di controparte che, anzi, già con la risposta, lamentando peraltro l'insufficiente indicazione della natura dei difetti nella petizione, ne ha contestato la tempestività della notifica. Peraltro è escluso che possa essere dedotta un'ammissione della convenuta in sede di risposta a fronte di una petizione con cui l'attrice si è limitata ad affermare genericamente di aver provveduto a notificare la situazione, senza nessuna indicazione dei tempi e della forma delle pretese notifiche di difetti. In modo altrettanto generico, e pertanto inammissibile, l'appellante sostiene che tale tesi troverebbe pure conferma nelle dichiarazioni dei testi, senza però degnarsi di indicare quali dichiarazioni di quali testi sarebbero atte a provare la pretesa circostanza.
3.5 Rimane nel campo
delle ipotesi e delle opinioni di natura soggettiva, e come tali inadatte a
scalfire la conclusione pretorile, la tesi secondo cui il ripetuto intervento
di artigiani per rimediare ai difetti basterebbe quale prova della tempestività
della notifica dei difetti. Già per semplice deduzione logica, gli eventuali singoli
difetti così eliminati non possono essere quelli ancora oggetto di pretesa
nella causa. L'appellante non indica inoltre alcun elemento concreto che permetta
di ritenere che gli interventi di riparazione eseguiti dall'appaltatore (ad
esempio quelli di cui ai doc. 2 e 3) presentino a loro volta dei difetti
tempestivamente notificati o siano risultati inefficaci nell'eliminazione del
difetto a cui si è inteso porre rimedio, quest'ultima circostanza essendo
rimasta una semplice allegazione priva di riscontro.
3.6 Non possono
essere considerate quali censure ammissibili neppure i concetti astratti e
teorici esposti dall'appellante sulla natura occulta dei difetti, ancora una
volta formulati senza nessun distinguo tra i vari difetti evocati, trattati
come se fossero un tutt'uno. Pure generica e inammissibile è la pretesa natura
occulta dei difetti che l'appellante ritiene provata oltre ogni dubbio senza
però minimamente confrontarsi con gli elementi emersi dall'istruttoria e
omettendo di indicare quali sarebbero concretamente quelli a supporto di tale
tesi.
4.Resta da esaminare se, come preteso
dall'appellante, la sentenza pretorile abbia indebitamente omesso di dedurre la
tempestività della notifica, o perlomeno la rinuncia della convenuta ad avvalersene,
dal comportamento processuale assunto durante l'allestimento della prova a
futura memoria, in particolare alla luce di quanto in tale sede il Pretore
avrebbe già accertato. La tesi dell'appellante non merita accoglimento. Infatti
essa si sviluppa attribuendo alla procedura speciale di prova a futura memoria,
ai sensi degli art. 446 segg. CPC-TI, una valenza che non può avere. Tra questa
procedura e la causa di merito nella quale le risultanze assunte a futuro
servono o serviranno quale prova non vi è identità, sono infatti due procedure
ben distinte e fra loro indipendenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 446).
Dagli atti della prima procedura non si può pertanto dedurre né un accertamento
dell'esistenza dei difetti, né la loro tempestiva notifica e, ancor meno, che questi
siano stati riconosciuti dall'appaltatrice. Con l'attitudine avuta nella
procedura di prova a futura memoria la convenuta non si è in alcun modo
preclusa la facoltà di eccepire la tardività della notifica dei difetti con la
risposta di causa.
Neppure il tenore del decreto pretorile 16 agosto 2005 (incarto DI.2004.363) è
atto a ribaltare questa conclusione, la formulazione adottata dal Segretario
assessore essendo evidentemente riferita ai presunti difetti di cui, a
prescindere da ogni considerazione sulla tempestività, a quel momento era
pacifica la notifica intervenuta nel corso del 2003, con riferimento ai doc. G,
L,N e R, ovvero agli scritti inviati dalla committente nella seconda metà
dell'anno in questione, ad alcuni mesi di distanza dalla consegna
dell'immobile.
Inammissibili poiché non motivate sono pure le censure, appena accennate,
relative alla malafede, all'abuso di diritto e al comportamento processuale
scorretto di controparte.
Anche sotto questo punto di vista la decisione pretorile regge alle critiche
dell'appellante.
5.L'appellante rimprovera infine al
Pretore di aver considerato l'allestimento e la consegna al committente del
piano elettrico una prestazione non contrattualmente pattuita, subordinatamente
di aver ritenuto non provata l'entità del danno invocato.
Anche su questo punto l'appello è irricevibile per carente motivazione (art.
309 cpv. 2 lett f CPC-TI). L'appellante considera evidente la necessità di fornire
un tale piano, senza nulla indicare in merito al fondamento su cui si fonda una
tale pretesa, come peraltro aveva omesso di fare anche negli allegati
precedenti. L'appellante si limita infatti a commentare la conclusione del
Pretore considerandola una "battuta molto poco spiritosa"
(appello pag. 18 n. 9) e a esporre le sue convinzioni, sulla base di un esempio
per nulla attinente alla fattispecie.
Abbondanzialemente, se anche si dovesse concludere che l'allestimento di un
tale piano sia contrattualmente dovuto, la sentenza pretorile merita comunque
conferma poiché, come correttamente ritenuto dal Pretore, l'appellante non ha apportato
la prova dell'entità del danno.
6.In definitiva, la sentenza del Pretore
regge alle critiche mosse dall'appellante, per cui l'appello, infondato, deve
essere respinto e la sentenza di prime cure confermata.
Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 92'191,30 seguono
l'integrale soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC-TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 27 gennaio 2010 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'500.-
b) spese fr. 100.-
totale fr. 1'600.-
da
anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla convenuta fr. 1'500.-, a titolo di ripetibili di appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).