Incarto n.
12.2010.223

Lugano

28 luglio 2011/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.00033 della Pretura __________ promossa con petizione 11 marzo 2002 da

 

 

 AP 1 

(patrocinato dall'  RA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

(patrocinata dall'  RA 1 )

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di USD 700'000.– oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1998, domanda avversata da quest'ultima che ne ha postulato la reiezione;

 

e sulla quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 16 novembre 2010 respingendo la petizione, tassa di giustizia di fr. 20'000.– e spese a carico di AP 1 obbligato a rifondere a AO 1 fr. 35'000.– a titolo di ripetibili;

 

appellante AP 1 che, con atto di appello 6 dicembre 2010, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione 11 marzo 2002, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;

 

mentre la convenuta con osservazioni 21 gennaio 2011 propone di respingere l'appello e confermare quindi la sentenza pretorile, protestate tasse, spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel corso del 1996 AP 1 - cittadino straniero domiciliato all'estero ­- si è interessato all'acquisto di un appartamento a __________, Svizzera, nel complesso immobiliare “__________”. AO 1 e l'allora di lei compagno J__________, consulente con cui AP 1 già intratteneva relazioni d'affari, hanno preso parte alle operazioni di acquisto. Individuato l'immobile, su istruzione di AP 1, il 4 dicembre 1996 la società T__________, __________ [di seguito: T__________], ha ordinato di addebitare sul suo conto bancario presso __________ la cifra capitale di USD 700'000.– e di bonificarla sul conto intestato a AO 1 presso __________ (doc. AA). Con valuta 12 dicembre 1996 l'importo è poi stato a sua volta bonificato dalla convenuta a favore di una relazione bancaria presso la medesima banca e intestata alla società R__________ di __________ [di seguito: R__________] (doc. T) in quanto, per finire, era lei a dovere effettuare l'acquisto per conto di AP 1. Nondimeno, il contratto di compravendita sottoscritto da R__________ in data 31 dicembre 1996, è successivamente decaduto.

 

                                         Con scritti 19 ottobre e 20 novembre 1998 T__________ ha diffidato la restituzione della somma versata (doc. G e H). Con lettere del 17 e 23 novembre 1998, AO 1 ha contestato un suo obbligo di restituzione (doc. I, L). Il 3 febbraio 1999, e per il tramite di T__________, AP 1 ha così sporto denuncia penale nei suoi confronti davanti alla __________ (doc. M), che è tuttavia stata archiviata con decisione di non luogo a procedere del 10 giugno 1999 (doc. N). Il ricorso contro questo giudizio è stato respinto il 22 settembre 1999 dalla __________ (doc. O), decisione impugnata davanti al Tribunale federale (doc. P, Q) e da esso confermata il 5 maggio 2000.         

 

 

                                  B.   Con petizione 11 marzo 2002 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di USD 700'000.– oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1998. Già in precedenza, e sempre in vista dell'acquisto di un appartamento a __________ - operazione che non si era però conclusa - si era fatto assistere da J__________. Per contro la transazione in esame era invece stata affidata a AO 1 sul cui conto era stato versato il denaro, con l'incarico di trattenerlo e, solo in caso di acquisto effettivo, computare il relativo importo sul prezzo pattuito. A contrario, nell'eventualità in cui l'affare non si fosse concretizzato, l'interessata doveva restituirgli il capitale. Ciò posto, diversamente alle istruzioni ricevute, la convenuta aveva di fatto trasferito anzitempo il denaro sul conto a favore di R__________, società questa di cui lei era azionista per il 10% mentre che il restante 90% apparteneva a J__________. Decaduto il contratto di compravendita immobiliare, la convenuta era stata invitata a restituire il dovuto. Quest'ultima, pur riconoscendo che T__________ aveva operato per conto di AP 1, aveva tuttavia negato un suo obbligo in tal senso. La fattispecie in esame ricadeva nel campo d'applicazione del diritto svizzero, e da qualificare quale contratto di assegno giusta l'art. 466 CO. Il contratto era però sottoposta a condizione sospensiva e legato all'acquisto dell'appartamento appunto, eventualità che non si erano realizzate. Viste le ripetute richieste di restituzione del denaro, di fatto il contratto d'assegno era stato poi revocato ai sensi dell'art. 470 cpv. 1 CO. Di modo che, rifiutando di restituire il dovuto, la convenuta aveva per finire violato i propri impegni contrattuali.

 

                                         Con risposta del 17 giugno 2002 la convenuta ha contestato la legittimazione attiva dell'attore, affermando che T__________ - società con personalità giuridica propria - apparteneva in realtà alla società __________ di __________. La convenuta non era legata all'attore da un contratto, avendo sì acconsentito a lasciar transitare USD 700'000.– sul suo conto ma a titolo puramente gratuito e per semplice cortesia. La messa in mora era stata inviata a nome di T__________ e non dell'attore, dopo oltre tre anni. La denuncia penale era inoltre stata archiviata. In assenza di un contratto, la richiesta di restituzione non poteva che fondarsi sull'indebito arricchimento ex art. 62 segg. CO, pretesa che però dato il tempo trascorso - ottobre 1998 a marzo 2002 - risultava oramai prescritta per inattività dell'attore (art. 67 CO). E, anche volendo ammettere la revoca dell'assegno, la pretesa era prescritta. La convenuta non era più, ad ogni modo, arricchita. Di modo che, per l'art. 64 CO, nulla doveva restituire.        

 

                                         Nella sua replica 23 agosto 2002, l'attore ha evidenziato che la stessa convenuta con scritto 3 marzo 1999 lo aveva riconosciuto quale avente diritto economico di T__________, circostanza questa che trovava oltretutto riscontro nei documenti agli atti. Ai fini del versamento di USD 700'000.– e nell'ambito delle richieste di restituzione, T__________ aveva agito quale rappresentante diretta dell'attore. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva era così infondata. Il contratto d'assegno risultava di tipo “qualificato” poiché dipendeva dal rapporto che ne era all'origine, ossia l'effettiva conclusione della compravendita immobiliare. Di modo che, per conto dell'attore (ossia l'assegnante), la convenuta (assegnata) doveva trasferire il denaro a R__________ (assegnataria) solo una volta perfezionata la vendita, condizione questa che non si era però realizzata. Di conseguenza il contratto d'assegno era diventato caduco. Non era per contro decaduto il contratto di mandato che costituiva il rapporto di copertura venuto in essere fra attore e convenuta. Di fatto, disponendo anzitempo dei USD 700'000.– a favore di R__________, la convenuta non si era attenuta alle istruzioni del suo mandatario, ossia l'attore. E, sotto questo profilo, la pretesa di quest'ultimo non era certo prescritta (art. 127 CO).      

 

                                         Il 27 settembre 2002 la convenuta ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, contestando che l'attore fosse avente diritto economico e azionista di T__________, e che quest'ultima agisse quale sua mandataria. Peraltro un eventuale rapporto di rappresentanza sarebbe dipeso dal diritto vigente nello stato di sede di quella società, ossia __________, normativa straniera che era l'attore a dover provare. J__________, non la convenuta - limitatasi a prestare servizio a titolo gratuito risultando quindi estranea alla vertenza - era stato incaricato di provvedere all'acquisto dell'appartamento. In virtù degli art. 41 segg. o 62 segg. CO pertanto la richiesta di restituzione era prescritta. Sotto questo profilo, era altresì fondata l'eccezione dedotta dall'art. 64 CO.    

 

 

                                  C.   All'udienza preliminare dell'11 novembre 2002, le parti hanno ribadito i propri argomenti e notificato le rispettive prove. Con domanda 11 aprile 2003, la convenuta ha chiesto l'accertamento dell'incapacità processuale dell'attore in quanto, nel frattempo, egli era stato condannato dalla __________, a una pena di reclusione a vent'anni per avere agito quale “mandante in un tentativo di assassinio”. L'istanza è stata respinta dal primo giudice con decreto 3 dicembre 2003 emesso limitatamente ai presupposti processuali.

 

                                         Esperita l'istruttoria, l'attore il 30 giugno 2009 e la convenuta il 3 luglio 2009, hanno trasmesso le rispettive conclusioni scritte dove hanno confermato i loro argomenti. Al dibattimento finale 13 luglio 2009, entrambi ne hanno poi ribadito il contenuto. In aggiunta, l'attore ha precisato di avere sospeso la perenzione della causa con scritti 28 maggio e 18 agosto 2008, contestando l'applicabilità del termine di prescrizione annuale invocato dalla convenuta.  

 

 

                                  D.   Con sentenza 16 novembre 2010, il Pretore __________ ha respinto la petizione in esame. Anzitutto ha qualificato il rapporto giuridico che legava le parti quale contratto d'assegno giusta gli art. 466 segg. CO e accertato l'applicabilità alla fattispecie in esame del diritto svizzero. L'attore, nel ruolo di assegnante, era legittimato attivamente a procedere in giudizio, in quanto T__________ non aveva agito a titolo personale, ma a suo nome e per suo conto. L'attore non aveva tuttavia dimostrato che il contratto d'assegno era condizionato o vincolato al contratto di compravendita dell'appartamento. Di modo che, sia per non essersi realizzata l'una che per non essere stato concluso l'altro, alla convenuta non poteva essere imputata alcuna violazione contrattuale. Ciò posto, non restava quindi che stabilire se il contratto d'assegno come tale era stato revocato giusta l'art. 470 CO. Questa eventualità era senz'altro da escludere dopo il 12 dicembre 1996, giorno cui risaliva il bonifico dell'importo di USD 700'000.– a favore di R__________ e quindi in cui per atti concludenti la convenuta aveva con evidenza manifestato di avere accettato il contratto d'assegno. E, prima di allora, dalle risultanze istruttorie non emergeva alcunché a suffragio di questa tesi. Dovendosi  così escludere una revoca di quella relazione contrattuale, alla convenuta non poteva certo essere rimproverato il fatto di avere posto in atto l'incarico precedentemente assegnatole dall'attore. Neppure da questo punto di visto le era così imputabile una violazione del contratto. Il Pretore ha infine evidenziato che la restituzione del preteso importo andava semmai valutata alla luce dei legami in essere tra l'attore quale assegnante, e R__________ nel ruolo di assegnataria.

 

 

                                  E.   Con appello del 6 dicembre 2010, AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede. La decisione pretorile dava atto del fatto che la fattispecie ricadeva nel campo d'applicazione del diritto svizzero, che le parti erano legate da un contratto di mandato e da un contratto  d'assegno e che l'attore era legittimato attivamente ad agire in giudizio. Nondimeno, la richiesta dell'attore era stata respinta in quanto - a detta del Pretore - la convenuta aveva adempiuto al suo ruolo di assegnante [recte: assegnata] visto che l'onere di trasferire il denaro a R__________ non era sottoposto a condizioni, e poiché il contratto d'assegno non era stato revocato. Ciò posto, l'attore gli rimprovera in particolare di non avere considerato la particolarità del contratto d'assegno e la rilevanza del mandato conferito alla convenuta. Di fatto, le parti avevano inteso rendere “qualificato” il contratto d'assegno, vincolandolo al reale acquisto dell'appartamento: la somma di USD 700'000.– era appunto finalizzata a questo scopo fermo restando che, qualora l'affare non si fosse perfezionato, andava restituita all'attore. Sola e unica sua interlocutrice era stata la convenuta, chiamata quindi a dover restituire l'importo di cui aveva deliberatamente disposto nell'interesse del compagno J__________ e di R__________, di cui era azionista. Il Pretore non aveva considerato gli obblighi che lei aveva assunto quale mandataria, fra cui anche quello di farsi garante verso l'attore per un eventuale recupero del denaro girato a R__________. La convenuta aveva pertanto violato i principi di fedele e diligente esecuzione imposti dal contratto di mandato (art. 394 segg. CO), a danno dell'appellante. Di modo che, la richiesta di restituzione era senz'altro fondata.    

 

                                         Nelle sue osservazioni 21 gennaio 2011, e per i motivi di cui si dirà se necessario nel seguito, la convenuta propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

 

e considerando

 

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

 

 

                                   2.   Davanti a questa Camera le parti non sollevano contestazione alcuna riguardo al diritto applicabile alla fattispecie in esame, e che il Pretore giusta l'art. 117 cpv. 1 e 2 LDIP - e precisamente in quanto la convenuta, autorizzata a eseguire la prestazione caratteristica (ossia il compito di trasferire l'importo di denaro), risiedeva sul territorio elvetico (doc. B) - ha accertato essere il diritto svizzero (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 1.2). Del resto, trattandosi di materia contrattuale e di pretese patrimoniali, sotto questo profilo le parti godono in linea di massima di ampia libertà (cfr. art. 16 LDIP). La questione non merita pertanto ulteriore disamina.

 

 

                                   3.   Ora, giusta l'art. 466 CO, l'assegno si caratterizza quale rapporto stretto fra tre parti contraenti (Koller, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 ad art. 466), mediante cui l'assegnato viene autorizzato a rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori o altre cose fungibili all'assegnatario e questi a ritirare la cosa a proprio nome. Assegnante e assegnato risultano in tal modo legati da un rapporto di copertura (“Deckungsverhältnis”), qualificabile ad esempio da contratto di mandato, contratto di credito o altro, mentre che fra assegnante e assegnatario viene ad instaurarsi il cosiddetto rapporto di valuta (“Valutaverhältnis”), quale potrebbe essere un contratto di compravendita, contratto di mandato, etc. (Koller, op. cit., n. 2 ad art. 466).

 

                                     

                                   4.   In concreto, il Pretore ha stabilito che ai fini della vertenza in esame il legame in essere fra le parti rientrava proprio nella fattispecie del contratto d'assegno prevista dall'art. 466 segg. CO, laddove all'attore spettava il ruolo di assegnante, alla convenuta quello di assegnata e a R__________ quello di assegnataria (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 1.1.2 e pag. 6 consid. 2.1). E, di fatto, come tale questa qualifica giuridica non è oggetto di controversia. In particolare, per quel che ne è della relazione tra attore e convenuta, il Pretore ha rilevato che dal fascicolo processuale emergeva che era stato l'attore e non la società T__________, che altro non era che una sua mera esecutrice, ad invitare la convenuta a versare il capitale di USD 700'000.– a R__________ (sentenza impugnata, pag. 5 consid. 1.1.2). Sotto questo profilo, e proprio perché in virtù del rapporto di copertura - (“Deckungsverhältnis”) - appena descritto l'attore era intervenuto quale assegnante, il Pretore lo ha ritenuto provvisto di legittimazione attiva respingendo l'eccezione sollevata dalla convenuta (sentenza impugnata, pag. 6 consid. 2.1). Ciò posto, neanche da questo punto di vista sono ravvisabili critiche e contestazioni. In merito, la questione è pertanto risolta.  

 

 

                                   5.   Per il Pretore tuttavia nulla indicava - come pretendeva l'attore - che procedente e convenuta avevano inteso sottoporre la relazione giuridica che li legava a una condizione sospensiva giusta l'art. 151 CO. E, tanto meno il contratto d'assegno come tale poteva dirsi “qualificato” ovvero vincolato al perfezionamento della compravendita immobiliare - dipendente quindi dal rapporto di valuta (“Valutaverhältnis”) - con cui R__________ doveva acquistare l'appartamento nell'interesse dell'attore. A fronte delle puntuali contestazioni della convenuta, l'attore non aveva dimostrato alcunché in tal senso: di fatto, in assenza di riscontri oggettivi, le sue erano rimaste delle mere allegazioni di parte. Pertanto, nel presente caso il contratto d'assegno non era né condizionato né “qualificato” (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 3.1 e 3.2).         

 

 

                                   6.   L'appellante ribadisce che il contratto d'assegno è da ritenere alla stregua di un contratto “qualificato” in quanto di comune accordo, l'attore e la convenuta avevano stabilito che doveva dipendere dall'acquisto dell'appartamento. L'interessato, evidenzia in particolare che il mandato - che costituiva il rapporto di copertura esistente fra di loro - “prevedeva un chiaro dovere dell'appellata di disporre dell'importo ricevuto nell'interesse e secondo le istruzioni dell'appellante, con anche l'obbligo di recuperare detto importo in caso di mancato perfezionamento della compravendita” (appello, pag. 9 n. 4 i.f.). Ma invano. In effetti - e come ha già avuto modo di rilevare il Pretore (sopra, consid. 5) - a sostegno di queste sue allegazioni il ricorrente non indica alcun oggettivo elemento. Certo, egli obietta che non vi era motivo affinché la convenuta fungesse da “mero tramite per un accredito” poiché, in tal caso, egli avrebbe personalmente e direttamente potuto provvedere a versare il dovuto sul conto di R__________ (appello, pag. 10 n. 5). Ciò non toglie che, dall'istruttoria esperita, emerge come l'attore aveva incaricato J__________ di occuparsi delle operazioni di acquisto dell'immobile, che entrambi a quel momento non disponevano di conti bancari su cui operare l'acquisto, che per questo motivo J__________ aveva pertanto chiesto alla convenuta di mettere a disposizione il suo, che inizialmente l'immobile doveva essere acquistato dall'attore ma che per motivi di autorizzazione LAFE ciò non era stato possibile, che in conseguenza di ciò era stato deciso che R__________ lo avrebbe fatto per conto suo, e che pertanto su istruzione dell'attore la convenuta era stata invitata a bonificare il denaro sul conto di R__________ appunto (verbale teste J__________ del 10 marzo 2003, pag. 1 e 2). E, l'interessato non pretende che queste risultanze siano infondate (appello, pag. 4 n. 4 e 5). Anzi, egli nemmeno tenta di confutare queste dichiarazioni. Sotto questo profilo quindi, l'appello va respinto.                   

 

 

                                   7.   L'appellante afferma invero di avere avuto la convenuta quale sua unica interlocutrice diretta, di non avere avuto alcun contatto diretto con J__________ e R__________, i quali erano stati coinvolti nell'operazione dalla convenuta appunto, la quale con il suo agire aveva per finire inteso soddisfare gli interessi suoi -essendo lei azionista di R__________ - e del suo compagno (appello, pag. 10 n. 6 e 7). La contestazione tuttavia - e anche per i motivi di cui si è già detto (sopra, consid. 6 in fine) - non ha riscontro agli atti. A ciò si aggiunga che - ed è l'attore ad averlo ammesso - egli conosceva già J__________, occupatosi per suo conto di una precedente questione immobiliare a __________ (sopra, consid. B; conclusioni 30 giugno 2009, pag. 4/5; doc. 2 n. 119, 120 e 124; doc. C). Peraltro, la convenuta aveva conosciuto l'attore proprio per il tramite di J__________, (doc. F pag. 5 n. 22; verbale teste J__________ 10 marzo 2003, pag. 1). D'altra parte R__________ era lo strumento di lavoro di quest'ultimo (doc. F pag. 6 n. 89) e - come visto - il fatto che sia poi stata questa società ad acquistare l'immobile in questione per conto dell'attore era dovuto al fatto che egli per questioni LAFE - non avendo domicilio in Svizzera - non poteva farlo personalmente (sopra, consid. 6). Certo, all'epoca dei fatti la convenuta era azionista al 10% di R__________ (doc. F pag.7 n. 24; doc. U pag. 7 n. 94). Ma è altresì vero che - per quanto è dato di sapere in base agli atti di causa - l'attore fosse intenzionato a operare e a partecipare in seno a questa società acquisendo una parte delle azioni - a questo scopo con J__________ aveva appunto fondato un'analoga società in __________ nell'intento di scambiarsi poi i rispettivi pacchetti azionari - e portare quindi il suo domicilio in Svizzera: di fatto, ciò gli avrebbe consentito di diventare proprietario dell'immobile senza entrare in conflitto con la normativa LAFE (doc. F, pag. 5 n. 22; doc. U, pag. 9 n. 102; doc. V pag. 1; doc. 2 pag. 1; verbale J__________ 10 marzo 2003, pag. 2; appello, pag. 4 n. 5). A fronte di questi elementi, che l'appellante pare volutamente non considerare, la censura risulta per finire infondata.           

 

 

                                   8.   L'appellante rimprovera al Pretore di non avere minimamente esaminato la presente fattispecie sotto il profilo del contratto di mandato conferito dall'attore alla convenuta (appello, pag. 11 n. 8). La censura è pretestuosa. Certo, il primo giudice non ha forse specificato che si poteva qualificare di mandato il rapporto di copertura in essere tra le parti quale diretta conseguenza del contratto d'assegno venutosi a creare fra attore, convenuta e R__________/J__________. Nondimeno, egli ha escluso che il legame esistente tra attore e convenuta - quindi quel rapporto di copertura - era condizionato al perfezionamento del contratto di compravendita dell'appartamento: e l'interessato non dimostra che questa conclusione è sbagliata (sopra, consid. 6). Non risulta in particolare che - come sembrava ipotizzare (appello, pag. 10 n. 6) - la convenuta dovesse attendere che R__________ sottoscrivesse il contratto, ciò che peraltro è avvenuto il 31 dicembre 1996 (edizione documenti: doc. I°), giacché - come rileva controparte (osservazioni, pag. 3 ad 6/7) - a quel momento R__________ doveva ben disporre del denaro necessario a questo scopo. In proposito del resto, l'attore non ha mai preteso che inizialmente la stessa dovesse provvedervi con mezzi propri. D'altre parte, non emerge nemmeno che la convenuta sia stata incaricata di garantire un'eventuale recupero fondi qualora la compravendita non si fosse perfezionata (appello, pag. 12 n. 10). Di modo che, per finire, nella misura in cui la convenuta era stata incaricata di provvedere al trasferimento a R__________ del denaro ricevuto sul suo conto affinché quest'ultima potesse procedere con l'acquisto dell'immobile nell'interesse dell'attore, e che i documenti agli atti danno pieno riscontro di questo avvenuto versamento (doc. T) - a differenza di quanto afferma l'appellante (appello, pag. 12 n. 9) - non è ravvisabile alcuna violazione delle norme sul mandato.      

 

 

                                   9.   L'appellante afferma infine che, a seguito degli eventi così come si sono verificati, egli non ha più altra possibilità di recupero della somma di USD 700'000.– in quanto nel frattempo R__________ è fallita ed è stata cancellata dal registro di commercio (appello, pag. 13 seg. n. 10), mentre J__________ è deceduto (appello, pag. 3 n. 1). L'argomentazione è però senza rilevanza alcuna ai fini del presente giudizio, giacché una pretesa priva di riscontro oggettivo non può considerarsi fondata solo poiché il richiedente non disporrebbe di altre opportunità per procedere in giudizio.     

 

 

                                10.   In definitiva, l'appello va così respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali, compresa l'indennità per ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC/TI). Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in USD 700'000.–, ossia pari a un controvalore di fr. 1'178'492.15 all'11 marzo 2002 (www.fxtop.com), data cui risale la litispendenza dell'azione (Seiler/Von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berna 2007, n. 5 ad art 74 e n. 20 ad art. 51; Rudin, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 43 ad art. 51; Poudret/Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 3.3 ad art. 36).  

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati l'art. 148 CPC/TI, la vLTG e il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

 

pronuncia:              1.   L'appello del 6 dicembre 2010 di AP 1, __________, è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   10'000.–

                                         b) spese                         fr.        100.–

                                         totale                              fr.   10'100.–                          

 

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 12'000.– a titolo di ripetibili di appello.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).