Incarto n.
12.2010.227

Lugano

17 luglio 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.32 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 16 febbraio 2009 da

 

 

AP 1

ora AP 1, Bellinzona

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'459,60, oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008, e l’ordine all’Ufficio dei registri di Locarno di iscrivere a suo favore un’ipoteca legale definitiva a carico della particella n. __________ (ora Comune di __________) di proprietà del convenuto per l’importo di fr. 9'459,60 oltre agli interessi al 5% dal 29 ottobre 2008;

 

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta a carico della sua particella n. __________ per l’importo di fr. 9'459,60 oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008 in favore dell’attrice;

 

e che il Pretore, con sentenza 16 novembre 2010, ha parzialmente accolto per la somma di fr. 3'750.- oltre agli interessi al 5% dal 29 ottobre 2008, con l’ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere per tale importo un’ipoteca legale definitiva favore dell’attrice e a carico del fondo part. n. __________);

 

appellante l’attrice che con atto 7 dicembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione;

 

mentre il convenuto, con osservazioni 24 gennaio 2011, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   AO 1, allora proprietario del fondo part. n. __________ (ora frazione del Comune di __________), in territorio di __________ (doc. A), ha commissionato, nel corso del luglio 2008, alla ditta di pittura AP 1 dei lavori preminentemente di ritinteggiatura di alcune pareti della sua abitazione sita sullo stesso fondo. Tali lavori risultavano necessari a seguito di infiltrazioni d’acqua che avevano rovinato la pittura preesistente. In precedenza, in data 6 luglio 2008, l’impresa aveva stilato un preventivo dei lavori previsti (doc. B). Il 17 agosto 2008, il committente ha inviato un messaggio di posta elettronica ad A__________ del seguente tenore: “[…] [Un’] ora prima di partire ho controllato l’umidità nei due punti deboli dove ancora ci sono gli apparecchi e ritengo che debbono rimanere ancora 1 settimana, forse è meglio rimandare il lavoro?? vedi tu. La ditta che si occupa del prosciugamento è la B__________ signor C__________ […] contattalo per mettervi d’accordo nel trovarvi, lui non ha le chiavi […]” (doc. 2). Il 4 settembre 2008 l’impresa ha chiesto al committente il versamento di un acconto di fr. 5'500.- “per lavori esterni in corso” (doc. E). Con ulteriori scritti del 9 e del 13 ottobre 2008 l’impresa ha sollecitato il versamento dell’acconto, aggiungendo in entrambi che “[…] In caso di mancato versamento la nostra ditta si vede costretta a fermare i lavori in corso ed a interrompere il contratto […]” (doc. F e G). Il 12 ottobre 2008 il committente ha inviato ad A__________ un messaggio di posta elettronica, nel quale si legge tra l’altro che: “[…] Considerato che da parte tua non accetti un sopral[l]uogo ecc. ritengo di poter dedurre che da parte tua non ci sia più nessuna volontà nel proseguire i lavori, constatare quanto fatto sin’ora, fare un punto alla situazione, ritirare l’acconto in base ai lavori sin qui eseguiti e sopralluogo, con ciò mi sento libero di rivolgermi ad [un’] altra impresa….” indicando poi i vari difetti riscontrati nei lavori eseguiti  (doc. 4). Il 15 ottobre 2008, il committente ha inviato all’appaltatrice un altro messaggio di posta elettronica, comunicando la sua intenzione di rivolgersi a un’altra ditta (doc. 5). Il 20 ottobre 2008 il committente ha ribadito i precedenti messaggi, sempre per posta elettronica (doc. 7). In medesima data, l’impresa ha interrotto i lavori “fino al momento in cui non verrà onorato il contratto con il relativo versamento” (l’acconto di fr. 5'550.-, richiesto invero per un importo di fr. 5'500.- in precedenti scritti), allegando la fattura dei lavori parziali eseguiti sulla “Facciata Parete SUD” per un totale di fr. 2'875.-, IVA inclusa (doc. H e doc. L). Dopo aver ricevuto tale fattura, il committente ha inviato un ulteriore messaggio di posta elettronica il 22 ottobre 2008, nella quale ha ribadito i precedenti scritti (doc. 11). Il 29 ottobre 2008, per il tramite del suo legale, l’impresa ha posto formalmente in mora per l’importo di fr. 9'459.60 il committente, fissandogli come termine per il pagamento il 3 novembre 2008 (doc. M).

 

                                  B.   Il 13 novembre 2008 AP 1 ha chiesto alla Pretura di Locarno-Campagna, già in via supercautelare, l’iscrizione di un’ipoteca legale provvisoria a suo favore e a carico della particella no. __________ di proprietà di AO 1, per la somma di fr. 9'459.60 oltre  interessi al 5% dal 29 ottobre 2008. Con decreto supercautelare 14 novembre 2008, il Pretore di Locarno-Campagna ha accolto l’istanza e conseguentemente ordinato all’Ufficiale dei registri di Locarno di annotare l’ipoteca legale provvisoria richiesta dall’attrice, assegnando a quest’ultima un termine fino al 16 febbraio 2009 per promuovere azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva (doc. I rich., incarto n. DI.2008.272 e doc. Q). Con sentenza 1° dicembre 2008 il Pretore di Locarno-Campagna ha confermato l’ordine impartito all’Ufficiale dei registri di Locarno e l’assegnazione del termine fino al 16 febbraio 2009 all’attrice per procedere (doc. I rich., incarto n. DI.2008.272). Nel frattempo, il 28 novembre 2008, AO 1 ha instato per l’assunzione di una prova a futura memoria, per stabilire con una perizia tecnica “l’attuale stato delle opere da pittore eseguite dalla AP 1 sulla part. no. __________, di proprietà del signor AO 1”, che è stata accolta con sentenza 12 dicembre 2008 dal Pretore di Locarno-Campagna, che ha nominato l’ing. F__________ della E__________ SA, come perito (doc. II rich., inc. n. DI.2008.287). Quest’ultimo ha presentato il suo rapporto il 9 febbraio 2009, e le delucidazioni e complementi dello stesso il 20 maggio 2009. Nel rapporto di delucidazione e di complemento, a risposta delle domande poste dall’attrice, il perito ha puntualizzato che “Tenendo conto delle osservazioni supplementari scaturite nel presente complemento di perizia, i costi complessivi sono ora di CHF 3'500.-” e che “Riteniamo che le pareti interne vadano ricontrollate e ritinteggiate praticamente interamente. Tenuto conto che però alcuni danni che si sono presentati sono dovuti all’insorgere di problemi pregressi (ponti termici, acqua nella soletta) e non ad una mal esecuzione dei lavori di pittore, stimiamo che l’importo a carico del convenuto possa corrispondere a ca. 2/3 dell’importo complessivo indicato nella risposta precedente, cioè ca. CHF 2'330.-” (rapporto perito di delucidazione e completazione prova a futura memoria in doc. II rich., inc. n. DI.2008.287 e doc. 10).

 

                                  C.   Con petizione 16 febbraio 2009 promossa presso la Pretura di Locarno-Campagna, __________ SA (ora AP 1 SA) ha chiesto la condanna di AO 1 al versamento di fr. 9'459.60 oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008 e l’iscrizione in via definitiva, per la medesima somma, di un’ipoteca legale definitiva, in suo favore, e a carico della particella n. __________ di proprietà del convenuto. Con risposta 20 maggio 2009, il convenuto ha avversato le pretese di parte attrice, chiedendo al Pretore di ordinare la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria iscritta in favore dell’attrice. Le parti si sono in seguito riconfermate nelle loro rispettive pretese sia negli allegati di replica e duplica, sia negli allegati conclusivi.

 

                                  D.   Statuendo il 16 novembre 2010 il Pretore di Locarno-Campagna ha parzialmente accolto la petizione, limitatamente alla somma di fr. 3'750.- oltre interessi al 5% dal 29 ottobre 2008, impartendo altresì  all’Ufficiale dei registri di Locarno l’ordine di iscrivere per lo stesso importo un’ipoteca legale definitiva a carico del fondo part. n. __________) ed a favore dell’attrice. Inoltre ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 445.- per 3/5 a carico dell’attrice e per 2/5 a carico del convenuto, obbligando inoltre l’attrice a rifondere al convenuto la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.

 

                                  E.   L’attrice è insorta contro il giudizio pretorile con appello 7 dicembre 2010, nel quale ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento integrale della petizione, con protesta di spese di giustizia e ripetibili di prima e seconda istanza. Nelle sue osservazioni 24 gennaio 2011, l’appellato propone di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili.

 

 

 

e considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272). La decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, e pertanto il presente gravame sottostà al previgente CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Il Pretore ha constatato che tra l’attrice e il convenuto era pacifica la qualificazione del contratto giusta gli art. 363 e seg. CO come contratto di appalto, e che esso si basava sul preventivo di cui al doc. B, cioè “che l’appaltatrice si è impegnata ad eseguire le opere descritte in tale offerta per una mercede di fr. 9'551,65” (cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6), oltre al “tinteggio supplementare in colore nero di una parete della cucina” (cfr. sentenza impugnata, consid. 1, pag. 7) e non sul preventivo di cui al doc. D tacciato di “contratto simulato” e “come tale non valido” ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO. In seguito il primo giudice ha dichiarato inammissibile l’eccezione di perenzione dei diritti del committente alla garanzia dei difetti dell’opera, sollevata dall’attrice, poiché l’opera non era ancora stata consegnata e che quindi le comunicazioni per posta elettronica del 12 e del 15 ottobre 2008, inviate dal convenuto all’attrice (doc. 4 e 5), valevano sicuramente quale tempestiva notifica dei difetti. Posto ciò, egli ha esaminato la riduzione della mercede dovuta dalla parte convenuta all’attrice, basandosi sui prezzi indicati nel preventivo di cui al doc. B e sui difetti riscontrati ed elencati nella prova a futura memoria del febbraio 2009. Ha quindi ammesso la responsabilità dell’attrice per i difetti riscontrati nelle pareti tinteggiate dovute alla presenza di umidità nei locali, poiché l’attrice non aveva rispettato il suo obbligo di verifica della superficie su cui eseguire l’opera. Il Pretore ha invece escluso la responsabilità dell’appaltatrice, per i difetti dovuti alla presenza di ponti termici, definito come un difetto di costruzione, e quindi posto a carico del committente. Egli ha quindi ammesso che per i lavori di tinteggiatura svolti all’interno dell’abitazione, l’appaltatrice aveva diritto ad una mercede di fr. 2'208.- ridotta in ragione di 2/3, cioè per un importo complessivo di fr. 735.-, oltre a fr. 753,20 per il tinteggio della parete della cucina. Il primo giudice ha inoltre ridotto a fr. 645,60 la mercede dovuta dal convenuto all’attrice per i lavori all’esterno svolti soltanto parzialmente rispetto a quanto pattuito (nella misura di ¾). Ha altresì riconosciuto all’attrice un importo pari a fr. 753,20 per la posa dei ponteggi e fr. 859,70 per il materiale che la ditta ha ordinato per lo svolgimento dei lavori. In conclusione il Pretore ha quindi riconosciuto all’attrice la somma di fr. 3'750.- oltre ad interessi al 5% dal 29 ottobre 2008.

 

                                   3.   Non è contestata in concreto la qualificazione del contratto intercorso tra le parti come contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO. È anche pacifico che i lavori commissionati non sono stati eseguiti interamente, essendo stati interrotti dalla ditta appaltatrice poiché il committente non le avrebbe versato un acconto di fr. 5'550.- (cfr. in part. doc. H) per i lavori già eseguiti. È ciò che risulta pure dalla perizia giudiziaria fatta esperire come prova a futura memoria in prima sede, dove il perito giudiziario ha accertato che all’esterno dell’abitazione i lavori non sono stati terminati (per la parete a ovest) o neppure iniziati – per quanto concerne la parete ad est – (cfr. in doc. II rich. inc. DI.2008.287 la perizia giudiziaria prova a futura memoria 9 febbraio 2009, pag. 13, risposta a quesito 2.4.). Almeno per quanto concerne le opere all’esterno, non vi è quindi stata alcuna consegna finita delle opere commissionate, condizione indispensabile per il committente per far valere la garanzia per i difetti giusta gli art. 367 e seg. CO (cfr. Tercier/Favre/Carron in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 675, no. 4481; Chaix in Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1908, no. 3 ad art. 368 CO). Ciò invece non riguarda i lavori svolti all’interno, dove lo stesso perito giudiziario ha stabilito che essi sono stati “eseguiti e terminati” (cfr. in doc. II rich. inc. DI.2008.287 la perizia giudiziaria prova a futura memoria 9 febbraio 2009, pag. 3, risposta a quesito 2.1.), ma che presentavano diversi difetti dovuti alla presenza dell’umidità nei locali tinteggiati e che quindi le pareti interne dovevano essere “ritinteggiate praticamente interamente” (cfr. in inc. rich. DI.2008.287 la delucidazione e completazione della prova a futura memoria 20 maggio 2009, pag. 14, risposta a quesito 2). È ciò che osserva nella sua sentenza pure il Pretore, che ammette quindi come sicuramente tempestive le comunicazioni elettroniche del 12 e del 15 ottobre del committente all’appaltatrice (doc. 4 e 5) dove il primo denuncia i difetti riscontrati nelle opere eseguite dall’appaltatrice (cfr. sentenza impugnata, pag. 7, consid. 2b).

 

                                   4.   In primo luogo l’appellante critica la sentenza pretorile poiché pone la responsabilità dei difetti delle opere svolte all’interno dell’abitazione a suo carico per 2/3. Difatti, afferma l’attrice, tali difetti sarebbero da imputare al committente, poiché “avrebbe esortato gli operai” ad eseguire i lavori commissionati nonostante fosse a conoscenza che vi fossero ancora posati dei deumidificatori nella sua abitazione, assumendone quindi “deliberatamente il rischio del risultato”. Asserisce dipoi che “nessun rimprovero o doglianza può esser[le] oggettivamente o giuridicamente mossa”, perché a essa “non incombevano obblighi di merito, se non quello di un’esecuzione secondo le regole dell’arte” (cfr. appello, pag. 7-8). L’appellante sempre censurando la sentenza pretorile su questo punto aggiunge che: “In ogni caso ben può essere accaduto che la valutazione operata dalla ditta AP 1 per quanto riguarda il riscontro dell’umidità sia avvenuta in buona fede e ciò contrariamente a quanto statuito dal Pretore, il quale ritiene, apoditticamente e senza riscontri probatori, che l’appellante abbia omesso di verificare la presenza di umidità.” A suo dire “[le] murature […] dopo un mese di intervento da parte della ditta B__________ SA e considerando che i tinteggi avvenivano nel periodo estivo, potevano presentarsi sufficientemente asciutte ed idonee al ripristino. La mal riuscita del lavoro sarebbe invece dipesa dal fatto che tale umidità in effetti non era stata totalmente eliminata e rappresentava un problema più serio costituente un difetto di costruzione insito e strutturale” (cfr. appello, pag. 6).

 

                                4.1   A torto l’appellante censura in tal senso la sentenza pretorile. Anche se il committente ha ammesso con la risposta che egli aveva intenzione di procedere il più celermente possibile (cfr. risposta 20 maggio 2009, pag. 3), ciò non significa come pretende l’appellante che egli avrebbe assunto il rischio per l’esecuzione difettosa dei lavori da parte dell’appaltatrice causata dall’umidità ancora presente nei locali tinteggiati. Difatti, anche se il committente era a conoscenza della presenza dei deumidificatori nei locali della sua abitazione, egli aveva avvisato la ditta appaltatrice già il 17 agosto 2008 che vi era ancora presente dell’umidità e che forse era meglio rimandare i lavori previsti (doc. 2). La stessa appaltatrice, in contrasto con quanto proposto in questa sede, aveva ammesso in petizione che “il signor AO 1 aveva preteso l’esecuzione degli interventi nel più breve tempo possibile, non appena la ditta B__________ avesse tolto i deumidificatori che erano stati posizionati per il prosciugamento dell’acqua presente nei locali, […]” (cfr. petizione 16 febbraio 2009, pag. 4). Risulta quindi già da tali documenti che il committente, malgrado volesse rispettare una certa tempistica, non ha ordinato all’appellante di procedere ai lavori di tinteggiatura assumendosene i rischi derivanti, ma che ha invece avvertito l’appaltatrice della presenza dei deumidificatori, lasciandole decidere se attendere per l’esecuzione dei lavori fino al prosciugamento dell’umidità presente nei locali.

 

                                4.2   Anche volendo fare astrazione da tali risultanze istruttorie, la censura non andrebbe comunque ammessa. L’art. 369 CO sancisce che il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera. Difatti, perché i difetti non siano imputati all’appaltatore è indispensabile che egli abbia dato un avviso formale al conduttore. A lui, quale esperto in materia, incombe di verificare i materiali e le istruzioni date dal committente e di renderlo formalmente attento dei rischi che possono derivarne. Se egli avvisa in tal senso il committente, gli manifesta che egli si diparte da ogni responsabilità nel caso in cui un difetto risultasse dalle istruzioni che il committente mantenesse. Se invece l’appaltatore omette tale avviso, egli sarà tenuto come pienamente responsabile dei difetti risultanti (cfr. Tercier/Favre/Carron in op. cit., pag. 677, no. 4495; Chaix in  op. cit. pag. 1924 e seg., no 7 e seg. ad art. 369 CO con referenze indicate).

 

                                4.3   Nella fattispecie l’appaltatrice, benché fosse a conoscenza della presenza dei deumidificatori (cfr. petizione, pag. 4; deposizioni testimoniali 3 maggio 2010 di F__________, pag. 2; di L__________, pag. 3; di C__________, pag. 4), non ha dato alcun avviso formale al committente per potersi dipartire da ogni responsabilità derivante dai difetti riscontrati nelle opere eseguite a causa dell’umidità. Risulta invece che l’appaltatrice ha comunque eseguito i lavori senza verificare con misurazioni dell’umidità presente nei locali di poter iniziare senza rischi l’esecuzione dei vari lavori commissionati. Ciò risulta, al contrario di quanto pretende l’appellante, da più risultanze istruttorie (deposizione F__________, pag. 2: “Io non ho eseguito misurazioni alle pareti poiché non è mio compito”; deposizione L__________, pag. 3: “Io non ho fatto misurazioni alle pareti, questo comunque non è compito mio. Non ho visto neanche altri farne”; deposizione C__________, pag. 4), ed è quindi a ragione che il Pretore ha ammesso tale dato di fatto.

 

                                4.4   Né può essere seguita l’argomentazione dell’appellante, secondo la quale la sua responsabilità sarebbe esclusa per il fatto che i difetti riscontrati sarebbero stati causati da difetti di costruzione. Come risulta dalla perizia giudiziaria e dalla delucidazione e completazione della perizia giudiziaria (pag. 14), i difetti riscontrati sono stati causati in buona parte dall’umidità riscontrata nei locali. L’umidità non è stata controllata dall’impresa di pittura prima di effettuare i lavori di tinteggiatura, malgrado fosse a conoscenza del problema, comunicatole sia dal committente sia dal responsabile della ditta che si occupava del prosciugamento degli ambienti, e che fossero ancora presenti in loco e ben visibili dei deumidificatori. Il Pretore ha altresì tenuto conto dei difetti causati alle pareti non dovuti ad un’esecuzione difettosa dei lavori da parte dell’appellante, ma invece causati da un difetto di costruzione identificato in vari ponti termici, di cui l’appellante non è responsabile. Pertanto, le censure mosse dall’appellante alla sentenza pretorile devono essere integralmente respinte.  

 

                                   5.   In seguito l’appellante censura la sentenza pretorile poiché sostiene, a differenza di quanto constatato dal Pretore, che l’avviso dei difetti è stato dato tardivamente dal committente, essendo sopraggiunto in data 12 ottobre 2008, quando i lavori interni erano già terminati il 4 settembre 2008. Inoltre, le e-mail citate dal Pretore nella sentenza, a detta dell’appellante “costituiscono un tipo di comunicazione sui generis e non possono fondare tempestiva denuncia dei difetti dell’opera non rivestendo per la forma, il mezzo e il contenuto, valore probatorio” (cfr. appello, pag. 10). Premesso che l’allegazione presentata dall’appellante soltanto in appello, secondo la quale i i lavori interni sono terminati già il 4 settembre 2008, non risulta da alcun documento processuale, essa si rivela un fatto nuovo inammissibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI. La censura non potrebbe comunque essere ammessa neppure se fosse ricevibile.

 

                                         È infatti indubbio dall’istruttoria che il committente ha notificato i difetti riscontrati a causa dell’umidità all’appaltatrice, nonostante l’opera non fosse ancora consegnata ai sensi dell’art. 367 CO con messaggio elettronico 12 ottobre 2008 (doc. 4). Pertanto, come rilevato con pertinenza dal Pretore, la notifica dei difetti è stata tempestiva ed il contenuto della stessa è chiaro e sufficientemente particolareggiato. In aggiunta si può rilevare che l’avviso dei difetti non richiede alcuna forma particolare, può essere fatto a voce oppure per iscritto, e i mezzi di comunicazione sono tutti ammessi (cfr. Chaix in op. cit., pag. 1905, no. 28-29 ad art. 367 CO).

 

                                   6.   In un’ulteriore censura, l’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto come un contratto simulato il preventivo di cui al doc. D. Essa afferma che: “il preventivo di cui al doc. D al pari del preventivo di cui al doc. B sono stati accettati dal committente che mai ebbe a sollevare alcuna contestazione in merito. Pure, di presenza ad ogni fine giornata, l’appellato, sollecitato dalla procedente in merito, asseriva che tutto procedeva al meglio e che non aveva né doglianze né problemi da segnalare. Tant’è vero che le parti vollero effettivamente ricalcare quanto contenuto nel preventivo di cui al doc. D, infatti sulla base degli importi nello stesso indicati l’assicurazione riconobbe e versò fr. 4'000.00 al signor AO 1” (cfr. appello, pag. 13). La censura non regge. Invero, già con la risposta, l’appellato si è sempre riferito al preventivo di cui al doc. B come base del contratto stipulato tra le parti, e mai a quello di cui al doc. D, se non come documento presentato all’assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni d’acqua (risposta, pag. 2). Inoltre, la stessa appellante, nella replica 25 giugno 2009 cita il doc. D come “dettaglio del preventivo relativo ai lavori da eseguire all’interno dell’abitazione” richiesto dall’istituto assicurativo per il risarcimento dei danni. È quindi a ragione che il Pretore ha ritenuto l’unico preventivo di cui al doc. B come base del contratto stipulato tra le parti, e considerato nullo ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO il preventivo simulato di cui al doc. D. L’allegazione dell’appellante sulla presenza giornaliera sul luogo del committente, che mai avrebbe segnalato problemi, è del resto stata presentata per la prima volta in sede di appello, ed è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI.

 

                                   7.   Infine, l’appellante adduce che “Per quanto concerne le opere afferenti la parte esterna iniziate il 3 settembre 2008, la fattura di fr. 2'875.00 del 20 ottobre 2008 è da regolare integralmente poiché i lavori sono stati esperiti su misura (cfr. appello, pag. 13). La censura è d’acchito irricevibile, poiché non sufficientemente motivata ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI. Essa sarebbe comunque infondata anche se fosse ricevibile, in quanto il Pretore ha accertato dall’istruttoria che i lavori erano previsti soltanto su due facciate (quella ad est e quella ad ovest), e non sulla parete a sud come fatturato nel doc. L.

 

 

                                   8.   Visto quanto precede, l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC-TI). L’appellante verserà all’appellato un’equa indennità a titolo di ripetibili di seconda istanza, calcolata su un valore litigioso di fr. 9’459,60.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamata la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 7 dicembre 2010 di AP 1 è respinto. La sentenza 16 novembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 850.- già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata l’importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                              Il vicecancelliere

                      

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).