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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.524 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 agosto 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 1,
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con cui l’attrice ha chiesto di obbligare la convenuta ad informarla compiutamente delle iniziative svolte a seguito dei mandati conferitile con la lettera del 27 gennaio 2004, segnatamente in merito al contratto di deposito di 1'000'000 azioni C__________ __________ ed al mandato di vendita di altre 1'000'000 azioni C__________ __________ e, a dipendenza di quel rendiconto, di condannare la convenuta alla restituzione delle 1'000'000 azioni C__________ __________ depositate e al pagamento di fr. 1'540'840.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno (a seguito della loro perdita di valore intervenuta nel frattempo) nonché al pagamento di altri fr. 1'540'840.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno (per la mancata vendita delle altre 1'000'000 azioni C__________ __________ alla data prevista), e in via subordinata, nel caso in cui la convenuta non fosse più in possesso delle 1'000'000 azioni C__________ __________, al pagamento di fr. 3'081’680.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno (per la mancata restituzione e vendita delle 2'000'000 azioni C__________ __________), domanda avversata dalla convenuta;
ed ora, avendo il Pretore per il momento limitato lo scambio degli allegati e l’istruttoria alla sola azione di rendiconto, sulla sentenza parziale 29 novembre 2010, con cui la stessa è stata respinta;
appellante l'attrice con atto di appello 20 dicembre 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’azione di rendiconto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 21 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 29/30 gennaio 2004 la società __________ di partecipazioni finanziarie AP 1 ha fatto trasferire, per il tramite della società __________ __________ A__________ SA, 2'000'000 azioni C__________ __________ (in seguito: C__________ __________), allora depositate presso la __________, sul deposito titoli intestato alla società __________ di gestione patrimoniale AO 1 presso __________ (cfr. doc. D, Z1 e Z2). A detta di AP 1, il trasferimento di quei titoli era avvenuto in forza del messaggio-fax da lei inviato il 27 gennaio 2004 (doc. E) - di cui AO 1 ha negato il ricevimento - secondo il quale 1'000'000 azioni venivano trasferite in conto deposito e le altre 1'000'000 in conto vendita con l’autorizzazione a procedere alla vendita “a prezzi da definirsi con noi”.
Non avendo ricevuto riscontro al messaggio-fax 7 maggio 2004 (doc. F) - di cui pure è contestato il ricevimento - con cui chiedeva la riconsegna dei titoli, AP 1, con raccomandate 14 settembre 2004 (doc. G) e 22 maggio 2006 (doc. H), ha chiesto a AO 1 di volerla informare sulle operazioni nel frattempo effettuate rispettivamente di restituirle le azioni e il ricavo della vendita, richieste queste rimaste tuttavia inevase dalla destinataria della missiva, la quale ha negato di aver concluso un qualsiasi accordo di carattere operativo con lei o di avere ricevuto da lei istruzioni in merito a quelle azioni (cfr. doc. T e I).
2. Con la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AO 1, chiedendo da una parte che quest’ultima fosse obbligata ad informarla compiutamente delle iniziative svolte a seguito dei mandati conferitile il 27 gennaio 2004 (doc. E), segnatamente in merito al contratto di deposito di 1'000'000 azioni C__________ __________ ed al mandato di vendita delle altre 1'000'000 azioni C__________ __________ e domandando dall’altra, a dipendenza di quel rendiconto, che la stessa fosse condannata alla restituzione delle 1'000'000 azioni C__________ __________ ancora depositate e al pagamento di fr. 1'540'840.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno (a seguito della loro perdita di valore intervenuta nel frattempo) nonché al pagamento di altri fr. 1'540'840.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno (per la mancata vendita delle altre 1'000'000 azioni C__________ __________ alla data prevista), e in via subordinata, nel caso in cui la convenuta non fosse più in possesso delle 1'000'000 azioni C__________ __________ in deposito, al pagamento di fr. 3'081’680.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno (per la mancata restituzione rispettivamente vendita delle 2'000'000 azioni C__________ __________).
3. In considerazione del fatto che la petizione costituiva un’azione scalare (“Stufenklage”), su ordine del Pretore, lo scambio degli allegati e l’istruttoria di causa sono stati per il momento limitati alla sola azione di rendiconto, a cui la convenuta si è opposta, ribadendo le argomentazioni esposte nella fase preprocessuale.
4. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il Pretore, con la sentenza parziale qui impugnata, ha respinto l’azione di rendiconto, caricando all’attrice gli oneri processuali di complessivi fr. 1'500.- e le ripetibili di fr. 8'400.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza escluso che tra le parti fosse venuto in essere un contratto di mandato/commissione e di deposito relativo alle 2'000'000 azioni C__________ __________: a suo giudizio, l’asserito trasferimento fiduciario dei titoli alla convenuta non aveva in effetti fatto oggetto né di un contratto scritto, né di una conferma; il prefisso indicato nel messaggio-fax del 27 gennaio 2004 (doc. E) non aveva trovato spiegazione e comunque non era quello internazionale della Svizzera, sicché l’invio e la ricezione di quel documento non potevano essere considerati come provati; l’attrice era rimasta inattiva per oltre 4 mesi dopo l’asserito invio del messaggio-fax del 7 maggio 2004, senza per altro essersi preoccupata di definire il prezzo per la vendita delle 1'000'000 azioni in conto vendita; la testimonianza di __________ S__________, apparentemente favorevole all’attrice, non era ancora sufficiente, sia per la sua vicinanza con quella parte, sia per il fatto che questi si era espresso in termini generici; nulla di rilevante poteva infine essere desunto dalla dicitura riportata nel doc. D, mai resa nota alla convenuta, secondo cui “per il trasferimento non vi è cambiamento di beneficiario economico”, né dalla deposizione del teste __________ G__________.
5. Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’azione di rendiconto, ritenendo di aver senz’altro dimostrato l’esistenza di un contratto di mandato/commissione e di deposito inerente quei titoli. Rammentato che la conclusione di un tale contratto non era soggetta ad alcuna esigenza di forma, sulla base della testimonianza di __________ T__________ rileva che l’indicazione “__________” apposta nel messaggio-fax del 27 gennaio 2004 (doc. E) prima del numero di fax della convenuta non costituiva un prefisso, ma il codice interno attribuito da __________ SA alla sua cliente, aggiungendo che la ricezione del documento in questione era comprovata dall’”OK” sul rapporto di trasmissione. Nega poi di essere stata inattiva per oltre 4 mesi dopo l’invio del messaggio-fax del 7 maggio 2004, ritenendo che la latitanza per non aver definito il prezzo per la vendita delle 1'000'000 azioni in conto vendita doveva semmai essere rimproverata alla controparte. E ribadisce infine la perfetta attendibilità del teste __________ S__________, che non si era affatto espresso in termini vaghi.
6. Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
8. La prima questione da esaminare è quella a sapere se tra le parti sia venuto in essere un contratto di mandato/commissione avente per oggetto 1'000'000 azioni C__________ __________ e un contratto di deposito relativo alle altre 1'000'000 azioni di quella società. Come si vedrà, il quesito dev’essere risolto affermativamente.
8.1 Innanzitutto si osserva che il teste __________ S__________, al momento dei fatti direttore di __________ SA (verbale 1° ottobre 2007 p. 1), fiduciaria dell’attrice (teste __________ verbale 7 novembre 2007 p. 2) facente parte del gruppo __________, ha inequivocabilmente dichiarato che la convenuta aveva ricevuto dall’attrice proprio l’incarico di piazzare dei titoli della C__________ __________ che aveva ricevuto in conto vendita e deposito grazie ad un trasferimento bancario fatto tramite __________ A__________ SA (verbale 1° ottobre 2007 p. 3 e 4), aggiungendo poi, dopo che gli erano stati esibiti i doc. D ed E, che si trattava per l’appunto dell’operazione di cui aveva parlato (verbale 1° ottobre 2007 p. 3).
In tali circostanze non si può assolutamente condividere l’assunto pretorile secondo cui queste dichiarazioni del teste sarebbero invece vaghe e oltretutto non si riferirebbero necessariamente all’operazione oggetto della causa.
Quanto poi alla presunta vicinanza di __________ S__________ alla parte attrice, che per il giudice di prime cure non era per altro tale da rendere inattendibile il teste ma imponeva semmai solo di apprezzare con prudenza la sua testimonianza, si osserva che al momento dei fatti il teste non era in realtà più direttore / amministratore di categoria B dell’attrice (cfr. doc. B; cfr. pure verbale 1° ottobre 2007 p. 2 e 4) e con ciò un suo organo, ma aveva unicamente diritto di firma sui suoi conti bancari (verbale 1° ottobre 2007 p. 4) nonché era organo della fiduciaria dell’attrice, sicché non vi è ragione per non prenderlo in considerazione, tanto più che la sua versione non è stata smentita da altre prove (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90, secondo cui qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove) ed anzi, come si dirà qui di seguito, è stata senz’altro confermata da altre risultanze di causa.
8.2 Pacifico a questo stadio della lite il fatto, appurato pure dal Pretore sulla base della testimonianza di __________ G__________ (verbale 1° ottobre 2007 p. 9 e 10), che tra le parti già nell’agosto 2003 erano intercorsi dei rapporti contrattuali aventi per oggetto il titolo C__________ __________, per la venuta in essere dei contratti pretesi in causa dall’attrice basterebbe però anche solo che essa abbia dimostrato di aver inviato alla convenuta il messaggio-fax del 27 gennaio 2004 (doc. E) - con la successiva trasmissione dei titoli - senza aver ottenuto obiezioni da parte di quest’ultima (cfr. Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 49 seg. ad art. 6 CO, secondo cui la mancata reazione a un’offerta entro un termine ragionevole nell’ambito di un preesistente rapporto contrattuale va considerata come una sua tacita accettazione), tanto più che, per quanto riguarda il contratto di mandato/commissione (per la qualifica giuridica dei pretesi contratti cfr. infra consid. 9), vige la finzione secondo cui il mancato rifiuto immediato da parte del mandatario professionista - qual è senz’altro la convenuta nella concreta fattispecie (cfr. doc. C) - della richiesta di servizi costituisce a sua volta accettazione (cfr. art. 395 CO, applicabile anche in virtù del rimando di cui all’art. 425 cpv. 2 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª ed., n. 5855).
Ora, nel caso di specie il Pretore ha escluso che quel documento fosse stato inviato alla convenuta per il fatto che l’indicazione “__________” apposta prima del numero di fax “__________” della convenuta non aveva trovato spiegazione e comunque non costituiva il prefisso internazionale della Svizzera (che era “0041”), circostanza qui censurata dall’attrice, la quale sulla base della testimonianza di __________ T__________, allora dipendente di __________ SA (verbale 7 novembre 2007 p. 5; cfr. pure teste __________ S__________ verbale 1° ottobre 2007 p. 1), osserva invece che la spiegazione risultava dagli atti di causa e che il numero “__________” altro non era che il codice interno attribuito da quella fiduciaria all’attrice. La censura, certamente ricevibile in ordine anche perché la questione del “prefisso” non era nuova essendo da una parte stata sollevata negli allegati preliminari (e meglio dalla convenuta in duplica) e dall’altra siccome non risulta che l’attrice abbia aderito in sede conclusionale all’eccezione in tal senso della controparte, è fondata anche nel merito: la teste, di cui non è mai stata contestata l’attendibilità, si è in effetti espressa proprio in quei termini (verbale 7 novembre 2007 p. 6), dopo aver aggiunto che il messaggio in questione era stato da lei scritto a computer e probabilmente da lei inviato (verbale 7 novembre 2007 p. 6 e 7) a __________, dove lavorava (verbale 7 novembre 2007 p. 5 e 6). Ammesso con ciò che il messaggio-fax è stato inviato al numero della convenuta e non essendo stato da lei preteso - se non per la prima volta, e con ciò irritualmente, in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) - che lo stesso non sia stato validamente trasmesso (cfr., in ogni caso, l’”OK” risultante dal rapporto di trasmissione allegato al documento), ben si può ritenere, in assenza di qualsiasi reazione da parte sua, che il contratto in questione, non soggetto ad alcuna esigenza di forma o al rilascio di eventuali conferme, sia effettivamente venuto in essere, poco importando gli indizi contrari evocati dal Pretore in merito alla successiva presunta latitanza dell’attrice (per l’asserito invio del doc. F, trasmesso secondo le stesse modalità del doc. E, vale invero quanto si è detto per quest’ultimo, cfr. teste __________ T__________ verbale 7 novembre 2007 p. 7), tanto più che essa ha sollecitato il rendiconto e la restituzione dei titoli e del loro ricavo in data 14 settembre 2004 (doc. G) e 22 maggio 2006 (doc. H) e l’istruttoria ha dimostrato suoi ulteriori interventi in precedenza (cfr. teste __________ G__________ verbale 1° ottobre 2007 p. 11; cfr. pure il doc. I, dal quale si evince che la convenuta avrebbe già risposto alla controparte con una lettera datata 16 aprile 2004).
8.3 Si aggiunga, per completezza di motivazione, che la tesi difensiva della convenuta secondo cui le operazioni da lei effettuate con le 2'000'000 azioni C__________ __________ erano la conseguenza di accordi intervenuti con altri interlocutori (cfr. doc. I, risposta p. 4, osservazioni p. 5) e meglio unicamente con __________ G__________ (cfr. duplica p. 3 e 6, conclusioni p. 3 e 4) non ha assolutamente trovato conferma nell’istruttoria. Quest’ultimo, sentito in sede testimoniale, ha oltretutto negato implicitamente ogni suo coinvolgimento nell’operazione qui litigiosa, limitandosi ad affermare - come per altro evidenziato anche dal Pretore - di essere intervenuto nelle discussioni tra le parti in qualità di paciere (verbale 1° ottobre 2007 p. 11). E, ad ulteriore conferma della deposizione del teste __________ S__________, ha poi affermato che la convenuta era “lo Specialist del mercato” ossia colei che faceva il trading sui titoli - in altre parole il mandatario - dell’attrice (verbale 1° ottobre 2007 p. 9 e 10; cfr. pure teste __________ verbale 17 ottobre 2007 p. 3).
9. Resta ancora da esaminare se l’esistenza di un contratto di mandato/commissione avente per oggetto 1'000'000 azioni C__________ __________ e di un contratto di deposito relativo alle altre 1'000'000 azioni di quella società, così accertata, comporti di per sé l’accoglimento dell’azione di rendiconto inoltrata dall’attrice. È così. L’obbligo di rendiconto è senz’altro dato per le pretese derivanti dal contratto di mandato/commissione (cfr. art. 400 cpv. 1, applicabile anche in virtù del rimando di cui all’art. 425 cpv. 2 CO; von Planta/Lenz, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 425 CO; Tercier/favre, op. cit., n. 5836). Trattandosi in concreto di titoli smaterializzati (cfr. teste __________ T__________ verbale 7 novembre 2007 p. 5), esso è però dato anche per le pretese derivanti dal loro deposito, secondo la dottrina dovendosi anche in tal caso applicare le disposizioni in materia di contratto di mandato (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., p. 688 n. 16; Koller, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 16 ad art. 472 CO; Bertschinger, Zum neuen bankengesetzlichen Aussonderungsrecht (Art. 16 und 37b BankG), in: AJP 1995 p. 427), tanto più che, se anche non fosse il caso, l’obbligo di rendiconto costituirebbe un dovere accessorio derivante dal principio della buona fede (Bertschinger, op. cit., p. 432).
10. Ne discende, in accoglimento dell’appello, che l’azione di rendiconto deve essere integralmente accolta.
Incontestabile il carattere pecuniario di un’azione del genere (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130, 2 luglio 2010 inc. n. 12.2009.191, 10 giugno 2010 inc. n. 12.2009.160, 26 aprile 2012 inc. n. 12.2010.70; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007 consid. 2.1 in: SZZP 2008 130, 9 giugno 2008 4A_20/2008 consid. 1.2 in: RtiD I-2009 12c p. 605), nel caso di specie la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), fermo restando che per la loro quantificazione si è considerato un valore litigioso ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che l’azione di rendiconto verteva su informazioni relative a presunti comportamenti irregolari ascritti alla convenuta, per i quali l’attrice riteneva di poter far valere una pretesa in risarcimento del danno di fr. 3'081’680.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 dicembre 2010 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza parziale 29 novembre 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. L’azione in rendiconto è accolta.
§ Di conseguenza la convenuta è tenuta ad informare compiutamente l’attrice delle iniziative svolte a seguito dei mandati conferitile con la lettera del 27 gennaio 2004, segnatamente in merito al contratto di deposito di 1'000'000 azioni C__________ __________ ed al mandato di vendita di altre 1'000'000 azioni C__________ SpA.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 8'400.- di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2’000.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).