|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
|
vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.652 (revoca di donazione di immobili) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 7 ottobre 2004 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
con cui l’attore ha chiesto la restituzione, con contestuale trasferimento dei diritti a Registro fondiario, delle donazioni revocate nei limiti dell’arricchimento del convenuto in data 8 ottobre 2003, relative alle part. __________ RFD __________, quota di comproprietà di un mezzo delle part. __________ e __________ RFD __________ e __________ RFP __________;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 22 gennaio 2010 ha integralmente respinto facendo altresì ordine ai competenti ufficiali dei registri di cancellare la restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 cfr. 1 CC sulla part. __________ RFD __________, sulla quota di un mezzo delle part. __________ e __________ RFD __________, __________ e __________ RFD __________ nonché __________ RFP __________, annotata a seguito del decreto 12 ottobre 2004 con cui il Pretore aveva accolto inaudita parte una domanda supercautelare in tal senso formulata dall’attore con la petizione;
appellante l’attore che con atto di appello 15 febbraio 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 18 marzo 2010 propone la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A.
__________ (1940) ha donato al figlio AO 1
(1970) la part. n. __________ RFD __________ il 14 gennaio 1981 (doc. B). In
data 18 febbraio 1998 in coniugi AP 1 hanno donato in comproprietà ai figli AO
1 e __________ B__________ le part. n. __________ e __________ RFD __________,
di cui erano a loro volta comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno; con
il medesimo atto pubblico è stato costituito un diritto di abitazione vita
natural durante a favore di AO 1 (doc. C). Sempre con il medesimo atto AP 1 ha donato ai figli AO 1 e I__________ __________ __________ le part. n. __________ e __________ RFD
__________ di cui era proprietario unico. In data 6 maggio 1998 AP 1 ha donato in comproprietà ai figli la part. n. __________ RFP __________ (doc. D).
B.
Nel maggio del 1999 __________ B__________ ha
chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale e con decisione a
verbale 8 giugno 1999 il marito è stato condannato a versarle mensilmente fr.
1'200.-. Con sentenza 5 giugno 2001 i coniugi sono stati autorizzati a vivere
separati (doc. rich. IV°, sentenza 3 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di
Lugano, inc. DI.2003.167).
In data 26 giugno 1999 AO 1, presente la madre E__________, ha impedito al
padre E__________ di accedere all’abitazione di __________ (dove a quel momento
viveva con la moglie), ritenuto che quest’ultimo non gli consegnava una chiave
di cui necessitava (verbale udienza 28 marzo 2007, pag. 5, teste T__________).
Il 21 giugno 2000 AP 1, che dal giugno dell’anno precedente non aveva più
potuto accedere all’abitazione di __________, ha promosso un’istanza di
conciliazione nei confronti dei figli AO 1 e I__________ al fine di raggiungere
un’accordo in merito all’annullamento delle donazioni immobiliari così da
garantire in futuro a lui e al coniuge la possibilità di mantenere l’abitazione
coniugale, senza più correre il pericolo di essere estromessi dai figli. All’udienza
del 28 settembre 2000 i convenuti hanno dichiarato di non aderire alle proposte
del padre mantenendosi disponibili per la ricerca di una soluzione che tenga
conto anche degli interessi della loro madre (doc. rich. I°). Il giorno
precedente AO 1 e I__________ __________ avevano revocato la cessione a favore
del padre degli affitti che maturavano dalla part. __________ RFD __________
(doc. Y e Z).__________
C.
Con decreto d’accusa 22 aprile 2002 il Procuratore
pubblico ha proposto la condanna di AP 1 a 6 giorni di detenzione per aver minacciato la moglie E__________ e il figlio AO 1 in data 8 novembre 2001 a __________ nonché per lesioni semplici ai danni di una terza persona,
fatti questi ultimi avvenuti in data 10 agosto 2001. Nel corso del dibattimento
tenutosi il 10 ottobre 2002 a seguito di sua opposizione al decreto, AP 1 ha espresso il proprio sincero rammarico per l’accaduto e dichiarato solennemente di astenersi in
futuro da qualsiasi atteggiamento che possa anche solo essere recepito come
minaccia. Preso atto di questa promessa, la moglie e il figlio hanno ritirato
le rispettive querele (doc. rich. III°).
In precedenza, e meglio il 17 febbraio 2002, AO 1 aveva denunciato il furto dal
garage della sua proprietà di __________ del veicolo Autobianchi 110F, ritrovato nel mese di luglio del medesimo anno nel garage di proprietà della prozia paterna
unitamente a uno scooter di cui affermava essere proprietario e che il padre gli
avrebbe sottratto nel 1999. A fronte delle contrapposte tesi relative al diritto
di proprietà sull’autoveicolo e sullo scooter, il Procuratore pubblico ha
decretato il non luogo a procedere in data 23 settembre 2003 a ragione del fatto che la fattispecie rivestiva carattere civile e non penale, ciò posto ha
ordinato a AO 1 di riconsegnare a AP 1, in quanto possessore al momento del sequestro da parte della Polizia, lo scooter affidatogli temporaneamente (doc.
M). Il successivo 6 ottobre 2003 AO 1 si è rivolto alla Camera dei ricorsi
penali del Tribunale d’appello chiedendo sia promossa nei confronti del padre
l’accusa di furto dello scooter, in buona sostanza a ragione del fatto che il
Procuratore pubblico non avrebbe corretta-mente valutato, rispettivamente
indagato, gli elementi volti a dimostrare la sua proprietà dello scooter.
Con lettera 4 luglio 2004 del proprio legale AP 1 ha notificato al figlio AO 1 la revoca immediata di tutte le donazioni a suo favore causa la
violazione degli obblighi di famiglia definita molteplice e progressiva nel
tempo e venendo a culminare nell’istanza di promozione dell’accusa del 6
ottobre 2003, definita l’episodio ultimo e decisivo di una lunga serie di
offese arrecategli (doc. E).
Con sentenza 12 gennaio 2005 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello ha respinto l’istanza per quanto ricevibile, rilevando che la querela
inoltrata l’8 luglio 2002 era tardiva (doc. rich. V°).
Per completezza si può aggiungere che il 6 marzo 2003 AP 1 ha promosso un’azione di mantenimento nei confronti dei figli AO 1 e I__________ chiedente che
siano condannati a versargli fr. 5'000.- mensili e che il Pretore l’ha respinta
con sentenza 3 febbraio 2009 (doc. rich. IV°).
D.
Non avendo il figlio dato seguito alla
richiesta di restituzione nel termine assegnatogli, con petizione 7 ottobre
2004, assortita di una domanda cautelare con richiesta di provvedimento
supercautelare, AP 1 ha chiesto che sia ordinata al figlio la restituzione dei
fondi oggetto delle donazioni revocate nei limiti dell’arricchimento del
donatario in data 8 ottobre 2003 e quindi la restituzione materiale nonché la
sua reiscrizione nel Registro fondiario.
Con decreto 12 ottobre 2004, adottato inaudita parte, il Pretore ha ordinato
agli ufficiali dei registri dei distretti di __________ e __________ di
procedere all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre sui fondi
donati in applicazione dell’art. 960 cpv. 1 cfr. 1 CC.
Con la risposta di causa AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della
petizione.
Negli allegati di replica e duplica così come al dibattimento finale dell’11
maggio 2009 le parti si sono confermate nelle rispettive contrapposte tesi.
E.
Con sentenza 22 gennaio 2010 il Pretore ha
respinto la petizione. Il primo giudice ha dapprima respinto l’eccezione di
perenzione sollevata dal convenuto sulla base dell’art. 251 cpv. 1 CO siccome
dalla dichiarazione 5 luglio 2004 dell’attore emerge che la decisione di
revocare le donazioni è maturata con l’inoltro dell’istanza di promozione
dell’accusa datata 6 ottobre 2003, mentre la conflittualità precedente
costituisce solo il contesto nel quale valutare quell’iniziativa giudiziaria. Il
Pretore ha tuttavia negato che il motivo invocato dall’attore costituisca una
grave contravvenzione ai doveri di famiglia ai sensi dell’art. 249 cfr. 2 CO.
Premesso come la presentazione di un’istanza di promozione dell’accusa
destinata all’insuccesso rappresenta una violazione degli obblighi di famiglia
dal punto di vista oggettivo, il primo giudice ha però ritenuto che l’atto non
raggiungeva un grado di gravità soggettiva tale da giustificare la revoca delle
donazioni poiché si inseriva in un clima altamente conflittuale del quale il
figlio, alla luce degli atti, non risultava il principale responsabile. In
aggiunta il primo giudice ha rilevato che essendo i rapporti tra padre e figlio
da lungo tempo gravemente compromessi, l’istanza di promozione dell’accusa 3
ottobre 2003 non poteva essere comunque considerata causale per la rottura dei
rapporti tra le parti.
F. Con atto di appello 15 febbraio 2010 AP 1 postula la riforma del primo
giudizio nel senso di accogliere la petizione. L’appellante rimprovera al
Pretore di aver relativizzato la gravità dell’istanza di promozione dell’accusa
alla luce delle precedenti gravi violazioni degli obblighi di famiglia messe in
atto dal figlio. Ritiene pertanto illogico il ragionamento del primo giudice
secondo il quale l’istanza di promozione dell’accusa non può essere considerata
soggettivamente grave poiché compiuta in un contesto di accanita conflittualità
tra le parti, valesse ciò la rottura dei legami familiari tra padre e figlio
giustificherebbe qualsiasi violazione degli obblighi familiari in progresso di
tempo, rendendo di fatto privo di significato l’art. 272 CC e inapplicabile
l’art. 249 cfr. 2 CO. L’appellante sottolinea come l’istanza di promozione
dell’accusa si inserisce in un disegno del figlio volto a ferirlo e dipingerlo
agli occhi di terzi quale un ladro, ciò che è appunto soggettivamente grave,
contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore. In conclusione, con riferimento a
quanto emerso in sede istruttoria, contesta l’assunto del Pretore secondo il
quale la conflittualità tra le parti sia da attribuire a lui in maniera
preponderante evidenziando quelle che ritiene essere le responsabilità del
figlio.
G. Delle osservazioni 18 marzo 2010 con cui il convenuto postula la
reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
E considerato
in diritto:
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la
decisione del Pretore è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, la
procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1
e 405 cpv. 1 CPC).
2.
In virtù dell’art. 249 cfr. 2 CO il donante
può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il
donatario ne sia ancora arricchito, quando questi abbia gravemente
contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante.
Il Pretore ha compiutamente esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali
sviluppati riguardo alla citata norma. Riassuntivamente si può ricordare quanto
segue.
Gli obblighi di famiglia sono quelli degli art. 159 segg., 272 segg. e 328
segg. CC (Baddeley, Commentaire
romand, CO I, n. 12 ad art. 249). La violazione di questi obblighi dev’essere
grave, ossia tale da rovinare la comunione familiare (Vogt, Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 10 ad art. 249). Questa
gravità si valuta da un lato in relazione al comportamento del donatario, dal
profilo sia oggettivo che soggettivo, tenendo altresì conto del comportamento e
di un’eventuale colpa del donante (Vogt,
loc. cit.), d’altro lato in relazione all’effetto provocato alle relazioni tra
le parti (Baddeley, op. cit., n.
13 ad art. 249). In altri termini l’atto considerato deve aver avuto quale
effetto di compromettere gravemente i vincoli della comunione familiare (DTF
106 II 304, consid. 3a).
3.
Il Pretore, dopo aver riconosciuto una
gravità oggettiva nella presentazione di un’istanza di promozione dell’accusa
priva di possibilità di esito favorevole, ha esaminato le vicissitudini che hanno
interessato le parti nel corso degli anni per giungere alla conclusione che
l’atto rimproverato al figlio appariva di gravità decisamente minore rispetto
ai comportamenti lesivi dell’art. 272 CC rimproverabili al genitore. Il primo giudice
non ha pertanto riconosciuto grave dal profilo soggettivo il comportamento del
figlio poiché inserito in un contesto di profondi conflitti. L’appellante ha
dal canto suo sostenuto che l’istanza di promozione dell’accusa era anche
soggettivamente grave poiché tesa a ulteriormente infierire nei suoi confronti,
inoltre risultava illogico relativizzare la portata di questo atto alla luce di
precedenti violazione degli obblighi di famiglia imputabili peraltro al figlio
stesso.
4.
Le tesi dell’appellante non possono essere
accolte per i seguenti motivi.
Come richiesto dalla dottrina e dalla giurisprudenza la conclusione del Pretore
si fonda su un esame dell’insieme delle circostanze. L’appellante tenta a torto
di attribuire al figlio la responsabilità del deterioramento dei rapporti
familiari, imputando addirittura a quest’ultimo la mancata riconciliazione dei
genitori (in particolare pt. 7 dell’appello). In realtà quali erano i rapporti
fra i coniugi AP 1 emerge in maniera sicuramente attendibile dall’interrogatorio
di quest’ultima, contestuale alla denuncia per minacce (doc. rich. III°,
verbale di Polizia 9 novembre 2001). Dallo stesso risulta, tra l’altro, che essa
nell’ottobre 1999, ossia dopo l’episodio che aveva visto l’allontanamento del
padre da __________ a seguito di un alterco con il figlio per i motivi indicati
dal teste T__________ (verbale udienza 28 marzo 2007, pag. 5 e 6), si è
trasferita a __________, dove l’appellante si era stabilito, per cercare di
salvare il matrimonio ma di essere stata buttata fuori casa nel dicembre dello
stesso anno senza validi motivi. Quanto precede, in aggiunta alla circostanza
che, nell’ambito di un’istanza per l’adozione di misure a tutela dell’unione
coniugale, con decisione a verbale 8 giugno 1999 AP 1 è stato condannato a
versare alla moglie fr. 1'200.- mensili anticipati a titolo di mantenimento,
mentre con sentenza 5 giugno 2001 i coniugi sono stati autorizzati a vivere
separati (doc. rich. IV°, sentenza 3 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di
Lugano, pag. 2). In questo contesto mal si comprende come l’istanza di
conciliazione 21 giugno 2000, promossa nei confronti dei figli con lo scopo di
raggiungere un accordo in merito all’annullamento delle donazioni, possa essere
considerata la premessa “per una auspicata e purtroppo fallita riconciliazione
dei genitori” (appello, pag. 14 in fine e 15 all’inizio).
Nella valutazione delle circostanze e della colpa concomitante del donante (v.
sopra consid. 2), il Pretore ha richiamato l’episodio dell’8 novembre 2001, ossia
le minacce all’indirizzo della moglie e del figlio, inizialmente addirittura negate
da AP 1 (doc. rich. III°, verbale di Polizia 9 novembre 2001). Pur considerando
il ritiro delle querele da parte di moglie e figlio a fronte delle rassicuranti
dichiarazioni che il qui appellante ha reso nel corso del dibattimento penale
del 10 ottobre 2002, non può certo essere criticato il Pretore laddove
considera che l’esistente tensione ha subito a dipendenza di quel fatto un
aggravamento radicale e irreversibile. Nel febbraio 2002 avviene l’asportazione
dell’autoveicolo Autobianchi 110 F ad opera del padre da un fondo donato al figlio
e alla figlia. L’episodio e la successiva denuncia, al di là dei contestati e
non chiari diritti di proprietà, che hanno condotto il Procuratore pubblico a
decretare il non luogo a procedere in data 23 settembre 2003, costituisce
perlomeno la prova dell’assoluta incapacità delle parti di trovarsi e di
raggiungere un’intesa anche su un aspetto che ben può essere definito di
secondaria importanza.
Da quanto precede deriva che la conclusione del Pretore secondo cui non è stata
l’istanza di promozione dell’accusa ad aver rovinato i rapporti familiari tra
padre e figlio, ossia non è stata a tal fine causale, risulta perfettamente
corretta.
5.
Il primo giudice ha ricordato che il fatto
di sporgere querela penale contro il donante alla leggera e in malafede può
rappresentare una grave violazione degli obblighi di famiglia ai sensi
dell’art. 272 CC e fondare così la revoca della donazione (DTF 76 II 265,
consid. 3 e 4; Baddeley, op.
cit., n. 13 ad art. 249). L’atto considerato deve avere quale effetto di
compromettere gravemente i vincoli della comunione familiare, condizione che
non si realizza nel presente caso per i motivi illustrati al considerando che
precede. L’appello andrebbe così respinto già per questa ragione, nondimeno
appare opportuno esprimere ancora alcune considerazioni.
Non risulta infatti per nulla scontato seguire l’appellante laddove sostiene
che alla base dell’istanza di promozione dell’accusa vi sarebbe l’intenzione di
infierire nei confronti del padre e meglio l’intento di dipingerlo agli occhi
dei terzi come un ladro (appello, pt. 7 a pag. 14). Come già riferito, la problematica dell’autovettura e quella susseguente dello scooter si inseriscono
nell’incapacità delle parti di comunicare tra loro a seguito dei rapporti
compromessi perlomeno dal 1999. Ciò premesso, se è vero che un’istanza di
promozione dell’accusa che non ha probabilità di successo può apparire come
un’iniziativa inutile, e come tale di primo acchito vessatoria, ancora vanno
considerate le concrete circostanze e meglio lo spirito che ne sta alla base,
ossia l’aspetto soggettivo (v. Piotet,
TDP IV, pag. 393). Ora, l’istanza di promozione dell’accusa contiene critiche
all’operato del Procuratore pubblico, non già per quanto attiene l’abbandono
del procedimento relativamente all’asserito furto dell’autovettura bensì, e
unicamente, in merito agli accertamenti considerati insufficienti riguardo alla
proprietà dello scooter. In altri termini, l’istanza di promozione dell’accusa
appare come una reazione di chi si ritiene proprietario (sulle ragioni fatte
valere v. doc. H, in particolare pag. 3) all’ordine del Procuratore pubblico di
riconsegnare al padre il motoveicolo che gli era stato affidato dopo il
sequestro avvenuto presso l’abitazione della prozia, mentre risulta difficile
leggere in quel medesimo atto la volontà di nuocere al padre dipingendolo agli
occhi di terzi come un ladro, aspetto che non risulta emergere.
Alla luce di quanto precede, l’istanza in esame non può essere considerata un
atto a tal punto grave dal profilo soggettivo da fondare la revoca delle donazioni
immobiliari.
6.
Di conseguenza, la valutazione delle
circostanze e degli atti di causa da parte del primo giudice, che gode di un
ampio margine di apprezzamento (DTF 106 II 304, consid. 3b; Piotet, loc. cit.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 90, m. 32 ad art. 307), resiste ampiamente alle critiche dell’appello che dev’essere pertanto
respinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza giusta
l’art. 148 CPC/TI. Alla parte appellata, che ha presentato osservazioni
opponendosi all’appello, è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili
pronuncia:
I. L’appello 15 febbraio 2010 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 6'000.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 6'100.-
da anticiparsi dall’appellante, sono posti a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 11'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
|
|
- -
|
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).