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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Pellegrini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.402 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 31 maggio 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 2
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con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr.
53'500.- in solido, pretesa alla quale in sede conclusionale si è aggiunta la
richiesta di interessi del 5% dal 1° ottobre 2003; domanda avversata dai
convenuti che hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione
attiva di parte attrice e postulato la reiezione della petizione;
sulla
quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 dicembre 2009, con cui ha
parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al
pagamento di fr. 8'000.-;
appellante
l'attore con atto di appello 15 febbraio 2010, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione per fr.
53'500.-, oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante in medesima data anche la convenuta AO 1, con atto d'appello con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 23 marzo 2010 e la convenuta AO 1 con
osservazioni 14 aprile 2010 postulano la reiezione dei rispettivi appelli di
controparte, protestando spese e ripetibili;
appellante adesivamente il convenuto AO 2 con allegato 14 aprile 2010, con cui
chiede di respingere l’appello di parte attrice e di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel
corso del 1999 AO 1 e AO 2 hanno incaricato l’arch. __________ S__________
della progettazione e dell’inoltro della domanda di costruzione per
l’edificazione di un’abitazione monofamiliare a __________, Comune di __________.
Tale rapporto contrattuale si è interrotto nel corso del 2000, con le pretese
d’onorario esposte dall’architetto rimaste parzialmente impagate a seguito di
asseriti inadempienze e errori professionali imputati al progettista, i cui
dettagli non occorre qui menzionare.
Già nel corso del 1999, sempre con riferimento alla prevista edificazione, AO 1
e AO 2 sono entrati in contatto con l’arch. AP 1. Quest’ultimo, sulla base di
lavori che pretende avere svolto per conto dei primi, con nota d’onorario 18
giugno 2001 (doc. AA e 17) ha formulato pretese per complessivi fr. 43'500.-,
rimaste impagate. I tentativi di addivenire ad un accordo non hanno prodotto
esito alcuno.
B. Con
petizione 31 maggio 2005 l'arch. AP 1 ha quindi convenuto in giudizio, innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, AO 1 e AO 2 per ottenere la loro condanna
al pagamento di fr. 53'500.- in solido. Egli, in estrema sintesi, ha preteso di
aver svolto attività professionale per conto dei convenuti, già nella fase
iniziale a sostegno dell’arch. __________ S__________ e in seguito sulla base
di un rapporto contrattuale autonomo in vista dell’allestimento del contratto
d’appalto con l’impresa generale e dei piani esecutivi. La mercede dovutagli
per contratto ammonterebbe a fr. 43'500.-, alla quale aggiunge la pretesa di
fr. 10'000.- cedutagli dall’arch. __________ S__________, la cui nota
d’onorario era rimasta parzialmente impagata.
C. Con
risposte separate di data 23 e 29 marzo 2006 i convenuti si sono opposti alla
petizione, eccependo entrambi, in via preliminare, la carenza di legittimazione
attiva della parte attrice alla quale ritengono di non aver conferito incarico
alcuno. Essi hanno altresì contestato nel merito il fondamento del vantato credito.
D. Con
allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro
tesi.
Esperita l’istruttoria di causa, con gli allegati conclusivi esse hanno
ribadito le loro precedenti allegazioni e domande, fatta eccezione per l'attore
che ha formulato per la prima volta la richiesta di interessi del 5% dal 1°
ottobre 2003.
E. Il
Pretore, con sentenza 30 dicembre 2009, riepilogate le circostanze in cui le
parti si sono incontrate e hanno avuto relazioni in riferimento alla prevista
edificazione dell’abitazione familiare, ha parzialmente accolto l’eccezione
sollevata dai convenuti, negando la legittimazione attiva dell’arch. AP 1 in
relazione alla pretesa di fr. 10'000.- fatta valere per prestazioni eseguite
dall’architetto __________ S__________. Contrariamente a quanto preteso
dall'attore, la disponibilità del collega architetto a cedere la sua pretesa
non si sarebbe mai concretizzata, motivo per il quale, in assenza di valida
cessione del credito, la legittimazione attiva dell’attore non sarebbe data.
Il primo giudice ha quindi esaminato il contratto venuto in essere tra le
parti, concludendo che i convenuti, contrariamente a quanto da loro preteso,
hanno effettivamente affidato all’attore l’incarico di proseguire nei lavori di
progettazione della loro casa, ciò che comporta di principio il diritto
dell’architetto a vedersi remunerare il lavoro svolto. L’attore non avrebbe
comunque fatto fronte all’onere della prova che gli incombeva in merito alla
congruità della pretesa di onorario esposta poiché, non avendo richiesto una
perizia al riguardo, ha privato il giudice degli elementi che ne avrebbero
permesso una verifica. Unica eccezione è costituita dal costo di fr. 8'000.-
sostenuto dall’architetto per la remunerazione di un collaboratore esterno
incaricato dell’allestimento della bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di
dettaglio, in relazione al quale il Pretore ha riconosciuto una pretesa attorea
di pari importo.
F. La
sentenza pretorile è stata impugnata dall'attore che, con appello 15 febbraio
2010, chiede di accogliere integralmente la petizione per fr. 53'500.-, oltre
interessi del 5% dal 1° ottobre 2003, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
L’appellante, censurando preliminarmente la decisione del Pretore che ha ritenuto
non esservi stata una valida cessione di credito da parte dell'arch. __________
S__________, ribadisce in sostanza il buon fondamento della pretesa e
rimprovera al primo giudice di non aver accertato le prestazioni svolte e
determinato la relativa remunerazione secondo il suo prudente criterio. A torto
il primo giudice avrebbe ritenuto necessaria una perizia.
G. Il
giudizio pretorile è stato impugnato anche dalla convenuta AO 1 che, con atto
d'appello 15 febbraio 2010, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Essa rimprovera al Pretore di aver dedotto dalle circostanze un inesistente
contratto di mandato di progettazione con l’attore e di aver altresì
considerato come avvenuto il pagamento di una somma a terzi, malgrado tale
circostanza non sia stata dimostrata. Nessuna prestazione sarebbe pertanto
stata eseguita dall’attore a favore dei convenuti.
H. Sia
l'attore, con osservazioni 23 marzo 2010, che la convenuta AO 1, con
osservazioni 14 aprile 2010, postulano la reiezione degli appelli di
controparte, protestando spese e ripetibili.
I. Con
osservazioni ed appello adesivo 14 aprile 2010 l'altro convenuto AO 2 chiede di respingere l’appello di parte attrice e di riformare la
sentenza pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli contesta, in estrema sintesi, l'esistenza di un contratto tra le parti e
di essere debitore per prestazioni eseguite dall'architetto o dal suo
collaboratore, la cui pretesa sarebbe stata indebitamente ammessa dal Pretore
pur mancando una prova al riguardo.
considerando
in diritto:
1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. Appello di AO 1
2.1. L'appello della convenuta AO 1 merita di essere esaminato preliminarmente in quanto censura la sentenza pretorile in merito all'esistenza di un contratto di mandato tra le parti. L'accoglimento di tale tesi comporterebbe quindi il respingimento di ogni ulteriore censura proposta dall’appellante principale e l'accoglimento della domanda dell'appellante adesivo.
2.2 L'appellante,
sottolineata la correttezza del giudizio pretorile per quanto concerne la parte
di pretesa attorea respinta, censura la conclusione del Pretore nella misura in
cui condanna i convenuti al pagamento di fr. 8'000.-. A suo dire tale
conclusione si baserebbe su presupposti errati.
Anzitutto il primo giudice avrebbe a torto confermato l'attribuzione di un mandato
di progettazione all'arch. AP 1. Inoltre, il pagamento a terzi della somma in
questione non sarebbe stato provato e, se anche lo fosse, non costituirebbe
comunque il corrispettivo di alcuna valida prestazione eseguita a favore dei
convenuti.
2.3. L'appellante
cerca anzitutto di contestare l'esistenza di un contratto di mandato tra le
parti, proponendo due stralci del verbale di interrogatorio dell'arch. __________
S__________ nell'intento di dimostrare la contraddittorietà di quanto da questi
dichiarato. Tale soggettiva interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal
teste non è però atta a sovvertire la valutazione pretorile che ha
adeguatamente motivato il giudizio, indicando sulla base di quali elementi si
debba concludere essere sorto un rapporto contrattuale tra l'architetto attore
e i convenuti interessati a procedere nella progettazione e edificazione della
casa.
Inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) è per
contro la censura dell'appellante, laddove questi si limita a invocare
genericamente l'esistenza di "altri elementi istruttori" che
andrebbero in direzione contraria a quanto ritenuto dal primo giudice (appello
pag. 4). L'appellante omette di confrontarsi con le tesi del Pretore anche
laddove rimprovera alla controparte di non aver dimostrato esservi stato un
consenso sui punti essenziali del contratto: si limita infatti ad invocare in
modo astratto e generico il disposto dell'art. 1 cpv. 1 CO.
2.4. Inammissibile per carente motivazione è altresì la censura sollevata in via subordinata, con la pretesa di dimostrare che il contratto di mandato per la presentazione di un contratto d'appalto, nella denegata ipotesi in cui sia stato stipulato, non sarebbe comunque stato adempiuto. Insufficiente è al proposito il succinto richiamo ai doc. H e 7 con l’intento di dedurre dal loro raffronto la smentita delle tesi attoree qualificate come fantasiose. La censura è peraltro priva di portata pratica poiché le pretese dell'attore a questo riguardo, ovvero relative alla remunerazione del lavoro svolto per la presentazione di un contratto di appalto con l'impresa, sono comunque state respinte dal Pretore. La remunerazione riconosciuta dal giudizio pretorile concerne infatti unicamente le prestazioni che l'attore avrebbe svolto, con l'ausilio di terzi, in qualità di progettista (si rimanda a questo proposito a quanto esposto in modo più ampio al consid. 2.5). Su questo punto l'appello va quindi respinto.
2.5. Il Pretore ha ritenuto provato "che l'attore in relazione alla progettazione della casa dei convenuti ha versato una remunerazione di fr. 8'000.- (circa) a un collaboratore esterno, che ha allestito una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio". A mente del primo giudice ciò sarebbe emerso dalle dichiarazioni dello stesso collaboratore __________ P__________ sentito quale teste (atto XII). Limitatamente a questo importo, ritenuto compreso nell'onorario complessivo fatturato e preteso dall'attore, la domanda è quindi stata accolta.
L'appellante
tenta di sovvertire tale conclusione affermando che nessuna attività sarebbe
stata svolta dal collaboratore in questione per loro conto, circostanza che
emergerebbe dal semplice confronto tra il doc. H e il doc. 7. Il fatto che
quest'ultimo (ovvero la bozza di contratto d’appalto di impresa generale) fosse
già pronto il 24 novembre 1999, ovvero ad una data precedente la conoscenza tra
la parti, escluderebbe che il collaboratore incaricato di elaborare tale
documento abbia lavorato per loro conto.
La censura non può essere accolta. Infatti, se anche si volesse aderire
all’interpretazione dei documenti data dall’appellante, questi omette di
confrontarsi con il giudizio del Pretore che dalle dichiarazioni del
collaboratore ha dedotto che questi si sarebbe occupato dell’allestimento di
una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio, ovvero di
prestazioni che non possono essere ricondotte semplicemente all’esigenza di
allestire una bozza di contratto d’appalto. Con tali circostanze l’appellante
neppure si confronta, limitandosi ad escludere in modo generico quanto
categorico che il collaboratore in questione abbia svolto qualsivoglia attività
per conto dei convenuti.
A
mente dell'appellante l'assenza di una prova scritta del pagamento, quale una
ricevuta o una fiche bancaria, renderebbe la testimonianza del collaboratore
priva di un conforto. Rilevato come la convenuta non abbia intrapreso nulla in
fase istruttoria in questo senso, ad esempio interpellando il teste sulle
modalità di pagamento (tra le quali ve ne sono peraltro anche di non
documentabili come è il caso per la compensazione di crediti), la
considerazione dell'appellante non è comunque atta a sovvertire la conclusione
pretorile, che non ha rilevato motivo alcuno per considerare la prova testimoniale
non fedefacente o insufficiente.
Irricevibili, poiché proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv.
1 lett. b CPC-TI) sono le considerazioni in merito alla cattiva esecuzione del
mandato siccome i piani in questione sarebbero "infarciti di grossolani
errori" (appello pag. 5) e comunque insufficienti per dare avvio alla fase
di costruzione.
Non permette di sovvertire la conclusione pretorile neppure la circostanza che
la cifra in questione sia stata indicata in modo impreciso, avendo il teste
dichiarato che "per la mia collaborazione ho chiesto all’attore una
remunerazione di circa fr. 8'000.-. Confermo inoltre di essere stato pagato
completamente dall’attore ”(atto XII ). La valutazione del Pretore regge alla
critica poiché si inserisce in un apprezzamento complessivo della remunerazione
dovuta all’architetto per un lavoro svolto. Pur non avendo dato seguito
all'onere probatorio che gli incombeva per la pretesa complessiva di fr. 43'500.-
esposta in causa per le sue prestazioni, l'attore ha indubbiamente svolto
un'attività di progettazione per conto dei convenuti, come accertato nel
giudizio impugnato. Considerate le particolari circostanze, non può pertanto
essere censurato il Pretore laddove ha ritenuto di poter accogliere perlomeno una
parte della pretesa, seppur cifrata in modo impreciso, quantificandola sulla
base degli elementi emersi dall'istruttoria. L'indicazione di circa fr. 8'000.-
di remunerazione fornita dal teste, con il ragguaglio aggiuntivo del tempo
approssimativamente impiegato per svolgere tale mansione (tra le 160 e le 180
ore), è stata ritenuta sufficiente dal Pretore per riconoscere che, almeno in
tale misura, il lavoro svolto dovesse essere remunerato. L'assenza di un
referto peritale ha impedito una verifica oggettiva della pretesa complessiva
esposta, ma neppure l'appellante indica per quali motivi il Pretore non
dovrebbe valutare gli elementi di cui dispone per giudicare se questi
permettono, secondo il suo prudente criterio, di accogliere perlomeno in una
misura assai ridotta la domanda di causa.
2.6. Visto quanto sopra, l'appello di AO 1 è respinto.
3. Appello
dell'arch. AP 1
3.1. Riepilogate le circostanze in cui sarebbe sorto il rapporto
contrattuale tra i convenuti e gli architetti, con particolare riferimento ai
lavori da lui svolti, l'appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver
negato l'esistenza di una valida cessione di credito da parte dell'arch. __________
S__________.
Pur riconoscendo che il tenore del documento invocato come prova dell'asserita
cessione di credito ("procura legale" doc. S) non sia chiaro, viene
rimproverato al Pretore di non aver considerato le precisazioni fornite dal
cedente, sentito quale teste, dalle quali emergerebbe in modo chiaro e univoco
la volontà di cessione del credito.
La censura non può essere accolta. Come ricordato dal Pretore, con riferimento
alla menzionata giurisprudenza del Tribunale federale, la volontà del cedente
deve essere chiaramente riconoscibile e il contenuto dell'atto scritto di
cessione (art. 165 cpv. 1 CO) deve essere sufficientemente esplicito anche per
un terzo estraneo ai rapporti contrattuali fra le parti, in particolare in
merito alla comprensione della titolarità del diritto. E' pertanto la stessa
tesi sostenuta dall'appellante, secondo il quale tale certezza sarebbe
raggiunta con l'ausilio delle dichiarazioni rese dal teste in causa, a
confermare come al momento dell'inoltro dell'azione non potesse essersi
perfezionata una valida cessione di credito.
Non merita accoglimento neppure la pretesa dell'appellante di veder
riconosciuto il doc. S perlomeno quale manifestazione della volontà dell'arch. __________
S__________ di incaricare l'arch. AP 1 per l'incasso della somma. Stando al
tenore del documento, integralmente riprodotto nella sentenza pretorile, nella
misura in cui costituisce valida procura questa è stata conferita all'avv. PA 1
e non all'attore.
La decisione pretorile, che ha negato la legittimazione attiva dell'appellante
per una pretesa non validamente ceduta, merita pertanto conferma.
3.2.
Con la seconda censura d'appello l'attore contesta il mancato accertamento
delle prestazioni da lui svolte a favore dei convenuti, con riferimento al tipo
e alla qualità di lavoro prestato.
Egli rimprovera in particolare al Pretore di aver ritenuto necessaria una
perizia, poiché non è certo con questa che può essere accertato il lavoro
effettuato. Egli ritiene che, in assenza di accordo tra le parti sulla remunerazione
di prestazioni onerose, il giudice debba fissarla applicando i principi generali
secondo il suo prudente criterio. Avendo comprovato lo svolgimento di tutte le
prestazioni allegate negli atti di causa, l’assenza di una prova peritale non
può impedirne il calcolo del compenso.
La censura va respinta. Infatti, oltre a non confrontarsi direttamente con la
conclusione pretorile, alla quale viene più che altro contrapposta una diversa
tesi, l’appellante non espone motivi atti a dimostrare che il primo giudice
potesse disporre, pur in assenza di un referto peritale, degli elementi che
consentissero di decidere in merito alla congruità dell'onorario esposto. Va
infatti ricordato che per accertare un fatto occorre far capo ad una perizia
quando il giudice non dispone delle necessarie conoscenze specifiche (DTF 132
III 83 consid. 3.5). Nel caso di specie è stato accertato che l'attore ha
svolto attività professionale per conto dei convenuti. Tuttavia, contrariamente
a quanto ritiene l'appellante, non è per nulla insostenibile considerare che
per determinare le prestazioni effettivamente svolte e quindi la congruità
delle pretese d'onorario esposte siano necessarie conoscenze specifiche che
esulano da quelle di cui dispone l'autorità giudiziaria. Ciò vale a maggior
ragione in assenza di una pattuizione relativa all'applicabilità delle norme SIA
e tenuto conto delle particolari circostanze in cui è venuto in essere il
contestato contratto tra le parti.
E' peraltro lo stesso appellante, con riferimento al calcolo della
remunerazione, a pretendere che “tra i fattori principali da considerare vi sono
la durata del mandato e l’impegno orario del mandatario, ma anche l’importanza
e difficoltà dell’affare, le responsabilità in gioco, la situazione del
mandatario, in particolare il suo genere di attività” (appello pag. 11), salvo
però omettere di argomentare come il Pretore possa disporre di tutte le
conoscenze tecniche necessarie per una simile valutazione.
Già per questo motivo la censura si rileva pertanto infondata.
A maggior ragione non merita tutela la rivendicazione dell’appellante di poter
rinunciare alla prova peritale sulla base di sue valutazioni personali relative
ai costi, alla celerità e al rischio di causa.
Cade nel vuoto l’invocazione dell’art. 394 cpv. 3 CO, siccome il Pretore non ha
negato che una mercede sia dovuta in applicazione dell’invocato disposto di
diritto materiale, ma ha esposto i motivi per i quali l’attore è chiamato a
sopportare le conseguenze per non aver dato seguito all’onere probatorio che
gli incombeva ai sensi dell’art. 8 CC e del diritto procedurale applicabile.
3.3. Infine,
l'attore rimprovera al Pretore di non essersi riferito alle norme SIA
(segnatamente le norme SIA 102 relative alle prestazioni e agli onorari degli
architetti) per la quantificazione oggettiva del lavoro dell’appellante e il
relativo calcolo del dovuto. L’integrazione di tali normative nel contratto tra
le parti sarebbe conseguenza del fatto che l’attore è subentrato al precedente
architetto, con il quale ne era stata espressamente pattuita l’applicazione
(doc. D).
Le norme SIA non hanno carattere obbligatorio generale. Si tratta, infatti, di
condizioni generali private che si applicano se le parti le hanno integrate nel
contratto (Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht., 3a ed., ni 61 ss.; Gauch,
Der Werkvertrag, 4a ed., ni 237 ss.). Nel caso concreto i convenuti hanno
contestato l'applicabilità della norma SIA e l'attore, gravato dell'onere della
prova in merito alla pattuizione della norma in questione, non ha dimostrato
alcunché in proposito. Di conseguenza, in mancanza di qualsivoglia elemento dal
quale si possa concludere che le parti abbiano pattuito che il loro rapporto
contrattuale è retto dalla norma SIA 102, questa non può trovare applicazione.
A mente dell'appellante, anche in assenza di esplicito accordo, le norme in
questione sarebbero comunque applicabili quale attendibile punto di riferimento
per determinare gli usi dello specifico settore professionale. Secondo tale
uso, il primo giudice sarebbe pertanto stato in grado di commisurare la
remunerazione dell’architetto.
La tesi è finanche irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) siccome tale
sistema di calcolo è stato proposto per la prima volta in questa sede, non
avendo in precedenza l’attore fornito le necessarie indicazioni in merito al
tempo impiegato e alle spese sostenute, e ciò a fronte delle contestazioni
sollevate dai convenuti. Il tentativo di vedersi riconoscere un onorario sulla
base di una tariffa oraria è comunque destinato a fallire, non potendo l'attore
pretendere che il giudice supplisca alle sue carenze probatorie rispetto
all'onere che gli incombeva in merito al numero di ore effettivamente svolto e
alla congruità in relazione al mandato ricevuto.
3.4. Visto
quanto sopra l'appello dell’arch. AP 1 è respinto.
4. Appello adesivo AO 2
4.1. Preliminarmente
l’appellante contesta l’accertamento dei fatti da parte del Pretore, elencando
una serie di errori considerati eclatanti. Ribadito che mai sarebbe stato
conferito un mandato all’attore, al quale era solo stato chiesto un preventivo
per verificare la fattibilità della costruzione nei limiti del budget dei
convenuti, l’appellante critica l’apprezzamento delle prove effettuato dal
Pretore. La testimonianza dell’arch. __________ S__________ non sarebbe
attendibile in quanto persona interessata dall’esito della lite, come ammesso
dal teste stesso, e avendo peraltro questi mentito. Anche se si volesse
ritenere che i convenuti abbiano conferito un mandato all’attore, a mente
dell'appellante nessuna prova sarebbe stata fornita in merito all’esecuzione
degli stessi e al loro valore.
L’appellante contesta in particolare la conclusione pretorile che ha
riconosciuto una remunerazione pari a quella che sarebbe stata versata al
collaboratore esterno per lavori di cui non vi è prova né dell’effettiva
esecuzione, né che siano stati eseguiti in adempimento del mandato in
questione. Anche l’adeguatezza dell’onorario versato al collaboratore non
sarebbe stata dimostrata dall’attore a cui incombeva l’onere della prova,
mancando peraltro agli atti gli schizzi di dettaglio che questi avrebbe
eseguito.
L’assenza di un rapporto contrattuale tra le parti sarebbe dimostrata da due
fatti: l’attore ha sottoposto una bozza di contratto d’appalto mai sottoscritta
(doc. 7 e doc. H) e l’attore neppure disponeva della licenza edilizia, come dimostra
la sua richiesta al Municipio di riceverne copia.
Abbondanzialmente l’appellante rileva la sostanziale identità delle bozze di
contratto a lui sottoposte (doc. H e 7) con i contratti stipulati dall’attore
con altri suoi clienti, ciò che escluderebbe che l’architetto e il suo
collaboratore abbiano svolto lavori specifici per allestire tale documento.
4.2. Inammissibili per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) sono le critiche mosse al Pretore per pretesi accertamenti errati relativi alla proprietà del fondo sul quale vi era l’intenzione di edificare, all’effettiva ricezione di alcuni documenti (doc. D e K) e alla data di invio di una richiesta di pagamento (doc. O). L’appellante si limita infatti ad indicare quali sarebbero le errate deduzioni del primo giudice, senza esporre i motivi per i quali dal preteso svolgimento dei fatti dovrebbe derivare un diverso giudizio sul merito delle domande di causa.
4.3. L’appellante
censura il giudizio pretorile che ha situato nel periodo tra la fine di ottobre
e l’inizio di novembre 1999 il primo incontro tra le parti, che si sarebbe
invece tenuto il 26 novembre 1999. Tale errore sarebbe di rilievo poiché
antecedenti a tale incontro sarebbero la prima bozza di contratto datata 24
novembre (doc. 7) e un preventivo di una ditta specializzata del 25 novembre
1999 (doc. G).
La censura non merita accoglimento. Infatti, a prescindere dalla data esatta
del primo incontro tra le parti, il Pretore ha comunque situato il momento del
conferimento dell’incarico litigioso ad una data posteriore a quella
dell’inoltro della domanda di costruzione (quindi successiva al 14 dicembre
1999), ritenuto che al nuovo architetto fosse stato dato mandato di proseguire
nei lavori di progettazione. A sostegno di tale accertamento il primo giudice
ha ampiamente riportato le dichiarazioni rese dall’arch. __________ S__________,
sentito come teste.
Il Pretore ha quindi ritenuto esservi stato un adempimento di quel mandato
anche tramite l’incarico conferito dall’architetto ad un collaboratore esterno
“che ha allestito una bozza dei piani esecutivi e degli schizzi di dettaglio”
(sentenza impugnata pag. 5 consid n. 3).
Contrariamente a quanto insistentemente ribadito dall’appellante, la
prestazione del collaboratore non può essere considerata semplicemente come
premessa per l’allestimento della bozza di contratto di appalto (doc. H e 7) e
dunque quale lavoro eseguito prima del conferimento di qualsivoglia mandato.
Così come sono stati prodotti, questi documenti sono infatti delle bozze non
ancora sottoscritte e pure incomplete non contenendo altro che le usuali
clausole contrattuali e una dettagliata quanto generica descrizione d’opera.
Nessun quantitativo, nessuna misura, nessun dettaglio esecutivo è infatti
desumibile da questi documenti, agli atti in una versione parziale siccome
mancano componenti determinanti quali “i piani della domanda di costruzione ed
esecutivi allegati al capitolato d’appalto come da distinta che segue
…(omissis)”, ovvero una parte integrante del contratto (come si evince dagli
stessi doc. 7 e H, pag. 3, clausola contrattuale Art. 2 “Basi di contratto”).
L’interpretazione del contratto d’appalto, peraltro rimasto allo stadio di
semplice bozza, non è oggetto della presente vertenza. Ciò nonostante, non può
essere rimproverato al Pretore di aver respinto la tesi semplicistica e
schematica dei convenuti tendente a dimostrare che ogni lavoro svolto
dall’attore e dal suo collaboratore debba per forza essere precedente alla data
in cui la prima bozza è stata proposta ai potenziali committenti dell’opera. E’
infatti il tenore stesso della bozza di contratto d’appalto a smentire questa
tesi, siccome indica che una serie di piani - che si ricorda sono tutti parti
integranti del contratto - sono quelli allegati alla domanda di costruzione,
mentre altri piani specifici potrebbero addirittura essere allestiti
posteriormente, al più tardi entro l’inizio dei lavori se mancanti al momento
della stipulazione (doc. 7 e H pag. 3, clausola contrattuale Art. 2, in fine).
Tale modo di procedere non è affatto inusuale secondo l’ordinario andamento
delle cose e la stessa pretesa dell’appellante lo conferma. Se la bozza di
contratto (doc. H e 7) non fosse altro che un’offerta e “le offerte non si
fanno pagare” (appello pag. 16), non vi è elemento alcuno che permetta di
dedurre che tale gratuità si estenda all’insieme delle prestazioni di
architetto elencate nel contratto d’appalto di impresa generale, di cui i piani
di dettaglio sono parte integrante.
La tesi dell’appellante non è pertanto atta a scalfire la conclusione pretorile
che ha ravvisato nelle prestazioni svolte dal collaboratore del mandatario un
lavoro di allestimento di piani esecutivi e di schemi di dettaglio, in
adempimento del mandato di progettazione conferito dai convenuti all’attore,
incaricato appunto di proseguire nei lavori di progettazione posteriori
all’inoltro della domanda di costruzione.
4.4. Non
sono atte a sovvertire la conclusione del Pretore, né la mancata sottoscrizione
di una o l’altra delle bozze di contratto d’appalto (doc. 7 e doc. H), né
l’eventualità che l’attore non disponesse della licenza edilizia, come
dimostrerebbe la sua richiesta al Municipio di riceverne copia. Questa
circostanza sarebbe infatti coerente con il fatto, dal quale la conclusione
pretorile diparte, che il lavoro di progettazione iniziale, comprensivo
dell’inoltro della domanda di costruzione, sia stato svolto dall’arch. __________
S__________.
Pure irrilevante è la pretesa identità sostanziale delle bozze di contratto
(doc. H e 7) con i contratti stipulati dall’attore con altri suoi clienti. Per
i motivi esposti in precedenza (cfr. considerando 4.3) è chiaro che le bozze
incomplete di contratto ricalcano uno schema predefinito, usuale e certamente
non elaborato specificatamente per un solo potenziale committente. Sarebbero
infatti state proprio le parti mancanti, segnatamente i piani e le scelte di
dettaglio, a costituire la peculiarità di questo progetto e dunque l’oggetto
principale dell’attività di progettazione dell’architetto.
4.5. Contrariamente a quanto pretende l’appellante non vi sono elementi che permettano di dedurre che il teste arch. __________ S__________ abbia mentito. Né il Pretore era in altro modo impedito a tenere conto di quanto riferito da questo teste, sentito previa delazione di giuramento, per il solo fatto che si sia dichiarato interessato alla lite limitatamente all’incasso della sua nota d'onorario rimasta parzialmente scoperta (doc. S e atto XIII). Infatti, il codice processuale ticinese ammette anche una tale testimonianza, demandando al Giudice la valutazione circa la sua portata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 721 ad art. 229), mentre l'appellante si limita ad esprimere una soggettiva valutazione al proposito propugnando un'aprioristica esclusione della testimonianza in questione.
4.6. Visto
quanto sopra l'appello adesivo di AO 2 è respinto.
5. Entrambi
gli appelli principali, così come quello adesivo vanno pertanto respinti.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 45'500.- (53'500.- ./.
8'000.-) per l'appello dell'attore e di fr. 8'000.- per l'appello principale e
l'appello adesivo dei convenuti, seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 148 CPC-TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI e la LTG
dichiara e pronuncia
1. 1.1. L’appello 15 febbraio 2010 dell'arch. AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
1.2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2’000.-
da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a ciascuna delle controparti fr. 1'500.- per ripetibili.
2. 2.1.
L’appello 15 febbraio 2010 di AO 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto
2.2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'arch. AP 1 fr. 500.- per ripetibili.
3. 3.1.
L’appello adesivo 14 aprile 2010 di AO 2, nella misura in cui è ricevibile, è
respinto.
3.2. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 500.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico. Non si
attribuiscono ripetibili.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).