Incarto n.
12.2010.39

Lugano

16 marzo 2010/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.154 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 8 febbraio 2010 da

 

 

AO 1

 

 

contro

 

 

AP 1

 

 

 

 

 

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di consiglio di amministrazione e di persone abilitate a rappresentare la società in Svizzera, domanda sulla quale la convenuta non si è espressa;

 

nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 9 febbraio 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

 

appellante la convenuta con atto 19 febbraio 2010, con cui inoltra ricorso contro la decisione di radiare la AP 1 dal registro di commercio;

 

mentre l'istante non è stato richiesto di presentare osservazioni al gravame;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

                                         che con istanza 8 febbraio 2010 l’Ufficio cantonale del registro di commercio ha convenuto in giudizio AP 1, innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo al Pretore di adottare le misure necessarie nei confronti della società, priva dal 22 dicembre 2009 di amministratore e di persone abilitate a rappresentarla;

 

                                         che l'istante rileva di aver invano diffidato - mediante raccomandata 22 dicembre 2009 e a mezzo di pubblicazione sul FUSC del 5 gennaio 2010 - le persone obbligate alla notificazione a ripristinare la situazione legale, ritenuto che a seguito della cancellazione dell'amministratore unico la società era priva di amministratore;

 

                                         che il Pretore, preso atto che nel termine assegnato la parte convenuta non aveva provveduto a ripristinare la situazione legale, con sentenza 9 febbraio 2010, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

 

                                         che con lo scritto 19 febbraio 2010 che qui ci occupa la convenuta ha inoltrato ricorso contro la decisione di radiazione dal registro di commercio, rilevando di aver inoltrato al Registro di Commercio l'istanza per iscrivere il nuovo amministratore della società in data 19 febbraio 2010;

 

                                         che l’appello non è stato intimato all’istante;

 

 

considerando

 

 

in diritto:

 

                                         che in questa sede la convenuta non spiega per quale motivo le ragioni di fatto e di diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili - sarebbero errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del giudice di prime cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione imposte, pena la sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);

                                         che l’unico argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di modifica del giudizio di prime cure, ovvero il fatto di aver provveduto nel frattempo a ripristinare la situazione legale, non giustifica in alcun modo l’accoglimento del gravame, considerato che, per ammissione della stessa appellante, la nomina del nuovo amministratore è avvenuta solo il 18 febbraio 2010, vale a dire dopo l’emanazione della sentenza impugnata;

 

                                         che, a prescindere dal fatto che in seconda istanza non è permessa né la produzione di nuovi documenti né l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), per cui la nomina del nuovo amministratore, successiva alla decisione impugnata,  non può comunque essere considerata, va ancora rilevato come,  se sotto l'egida del precedente diritto era ancora possibile revocare lo scioglimento della società se entro tre mesi la situazione legale era ristabilita (art. 86 cpv. 3 vORC), questa possibilità è venuta meno con l'entrata in vigore della nuova ORC, ove è ormai limitata ai casi di scioglimento per mancanza di domicilio legale (art. 153 cpv. 5 ORC; Watter / Wieser, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, no 26 ad art. 731b CO);

 

                                         che, di conseguenza, il Pretore ben poteva dichiarare lo scioglimento della convenuta in applicazione dell'art. 731b CO;

 

                                         che l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

 

                                         che il valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 5; Rep. 1985 p. 31);

 

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

 

 

Per i quali motivi

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 19 febbraio 2010 diAP 1 è respinto.

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico.

                                                                               

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

 - Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano

 - Ufficio federale del registro di commercio, Berna

                                        

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).