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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Pellegrini |
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segretario: |
Bettelini, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.66 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 23 aprile 2009 da
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contro |
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AO 2
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'063'579.- oltre interessi al 5% dalla data della petizione, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’istanza di intervento accessorio in lite, in favore della parte attrice, proposta il 17 novembre 2009 da AP 1 (rappr. da), avversata dal convenuto con osservazioni 3 dicembre 2009, e che il Pretore, con decreto 4 dicembre 2009, ha respinto;
appellante l’interveniente con atto di appello 30 dicembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di intervento accessorio in lite, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto delle osservazioni 20 gennaio 2010 dell’attrice, che non si oppone all’accoglimento del gravame, e di quelle datate 28 gennaio 2010 del convenuto, che postula la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 23 aprile 2009 AO 1, cessionaria ex art. 260 LEF delle pretese che la massa fallimentare di Z__________ __________ vantava nei confronti degli organi societari giusta l’art. 754 segg. CO, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona la condanna di AO 2, già amministratore unico di quest’ultima società, al pagamento di fr. 1'063'579.- più interessi;
che il 19 agosto 2009 il convenuto si è opposto alla petizione ed ha denunciato la lite a AP 1, nei confronti del quale riteneva di vantare un diritto di regresso, evidenziando in particolare come costui fosse stato organo di fatto della società fallita e, in qualità di mandante di __________, di cui il convenuto era amministratore unico, lo avesse in sostanza incaricato di seguire le sue istruzioni, come poi fatto;
che il 17 novembre 2009 AP 1 ha comunicato di rifiutarsi di intervenire in lite a sostegno del convenuto ed ha al contrario dichiarato di voler intervenire a favore dell’attrice: a quel momento ha in particolare negato di aver funto da amministratore di fatto della società fallita ed ha sostenuto di avervi investito mezzi propri e di suoi clienti che sarebbero poi andati persi a seguito delle gravi mancanze del convenuto;
che, diversamente dall’attrice, la quale il 24 novembre 2009 ha dichiarato di non opporsi alla domanda dell’interveniente, il convenuto, con scritto 3 dicembre 2009, ha chiesto di respingere la domanda, contestando che i presupposti per un intervento accessorio a favore dell’attrice fossero adempiuti;
che il Pretore, con il decreto 4 dicembre 2009 ora impugnato, ha respinto la domanda di intervento, rilevando come l’interesse addotto dall’interveniente per intervenire a favore dell’attrice non fosse giuridico ma solo economico, il che non giustificava l’auspicato intervento in lite;
che con l’appello 30 dicembre 2009 che qui ci occupa l’interveniente chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di intervento accessorio in lite: rammentato che il convenuto lo aveva chiamato in causa a più riprese negli allegati preliminari e gli aveva persino denunciato la lite (con gli effetti previsti da questo istituto giuridico), egli ritiene di avere un interesse giuridico, e non solo economico, ad intervenire in lite, essendo intenzionato a far accertare anche i fatti da lui in precedenza evidenziati e ad evitare che i fatti addotti dal convenuto siano accertati in modo erroneo, il tutto per far sì che tutte quelle circostanze, che gli sarebbero poi state opponibili nell’azione di regresso in forza della denuncia di lite, non abbiano a pregiudicare la sua (futura) posizione processuale; il suo intervento accanto all’attrice s’imporrebbe in definitiva per accertare l’esclusiva responsabilità del convenuto, senza con ciò alcun suo coinvolgimento;
che delle osservazioni 20 gennaio 2010 dell’attrice, che non si oppone all’accoglimento del gravame, e di quelle datate 28 gennaio 2010 del convenuto, che postula invece la reiezione dell’appello, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi;
che giusta l’art. 51 cpv. 1 CPC chiunque rende attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest’ultima;
che i presupposti dell’intervento accessorio, oltre beninteso all’inoltro di una formale domanda in tal senso, sono l’esistenza di una lite pendente fra altre persone e l’esistenza di un interesse giuridico da parte dell’interveniente (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, p. 80 seg. e 89; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 27 n. 71 seg.; II CCA 2 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.39);
che il requisito dell’interesse giuridico dell’interveniente è in particolare ritenuto esistere quando l’esito del processo tra le parti principali può influenzare un rapporto giuridico tra costui e la parte da lui assistita (o la sua controparte), o in altre parole quando i diritti dell’interveniente dipendono dall’esistenza di diritti o di rapporti giuridici che formano oggetto del processo fra le parti principali (Ottaviani, op. cit., p. 90; Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, p. 11): ciò è segnatamente il caso quando l’esistenza del diritto del terzo dipenda dalla vittoria della parte da lui assistita, quando un obbligo del terzo sorga a seguito della perdita del processo della parte da lui assistita, oppure ancora quando la decisione nel procedimento principale abbia effetti pregiudiziali vincolanti nei confronti del terzo (DTF 65 II 242; cfr. pure Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 2ª ed., n. 1 seg. ad § 44 ZPO);
che nel caso di specie l’interveniente non pretende - né del resto potrebbe oggettivamente farlo - che l’esistenza di un proprio diritto sarebbe condizionato alla vittoria dell’attrice nella lite che la oppone al convenuto, rispettivamente che un suo obbligo sarebbe sorto a seguito della perdita del processo da parte dell’attrice;
che egli, oltretutto per la prima volta solo in questa sede e dunque in maniera irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), giustifica la sua domanda di intervento essenzialmente con l’effetto pregiudiziale che la decisione resa nel procedimento principale, le cui risultanze gli sarebbero opponibili a seguito della denuncia di lite inoltratagli a suo tempo, potrebbe avere nella successiva azione di regresso promossa nei suoi confronti dal convenuto;
che egli nell’occasione fa esplicito riferimento al principio giurisprudenziale secondo cui se il denunciato in lite non è intervenuto, faranno stato anche nei suoi confronti le constatazioni di fatto e le applicazioni del diritto fatte dal giudice nella causa principale fra le parti dirette, come se si trattasse sopra questi punti di cosa giudicata anche nei di lui riguardi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 60): a torto;
che tale principio, ritenuto eccessivamente perentorio e foriero di malintesi, è in effetti stato oggetto di precisazione da parte di quegli stessi commentatori, i quali hanno aggiunto che non necessariamente l’integralità del primo giudizio, dei suoi dispositivi e degli accertamenti che ne stavano alla base era vincolante per il litisdenunciato: ciò valeva in particolare per gli eventuali accertamenti di fatto o le considerazioni di diritto che attenevano alla sua personale posizione giuridica, in quanto gli stessi erano stati emessi in un procedimento (quello del litisdenunciante) che non lo vedeva quale parte e dove egli non aveva avuto in alcun modo la possibilità di difendere le sue ragioni, la soluzione contraria violando palesemente il precetto del diritto di essere sentiti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 205 ad art. 60 con esempi; cfr. pure Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 314);
che, tornando alla fattispecie in esame, si osserva che i fatti (menzionati in precedenza) che il convenuto e l’interveniente pretendono di voler accertare nella causa principale (e meglio la sua contestata qualità di organo di fatto della società fallita e/o di mandante indiretto del convenuto) non sono di per sé rilevanti per l’esito di quel procedimento (cfr. II CCA 2 dicembre 2004 inc. n. 12.2004.39) e dunque nemmeno necessiterebbero di essere chiariti in quella procedura, l’istituto dell’intervento accessorio in lite non avendo ovviamente lo scopo di ampliare il tema dell’azione principale ad aspetti che non riguardano il rapporto giuridico tra le parti principali (in concreto il carattere esclusivo o meno della responsabilità del convenuto); e comunque, alla luce di quanto precede, gli eventuali accertamenti in tal senso contenuti nella futura sentenza della causa principale neppure sarebbero vincolanti per l’interveniente, sia pure litisdenunciato;
che in tali circostanze, dovendosi con ciò negare l’esistenza di un interesse giuridico dell’interveniente a partecipare alla lite accanto all’attrice, il giudizio con cui il Pretore ha respinto la domanda d’intervento può senz’altro essere confermato;
che l’appello, infondato, deve pertanto essere respinto nella misura in cui è ricevibile;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'063'579.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 dicembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellato AO 2 fr. 2’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).