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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.29 (azione revocatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 10 marzo 2008 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con la quale l’attrice ha chiesto la revoca dell’atto di compravendita tra C__________h e AP 1 avente per oggetto il fondo part. n. __________, e la retrocessione dello stesso a C__________, con ordine all’Ufficio di esecuzione e fallimenti (qui di seguito UEF) di Locarno di assoggettare detto fondo all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno;
domande alle quali si è opposto il convenuto, e che il Pretore ha accolto con sentenza 8 febbraio 2010;
appellante il convenuto che con atto d’appello 19 febbraio 2010 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione;
mentre l’attrice, con osservazioni 8 aprile 2010, postula la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto:
A. Il 15 marzo 2002 la società AO 1 ha concesso un mutuo di fr. 250'000.– a N__________ e C__________. Il relativo contratto prevedeva l’obbligo per i mutuatari, impegnatisi in via solidale, di restituire la somma mutuata, oltre interessi al 5 %, entro il 15 agosto 2002. Il 28 marzo 2007, non avendo i mutuatari restituito la somma in questione, AO 1 ha escusso per l’importo complessivo di fr. 255’238.50 C__________, la quale ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo. AO 1 ha quindi adito la Pretura del distretto di Locarno-Città per chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, che è stato concesso con sentenza 11 ottobre 2007. Nel seguito della procedura esecutiva avviata da AO 1, l’UEF di Locarno ha accertato che C__________ non disponeva di beni o salari pignorabili, ragione per cui l’11 dicembre 2007 ha emesso un attestato di carenza di beni per complessivi fr. 326’858.20 in favore della creditrice.
B. Contestualmente alla procedura esecutiva aperta nei suoi confronti, il 28 settembre 2007 C__________ ha stipulato con il proprio convivente AP 1 un contratto di compravendita avente per oggetto il fondo part. n. __________ ubicato in territorio di __________ per l’importo di fr. 320'000.–. L’atto notarile prevedeva che il prezzo di vendita dell’immobile di fr. 320'000.- era corrisposto con l’assunzione da parte dell’acquirente dei debiti ipotecari gravanti l’immobile, pari a complessivi fr. 240'000.–, con il pagamento di fr. 50'000.– a C__________, mentre il saldo di fr. 30'000.– dovuto alla venditrice era soluto con la compensazione di un debito per pretese locative che ella aveva nei confronti del convivente.
C. Con petizione 10 marzo 2008 AO 1 ha adito la Pretura del distretto di Locarno-Città postulando la revoca dell’atto di compravendita summenzionato e la retrocessione del fondo a C__________, chiedendo altresì che fosse fatto ordine all’UEF di Locarno di assoggettare detto fondo all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno. A detta dell’attrice la procedura esecutiva aperta nei confronti di C__________ era risultata infruttuosa a causa dell’alienazione del fondo, avvenuta nell’anno precedente il pignoramento, e il convenuto L__________ aveva acquistato il bene mediante una donazione mista, pagando un corrispettivo che non rispecchiava il valore venale dell’immobile, di modo che erano date le condizioni dell’azione revocatoria ai sensi dei combinati art. 285 e 286 LEF. L’atto di compravendita, prosegue l’attrice, sarebbe revocabile anche in applicazione dell’art. 288 LEF, avendo la debitrice manifestamente alienato il fondo litigioso con l’intenzione di sottrarlo alla procedura esecutiva aperta nei suoi confronti, intenzione che era sicuramente nota al convenuto.
D. Il convenuto ha proposto la reiezione della petizione nella risposta 3 giugno 2008, contestando l’esistenza delle condizioni di un’azione revocatoria. Egli ha addotto in sostanza che il prezzo di vendita rispecchiava il valore di stima del fondo in oggetto, ragione per cui l’atto di compravendita non poteva essere equiparabile a una donazione. Il convenuto ha altresì contestato che l’agire di C__________ fosse di carattere doloso, adducendo che ella avrebbe alienato l’immobile, non già nell’intento di sottrarlo alla procedura esecutiva aperta nei suoi confronti, ma esclusivamente allo scopo di evitare un incremento dell’onere ipotecario, saldando nel contempo i debiti di mantenimento che ella aveva nei di lui confronti.
E. In sede di conclusioni, l’attrice si è riconfermata nelle sue domande e allegazioni, adducendo fra l’altro che in concreto sarebbero adempiuti anche gli estremi dell’azione revocatoria in applicazione dell’art. 287 LEF. Il convenuto, dal canto suo, ha ribadito la propria posizione, opponendosi integralmente alle allegazioni di controparte.
F. Con sentenza 8 febbraio 2010 il Pretore ha accolto la petizione. Posta l’applicabilità dell’art. 288 LEF alla fattispecie in narrativa, egli ha innanzitutto riscontrato alcune anomalie nel contratto di compravendita, rilevando in sostanza che il debito ipotecario effettivamente assunto dall’acquirente risultava essere inferiore a quello indicato nel contratto e che non vi era chiarezza circa la reale destinazione dell’importo di fr. 50'000.–, asseritamente versato dal convenuto per saldare gli interessi arretrati del debito ipotecario. Il Pretore ha inoltre osservato che anche il presunto credito vantato dal convenuto per pretese locative era quantomeno di dubbia esistenza, sia nel suo fondamento che nel suo ammontare. Fatte queste premesse e viste le altre circostanze del caso di specie, il Pretore ha in sostanza accertato che l’operazione di compravendita aveva arrecato pregiudizio all’attrice, che l’agire di C__________ era di carattere doloso poiché manifestamente volto a sottrarre il fondo in questione all’esecuzione aperta nei suoi confronti e che quest’ultima aveva operato con la connivenza del terzo beneficiato, ovvero del convenuto, ciò che adempiva tutti i presupposti dell’azione revocatoria ex art. 288 LEF.
H. Insorto con appello 19 febbraio 2010, il convenuto postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, mentre l’appellata, con le proprie osservazioni, chiede la reiezione del gravame; entrambi con protesta di spese e ripetibili. Delle loro argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
e considerato
in diritto:
1. La sentenza pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), di sorta che la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal codice di procedura civile ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC).
2. L’azione revocatoria ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recare pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’applicazione dell’art. 288 LEF presuppone innanzitutto che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione. Nel caso di una controprestazione equivalente non vi è un pregiudizio per i creditori (DTF 5A_437/2010 del 9 marzo 2011, consid. 4.1). .Affinché l’atto pregiudizievole possa essere revocato, è inoltre necessario che il debitore abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. In tal senso è sufficiente la negligenza, talché l’intenzione è reputata data già quando il debitore poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia stata intrapresa allo scopo diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 5A_437/2010 del 9 marzo 2011, consid. 4.2; Peter, in: Commentaire Romand, 2005, n. 10 ad art. 288 LEF; Stahelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, 2a ed., n. 16 ad art. 288 LEF). Da ultimo è ancora necessaria la connivenza del terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto, prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 135 III 276, consid. 8.1).
3. L’appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di avere considerato a torto che l’alienazione del fondo ha portato pregiudizio all’appellata. Egli reputa infatti che dal profilo economico l’operazione risulterebbe neutra, ritenuto che C__________, pur essendosi spogliata del fondo in questione, si è contemporaneamente liberata degli oneri ipotecari gravanti l’immobile (debito ipotecario e interessi passivi scaduti), da lui ripresi, rifondendogli inoltre parte di quanto gli spettava a titolo di assistenza, ovvero fr. 30'000.–. Inoltre, prosegue l’appellante, il fatto che la venditrice abbia posto in vendita il fondo in oggetto già dal 2004, senza ottenere riscontri, dimostrerebbe che non vi è interesse alcuno ad acquistarlo, ragione per cui, quand’anche il fondo fosse stato venduto ai pubblici incanti, il provento della realizzazione avrebbe unicamente permesso di tacitare le pretese della banca. Nessuno di questi argomenti può essere condiviso.
3.1 Quanto all’asserita neutralità della vendita in oggetto, basti dire che la debitrice, come ha rammentato l’appellante medesimo, non solo si è liberata degli oneri ipotecari gravanti il fondo, ma ha anche pagato, ponendolo in compensazione, un debito di fr. 30'000.– (oltretutto di dubbia esistenza, come si vedrà qui in appresso) che aveva nei di lui confronti. Altrimenti detto, un (presunto) creditore è stato avvantaggiato dall’operazione a detrimento di un altro, l’appellata, che oltretutto aveva già avviato una procedura esecutiva per vedere soddisfatte le proprie pretese. Per poi tacere del fatto (di cui meglio si dirà) che il debito ipotecario effettivo ripreso dall’appellante risulta essere inferiore a quello indicato dalle parti sul contratto di compravendita, il che gli ha evidentemente procurato un vantaggio supplementare. È pertanto pacifico che, dal punto di vista dell’appellata, la vendita del fondo non può essere considerata come un’operazione neutra.
3.2 Per quanto concerne il secondo argomento addotto dall’appellante a sostegno della sua tesi, si tratta di affermazioni che non trovano riscontro negli atti di causa. La realtà processuale, che costituisce il fondamento dell’odierno giudizio, è già stata accertata dal Pretore, il quale ha correttamente ritenuto che l’appellata si ritrova oggi in possesso di un attestato di carenza di beni per l’intero ammontare del suo credito poiché C__________, con il suo agire, ha di fatto alienato il solo bene pignorabile in suo possesso, bene di cui l’appellata, che ha ottenuto causa vinta nella procedura esecutiva aperta nei confronti della debitrice, avrebbe potuto chiedere la realizzazione per vedere la propria pretesa almeno parzialmente tacitata. Soddisfatto il credito della banca, infatti, il residuo del provento della realizzazione del fondo sarebbe stato utilizzato per soddisfare i crediti non garantiti da pegno, come quello dell’appellata. Il pregiudizio per il creditore è del resto presunto allorquando questi, come nella fattispecie, è in possesso di un attestato di carenza di beni (DTF 99 II 27, consid. 3), presunzione che l’appellante, con le sue censure, non ha saputo sovvertire.
4. L’appellante rimprovera altresì al Pretore di aver ritenuto a torto che né la destinazione data alla somma di fr. 50'000.– né l’ammontare del debito ipotecario potevano dirsi accertati, adducendo in sostanza che la vendita è avvenuta nella più totale trasparenza e che l’istruttoria e i documenti versati agli atti hanno permesso di dimostrare sia l’avvenuto pagamento dell’importo di fr. 50'000.–, sia l’ammontare del debito ipotecario. L’appellante censura altresì la sentenza impugnata nella misura in cui il giudice di prime cure ha considerato che sussistevano dubbi anche in merito al fondamento e all’ammontare del credito di fr. 30'000.– per pretese locative.
4.1 Come già evocato, l’importo di fr. 50'000.– menzionato nel contratto di compravendita sarebbe stato pagato dall’appellante per saldare gli arretrati degli interessi passivi del debito ipotecario, ammontanti a complessivi fr. 49'992.45 (doc. 1). Contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, tuttavia, detto pagamento, oltre che non essere comprovato da nessun documento agli atti, non è avvenuto in circostanze del tutto chiare. In sede d’interrogatorio formale, l’appellante non ha saputo spiegare in modo preciso l’operazione, adducendo che “vi erano questi interessi da pagare e so che sono stati pagati da me personalmente ma non posso rispondere quali passi ha intrapreso la Banca per l’incasso di questi interessi poiché non mi è noto” (interrogatorio formale 9 novembre 2009 di AP 1, pag. 2, ad 8). Nemmeno il momento del versamento ha potuto essere stabilito con certezza dal giudice di prime cure. Sorprendentemente, l’appellante non ricorda infatti la data in cui sono stati versati i fr. 50'000.– (ibid., pag. 2, ad 6) e non ha nemmeno saputo indicare per quale motivo questo importo non è stato versato al momento della compravendita (ibid., pag. 2, ad 7). Tutto ciò considerato, anche volendo ritenere comprovato il pagamento degli interessi passivi da parte dell’appellante, i dubbi espressi dal Pretore in merito a quest’operazione sono condivisibili.
4.2 Né può dirsi chiara la questione dell’ammontare del debito ipotecario assunto dall’appellante. Sebbene il contratto di compravendita indichi un onere ipotecario pari a complessivi fr. 240'000.– (corrispondenti al valore delle due cartelle ipotecarie gravanti il fondo; doc. 2, pag. 2), da alcuni documenti bancari prodotti dall’appellante medesimo si evince che al 31 dicembre 2006 il debito era diminuito da fr. 240'000.– a fr. 38'750.–, e che al 31 dicembre 2007 lo stesso era di soli fr. 35'000.– (doc. 2, pag. 3-4). Risulta inoltre che il 17 gennaio 2008 l’appellante ha effettuato un pagamento di fr. 37’000.– in favore di C__________ quale “saldo debito Part. __________ e Nr. __________ __________ (secondo documento richiamato dalla Banca __________). Vista la (peraltro chiara) causale del pagamento, e ritenuto che per i motivi sopra descritti non può trattarsi di un pagamento a copertura degli interessi passivi scaduti (asseritamente pagati dall’appellante in data imprecisata), è legittimo ritenere che il pagamento in discussione fosse destinato proprio a estinguere il debito ipotecario di C__________, che in definitiva risulta essere ben inferiore a quello, di fr. 240'000.–, indicato sul contratto di compravendita. Checché ne dica l’appellante, dunque, la questione dell’ammontare del debito ipotecario è tutto fuorché comprovata.
4.3 A dispetto di quanto sembra pretendere l’appellante, anche la questione del debito di fr. 30'000.– per pretese locative (posto in compensazione dalle parti) appare tutt’altro che trasparente. Come si evince dal contratto di compravendita, detto importo va inteso come “Miete Wohnung für 2004 – 31.12.2006” (doc. 2, pag. 3). In sede di risposta, l’appellante ha spiegato che C__________, che dal 2004 non esercitava alcuna attività lucrativa, “[s]in dall’inizio della convivenza (…) ha comunque inteso riconoscere al convivente le spese di mantenimento, quantificabili in non meno di Fr. 4'000.-- / 5'000.-- al mese” (risposta, pag. 3, ad 5). Viste le cifre indicate, mal si comprende però per quale ragione il contributo dovuto da C__________ ammontasse “solamente” a fr. 30'000.–, laddove sulla scorta delle cifre succitate l’importo totale per il periodo in questione avrebbe dovuto essere ben superiore. Significativo è inoltre il fatto che l’appellante, in sede d’interrogatorio formale, ha dichiarato di non ricordare con precisione la data in cui lui e C__________ si erano accordati sull’obbligo di versargli o riconoscergli un canone di locazione, soggiungendo che “mi sembra che sia nel periodo vicino alla data in cui abbiamo sottoscritto il contratto di compravendita” (interrogatorio formale 9 novembre 2009 di AP 1, pag. 1, ad 1). Il medesimo ha altresì affermato di non rammentare “quanto pattuito di canone di locazione; al momento in cui è stato fatto il contratto (…), abbiamo eseguito un conteggio e la signora C__________ mi doveva questi fr. 30'000.--” (ibid., pag. 1, ad 2). Senza voler mettere in dubbio la fondatezza della pretesa, che di principio appare legittima, l’operazione sopra descritta sembra in definitiva essere puramente strumentale alla vendita del fondo. Anche la censura in discussione si rivela quindi infondata.
5. L’appellante contesta poi l’esistenza di un comportamento doloso da parte di C__________. Egli fa valere in sostanza che la sua convivente aveva intrapreso delle trattative per vendere il fondo già dal 2004, il che escluderebbe d’acchito la tesi, ritenuta dal giudice di prime cure, secondo cui ella avrebbe intenzionalmente venduto il bene per sottrarlo alla procedura esecutiva aperta nei suoi confronti. L’appellante ribadisce altresì che la concretizzazione della vendita, così come la sua tempistica, sarebbero state esclusivamente dettate dalla necessità della sua convivente di non compromettere ulteriormente la di lei già difficile situazione economica. In concreto, come già si è detto C__________ ha venduto il fondo in narrativa nelle more della procedura esecutiva aperta nei suoi confronti dall’appellata, e meglio tre giorni dopo l’udienza del 25 settembre 2007 inerente la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione inoltrata dalla creditrice (doc. L), domanda che è poi stata accolta dal Pretore con sentenza 11 ottobre 2007. Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto a ragione che l’alienazione del fondo in oggetto è avvenuta in tempi quantomeno sospetti. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il fatto che C__________ abbia manifestato la volontà di spossessarsi del fondo già in precedenza è privo di rilevanza. La pregressa intenzione di vendere – peraltro comprensibile visto l’ammontare degli interessi passivi scaduti sul debito ipotecario – non esclude che un comportamento doloso possa essere insorto in un secondo tempo. A riprova di ciò, va sottolineato come la debitrice, pur avendo verosimilmente preso disposizioni per vendere il fondo già dal 2004 (doc. 4), abbia stranamente deciso di alienarlo proprio nel momento in cui l’esito della procedura esecutiva appariva ormai scontato, tanto che durante l’udienza del 25 settembre 2007 il suo patrocinatore aveva persino dichiarato di non opporsi di principio alla domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione (riservandosi naturalmente la facoltà di sollevare eventuali eccezioni nel corso di una possibile futura procedura di disconoscimento del debito), chiedendo che gli fosse concesso un termine fino al 2 ottobre 2007 per sottoporre la questione alla sua mandante per avvallo (doc. L, pag. 2). In queste circostanze, dunque, la decisione di vendere il fondo non può che avere una connotazione dolosa.
6. A confortare la tesi del dolo vi è poi il fatto che, come emerge da quanto sopra esposto, la compravendita litigiosa è caratterizzata da operazioni di dubbia natura o poco trasparenti, spesso volte a favorire l’appellante, il quale risulta essersi assunto un debito ipotecario inferiore a quello pattuito nel contratto di compravendita e che ha compensato parte del prezzo di vendita con un asserito credito che aveva nei confronti della convivente. In merito all’onere ipotecario ripreso dall’appellante va poi anche sottolineato come esso non sia stato assunto contestualmente alla stipula del contratto. Come detto, dai documenti agli atti risulta che il debito è stato saldato solo il 17 gennaio 2008, quindi oltre tre mesi dopo la vendita (secondo documento richiamato dalla Banca __________ __________). L’appellante non ha saputo spiegarne le ragioni, adducendo di non ricordare “i motivi per i quali i debiti ipotecari non sono stati da me assunti contestualmente o immediatamente dopo la sottoscrizione dell’atto di compravendita” (interrogatorio formale 9 novembre 2009 di AP 1, pag. 2, ad 9). Egli ha a sua volta contratto un debito ipotecario pari a fr. 196'000.– presso un altro istituto bancario solo il 29 novembre 2007, ovvero due mesi dopo la vendita del fondo (primo documento richiamato dalla Banca __________). Circostanze, queste, che nell’evenienza concreta non possono che rafforzare ulteriormente la tesi del dolo. È infatti legittimo ritenere che C__________ abbia (erroneamente) pensato di poter sfuggire all’imminente pignoramento concludendo la vendita in tempi brevi, ciò che, di tutta evidenza, non ha lasciato alle parti il tempo di risolvere questioni accessorie come quella dell’assunzione del debito ipotecario. Già solo per questi motivi, appare chiaro che la debitrice si è manifestamente spossessata del fondo – che oltretutto era il suo unico bene pignorabile – per impedire che l’appellata potesse chiederne la realizzazione, ciò che configura un atto doloso ai sensi dell’art. 288 LEF. La sentenza pretorile regge quindi alle critiche dell’appellante anche su questo punto.
7. Occorre quindi esaminare la questione, anch’essa contestata dall’appellante, della connivenza del terzo beneficiato dall’atto di disposizione. Al proposito, l’appellante ribadisce in sostanza di avere ignorato che era stata aperta una procedura esecutiva nei confronti della sua convivente, così come da lui dichiarato in sede di interrogatorio formale. Già si è detto che la connivenza del terzo beneficiato è data allorquando egli avrebbe potuto, prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 135 III 276, consid. 8.1). Nella fattispecie l’appellante, come ha rilevato anche il Pretore, era perfettamente a conoscenza della difficile situazione economica in cui versava C__________ al momento dell’atto litigioso, ciò che costituisce un elemento in favore della tesi della connivenza del terzo beneficiato (Peter, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basel 2005, n. 16 ad art. 288 LEF e Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2a ed., n. 20 ad art. 288; con riferimenti giurisprudenziali). L’appellante, del resto, oltre a non contestare gli accertamenti del Pretore in tal senso, fa valere ancora in questa sede che la convivente avrebbe alienato il fondo al solo scopo di “non compromettere ulteriormente la propria situazione economica” (appello, pag. 6, ad 5).
Ai fini del giudizio sulla connivenza, va poi anche considerato che l’appellante, per le ragioni sopra esposte, dalla vendita litigosa non ha tratto che dei vantaggi, il che non può evidentemente essergli sfuggito. Se si pon mente al fatto che il convenuto, come ha rilevato il Pretore, non era uno sprovveduto in materia, essendo commerciante e amministratore unico della __________ SA, appare chiaro che le particolari circostanze del caso concreto avrebbero dovuto indurlo a chiedere spiegazioni alla sua convivente circa le di lei reali intenzioni e gli effetti dell’atto litigioso. Contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante, dunque, il fatto che egli non era al corrente della procedura esecutiva aperta nei confronti di C__________ e che nemmeno conosceva la ditta creditrice (interrogatorio formale 9 novembre 2009 di AP 1, pag. 2, ad 5) non giova alla sua tesi, ma dimostra semmai che egli non ha chiesto alcuna informazione alla sua convivente, ciò che egli, oltretutto, avrebbe potuto fare con facilità, godendo di un particolare legame con C__________, con la quale conviveva da ormai quattro anni. Di tutta evidenza, l’appellante non ha dunque prestato l’attenzione imposta dalle circostanze e dalla sua situazione personale. La sentenza impugnata resiste perciò alle critiche anche al riguardo della connivenza del terzo beneficiato.
8. Né si può rimproverare al Pretore di avere omesso di considerare che il mutuo contratto il 15 marzo 2002 era garantito, oltre che da un pacchetto di azioni, anche dal patrimonio di N__________, che – a parere dell’appellante – avrebbero dovuto essere liquidati e/o pignorati prima di promuovere l’azione revocatoria in oggetto. Si tratta in effetti di argomenti nuovi, sostenuti solo in sede di conclusioni, quindi inammissibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-26 ad art. 78), la cui irricevibilità va rilevata anche in questa sede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 321). Aggiungasi di transenna che la censura appare comunque priva di buon fondamento, ritenuto che C__________ era debitrice solidale ai sensi degli art. 143 segg. CO, ragione per cui la ditta creditrice era legittimata a esigere da lei l’intero debito.
9. Si può prescindere dall’esaminare gli argomenti dell’appellante volti a contestare l’applicabilità – sostenuta da controparte – dell’art. 286 LEF alla fattispecie in narrativa. Sono infatti manifestamente adempiuti tutti i requisiti dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 288 LEF ed è quindi superfluo interrogarsi sulla questione di sapere se la vendita litigiosa sarebbe revocabile anche in applicazione dell’art. 286 LEF, questione sulla quale non si è del resto pronunciato nemmeno il Pretore.
10. Visto quanto precede, l’appello va respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI) e sono commisurati al valore di causa di fr. 63'400.- accertato dal Pretore.
per i quali motivi
pronuncia:
1. L’appello 19 febbraio 2010 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'750.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 1'800.–
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2'500.– per ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).