Incarto n.
12.2010.46

Lugano

30 gennaio 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.158 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 17 marzo 2003 da

 

 

AO 1

rappr. dall’ PA 1

 

 

contro

 

 

AP 1

rappr. dall’ PA 2

 

 

 

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al versamento dell’importo di fr. 37'402.-, poi ridotti in sede di replica a fr. 33'180.40, oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2002, protestate tasse e ripetibili;

 

domanda avversata dai convenuti i quali hanno postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando a loro volta tassa, spese e ripetibili;

 

e che il Pretore ha accolto parzialmente con sentenza 30 dicembre 2009, condannando i convenuti al pagamento di fr. 18'821.95 oltre ad interessi al 5% dall’8 giugno 2002 e ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’500.- e le spese, comprese quelle di perizia, per ½ a carico degli attori e per il restante ½ a carico dei convenuti, con ripetibili compensate;

 

appellanti i convenuti con atto di appello 22 febbraio 2010, con cui postulano la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannarli a versare agli attori un importo ridotto a fr. 8'434.50, oltre ad interessi al 5% a partire dall’8 giugno 2002, con riparto della tassa di giustizia in ragione di 1/5 a loro carico e di 4/5 a carico degli attori, tenuti inoltre a rifondere ai convenuti almeno fr. 2'500.- a titolo di parziali ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;

 

mentre gli attori, con osservazioni del 31 marzo 2010, postulano l’integrale reiezione dell’appello.

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Nel corso del 2001 i coniugi  AP 1 sono entrati in relazione con lo studio di architettura AO 1, che ha segnalato loro (tra l’altro) il terreno di cui alla part. n. __________ RFD di __________ presentando loro una bozza di progetto per l’edificazione di una casa monofamiliare sullo stesso fondo. Una volta acquistato il fondo, i coniugi hanno incaricato i titolari dello studio di architettura di allestire il progetto e i preventivi per la costruzione della loro futura casa di abitazione e della relativa direzione lavori. La domanda di costruzione, allestita dall’arch. D, è stata inoltrata il 15 settembre 2001 e la relativa licenza edilizia è stata rilasciata il 29 ottobre seguente (doc. 2). Nello stesso periodo, i coniugi hanno dato seguito a una prima richiesta di acconto per onorari da parte degli architetti per l’importo di fr. 22'080.-, calcolato su una retribuzione totale di fr. 89'200.- (doc. 3). Il 7 dicembre 2001, a seguito di ripetute richieste di spiegazioni da parte dei committenti, dopo essersi scusato per non aver approfondito prima la questione del suo onorario, l’architetto ha precisato quanto segue (doc. 4) : […] “Ad altri clienti concedo normalmente 15%, in situazioni speciali fino a 21% ma avendo creato questo garbuglio non posso fare altro che accettare la vostra proposta di 30 % di sconto sull’onorario, stabilendo che il progetto cade nella categoria IV = n – grado di difficoltà – 1.0 e utilizzando la tabella base di calcolo dell’onorario secondo il costo di costruzione – esclusa IVA e ciò sempre che non vi fossero “sostanziali cambiamenti nel progetto”.

 

                                  B.   La costruzione della casa è iniziata il 4 marzo 2002. Tra i committenti e gli architetti sono progressivamente sorte delle incomprensioni riguardo agli importi relativi ai costi dell’edificazione, più precisamente in merito alla necessità o meno di procedere a determinati interventi e più in generale sulla qualità di singole prestazioni fornite dagli architetti. Nel marzo/aprile 2002 gli architetti hanno sottoposto ai committenti un contratto su modulo SIA per le prestazioni di architetto già da tempo pattuite. Il contratto prevedeva quale base per il calcolo degli onorari l’art. 3.6 del Regolamento SIA 102, con uno sconto del 30% sulla percentuale applicabile in base al costo della costruzione, secondo la liquidazione finale, IVA esclusa. In risposta il 21 aprile seguente, i committenti hanno segnalato agli architetti che la sottoscrizione del contratto SIA presentato loro era subordinata all’inclusione di una serie di condizioni, tra le quali, in particolare, la seguente (cfr. doc. 21) : “cifra 16: l’architetto si rende garante che i contratti normali oppure a forfait da lui preparati comprendono tutti i lavori, i materiali e i quantitativi esatti necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’abitazione in oggetto secondo i piani e secondo le richieste espresse dai committenti. Eventuali dimenticanze e sottovalutazioni sono a carico dell’architetto in ragione della metà della spesa fino al 3% del costo complessivo di ogni artigiano; oltre tale soglia il maggior costo è interamente a carico dei committenti. Salvo quest’ultimo caso, ulteriori pretese da parte degli artigiani sono a carico dell’architetto”. Tale clausola è stata inserita nel contratto SIA trasmesso in data 30 aprile 2002 ai committenti, che l’hanno sottoscritto. Per contro gli architetti non hanno firmato il contratto e con scritto 4 maggio 2002, hanno comunicato ai committenti di non essere disposti ad accettare la clausola n. 16, subordinando altresì la continuazione dei rapporti contrattuali alla firma di un contratto SIA sprovvisto della summenzionata clausola, così come al pagamento di ulteriori due acconti di fr. 21'520.-, rispettivamente 8'608.- (doc. E), già richiesti, ma ancora scoperti (doc. C).

 

                                  C.   Il 6 maggio seguente i committenti hanno comunicato agli architetti di aver preso atto della loro decisione, che a parer loro costituiva di fatto un recesso contrattuale. Infatti, il contratto – comprensivo della clausola contestata – sarebbe, a loro giudizio, già da considerarsi almeno verbalmente accettato dagli architetti (doc. D). Il 13 maggio 2002, gli architetti hanno trasmesso ai committenti la loro nota finale, sostitutiva delle due richieste di acconti ancora rimaste inevase, per un saldo di fr. 37'402.- (doc. G). Ne è seguito un intenso scambio di corrispondenza, nel quale committenti e architetti hanno sostanzialmente mantenuto le proprie contrapposte posizioni. I committenti hanno versato il 7 settembre 2002 fr. 1’000.- a titolo di onorario (doc. 26). Essi hanno poi affidato alla ditta M__________ SA la continuazione della direzione lavori (DL). A quel momento la costruzione dell’abitazione era ferma allo stadio dell’esecuzione del primo piano ed i lavori sono poi stati portati a termine nel dicembre del 2002.

 

                                  D.   Con la petizione 17 marzo 2003 gli architetti AO 1 hanno chiesto la condanna dei coniugi PA 2 al pagamento di fr. 37'402.- oltre interessi al 5% dall’8 giugno 2002, protestate tasse e ripetibili. Gli attori hanno, in sostanza, preteso il pagamento dell’onorario per le prestazioni di architetto di fr. 48'075.-, maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per recesso a tempo indebito del contratto, e dell’importo di fr. 6'600.- a titolo di provvigione per la mediazione sul terreno compravenduto (ossia il 3% sul prezzo di vendita di fr. 220'000.-) e dedotto l’acconto versato di fr. 22'080.- (cfr. doc. E e doc. G). Dal canto loro, i convenuti hanno negato di essere ancora debitori nei confronti degli attori, cui rimproverano parecchie manchevolezze nello svolgimento dell’incarico a loro affidato. Si tratterebbe, in particolare, di imprecisione nell’allestimento dei preventivi, di posizioni mancanti nei capitolati, errori nelle liquidazioni, progettazione parzialmente lacunosa, errori di calcolo, approssimazione nei piani. Queste ed altre mancanze giustificherebbero, a detta dei convenuti, un’ulteriore riduzione dell’onorario in ragione del 30%, ponendo altresì a carico degli attori tutta una serie di spese, imputabili a loro errori o delle quali gli stessi avrebbero offerto il pagamento. Ingiustificata, sarebbe inoltre la maggiorazione dell’onorario richiesta dagli attori a causa della rottura del rapporto contrattuale. Al contrario, il recesso sarebbe chiaramente imputabile agli stessi attori e in ogni caso esercitato in maniera intempestiva. I convenuti hanno contestato, per concludere, di aver concordato qualsivoglia retribuzione per mediazione all’acquisto del terreno, sicché gli attori nulla potrebbero ora vantare in proposito. In replica, gli attori hanno poi accettato alcune contropretese dei convenuti per complessivi 4'221.60 ovvero fr. 1’984.- a titolo di partecipazione in misura del 50% dell’onorario spettante a M__________ SA, fr. 1’840.- per il maggior costo per lo scavo, fr. 117.30 quale costo per l’abbassamento luce porte e fr. 280.30 quale partecipazione in misura del 50% al maggior costo dell’illuminazione del corridoio notte, riducendo le loro pretese a fr. 33'180.-. In duplica i convenuti hanno mantenuto la loro presa di posizione. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.

 

                                  E.   Con sentenza 30 dicembre 2009, notificata alle parti il 20 gennaio 2010, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti al pagamento di fr. 18'821.95 oltre ad interessi al 5% dal 8 giugno 2002. Egli ha posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 1’500.-, e le spese a carico degli attori in solido per ½ e a carico dei convenuti per il restante ½, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Con l’appello 22 febbraio 2010 i convenuti postulano la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannarli a versare agli attori fr. 8'434.50, oltre ad interessi al 5% a partire dall’8 giugno 2002, con riparto della tassa di giustizia in ragione di 1/5 a loro carico e di 4/5 a carico degli attori, i quali rifonderanno loro almeno fr. 2'500.- a titolo di parziali ripetibili, protestate altresì tasse, spese e ripetibili di seconda istanza. Gli appellanti contestano in particolare la riduzione dell’onorario degli attori  nella misura del 7.7%, mentre invece dovrebbe esserlo del 23%, nonché la base per il calcolo degli onorari, ovvero il costo finale dell’abitazione, a loro dire di fr. 498'141.- e non di fr. 506'500.-. Delle osservazioni 31 marzo 2010, con cui gli attori chiedono la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

 

e considerato

 

in diritto:

 

                                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza di primo grado è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, pertanto la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und SIA-Ordnung 102 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto d'architetto globale (“Gesamtvertrag”, “contrat d'architecte global”), configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar OR-I, 4a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme relative al mandato (DTF 127 III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurigo 1999, n. 57-62 pag. 18-20; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und SIA-Ordnung 102, N. 42 e Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995; Chaix, Commentaire Romand CO I, n. 29 all’art. 363).

 

                                         Nel caso in esame, agli attori era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori. Le prestazioni da loro fornite formavano un tutto indissociabile e non risulta dagli atti – né tanto meno gli appellanti lo sostengono – che le prestazioni conservassero una certa indipendenza (Tercier / Favre / Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009, n. 5359). Di conseguenza, risultano applicabili le norme sul mandato e in particolare l’art. 398 CO.

 

                                   3.   A norma dell’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi che sono consegnati all’art. 97 CO e per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un pregiudizio, nonché la presenza di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il danno. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit., N 419 segg.; Werro, Commentaire Romand CO I, N. 37 all’art. 398; Weber, op. cit., N. 30 all’art. 398; Tercier, op. cit., N. 4862 e 4724 segg.).

 

                                   4.   Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali recenti, il mandatario ha diritto anche in caso di inadempimento a una remunerazione nella misura in cui le sue prestazioni possano essere utilizzabili per il mandante. L’inadempimento del contratto può comportare una riduzione dell’onorario del mandatario, il quale viene fissato in base al valore della prestazione effettuata. È parimenti ammesso che vi possa essere cumulo fra la riduzione dell’onorario e il risarcimento del danno causato da una inesecuzione del mandato – determinato, quest'ultimo secondo le regole della responsabilità contrattuale (art. 97 e 398 CO) – rispettivamente che vi possa essere una compensazione fra il credito scaturente dal pagamento dell’onorario e i pregiudizi patiti (DTF 124 III 426/427 consid. 3 c). A prescindere dai principi sopra riportati, compete al mandatario provare le prestazioni che ha fornito, in modo da permettere di determinare l'importo da lui preteso (art. 8 CC). Per contro, se il mandante intende eccepire che il mandatario non ha diritto agli onorari – o pretende il risarcimento del danno – a motivo di cattiva esecuzione del mandato, deve portarne la prova se non ha rifiutato la prestazione (decisione del TF del 14 giugno 2001, inc. 4C.61/2001 consid. 3b; Fellmann, Berner Kommentar, n. 541 ad art. 394 CO). Una violazione del contratto si ravvisa, tra l'altro, quando il mandatario non fa prova della necessaria diligenza (Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5114-5115). In tal caso il mandante deve provare che il mandatario ha agito in modo non diligente e che la mancanza di diligenza è in rapporto di causalità adeguata con il danno (Fellmann, op. cit., n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO).

 

                                   5.   Come accertato dal Pretore, non è contestato nella fattispecie che l’onorario degli architetti dovesse essere calcolato sulla base delle norme SIA. In questa sede rimangono litigiosi la base di calcolo dell’onorario e la riduzione dello stesso per tenere conto delle carenze degli attori nello svolgimento del mandato.

 

                                   6.   Il Pretore, dopo aver accertato che le parti avevano pattuito un onorario d’architetto da calcolare sul costo di costruzione secondo la liquidazione finale senza IVA (doc. B) e in base alle norme SIA, ha analizzato le carenze rimproverate agli attori nello svolgimento dell’incarico. Egli ha esaminato punto per punto le mancanze rimproverate agli attori, confermate in parte dalla perizia giudiziaria, ed è giunto alla conclusione che esse giustificavano una riduzione dell’onorario del 7,7%, riprendendo una delle varianti indicate dal perito giudiziario per calcolare la riduzione. Ha così calcolato un onorario complessivo degli attori di fr. 45'750.-. Egli è partito dall’onorario calcolato in base alla percentuale del 19,1%, ridotto del 30% concordato dalle parti, quindi da una percentuale del 13.37% di fr. 506'500.- (doc. E), da cui ha dedotto il 7,7% per tenere conto delle lacune nello svolgimento del mandato e ha aggiunto l’IVA, le spese vive di fr. 687.-, togliendo poi gli acconti versati dai convenuti, in complessivi fr. 23'080.-, e l’importo di fr. 4'221.60 ammesso dagli attori in replica, ottenendo così l’importo di fr. 18'821.95 a carico dei convenuti. Tenuto conto della rispettiva soccombenza, il primo giudice ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese, comprese quelle peritali di fr. 8'980.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

                                   7.   Nel loro appello, i convenuti rimproverano al Pretore in primo luogo di aver seguito le indicazioni del perito giudiziario per quel che concerne la percentuale di riduzione dell’onorario per le carenze constatate nello svolgimento del mandato. A detta degli appellanti tale soluzione, oltre che totalmente carente di motivazione, non si giustificherebbe già perché il perito avrebbe esulato dal proprio mandato. Infatti, le considerazioni relative al rapporto tra il ribasso e la riduzione delle prestazioni lacunose contenute nella perizia, riguarderebbero una questione strettamente giuridica, quindi di unica spettanza del Pretore. D’altra parte, il ribasso iniziale del 30% non sarebbe assolutamente inusuale, come indicato dal perito giudiziario, ma sarebbe abituale nel settore dell’architettura. Motivo per il quale si giustificherebbe, a detta degli appellanti, di applicare l’ulteriore diminuzione dell’onorario dell’ordine del 23%, pari alla media della riduzione del 22-24 % quantificata dal perito giudiziario nel caso in cui non fosse stato pattuito alcun ribasso iniziale dell’onorario. In secondo luogo i convenuti affermano che l’onorario deve essere calcolato, come pattuito, sul costo effettivo della costruzione, che non è di fr. 506'500.- come ammesso dal Pretore ma di fr. 498'141.-. Infine, i convenuti rivendicano ulteriori riduzioni dell’importo dovuto a titolo di riduzione del danno da loro subito per le inadempienze degli architetti, che a loro dire non sarebbe coperto dalla riduzione dell’onorario. In sintesi essi ammettono – per la prima volta – di dover pagare agli attori ancora fr. 8'434.50, ciò che avevano strenuamente negato in prima sede, e chiedono in conclusione di suddividere gli oneri processuali in funzione della reciproca soccombenza, vale a dire in ragione di 4/5 a carico degli attori, obbligati inoltre a rifondere ai convenuti fr. 2'500.- per ripetibili ridotte.

 

                                   8.   La critica relativa alla totale mancanza di motivazione della sentenza impugnata per aver ripreso le risultanze della perizia giudiziaria senza ulteriori spiegazioni è infondata. Per costante giurisprudenza, il giudice che aderisce alle risultanze di una perizia giudiziaria non deve motivare tale sua scelta, ciò che invece deve fare se non vi aderisce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad. art. 253). Altrettanto infondata è la critica rivolta al perito giudiziario di aver oltrepassato le sue incombenze per essersi espresso sulla questione del ribasso concesso dagli attori. La questione del ribasso del 30%, infatti, è stata risolta dal Pretore e il perito aveva chiaramente indicato nella delucidazione del referto peritale che tale decisione non gli competeva (pag. 2, delucidazione perizia del 18 febbraio 2008), e si è pertanto limitato a presentare le differenti possibilità di quantificare percentualmente la riduzione dell’onorario derivante dalle inadempienze commesse dagli attori, oltre al ribasso già concesso.

 

                                         Il primo giudice ha accertato che tra le parti contrattuali era stato pattuito un ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA per gli onorari d’architetto, vale a dire un onorario calcolato sulla base di una percentuale del 13.37% del costo di costruzione, pari al 70% della percentuale del 19.1% applicabile alla fase del cantiere in cui si era interrotto il mandato (doc. E). Dall’istruttoria egli ha poi appurato che tale ribasso iniziale non è usuale nella professione, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti. Gli attori avevano dichiarato di applicare, in genere, sconti del 15-21% (cfr. doc. 4). Il perito giudiziario ha indicato che un ribasso iniziale del 30% rispetto alle tariffe SIA è del tutto inusuale (cfr. pag. 5 della perizia, risposta a domanda 5, ultimo paragrafo, pag. 2 del supplemento di perizia). Gli appellanti adducono ancora in questa sede che si trattava di un ribasso abituale, ma non hanno provato in alcun modo tale affermazione, che è una dichiarazione di parte, non provata e in contrasto con le altre risultanze istruttorie, segnatamente con la perizia giudiziaria.

 

                                         Gli appellanti insistono sul fatto che la concessione di un ribasso, anche forte, non giustifica l’esecuzione lacunosa della prestazione pattuita, e chiedono una riduzione dell’onorario del 23%, calcolata sull’onorario ridotto (appello, pag. 11 n. 10.4).

                                         Il problema da risolvere nella fattispecie risiede piuttosto nella quantificazione della riduzione dell’onorario, che si ricorda spettava ai convenuti dimostrare. Il perito giudiziario ha constatato al riguardo che le prestazioni degli attori presentavano lacune e imprecisioni, rilevando nondimeno che in buona parte esse avrebbero potuto essere rimediate durante l’espletamento del mandato e che alcuni rimproveri dei committenti (richieste di acconto con criteri errati di calcolo dell’onorario, informazioni inesatte sul luogo di deposito del materiale di scavo, inutilità dell’antigelo nel contratto del capomastro) non erano di rilevanza tale da influenzare la buona riuscita dell’opera e non giustificavano una riduzione dell’onorario. Valutando l’insieme dei rimproveri mossi agli architetti, il perito giudiziario ha escluso che la riduzione del 30% richiesta dai committenti fosse giustificata, e ha ritenuto idonea una riduzione dell’ordine del 10-12% (perizia 27 marzo 2007, pag. 5). Nella delucidazione scritta, il perito giudiziario ha precisato che nel caso in cui fosse stato concesso un ribasso del 30%, la riduzione media dell’onorario per tenere conto delle lacune e imprecisioni degli architetti poteva essere fissata nell’11% dell’onorario ridotto, ossia nel 7.7%. Per contro, qualora non fosse stato pattuito un ribasso, la riduzione sarebbe stata del 22-24% dell’onorario pieno. Di conseguenza, assodata l’esistenza di un ribasso iniziale del 30% e non essendoci alcun presupposto per discostarsi dalla perizia giudiziaria, anche questa censura degli appellanti va respinta.

 

                                   9.   Alla base del calcolo dell’onorario residuo, dedotto l’acconto già versato (doc. 3 e doc. 4 ), il ribasso iniziale e la riduzione del 7.7% per esecuzione lacunosa, il Pretore ha posto, così come concordato in maniera incontestata tra le parti, il costo di costruzione dell’opera, quantificandolo in fr. 506'500.-. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che per la determinazione dell’onorario fossero decisivi gli importi risultanti dalle note d’onorario (cfr. docc. E e G), di principio ammessi. A detta degli appellanti, tale cifra di partenza sarebbe invece errata. Infatti, essi quantificano il costo finale effettivo della costruzione in fr. 498'141.-. Occorre però sottolineare che tale importo, ripreso in appello, è stato formulato in prima sede solo nelle conclusioni di causa. Nella risposta, infatti, i convenuti hanno dichiarato a pagina 16: “il compenso degli attori andrebbe pertanto calcolato secondo la cifra 5 del contratto in base alla liquidazione finale della costruzione, di fr. 536'000.- (doc. 48)”. La duplica non precisa altro. Solo con le conclusioni, e quindi tardivamente, i convenuti hanno indicato che la base di calcolo sarebbe di fr. 498'141.-, spiegandone i motivi. Se non che, allegazioni presentate solo in sede di conclusioni sono tardive e quindi irricevibili. Ne deriva che la censura, riproposta in questa sede, non può essere considerata per il giudizio.  

 

                                10.   Il Pretore ha considerato che le restanti contropretese dei convenuti fossero comprese nella deduzione forfettaria del 7.7% stabilita dal perito giudiziario per inadempienza contrattuale. Gli appellanti ritengono invece che la motivazione del primo giudice, secondo il quale la riduzione percentuale dell’onorario assorbirebbe già ulteriori danni causati dalle manchevolezze degli attori, non sia corretta. Di conseguenza, a detta degli appellanti, i quali si riferiscono all’art. 1.9.11 della norma SIA 102, la riduzione dell’onorario per inadempienze assorbirebbe unicamente la lacunosità del lavoro, mentre gli ulteriori danni dovrebbero venir risarciti separatamente, in base alla responsabilità contrattuale. Si tratta, in primo luogo, dell’onorario di parte della nuova direzione lavori, dedotto quanto già riconosciuto dagli attori a questo titolo, ovvero fr. 1’984.- (cfr risposta p.8 ad. 10). Si tratta altresì del maggior costo, derivante da presunti errori degli attori, concernenti: le luci nel corridoio al piano notte, lo spostamento dell’interruttore del locale attrezzi, il sensore esterno, le appliques per la cucina nonché le spese per il geometra. Infatti, a detta degli appellanti, in questi casi sarebbe stato possibile correggere la situazione soltanto rifacendo completamente il lavoro, con costi doppi a carico degli appellanti.

 

Anche questa censura non scalfisce tuttavia il risultato al quale è giunto il Pretore, già per il fatto che le pretese di cui gli appellanti si prevalgono non sono da loro convenientemente comprovate. È il perito giudiziario stesso in risposta al quesito n. 1 che evidenzia quanto segue (cfr. perizia p. 5) : “è improponibile, pur con i dati a sua disposizione [del perito], esaminare la tabella di pag. 17 e il calcolo di pag. 19 della risposta dei convenuti poiché esigerebbero ulteriori informazioni e documenti da parte delle parti in causa per trarre oggettive conclusioni. Ne risulterebbe un impegno tale per cui l’importo totale finale della perizia (onorario) sarebbe sicuramente sproporzionato rispetto al valore della causa.” Il perito ha di seguito aggiunto motivando puntualmente le proprie argomentazioni, che le mancanze e imprecisioni rimproverate agli attori possono in genere “almeno in buona parte, recuperati durante l’espletamento del mandato” e di conseguenza, “con l’interruzione delle prestazioni da parte degli attori ciò non è stato possibile”. Inoltre, il perito ha osservato come i costi di costruzione siano nel complesso stati contenuti nel preventivo iniziale, ed alcuni “punti/problemi sollevati non sono così rilevanti da giustificare la riduzione del loro onorario perché ininfluenti sulla buona riuscita dell’opera”. Pertanto, anche questa ultima censura degli appellanti deve essere respinta.

 

                                11.   Visto quanto precede se ne conclude che la sentenza del Pretore regge alla critica. L’appello deve di conseguenza essere respinto. Visto l’esito dell’appello, non vi è alcun motivo per modificare il dispositivo relativo agli oneri processuali di prima sede. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di seconda istanza seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC-TI) e sono commisurate su un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 10'387.45.

 

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   L’appello 22 febbraio 2010 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 800.-

                                         b) spese                         fr. 100.-

                                         totale                              fr. 900.-

 

                                         già anticipati dagli appellanti, restano in solido a loro carico, con l’obbligo di rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo di complessivi fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

                                        

                                   3.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

                                     

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).