Incarto n.
12.2010.4

Lugano

12 agosto 2010/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

 

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.499 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 31 luglio 2008 da

 

 

AP 1

rappr. dall’ RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

AO 1

rappr. dall’ RA 2

 

 

 

 

 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16'760.- e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. __________ dell’UE di Lugano, domande avversate dalla controparte e che il Pretore ha respinto con sentenza 1° dicembre 2009;

 

appellante l’attrice che con atto d’appello 7 gennaio 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;

 

mentre il convenuto con osservazioni 5 febbraio 2010 chiede la reiezione del gravame, la conferma del giudizio pretorile e l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto:

                                  A.   Nel corso del 2004 AO 1 ha affidato all’arch. S__________, responsabile tecnico di AP 1, l’incarico di stendere un progetto per il risanamento di un immobile di sua proprietà a Caslano. L’11 gennaio 2006 l’arch. S__________ ha presentato domanda di costruzione al Municipio di __________ (doc. A). Il Municipio ha rilasciato il 2 maggio 2006 la licenza edilizia comunale, approvando solo una parte delle opere figuranti nel progetto (doc. B). Il 10 novembre 2006 l’arch. S__________ ha inviato a AO 1, su carta intestata anche a AP 1, una fattura per le prestazioni professionali eseguite dal 2004 al 30 ottobre 2006, per un totale di fr. 16'760.- (doc. C). AO 1 non ha pagato la fattura, nonostante i richiami di pagamento. AP 1 ha escusso AO 1 per l’importo di fr. 16'760.- oltre interessi al 5% dal 12 febbraio 2007 con P. E. n. __________ dell’UE di Lugano, al quale è stata interposta opposizione.

 

                                  B.   Con petizione 31 luglio 2008 AP 1 si è rivolta al Pretore di Lugano, chiedendo di condannare AO 1 al pagamento di fr. 16'760.- e di respingere in via definitiva l’opposizione interposta al PE __________. Nella risposta del 26 gennaio 2009 il convenuto ha contestato la pretesa attorea, affermando che nulla era dovuto in quanto il lavoro svolto dall’architetto risultava inutilizzabile e contrario a quanto pattuito, la licenza edilizia ottenuta non consentendo di eseguire i lavori che erano inizialmente previsti. Il convenuto ha inoltre fatto valere i danni subiti a causa della mancata concessione di una licenza edilizia conforme a quanto pattuito con l’architetto, senza indicare cifre. Nei successivi allegati di replica e di duplica le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni, confermate al dibattimento finale del 28 aprile 2009.

 

                                  C.   Statuendo il 1° dicembre 2009 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto sia la domanda principale che quella riconvenzionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese a carico dell’attrice, obbligata inoltre a rifondere al convenuto fr. 600.- per ripetibili.

 

                                  D.   Con appello 7 gennaio 2010 l’attrice chiede che sia riformata la sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione. Il convenuto, con osservazioni 5 febbraio 2010, postula che l’appello sia respinto con protesta di tasse, spese e ripetibili e ha presentato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

 

e considerato

in diritto:

 

                                   1.   Il Pretore ha respinto la petizione perché ha ritenuto che l’attrice non aveva provato né di avere svolto il lavoro secondo quanto concordato, né la congruità della propria pretesa a fronte delle contestazioni al riguardo sollevate dal convenuto.

 

 

                                   2.   L’appellante sostiene che il progetto realizzato corrispondeva esattamente a quanto richiesto dal committente. A ogni modo, quest’ultimo, apponendo la propria firma sulla domanda di costruzione, aveva accettato le prestazioni svolte. Per quel che concerne l’ammontare dell’onorario, l’attrice afferma che la commisurazione dell’onorario non dipende dall’esito della domanda di costruzione e rileva di aver ridotto l’onorario del 20% per tenere conto dei “rapporti amichevoli ch legavano le parti”. Essa ritiene che non spetta a lei “provare la congruità della retribuzione richiesta”, come preteso dal Pretore, poiché la retribuzione oraria è corretta e “perfino modesta” e che le ore lavorative non sono state contestate dal convenuto. Era semmai quest’ultimo che doveva sostanziare e motivare le proprie contestazioni, rimaste a livello teorico. Inoltre l’appellante rimprovera al Pretore di aver trascurato la circostanza che il committente si era impegnato a versare l’importo di fr. 8'000.- nel corso delle trattative volte a risolvere in via extragiudiziaria la vertenza, sicché almeno tale importo doveva venir riconosciuto all’attrice.

 

 

                                   3.   Nella fattispecie non è contestato che tra le parti sia sorto un contratto inteso all’allestimento di piani da allegare a una domanda di costruzione per la “riattazione dell’edificio esistente comprendente demolizione di un tetto secondario (diminuzione volumetrica) prolungamento del tetto principale (ampliamento) mappale numero 57 RFD Caslano”. Il contratto può quindi essere qualificato come un contratto d’appalto (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 5360). Il committente ha sottoscritto la domanda di costruzione (doc. 5), corredata da una relazione tecnica particolareggiata e da piani, ciò che conferma l’esistenza di un contratto. Il quesito a sapere se la concessione di una licenza edilizia parziale (doc. B) costituisca un inadempimento contrattuale tale da impedire il diritto al pagamento delle prestazioni fornite dall’attrice, come pretende il convenuto, può rimanere indeciso. L’appellante afferma che non spettava a lei dimostrare la congruità della propria pretesa. A torto. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa, mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440). In materia d’appalto, in particolare, l’appaltatore, ai fini di ottenere la mercede, è gravato innanzitutto dall’obbligo di dimostrare di avere eseguito l’opera come concordato. Qualora poi l’appaltatore realizzi di propria iniziativa delle opere, il pagamento è dovuto solo se i lavori sono stati successivamente approvati dal committente. L’appaltatore deve inoltre provare che il prezzo richiesto corrisponde a quanto pattuito o al valore del lavoro eseguito (Guhl/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, Zurigo 2000, p. 529, n. 35; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3° ed., p. 304).

 

                                   4.   L’attrice non ha provato né la pattuizione della tariffa oraria di fr. 120.- esposta nella fattura di cui chiede il pagamento (doc. C), né il valore dell’opera realizzata. L’istruttoria si è limitata alla produzione di documenti dai quali è emersa la conclusione del contratto, senza che fosse tuttavia provato un accordo sulla retribuzione dello studio di architettura per la presentazione dei documenti da allegare alla domanda di costruzione o un qualsiasi elemento attestante la congruità delle prestazioni eseguite. Non giova all’attrice l’affermazione di aver esposto una tariffa modesta, già per il fatto che manca la prova di un accordo sull’entità della medesima ed è contestata la congruità delle prestazioni esposte (ore impiegate, ecc.). Le conclusioni alle quali è giunto il Pretore reggono dunque alla critica e al riguardo l’appello si rivela infondato, senza che sia necessario esaminare la conformità del lavoro svolto agli accordi intercorsi tra le parti.

 

                                   5.   L’appellante rimprovera al Pretore di non aver preso in considerazione il doc. H, redatto nell’ambito delle trattative per una soluzione bonale della controversia, dal quale risulterebbe la volontà del convenuto di pagare almeno fr. 8'000.-. L’attrice ritiene pertanto che la sua pretesa doveva essere accolta dal Pretore almeno entro tali limiti. Il contratto di transazione è un accordo con cui le parti si fanno delle reciproche concessioni per porre termine a una controversia (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 8103). Per potersi prevalere di un simile accordo, tuttavia, occorre che la transazione si sia perfezionata. Una proposta di transazione rimasta infruttuosa non crea vincoli obbligatori per le parti. Se così non fosse, infatti, nessuno sarebbe disposto ad affrontare le trattative in modo sereno, con la conseguenza che i componimenti bonali risulterebbero più difficoltosi (Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zurigo 2009, p. 371). Nel caso in questione, è pacifico che nessun accordo transattivo si sia perfezionato. Il doc. H è una lettera dell’allora legale del convenuto a quello dell’attrice. A prescindere dalla conformità della produzione di un tale documento in causa con le norme deontologiche, tale scritto non era l’adesione incondizionata a una proposta di transazione, ma chiedeva una modifica dei termini di pagamento proposti dalla controparte. Non risulta poi che il convenuto abbia ratificato l’operato del suo legale dell’epoca e anzi il rifiuto di versare l’importo proposto conduce a ritenere che egli abbia declinato la proposta di transazione. A giusta ragione il Pretore non ha pertanto tenuto conto di tale proposta di transazione.

 

 

                                   6.   Visto quanto precede l’appello si rivela sprovvisto di buon diritto e deve dunque essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.

 

 

                                   7.   Con le proprie osservazioni l’appellato ha instato per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di indigenza va esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto conto della situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la domanda può essere esaminata alla luce del certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto in questa sede, provvisto dei necessari documenti. Dallo stesso risulta che l'istante, con la moglie e i figli minori, dispongono di una rendita mensile AI e prestazioni complementari. Il richiedente è esente da imposte sia per il reddito sia per la sostanza (decisioni di tassazione 2007 e 2008 prodotte con l’istanza). L’immobile in cui abita con moglie e figli è ipotecato oltre il valore fiscale e non risulta esservi sostanza di rilievo. Di per sé, l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria fatta valere dall'istante senza oggetto. Questo però alla condizione che la controparte sia in grado di versare l'indennità stabilita. Tutto si ignora invero della possibilità di incasso, ma per ragioni di economia processuale la richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria può essere accolta. Dal momento tuttavia che il beneficio del gratuito patrocinio è sussidiario all’incasso dell’indennità per ripetibili e che la persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette (art. 9 cpv. 1 Lag), il richiedente dovrà dimostrare l’impossibilità di incasso delle ripetibili prima di ottenere il pagamento della nota d’onorario del proprio legale.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello 7 gennaio 2010 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali dell’appello principale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 650.-

                                         b) spese                         fr.   50.-

                                         Totale                             fr. 700.-

 

                                         già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico. AP 1 verserà inoltre fr. 900.- a AO 1 per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   L’istanza 5 febbraio 2010 è accolta e AO 1 è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 2.

 

 

                                   4.   Intimazione:

 

-

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

                                        

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di  importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.