Incarto n.
12.2010.53

Lugano

6 marzo 2012/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

 

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

 

 

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2007.199 della Pretura del Distretto di Bellinzona – promossa con petizione 25 ottobre 2007 da

 

 

AP 1

patr. dall’ RA 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

patr. dall’ RA 2

 

 

 

 

con cui ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 81'433.95 oltre interessi;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha altresì postulato di dichiarare la lite temeraria e di condannare per tale motivo la controparte al pagamento di fr. 11'991.-;

 

ritenuto che con conclusioni 1° febbraio 2010 l’attore ha ribadito la propria richiesta, chiedendo in via subordinata di condannare la convenuta al versamento di un importo non cifrato da stabilire dal giudice in applicazione dell’art. 62 cpv. 2 CO (recte: art. 42 cpv. 2 CO);

 

mentre con conclusioni di medesima data la convenuta ha aumentato l’importo a suo dire dovutole a titolo di lite temeraria a fr. 26'269.90;

 

sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 5 febbraio 2010, respingendo la petizione e condannando l’attore al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'300.- e delle spese di fr. 200.-, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 8'000.- per ripetibili;

appellante l’attore, che con appello 26 febbraio 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al versamento di fr. 81'433.95 oltre interessi, in via subordinata a un importo da definire dal giudice in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO;

 

mentre la convenuta con osservazioni 20 aprile 2010 postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede di dichiarare la lite temeraria e di condannare di conseguenza l’attore al pagamento di fr. 26'269.90 a titolo di ripetibili e danno per indebita lite, in via subordinata di dichiarare la lite temeraria e di obbligare l’attore al versamento di fr. 21'715.75 per ripetibili maggiorate, in via ancor più subordinata di riformare il dispositivo sugli oneri processuali nel senso di condannare la controparte al pagamento in suo favore di fr. 16'286.80 per ripetibili;

 

richiamate le osservazioni 25 maggio 2010 dell’attore all’appello adesivo, con le quali egli postula la reiezione del gravame avversario;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   AP 1 è titolare, dal 2000, della proprietà per piani n. 50397, pari a 46/1000 della particella n. __________ RFD di __________ (“__________”), con diritto esclusivo su quattro negozi (doc. D). Dal 2001 l’immobile è amministrato dalla società AO 1. Negli anni sono sorte fra AP 1 e l’amministratrice divergenze in merito alla trasformazione dei negozi testé menzionati in appartamenti e alla ripartizione delle spese condominiali (sentenza impugnata, pag. 2). A quest’ultimo riguardo, alla fine del 2003 la Comunione dei comproprietari ha convenuto AP 1 dinnanzi al Tribunale distrettuale della Moesa per ottenere il pagamento di contributi a suo dire scoperti. Tale procedura è sfociata nella condanna di quest’ultimo, il 14 settembre 2005, al pagamento in favore della Comunione dei comproprietari, e per essa all’amministratrice, di fr. 21'878.30 oltre interessi (doc. R). Adito dal convenuto avverso il giudizio testé menzionato, con sentenza 24 aprile 2006 il Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto l’appello (doc. U). Il 19 dicembre 2006 il Tribunale federale, a sua volta adito da AP 1, ha respinto il ricorso per riforma nella misura in cui ammissibile (doc. W).

 

                                  B.   Con petizione 25 ottobre 2007 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo, in applicazione dell’art. 41 CO, la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 81'433.95 oltre interessi. Egli le ha rimproverato, in sostanza, di avergli impedito la trasformazione dei negozi in appartamenti (con un danno di fr. 10.- al giorno), di avergli ingiustamente fatto pagare durante 7 anni spese di riscaldamento per una superficie di mq 396.38 quando la superficie effettivamente riscaldata era di soli mq 120 (con un danno annuale di fr. 3'870.-) e di avergli con ciò causato tutta una serie di esborsi per tasse di giustizia (fr. 11'460.-), spese di giustizia (fr. 3'641.75), spese legali (fr. 12'942.40) e ripetibili (fr. 8'942.40). Con risposta 26 novembre 2007 la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria, postulando altresì di dichiarare la lite temeraria e di condannare per tale motivo la controparte al pagamento di fr. 11'991.-. Con replica 9 gennaio 2008 e 30 gennaio 2008 le parti hanno ribadito i loro rispettivi punti di vista. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto memoriali scritti. Con conclusioni 1° febbraio 2010 l’attore ha ribadito la propria richiesta, chiedendo in via subordinata di condannare la convenuta al versamento di un importo non cifrato da stabilire dal giudice in applicazione dell’art. 62 cpv. 2 CO (recte: art. 42 cpv. 2 CO), mentre con conclusioni di medesima data la convenuta ha aumentato l’importo a suo dire dovutole a titolo di lite temeraria a fr. 26'269.90. Statuendo con sentenza 5 febbraio 2010 il Pretore ha respinto la petizione e ha condannato l’attore al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'300.- e delle spese di fr. 200.-, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 8'000.- per ripetibili.

 

                                  C.   Con appello 26 febbraio 2010 l’attore è insorto contro il giudizio testé citato, chiedendone la riforma nel senso di condannare la convenuta al versamento di fr. 81'433.95 oltre interessi, in via subordinata a un importo da definire dal giudice in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Con osservazioni 20 aprile 2010 la convenuta postula invece la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede di dichiarare la lite temeraria e di condannare di conseguenza l’attore al pagamento di fr. 26'269.90 a titolo di ripetibili e danno per indebita lite, in via subordinata di dichiarare la lite temeraria e di obbligarlo al versamento di fr. 21'715.75 per ripetibili maggiorate, in via ancor più subordinata di riformare il dispositivo sugli oneri processuali nel senso di condannare la controparte al pagamento in suo favore di fr. 16'286.80 per ripetibili. Con osservazioni 25 maggio 2010 all’appello adesivo l’attore postula a sua volta la reiezione del gravame avversario.

 

 

 

considerato

 

 

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Per l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La sentenza pretorile è stata emessa il 5 febbraio 2010 e intimata lo stesso giorno, mentre il memoriale di appello è datato 26 febbraio 2010. Dato che, quindi, la sentenza è stata comunicata alle parti prima dell’entrata in vigore del CPC, al procedimento di impugnazione si applica la procedura civile cantonale.

 

 

                                    I.   Sull’appello di AP 1   2.                                      Il Pretore ha spiegato che dal carteggio processuale non era emerso alcun riscontro atto ad avvalorare la tesi dell’attore secondo la quale la convenuta avrebbe agito in maniera illecita giusta gli art. 41 e 55 CO. Di conseguenza, egli ha respinto la petizione.

 

                                   3.   L’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe omesso di accertare pregiudizialmente la contestata esistenza e validità della “tabella di ripartizione spese in vigore dal 12° maggio 1997”, alla base dei calcoli a suo dire errati delle spese condominiali (memoriale, pag. 14 seg., 24 in alto e pag. 5, anche se erroneamente sotto “fatti”).

 

                                3.1   Secondo l’attore l’amministratrice dell’immobile avrebbe applicato ripetutamente la tabella in questione per calcolare la ripartizione annuale delle spese, sebbene la stessa non sarebbe frutto di una decisione assembleare. A detta dell’appellante, competeva alla controparte dimostrare la fondatezza del proprio agire, cosa che non avrebbe fatto. Il Pretore ha spiegato che le competenti autorità giudiziarie grigionesi e federale avevano già avuto modo di considerare legittima la chiave di riparto proposta dalla convenuta e che dall’istruttoria non erano emersi elementi che consentissero di affermare che a tali tribunali erano state sottaciute circostanze determinanti ai fini del giudizio o che inducessero altrimenti a scostarsi dal medesimo (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). L’appellante reputa, invece, che le autorità summenzionate non abbiano statuito sulla questione. Va precisato anzitutto che non vi è identità di litigio tra quello presente e le procedure menzionate dal Pretore. In particolare, il giudizio del Tribunale federale inc. 5C.177/2006 del 19 dicembre 2006 (doc. W) vedeva l’appellante opposto alla Comunione dei comproprietari e anche la pretesa traeva origine da una causa giuridica diversa. Inoltre, va ricordato che in principio la res iudicata materiale si riferisce solamente al dispositivo, all’infuori delle motivazioni (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 4 ad art. 109 con riferimenti). Sennonché, nella presente procedura il Pretore ha fatto propria la motivazione delle autorità giudiziarie che hanno dovuto statuire sulla contestata chiave di riparto delle spese accessorie. Al riguardo, nella sentenza testé menzionata del Tribunale federale, al contrario di quanto sostenuto all’appellante è stata proprio trattata tale questione. Invero, in tale occasione l’Alta Corte ha statuito, tra le altre cose, sulla ripartizione delle spese accessorie per gli anni 2001-2004 compresi, fondate sulla contestata chiave di riparto “adottata nel 1998 con effetto retroattivo al 1° maggio 1997”. Essa ha, in sintesi, spiegato che a AP 1, subentrato nella posizione del precedente comproprietario, doveva essere anzitutto imputato il comportamento di quest’ultimo, ovvero il fatto che le ripartizioni delle spese effettuate in base alla contestata chiave di riparto erano state da questi pacificamente onorate per due periodi contabili annuali. Inoltre, il Tribunale federale ha precisato che neppure il modo di procedere di AP 1 poteva essere tutelato, dato che anch’egli aveva onorato le ripartizioni per due periodi contabili e aveva sostenuto la nullità delle risoluzioni assembleari del 27 ottobre 2001, del 1° febbraio e del 12 luglio 2003 (per quanto attiene ai “consuntivi” basati sulla nuova chiave di riparto in questione) unicamente con risposta 4 febbraio 2004 prodotta nel processo di prima istanza, e cioè quasi sei anni dopo l’adozione della modifica del regolamento (pag. 7, consid. 4.2.2). Alla luce di quanto testé illustrato, la censura dell’appellante non può essere condivisa. Inoltre, per i medesimi motivi quanto affermato dall’appellante circa il “perito giudiziario” (pag. 15 in mezzo) è irrilevante ai fini del giudizio.

 

                                3.2   L’attore sostiene che anche nell’ipotesi in cui la tabella di ripartizione contestata fosse stata validamente approvata dall’assemblea condominiale, la medesima vìola crassamente il principio di uguaglianza, dato che gli sono addebitati spese di riscaldamento calcolate anche sulle superfici non riscaldate né tecnicamente riscaldabili (appello, pag. 15 in fondo, 24 in alto e 6 seppure erroneamente sotto “fatti”). Sennonché, anche tale allegazione non può essere condivisa. Invero, sempre nella sentenza menzionata sopra il Tribunale federale ha spiegato che sebbene all’assemblea del 17 ottobre 1998 non fosse stato validamente modificato il Regolamento condominiale, la sicurezza del diritto e la buona fede richiedono che il decorso del tempo possa, a seconda delle circostanze, “sanare” anche il difetto della nullità. Al riguardo, esso ha quindi illustrato quanto già riportato sopra sul comportamento abusivo dell’attore (pag. 6 seg., consid. 4.2.1). Di conseguenza, anche le allegazioni dell’appellante sul fatto che l’amministratrice fosse a conoscenza del fatto che l’assemblea condominiale non avesse validamente modificato il regolamento e non si fosse adoperata per porvi rimedio, ma che anzi avrebbe “accresciuto provocatoriamente la [sua] esasperazione”, non sostengono la sua tesi (memoriale, pag. 15 segg. e 24).

 

                                3.3   L’appellante sostiene che il Tribunale federale ha deciso nel senso suindicato perché “evidentemente all’autorità giudiziaria non era stato portato a conoscenza lo scritto dell’11 dicembre 1998 dell’avv. __________ __________ [allora suo patrocinatore], il quale aveva tempestivamente segnalato che «la ricerca di maggioranza per acquiescenza non è prevista dalla legge»”. L’attore sostiene che tale comunicazione a __________ e per essa a __________ __________ (attuale amministratore unico di AO 1), che a suo dire già si occupava dell’amministrazione condominiale, era “rimasta lettera morta, in violazione del principio della buona fede” (memoriale, pag. 19). Al riguardo il Pretore ha ritenuto che dall’istruttoria non erano emersi elementi da far credere che fossero state sottaciute circostanze o che esse avrebbero indotto il Tribunale federale a scostarsi dal proprio giudizio (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). A parte il fatto che, effettivamente, nulla è dato di sapere sui documenti a diposizione dell’Alta Corte in tale procedimento, va detto che AP 1 era parte al medesimo e, quindi, avrebbe dovuto, se da lui ritenuto determinante come ai fini del presente giudizio, produrre tale documento, se del caso e se riuniti i presupposti già dinnanzi alla procedura di prima istanza. Va precisato che in questa sede l’appellante nemmeno afferma di non essere stato in possesso di tale documento già in occasione della procedura testé menzionata. D’altra parte, va detto che anche nell’ipotesi allegata dall’appellante, il giudizio del Tribunale federale sarebbe rimasto invariato. Invero, sebbene l’Alta Corte abbia affermato che se egli avesse tempestivamente segnalato la nullità della risoluzione, invece di semplicemente non pagare quanto domandatogli, la Comunione dei comproprietari avrebbe potuto rimediare al vizio che inficia la chiave di riparto mediante una nuova assemblea, ha anche precisato che l’agire del convenuto non meritava tutela, poiché aveva sollevato l’eccezione di nullità solamente quasi sei anni dopo l’adozione della modifica del regolamento e dopo aver onorato per quattro periodi contabili la ripartizione delle spese effettuata in base alla contestata chiave. Anche al riguardo la censura dell’appellante non merita quindi tutela.

 

                                3.4   Sempre su questo aspetto l’attore soggiunge di aver ripetutamente e insistentemente segnalato all’amministrazione la nullità della delibera assembleare, chiedendo di mettere all’ordine del giorno dell’assemblea la modifica della chiave di riparto, cosa che non sarebbe, invece, mai avvenuta. Egli sostiene, inoltre, che la controparte avrebbe continuato ad applicare la chiave di ripartizione sebbene dalla sentenza del Tribunale federale menzionata sopra era emerso che la modifica del regolamento era nulla (memoriale, pag. 20 seg., punto 7-9 e pag. 25). Sennonché, su questo punto egli riprende il testo delle proprie conclusioni di causa (pag. 15 seg.), senza esprimere alcuna critica alle argomentazioni pretorili. Sulla questione della chiave di riparto delle spese accessorie, l’appellante indica inoltre quanto, a suo dire, dichiarato da __________ __________ in occasione del suo interrogatorio formale 24 giugno 2008 rispettivamente dal teste __________ __________ nel verbale di udienza 15 ottobre 2009 e quanto apparirebbe dal Registro fondiario di __________ (appello, pag. 6 segg.). Anche tali argomentazioni, tuttavia, sono copiate da quanto riportato nelle conclusioni (pag. 6 segg.). Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ne deriva che l’appello risulta sprovvisto nei passaggi riportati sopra di motivazione, la ricopiatura integrale delle conclusioni di causa al riguardo non essendo assimilabile a una motivazione ai sensi di legge. Al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

 

                                   4.   L’appellante sostiene che la convenuta lo avrebbe obbligato a difendersi in giudizio per ottenere il pagamento di quanto non dovuto, anche se talvolta per meri motivi formali egli sarebbe risultato soccombente e avrebbe, quindi, dovuto sopportare i relativi costi procedurali (pag. 21 seg. e 24). Il Pretore ha spiegato che “siffatti costi sono stati oggetto di giudizi passati in giudicato e che non si può certo ravvisare un comportamento illecito della convenuta nel fatto di avere rappresentato il condominio nelle procedure che lo vedevano opposto all’attore” (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 3). Anche su questo punto l’appellante non si confronta con l’argomentazione pretorile, limitandosi a copiare il contenuto del suo allegato conclusivo (pag. 16), sicché la censura è inammissibile. Lo stesso dicasi delle argomentazioni indicate a pag. 22 seg., punto 12, che corrispondono a quelle riportate a pag. 17 seg., punto 5.2 delle conclusioni.

 

                                   5.   Per quanto concerne la questione della trasformazione dei negozi in appartamenti, a pag. 17 seg., nonché a pag. 24 in fondo e a pag. 25 dell’appello l’attore ripete, nuovamente, quanto da lui indicato nelle conclusioni (pag. 12 seg.), senza confrontarsi con la motivazione pretorile (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 3). Lo stesso dicasi dei passaggi indicati dall’appellante in merito all’interrogatorio formale 24 giugno 2008 di __________ __________ e alle audizioni dei testi __________ __________ e __________ __________ (appello, pag. 10 segg. = conclusioni, pag. 9 segg.). Anche al riguardo l’appello è quindi irricevibile. Lo stesso vale per le argomentazioni a pag. 18 seg., punto 5 del gravame sulla responsabilità giusta l’art. 55 CO e sull’eccezione di carenza di legittimazione passiva, che ricopiano quanto indicato a pag. 13 seg., punto 4.2 delle conclusioni, e che non rivestono alcun carattere di confronto con la decisione di prima istanza. Per lo stesso motivo sono inammissibili anche le censure riguardanti l’ammontare del danno (pag. 22, punto 11), che copiano quelle indicate a pag. 17, punto 5.1 delle conclusioni. L’appellante non si confronta con la motivazione pretorile nemmeno affermando, a pag. 24 del proprio appello, che la convenuta sapeva sin dall’inizio che egli aveva acquistato con l’intenzione di trasformare i quattro negozi in appartamenti. D’altra parte, egli nemmeno trae conclusioni dal proprio asserto che è, una volta di nuovo, inammissibile. In sintesi, nella misura in cui è ricevibile l’appello di AP 1 è respinto.

 

 

                                   II.   Sull’appello adesivo di AO 1

 

6.La convenuta contesta al Pretore di non aver ritenuto la lite temeraria e di non aver, quindi, obbligato l’attore al versamento in suo favore di un importo da essa determinato a motivo di indebita lite (appello adesivo, pag. 15 segg.). Il primo giudice ha ritenuto che la lite “tutto ben ponderato” non era temeraria (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 5). Va ricordato che vi è temerarietà solo quando una parte agisce con manifesta ingiustizia, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata, che si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC). L’appellante adesiva sostiene che l’attore ha preteso che la chiave di riparto delle spese accessorie di cui al doc. 5 sarebbe un “falso intellettuale”, mentre nella vertenza che lo opponeva alla Comunione dei comproprietari non avrebbe mai contestato tale circostanza, tanto meno si sarebbe lamentato che tale documento “fosse stato accreditato nella perizia giudiziaria”. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). Essa soggiunge che la controparte avrebbe intentato una causa nei suoi confronti per spese di riscaldamento dovute a un terzo, ovvero alla Comunione dei comproprietari, e per giunta in presenza di decisioni cresciute in giudicato su tale aspetto. Tuttavia, l’appellante ha invocato, seppur a torto, dei biasimi nei confronti dell’amministratrice e, per quanto concerne le sentenze testé menzionate, ha comunque evidenziato degli aspetti che poteva perlomeno credere, sebbene come visto in maniera infondata, a suo favore. Non si ravvisano quindi in tale agire gli estremi per reputare la lite da egli introdotta come temeraria. La convenuta sostiene, altresì, che l’attore avrebbe avanzato delle pretese per danni conseguenti alla mancata trasformazione dei negozi in appartamenti “ben sapendo di non disporre di alcun progetto concreto, tanto meno della necessaria autorizzazione edilizia, e pur avendo in precedenza identificato i «congiurati» in una «piccola minoranza di condomini»”. Per quanto concerne quest’ultima affermazione si rinvia a quanto già detto sopra. Per il resto, l’attore ha biasimato la convenuta per non aver, a suo dire, sottoposto la richiesta di trasformazione all’assemblea condominiale e ha chiesto il risarcimento del danno per, sempre a suo dire, fermo lavori a partire dal 23 luglio 2001, data in cui ha chiesto al “sindaco del Comune di __________” di rinnovare il permesso di trasformazione“ (doc. J). Di conseguenza, anche in tale agire non si intravvede la temerarietà invocata dall’appellante adesiva. Lo stesso dicasi della richiesta di farsi rimborsare gli oneri processuali e le ripetibili che l’attore era stato precedentemente condannato a versare alla Comunione dei comproprietari. Invero, l’appellante adesiva reputa che la temerarietà consista nel pensare che “il fatto di aver rappresentato quest’ultima con successo in causa sia per [essa] costitutivo di un illecito”, mentre l’attore ha motivato le sue pretese affermando che i procedimenti summenzionati erano frutto di “errori” e “malizia” della convenuta (petizione, pag. 5, consid. 8). A nulla muta il fatto, come invece affermato dalla convenuta, che l’attore fosse patrocinato da un legale. Infine, l’appellante adesiva sostiene che la temerarietà della lite emergerebbe anche “dalle sconclusionate denunce penali sporte contro l’amministratore (…) entrambe silurate con altrettanti decreti di non luogo a procedere, emanati senza neppure sentire il denunciato (…). Senza considerare il temerario ricorso alla CRP contro il secondo decreto, dichiarato inammissibile e comunque totalmente infondato nel merito”. La censura non può essere condivisa. Invero, la litigiosità di una parte, tale da provocare una sequela di procedure collaterali, non basta a ravvisare un abuso degli strumenti processuali e quindi la temerarietà dell’atteggiamento processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Append. 2000/2004, op. cit., n. 16 ad art. 152 CPC). Ne consegue che non occorre determinarsi sull’ammontare delle spese per indebita lite indicate a pag. 17 seg. dell’appello adesivo. Nella misura in cui è ricevibile su questo punto il gravame adesivo dev’essere quindi respinto.

 

                                   7.   La convenuta chiede in via ancor più subordinata la riforma del dispositivo sugli oneri processuali, nel senso di aumentare le ripetibili in suo favore da fr. 8'000.- a fr. 16'286.80 (appello adesivo, pag. 19). Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., n. 51 ad art. 148 e n. 19 ad art. 150). Secondo l’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili in vigore dal 1° gennaio 2008 per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore di tale legge si applicano le disposizioni previgenti. Siccome la petizione è stata inoltrata alla Pretura il 25 ottobre 2007, il primo giudice doveva ancora ispirarsi alla TOA (II CCA, sentenza inc. 12.2008.74 del 24 aprile 2008, consid. 9). Al riguardo va precisato che benché la TOA sia stata abolita dal 1° gennaio 2008 a seguito di un intervento della COMCO, la quale l'aveva ritenuta in contrasto con la legge sui cartelli e ne aveva raccomandato una rielaborazione per renderla conforme alla legislazione federale, non vi sono impedimenti a ispirarsi alla medesima per la fissazione delle indennità di patrocinio, come imposto dall'art. 150 CPC-TI, a maggior ragione tenuto conto che la TOA non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore indicativo (II CCA, sentenza inc. 12.2007.93 del 29 febbraio 2008, consid. 3.3). Per valori litigiosi da fr. 50'000.- a fr. 200'000.- la TOA prevedeva un onorario normale variante dal 6% al 10%, sicché tenuto conto del valore litigioso concreto di fr. 81'433.95 ciò corrispondeva a un onorario tra fr. 4'886.05 e fr. 8'143.40. Attribuendo l'importo di fr. 8'000.- il Pretore si è quindi avvicinato alla percentuale massima indicata. Anche su questo punto l'appello adesivo, infondato, dev’essere quindi respinto.

 

 

                                  III.   Sugli oneri processuali

 

                                   8.   Per i motivi che precedono sia lappello di AP 1, sia quello adesivo di AO 1, nella misura in cui sono ricevibili sono respinti. I relativi oneri processuali seguono quindi la soccombenza (art. 148 CPC-TI). Essi sono calcolati, per quanto concerne lappello di AP 1, su un valore di causa di fr. 81'433.95. Quelli relativi allappello adesivo di AO 1 sono invece calcolati su un valore di fr. 18'269.90 (fr. 26'269.90 ./. fr. 8'000.-). Sulla tassa di giustizia, si ricorda che dato che al procedimento di appello è applicabile il CPC-TI (sopra, consid. 1), ai sensi dell’art. 33 LTG la stessa è calcolata giusta la LTG del 14 dicembre 1965 con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (art. 17 e 24 lett. a) e che le ripetibili sono fissate, in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili, sulla base di quest’ultimo (art. 11). Nella fattispecie il valore di causa decisivo per l'eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 81'433.95 per l’appello di AP 1, mentre per quello adesivo di AO 1 a fr. 18'269.90.

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la vLTG e il Regolamento sulle ripetibili

 

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile, lappello 26 febbraio 2010 di AP 1 è respinto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di Bellinzona inc. OA.2007.199 è confermato.

 

                                   II.   Le spese processuali dellappello 26 febbraio 2010, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 4'000.-, sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili di appello.

 

                                  III.   Nella misura in cui è ricevibile, lappello adesivo 20 aprile 2010 di  AO 1 è respinto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura del Distretto di Bellinzona inc. OA.2007.199 è confermato.

 

                                 IV.   Le spese processuali dellappello adesivo 20 aprile 2010, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1'000.-, sono poste a carico di AO 1, con l’obbligo di versare a AP 1 fr. 850.- per ripetibili di appello adesivo.

 

                                  V.   Notificazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                            La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).