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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni |
sedente per statuire nelle cause inc. n. OA.2010.22/OA.2010.26 della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con petizioni 8 febbraio 2010 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con le quali l'attrice ha chiesto il disconoscimento dei debiti di cui ai PE n. __________ (fr. 30’841.05 oltre interessi), n. __________ (fr. 10'869.80 oltre interessi), n. __________ (fr. 10'879.80 oltre interessi), n. __________ (fr. 27'174.50 oltre interessi) e n. __________ (fr.10'869.80 oltre interessi) dell’UEF di __________, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
domanda sulla quale il Pretore si è preliminarmente chinato e che ha respinto con un unico decreto 9 febbraio 2010;
appellante l'attrice la quale, con gravame 1° marzo 2010, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili;
posto che la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 16 maggio 2005 AP 1 ha sottoscritto un contratto di leasing finanziario con D__________ __________, alla quale è successivamente subentrata a seguito di fusione AO 1, avente per oggetto l’acquisto di un autocarro e relativo rimorchio del valore di fr. 338’390.15, che AP 1 si è impegnata a pagare mediante rate mensili di fr. 5’434.90 ognuna;
che il 25 aprile 2008 l’autocarro, assicurato presso la G__________ di __________, è andato distrutto a seguito di un incendio;
che da quel momento, e meglio dal mese di maggio 2008, AP 1 ha sospeso i pagamenti delle rate di leasing, da qui l’avvio da parte di AO 1 di diverse procedure esecutive volte all’incasso delle rate e degli interessi moratori relativi ai mesi da maggio a settembre 2008 (PE n. __________ per fr. 27'174.50), da novembre a dicembre 2008 (PE n. __________ per fr. 10'869.80), da gennaio a febbraio 2009 (PE n. __________ per fr. 10'879.80), da marzo a luglio 2009 (PE n. __________ per fr. 30'841.05), e da settembre a ottobre 2009 (PE n. __________ per fr. 10'869.80);
che a seguito delle opposizioni interposte da AP 1 ai menzionati precetti esecutivi, AO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio basandosi sul contratto di leasing sottoscritto dalle parti e che prevede espressamente l’obbligo di pagare le rate del leasing anche in caso di danneggiamento o distruzione dell’oggetto del leasing;
che con sentenze del 13 gennaio 2010 (inc. EF.2009.785, EF.2009.787, EF.2009.788, EF.2009.825 e EF.2009.826), il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel menzionato contratto di leasing, respinta l’eccezione di estinzione del debito sollevata da AP 1 con riferimento alla distruzione dell’autocarro oggetto del contratto, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte ai PE n. __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UEF di __________;
che con separate petizioni dell’8 febbraio 2010 AP 1, prevalendosi del carattere insolito e quindi nullo di detta clausola contrattuale, ha chiesto al medesimo Pretore il disconoscimento dei menzionati debiti, denunciando la lite a G__________ di __________, e chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, l’azione avendo probabilità di esito favorevole e l’attrice non avendo i necessari mezzi finanziari per affrontare le spese di causa, in particolare le spese giudiziarie;
che con un unico decreto del 9 febbraio 2010 emanato negli incarti OA.2010.22 (PE n. __________), OA.2010.23 (PE n. __________), OA.2010.24 (PE n. __________), OA.2010.25 (PE n. __________) e OA.2010.26 (PE n. __________), il Pretore, esprimendosi preliminarmente su quest’ultima domanda, l’ha respinta, l’istante essendo una persona giuridica;
che con il ricorso che ci occupa, l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, il primo giudice avendo erroneamente escluso il suo diritto all’assistenza giudiziaria solo perché trattasi di persona giuridica, senza valutare le circostanze del caso concreto, in particolare senza considerare la giurisprudenza che riconosce anche alle persone giuridiche il beneficio dell’assistenza giudiziaria a determinate condizioni, date nel caso di specie;
che al ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni;
che il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria può essere impugnato con ricorso entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine), in concreto la scrivente Camera;
che il gravame, ricevibile, è altresì tempestivo;
che l’istituto dell’assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone (art. 3 cpv. 1 Lag);
che la giurisprudenza maggioritaria e costante ha sempre escluso le persone giuridiche dalla garanzia costituzionale dell'assistenza giudiziaria (DTF 131 II 326, 119 Ia 337, 116 II 651, 88 II 387);
che se è ben vero che questa restrizione è controversa, alcuni autori (cfr. ad esempio Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 410 n. 30c; Frank/ Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, § 84 n. 13) e alcune sentenze del Tribunale federale ipotizzando un’estensione del beneficio dell’assistenza giudiziaria anche alle persone giuridiche prive di mezzi finanziari, a condizione che anche coloro che vi partecipano economicamente siano nell'indigenza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, m. 1 e n. 295 ad art. 3 Lag e DTF 119 Ia 337 là dove la questione è comunque rimasta indecisa trattandosi di una società costretta a stare in giudizio allo scopo di ottenere il pagamento di un credito che rappresentava praticamente il suo solo attivo), è altrettanto vero che il testo dell’art. 3 cpv. 1 Lag non lascia spazio a detta estensione (cfr. (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 1 e n. 554 ad art. 155);
che siccome il diritto all'assistenza giudiziaria viene in primo luogo disciplinato dal diritto procedurale cantonale (cfr. sentenza del Tribunale federale 22 dicembre 2004, 7B.247/2004), la citata formulazione della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria non denota nessuna lacuna, trattandosi piuttosto di un silenzio qualificato, il legislatore cantonale avendo espressamente voluto limitare detto istituto alle sole persone fisiche, “anche per contenere gli oneri derivanti allo Stato a dipendenza del suo obbligo – peraltro indiscusso e pacifico – di permettere alle persone indigenti di far valere in modo appropriato i loro diritti “ (cfr. Messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all’art. 3 Lag);
che pertanto il decreto impugnato, frutto di una corretta applicazione della Lag da parte del primo giudice, resiste alla censura;
che la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita salvo ipotesi di temerarietà, non date in concreto (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili alla convenuta che non ha formulato osservazioni al ricorso e che in ogni caso non può essere considerata parte nell’incidente processuale, che oppone la richiedente allo Stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., Appendice, m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag);
che la richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, giacché il ricorso appariva manifestamente privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che, per l’impugnabilità al Tribunale federale, fa stato il valore litigioso di ogni singola causa, nonostante l’emanazione di un unico giudizio sulle cause congiunte.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 1° marzo 2010 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).